Il provvedimento di liquidazione del compenso al c.t.u. emesso successivamente alla dichiarazione di estinzione del processo esecutivo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 gennaio 2023| n. 1899.

Il provvedimento di liquidazione del compenso al c.t.u. emesso successivamente alla dichiarazione di estinzione del processo esecutivo

Il provvedimento di liquidazione del compenso al c.t.u., emesso successivamente alla dichiarazione di estinzione del processo esecutivo e non notificato, incidendo con carattere di definitività su diritti soggettivi, può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. nel termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., decorrente dal suo deposito. Tuttavia, la proposizione dell’opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, ancorché inammissibile, fa sì che dalla data della sua notificazione decorra il termine breve di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c., essendo questa equivalente alla conoscenza legale del provvedimento da parte del ricorrente.

Ordinanza|23 gennaio 2023| n. 1899. Il provvedimento di liquidazione del compenso al c.t.u. emesso successivamente alla dichiarazione di estinzione del processo esecutivo

Data udienza 19 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Ricorso straordinario – Compenso CTU – Liquidazione dopo l’estinzione del processo esecutivo – Doglianze fondate su una lettura alternativa del compendio probatorio acquisito – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. ROLFI Federico V.A. – Consigliere

Dott. TRAPUZZANO Cesare – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 7617/2018) proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avv. (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Lecce, pubblicato il 10 agosto 2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 dicembre 2022 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
letta la memoria depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’articolo 380-bis.1. c.p.c..

Il provvedimento di liquidazione del compenso al c.t.u. emesso successivamente alla dichiarazione di estinzione del processo esecutivo

