L’inesatta indicazione delle generalità della persona contro la quale si intendeva trascrivere comporta l’invalidità della trascrizione

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 19 marzo 2019, n. 7680.

La massima estrapolata:

L’inesatta indicazione, nella nota di trascrizione, delle generalità della persona contro la quale si intendeva trascrivere comporta l’invalidità della trascrizione, rimanendo la stessa legalmente occulta nei confronti dei terzi, ove abbia prodotto la registrazione dell’atto nel conto di una persona diversa dall’acquirente – e non anche qualora l’annotazione sia avvenuta nel conto di colui al quale l’atto era correlato – poiché induce, ai sensi dell’art. 2665 c.c., incertezza sulle persone, senza che possa rilevare, quale sanatoria con effetti “ex tunc”, la successiva correzione dell’errore contenuto nella nota.

Il principio per il quale l’indagine circa la validità della trascrizione deve effettuarsi in base al contenuto complessivo della nota è applicabile soltanto al problema dell’identificazione degli elementi oggettivi della trascrizione, relativi cioè alla cosa cui si riferisce e alla natura del negozio compiuto, mentre il medesimo principio non può valere, in genere, per quanto si riferisce all’elemento soggettivo, che attiene alla modalità stessa della ricerca, costituente un “prius” nel processo logico di accertamento dell’esistenza e della validità della trascrizione.

Sentenza 19 marzo 2019, n. 7680

Data udienza 20 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. DONGICOMO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 3393/2015 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliato a (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata a (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e
(OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1050/2014 della CORTE D’APPELLO DI BARI, depositata il 28/6/2014;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 20/12/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Dott. CELESTE Alberto, il quale ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
sentito, per il ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS);
sentito, per la controricorrente l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), con citazione notificata il 20/7/1979, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Bari, la s.p.a. (OMISSIS) e ha chiesto, tra l’altro, che, a norma dell’articolo 2932 c.c., fosse pronunciata sentenza che trasferisse in suo favore la piena proprieta’ della villa n. 49 della lottizzazione (OMISSIS).
La societa’ convenuta si e’ costituita in giudizio ed ha chiesto, tra l’altro, il rigetto della domanda, la risoluzione del contratto e la condanna dell’attore al rilascio dell’immobile.
Dichiarata definitivamente la competenza del tribunale di Bari, (OMISSIS), nella qualita’ di erede dell’attore, con comparsa notificata il 9/11/2007, ha provveduto alla riassunzione del giudizio nei confronti della societa’ convenuta, divenuta nelle more (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione.
Con comparsa del 27/3/2009, ha spiegato intervento in giudizio la (OMISSIS) s.p.a. (quale cessionaria in blocco dei crediti vantati dall’ (OMISSIS) s.p.a., tra cui il credito dalla stessa vantato nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., successiva acquirente dell’immobile, in conseguenza di finanziamento garantito da ipoteca iscritta in data 7/12/1988 e successivo pignoramento trascritto in data 14/11/1994) la quale, in particolare, ha eccepito l’inopponibilita’ nei suoi confronti della trascrizione, eseguita in data 24/11/1999, della domanda che l’attore aveva proposto nei confronti della (OMISSIS) con l’atto di citazione del 20/7/1979, in quanto preceduta da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, tra le quali l’ipoteca ed il pignoramento in suo favore.
Il tribunale, con sentenza del 20/9/2011, ha, tra l’altro, rigettato la domanda che (OMISSIS) aveva proposto a norma dell’articolo 2932 c.c..
(OMISSIS), con atto di citazione notificato il 2/12/2011, ha proposto appello chiedendo che, in riforma della sentenza del tribunale, fosse pronunciata, a norma dell’articolo 2932 c.c., sentenza di trasferimento, in suo favore, della piena proprieta’ dell’immobile in questione.
La (OMISSIS) s.p.a., dal suo canto, ha chiesto il rigetto dell’appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
La corte d’appello, con sentenza depositata il 28/6/2014, ha rigettato l’appello ed ha, per l’effetto, confermato la sentenza impugnata.
La questione da esaminare, ha osservato la corte, e’ se l’errore nella nota di trascrizione dell’atto di compravendita del 5/12/1979, con il quale la (OMISSIS) ha alienato l’immobile alla (OMISSIS), sia un mero errore materiale, privo di conseguenze giuridiche, ovvero se, al contrario, come ha affermato l’appellante, tale errore ha causato l’invalidita’ della trascrizione, eseguita il 3/1/1980, del predetto atto di vendita, determinando la sua inopponibilita’. La corte, sul punto, dopo aver premesso che per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi deve aversi riguardo esclusivamente contenuto della nota di trascrizione e che, pertanto, e’ innegabile la rilevanza dei dati che la stessa, a norma dell’articolo 2659 c.c., deve riportare, tra cui quelli relativi alle persone contro o in favore delle quali la formalita’ e’ eseguita, potendo la mancanza o l’inesattezza degli stessi indurre in errore colui che compie la ricerca facendogli ragionevolmente ritenere che non sussistono precedenti trascrizioni, ha affermato che “l’inesatta indicazione nella nota di trascrizione del nome della persona contro la quale si intendeva trascrivere, qualora abbia prodotto la registrazione di una persona indicata con erronee generalita’, determinando, secondo il prudente apprezzamento del giudice, incertezza sulla persona, prevista dall’articolo 2665 c.c., comporta l’invalidita’ della trascrizione e ne preclude l’opponibilita’ ai terzi, non essendo costoro tenuti a compiere indagini anche sul contenuto del titolo depositato nella conservatoria insieme alla nota di trascrizione o su elementi estranei alla nota stessa”. Nel caso in esame, tuttavia, ha osservato la corte, l’errore nella nota di trascrizione e, di conseguenza, l’errore di registrazione della trascrizione nelle rubriche nominative nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., piuttosto che nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., non era tale da rendere vana l’ispezione da parte dell’originario attore, il quale, consultando la rubrica nominativa riportante gli atti trascritti a nome della (OMISSIS), avrebbe trovato gli estremi della nota di trascrizione e, quindi, ben poteva conoscere l’avvenuta trascrizione nel registro generale: certamente egli, al pari di un qualsiasi terzo, avrebbe notato che l’annotazione nella rubrica nominativa riportava “a favore” e non “contro”: e cio’ a maggior ragione avrebbe dovuto indurlo, ben sapendo che la proprietaria era la (OMISSIS), a farsi parte diligente, secondo i normali criteri, a prendere visione della nota di trascrizione. E dall’esame della nota di trascrizione, ha aggiunto la corte, l’originario attore, al pari di altro terzo, avrebbe evinto che vi era un errore nell’indicazione “a favore” della (OMISSIS) ed “a carico” della (OMISSIS) risultando specificato nella nota che il titolo era l’atto di compravendita rogato il 5/12/1979 e che, con tale atto, la (OMISSIS) aveva “venduto” alla (OMISSIS), che aveva “acquistato”, la piena proprieta’ della villa n. 49 della lottizzazione (OMISSIS). In definitiva, ha concluso la corte, “poiche’ per stabilire se ed in quali limiti il suddetto contratto trascritto fosse opponibile ai terzi, si deve avere riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, e poiche’, malgrado l’evidenziato errore, le indicazioni riportate nella nota stessa considerata nel suo contenuto complessivo, consentono d’individuare senza possibilita’ di equivoci ed incertezza gli elementi essenziali del negozio, tra cui la parte alienante e la parte acquirente, si deve affermare che la trascrizione del contratto eseguita il 3/1/1980 e’ opponibile all(a) parte appellante e prevale sulla trascrizione della domanda ex articolo 2932 c.c., eseguita il 24/11/1999”.
(OMISSIS), con ricorso notificato il 26/1/2015, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello, notificata 28/11/2014.
Ha resistito, con controricorso notificato il 26/2/2015, la (OMISSIS) s.p.a. la quale, in data 2/7/2018, ha anche depositato una breve memoria.
La (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione e’ rimasta intimata.
Fissata l’adunanza camerale, la Corte ha rimesso le parti all’udienza pubblica del 20/12/2018.
La controricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2644 e 2650 c.c., articolo 2652 c.c., n. 2, articoli 2659, 2665 e 2673 c.c., e dei principi di diritto vigenti in materia di pubblicita’ immobiliare, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la consultazione della rubrica nominativa riportante gli atti trascritti a nome della (OMISSIS) avrebbe consentito di trovare la nota della trascrizione in data 3/1/1980 della vendita dalla (OMISSIS) alla (OMISSIS). Cosi’ facendo, pero’, ha osservato il ricorrente, la corte d’appello ha dato per presupposto che la ricerca di pubblicita’ “contro” debba essere eseguita non solo esaminando la parte “contro” ma anche quella “a favore”, negando, cosi’, in radice la funzione della pubblicita’ immobiliare fondata sulla esatta precisazione dei soggetti dell’atto da pubblicare e, quindi, della qualita’ degli stessi (se alienante o acquirente del diritto): volendo sapere se un certo bene immobile o diritto immobiliare e’ ancora intestato ad un determinato soggetto, si procede a ricercare una trascrizione “contro” e non una “a favore”. La corte d’appello, invece, ha osservato il ricorrente, non ha considerato che l’inversione dei soggetti a favore dei quali e, rispettivamente, contro i quali l’atto e’ stato trascritto, ha determinato l’assoluta impossibilita’ della relativa conoscenza legale: e’, infatti, evidente che se, a seguito di un’ispezione eseguita con doverosa cura e secondo i criteri previsti, non e’ rinvenuta, perche’ non riportata o perche’ riportata erroneamente, la trascrizione della compravendita di un bene immobile da un soggetto ad un altro, ricercata risalendo dalle rubriche ai repertori contro il venditore ed a favore dell’acquirente, quella vendita, pur se effettivamente conclusa e vincolante per le parti del contratto, non e’ opponibile ai terzi. Nel caso in esame, ha aggiunto il ricorrente, come dimostrato dai certificati rilasciati dal Conservatore, la nota di trascrizione in data 3/1/1980 della vendita dalla s.p.a. (OMISSIS) alla s.r.l. (OMISSIS) non e’ risultata dall’ispezione.