FATTI DI CAUSA

1.- Nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, avviata davanti al Tribunale di Lecce in data 19 ottobre 2016 dal creditore pignorante (OMISSIS) S.p.A., nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), il Giudice dell’esecuzione fissava l’udienza di comparizione delle parti per la data del 5 luglio 2017 e nominava un consulente tecnico d’ufficio, quale esperto per la stima degli immobili pignorati, il quale prestava giuramento il 20 febbraio 2017.
Nelle more della procedura esecutiva immobiliare erano avviate trattative stragiudiziali per la composizione bonaria della vertenza, di cui si dava comunicazione al consulente d’ufficio nominato, chiedendo il differimento dell’inizio delle operazioni peritali.
In data 22 maggio 2017 il creditore e i debitori esecutati concludevano un accordo transattivo.
Quindi, in data 8 giugno 2017 la (OMISSIS), quale unica creditrice nella procedura esecutiva immobiliare pendente, depositava istanza di rinuncia agli atti esecutivi.
All’udienza del 5 luglio 2017 nessuna delle parti compariva davanti al Giudice dell’esecuzione, il quale rinviava la procedura esecutiva all’udienza del 19 luglio 2017. Inoltre, sempre in data 5 luglio 2017, l’esperto nominato depositava la propria relazione peritale.
Con ordinanza resa all’udienza del 19 luglio 2017, comunicata alle parti in pari data, il Giudice dell’esecuzione dichiarava estinta la procedura esecutiva immobiliare per mancata comparizione delle parti.
2.- Senonche’, in data 10 agosto 2017 il Giudice dell’esecuzione immobiliare emetteva e depositava decreto di liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio nominato per la stima degli immobili pignorati, per l’importo di Euro 3.950,72, oltre accessori, comunicato in pari data.
3.- Contro tale decreto era proposta opposizione, ai sensi del combinato disposto del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 170 e del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 15 con ricorso depositato in data 28 settembre 2017, notificato in data 21 dicembre 2017.
All’esito, con ordinanza in data 2 febbraio 2018, il Tribunale di Lecce dichiarava inammissibile l’opposizione, in quanto proposta contro provvedimento abnorme, per il quale doveva essere spiegato ricorso straordinario per cassazione.
4.- Avverso il decreto di liquidazione del compenso adottato dal Giudice dell’esecuzione immobiliare ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, la (OMISSIS) S.r.l. Ha resistito con controricorso (OMISSIS).
5.- La ricorrente ha presentato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo articolato la ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 111 Cost., la violazione degli articoli 629, 630 e 631 c.p.c., per avere il Giudice dell’esecuzione immobiliare emesso il decreto di liquidazione del compenso in favore del consulente tecnico d’ufficio, incaricato della stima degli immobili pignorati, dopo la definitiva estinzione del processo esecutivo.
L’istante assume che il provvedimento di liquidazione del compenso e’ stato emesso e depositato in data 10 agosto 2017 dal Giudice dell’esecuzione, in carenza di potere, posto che il creditore procedente, dopo avere invitato il consulente a soprassedere sullo svolgimento delle operazioni peritali, in ragione della pendenza di trattative di bonario componimento tra le parti, perfezionatesi con accordo transattivo del 22 maggio 2017, aveva depositato in data 8 giugno 2017 istanza di rinuncia agli atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 629 c.p.c., e all’esito il Giudice dell’esecuzione aveva dichiarato e comunicato in data 19 luglio 2017 l’estinzione della procedura esecutiva immobiliare per mancata comparizione delle parti, essendo, dunque, decorso il termine di 20 giorni per il reclamo avverso l’ordinanza di estinzione, nel momento in cui e’ stato adottato il contestato decreto di liquidazione del compenso.
2.- Anzitutto, deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilita’, per tardivita’ del ricorso in cassazione, come sollevata dal controricorrente.
2.1.- Il ricorso e’ inammissibile, sebbene per ragioni diverse da quelle prospettate dall’eccipiente (ragioni ulteriori che possono essere rilevate d’ufficio, attenendo, appunto, all’ammissibilita’ del ricorso).
2.2.- Nella fattispecie, in difetto di alcuna notificazione del decreto di liquidazione del compenso di consulenza tecnica d’ufficio, la mera comunicazione non basta a far decorrere il termine breve di 60 giorni. Piuttosto, in difetto di notificazione, avverso il provvedimento decisorio impugnato in cassazione, per violazione di legge ai sensi dell’articolo 111 Cost., il termine rilevante e’ quello lungo semestrale di cui all’articolo 327 c.p.c., decorrente dal deposito, termine che in concreto sarebbe stato rispettato, posto che il decreto e’ stato depositato il 10 agosto 2017 mentre il ricorso in cassazione e’ stato notificato il 27 febbraio 2018.
Ora, il ricorso per cassazione avverso il decreto di liquidazione del compenso di consulenza tecnica d’ufficio, di cui si lamenta l’abnormita’, puo’ essere proposto entro il termine lungo ex articolo 327 c.p.c., trovando applicazione la disciplina del ricorso straordinario ex articolo 111 Cost., poiche’ viene in rilievo un provvedimento non altrimenti impugnabile, che incide con carattere di definitivita’ su diritti soggettivi. Non trova, invece, applicazione la previsione, relativa al procedimento sommario di cognizione, secondo la quale l’appello avverso l’ordinanza ex articolo 702-ter c.p.c. deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10450 del 14/05/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24000 del 16/11/2011; Sez. 2, Sentenza n. 6564 del 23/03/2006; Sez. 2, Sentenza n. 3935 del 19/03/2001; Sez. U, Sentenza n. 5615 del 08/06/1998; con riguardo all’ordinanza conclusiva del procedimento regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 170 Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 4735 del 21/02/2020; Sez. U, Sentenza n. 1952 del 11/03/1996).