2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che l’errore nella nota di trascrizione e, di conseguenza, l’errore di registrazione della trascrizione nelle rubriche nominative nei confronti della (OMISSIS) piuttosto che nei confronti della (OMISSIS) non avrebbe reso vana l’ispezione da parte dell’attore il quale, consultando la rubrica nominativa riportante gli atti trascritti a nome della (OMISSIS), avrebbe trovato gli estremi della nota della trascrizione della vendita da parte di quest’ultima in favore della (OMISSIS). La corte d’appello, pero’, cosi’ facendo, ha osservato il ricorrente, ha omesso di considerare il fatto certo, obiettivo e decisivo, risultante dai certificati rilasciati dal Conservatore, vale a dire l’inesistenza, per l’immobile in questione, di trascrizioni contro la (OMISSIS) s.p.a. e, correlativamente, in favore della (OMISSIS).
3. I due motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.
3.1. Come questa Corte ha piu’ volte avuto modo di affermare (cfr. Cass. n. 12835 del 2014; Cass. n. 14440 dei 2013; Cass. n. 5002 del 2005), nel nostro ordinamento la pubblicita’ immobiliare che si attua con il sistema della trascrizione e’ imperniata su principi formali, in forza dei quali il terzo che e’ rimasto estraneo all’atto trascritto, per individuare l’oggetto cui l’atto si riferisce attraverso la notizia che ne da’ la pubblicita’ stessa, deve esclusivamente fare affidamento sul contenuto con cui la notizia e’ riferita nei registri immobiliari. Rispetto al terzo, cioe’, l’atto al quale la notizia si riferisce e, quindi, il suo oggetto, affinche’ la pubblicita’-notizia (nella quale consiste la trascrizione) possa svolgere i suoi effetti nei suoi confronti, risultano individuati esclusivamente da quel contenuto: la cui individuazione e’, a sua volta, affidata all’esclusiva responsabilita’ del soggetto che richiede la trascrizione, al quale, per quel che interessa gli atti tra vivi, incombe l’onere di procedervi redigendo la nota di trascrizione (articolo 2659 c.c.), il cui contenuto viene dalla legge dettagliatamente specificato e si sostanzia in una rappresentazione per riassunto dell’atto da trascrivere. Una volta redatta la nota ed avvenuta la trascrizione sulla sua base il contenuto della pubblicita’-notizia e’ solo quello da essa desumibile, ed a colui che della notizia si avvale (almeno agli effetti delle conseguenze che la legge ricollega alla trascrizione con riferimento alla circolazione dei (OMISSIS)) non incombe alcun onere di controllo ulteriore (cfr. anche Cass. n. 5028 del 2007; Cass. n. 18892 del 2009).
3.2. Per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto o una domanda giudiziale trascritti siano opponibili ai terzi, occorre, dunque, aver riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare senza possibilita’ di equivoci e di incertezze gli estremi essenziali del negozio ed i beni ai quali esso si riferisce, o il soggetto nei cui confronti la domanda sia rivolta, senza potersi attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota stessa (a nulla rilevando, in contrario, l’introduzione del sistema informatico di trascrizione ad opera della L. n. 52 del 1985, le cui previsioni, infatti, non hanno determinato il superamento ne’ della funzione di fonte della pubblicita’ immobiliare, che l’ordinamento attribuisce alla nota di trascrizione, ne’ del cd. “principio di autoresponsabilita’”, secondo il quale, essendo la nota di trascrizione un atto di parte, gli effetti connessi alla formalita’ della trascrizione si producono in conformita’ ed in stretta relazione al contenuto della nota stessa: Cass. n. 8964 del 2000).