2.3.- Ne’ il potere di impugnazione si e’ consumato per effetto della previa proposizione dell’opposizione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 170 davanti allo stesso ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento di liquidazione (procedimento privo di natura impugnatoria in senso stretto e conclusosi con declaratoria di inammissibilita’ del 2 febbraio 2018), appunto perche’ il ricorso straordinario in cassazione e’ stato spiegato contro un provvedimento emesso in carenza di potere, avverso cui, in precedenza, non e’ stato espletato alcun mezzo di impugnazione ordinaria (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 20478 del 28/08/2017; con riferimento ai mezzi di impugnazione straordinaria, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 23630 del 11/11/2011; Sez. 2, Sentenza n. 6322 del 05/06/1993).
Peraltro, quand’anche si trattasse di un mezzo di impugnazione in senso proprio, il che – per le argomentazioni esposte – non e’, comunque non opererebbe il principio di consumazione, desumibile per il giudizio di legittimita’ dall’articolo 387 c.p.c. (e, per l’appello, ricavabile dall’articolo 358 c.p.c.), poiche’ esso non si applica ai mezzi di impugnazione di specie diversa, con la conseguenza che e’ irrilevante l’eventuale declaratoria di inammissibilita’ della prima impugnazione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12113 del 17/05/2013; Sez. 1, Sentenza n. 5927 del 14/03/2007; Sez. 2, Sentenza n. 7406 del 14/05/2003; Sez. U, Sentenza n. 16162 del 15/11/2002).
2.4.- Resta da indagare l’ammissibilita’ del ricorso straordinario in cassazione, ossia la sua tempestivita’, in ragione del principio consolidato secondo cui la notificazione dell’impugnazione equivale, sia per il notificante che per il destinatario, alla notificazione del provvedimento impugnato, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre altre impugnazioni. E cio’ all’esito di una lettura estensiva dell’articolo 326 c.p.c., comma 2.
In ordine a tale aspetto, il ricorso e’ stato proposto tardivamente, ossia decorso il termine breve di 60 giorni decorrenti dalla notifica del ricorso in opposizione Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 170 notifica perfezionatasi il 21 dicembre 2017, all’esito del previo deposito del 28 settembre 2017. A fronte di tale notifica, infatti, la notifica del ricorso di legittimita’ e’ avvenuta solo il 27 febbraio 2018.
Benche’ non si tratti di un’impugnazione in senso stretto, l’opposizione avverso il decreto di liquidazione ha comunque natura di rimedio impugnatorio (in senso lato), sicche’, in ragione della sua notificazione, e’ cominciato a decorrere il termine breve ex articolo 325 c.p.c., comma 2, equivalendo essa alla conoscenza legale del provvedimento da parte dell’impugnante (Cass. Sez. U, Sentenza n. 12084 del 13/06/2016).
La notificazione dell’impugnazione e’ equiparata, infatti, agli effetti della scienza legale, alla notificazione del provvedimento oggetto di impugnazione. Da cio’ consegue che, ove il soccombente proponga, avverso il relativo provvedimento non notificato, una prima impugnazione davanti ad un determinato ufficio giudiziario e, successivamente, ritenendo il medesimo provvedimento ricorribile soltanto per cassazione, una seconda impugnazione mediante ricorso in sede di legittimita’, quest’ultimo, in tanto puo’ essere ritenuto ammissibile e tempestivo, in quanto sia proposto entro il termine breve decorrente dalla notificazione dell’originario atto di impugnazione (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17309 del 13/07/2017; Sez. 3, Sentenza n. 2055 del 29/01/2010; Sez. 3, Sentenza n. 15797 del 22/10/2003; Sez. 1, Sentenza n. 5548 del 05/06/1998).
2.5.- Deve, peraltro, ritenersi che il principio di equipollenza, al fine della conoscenza legale, tra la notificazione dell’impugnazione e la notificazione del provvedimento impugnato operi anche allorche’ l’originario atto di impugnazione sia rappresentato dal ricorso introduttivo del procedimento di opposizione avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell’ausiliario del magistrato, regolato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 170 (ossia da un mezzo di impugnazione non in senso stretto e non rientrante tra i mezzi di impugnazione ordinaria), poiche’ il compimento di tale atto, seppure proposto irritualmente, dimostra necessariamente la piena conoscenza della decisione contestata (con riferimento al decorso del termine breve per effetto della proposizione di un reclamo ex articolo 669-terdecies c.p.c., che pure ha natura impugnatoria in senso lato, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 2990 del 31/01/2019; quanto agli effetti sul termine di impugnazione derivanti dalla proposizione di un reclamo ex articolo 308 c.p.c., Cass. Sez. 6-3, Sentenza n. 1155 del 17/01/2013; nello stesso senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20547 del 20/10/2004; Sez. 1, Sentenza n. 10177 del 29/11/1994).
Il principio trova applicazione nella fattispecie per assoluta sovrapponibilita’ della ratio ad esso sottesa, nonostante che l’opposizione Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 170 non sia mezzo di impugnazione ai sensi dell’articolo 323 c.p.c., verificandosi anche in questa evenienza la proiezione della rilevanza della decisione verso l’esterno, cioe’ in funzione della reazione contro il provvedimento, ancorche’ l’opposizione non sia diretta a dolersi presso altro giudice-ufficio.
3.- Conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese e i compensi del presente giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara l’inammissibilita’ del ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis se dovuto.

 

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