3.3. Il principio per cui la posizione dei terzi in ordine all’opponibilita’ di un atto trascritto si misura esclusivamente su quanto risulta dalla nota di trascrizione trova riscontro nella norma prevista dall’articolo 2665 c.c., dalla quale, infatti, emerge che le conseguenze delle eventuali inesattezze ed omissioni delle indicazioni contenutistiche della nota (prescritte dall’articolo 2659 c.c.) sono disciplinate con una regola che ammette il loro superamento soltanto sulla base del suo tenore, cosi’ come risulta nonostante le inesattezze e le omissioni stesse, e non gia’ con una regola che consenta di superarle attraverso il ricorso ad elementi esterni alla nota: secondo quanto dispone l’articolo 2665 c.c., le inesattezze ed omissioni della nota non determinano l’invalidita’ della trascrizione, cioe’ della pubblicita’ notizia, salvo che inducano incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico cui si riferisce l’atto (o la sentenza o domanda) trascritto. Il legislatore, per un verso, ha inteso sostanzialmente dare rilievo invalidante solo a quelle inesattezze ed omissioni le quali determinino una inidoneita’ della nota all’individuazione dell’atto da trascriversi (cioe’ della notizia da pubblicizzare) nei suoi profili personali e oggettivi; e, per altro verso, ha inteso correlativamente escludere quel rilievo per le inesattezze ed omissioni che non determinino quella inidoneita’. E’, tuttavia, evidente che tanto la permanenza della idoneita’ nonostante le inesattezze ed omissioni quanto il suo venir meno per effetto delle stesse – come in ogni caso in cui la legge subordina il rilievo invalidante sull’atto di difetti relativi a requisiti di forma-contenuto per esso prescritti alla condizione che essi impediscano all’atto di assolvere alla sua funzione – debbono risultare configurabili esclusivamente sulla base dell’apprezzamento della nota. Deve, cioe’, emergere esclusivamente dalla nota se essa e’ in grado, o meno, di svolgere la sua funzione di identificare e riassumere la notizia cui si riferisce. La norma, invece, non consente di supplire ad omissioni ed inesattezze attraverso il ricorso ad elementi esterni alla nota di trascrizione (compresa la conoscenza che il terzo abbia di fatto avuto dell’atto trascritto: Cass. n. 4508 del 1980), cosa che, del resto, sarebbe in manifesta contraddizione con un sistema di pubblicita’-notizia formale come il nostro, nel quale la nota, nel suo contenuto rappresentativo dell’atto cui si riferisce, e’ espressione di una iniziativa del dichiarante di partecipazione ai terzi della notizia dell’atto, della quale egli si assume la responsabilita’ e che come tale non si concreta in una dichiarazione, riguardo alla quale viene in rilievo l’effettiva corrispondenza alla realta’ di cui fornisce la rappresentazione, ma rileva solo per la funzione di partecipazione della notizia con il contenuto con cui essa e’ indicata (Cass. n. 18892 del 2009; Cass. n. 368 del 2005).
3.4. Il sistema della pubblicita’ immobiliare e’ fondato su base rigidamente personale. La questione della validita’ della trascrizione nel caso di un errore sulla persona al quale l’atto e’ riferito si puo’, di conseguenza, configurare solo nell’ipotesi in cui l’inesatta indicazione delle sue generalita’ non abbia importato l’annotazione dell’atto in un conto diverso da quello della persona al quale lo stesso era correlato: sotto questo profilo, poiche’ la trascrizione sui registri immobiliari e’ informata al criterio della ricerca per nome (“rubrica dei cognomi” sulla “tavola alfabetica”) del soggetto a cui si riferisce (Cass. n. 15183 del 2004), se l’indicazione dello stesso, nella nota all’uopo destinata (articolo 2659 c.c.), e’ errata, puo’ conseguentemente derivarne, per il terzo in buona fede (che non ha l’onere di esaminare altresi’ il contenuto del titolo che accompagna detta nota o altri elementi estranei ad essa per verificarne la corrispondenza), incertezza sull’identificazione del soggetto nei cui confronti e’ stata eseguita la trascrizione, che in tal caso, essendo invalida, non gli e’ opponibile (Cass. n. 3477 del 1997; Cass. n. 5002 del 2005; Cass. n. 1135 del 2000; Cass. n. 15183 del 2004). Al contrario, non puo’ discorrersi di una trascrizione valida nel caso in cui l’atto, com’e’ avvenuto nel caso di specie, sia stato annotato nel conto di altra persona: in tale ipotesi, il terzo non e’ in grado di conoscere – secondo gli ordinari criteri di tenuta dei registri immobiliari e di ricerca della condizione dei (OMISSIS) in relazione al loro regime di circolazione – l’esistenza di tale atto. L’inesatta indicazione, nella nota di trascrizione, della persona contro la quale si intendeva trascrivere, ove abbia prodotto la registrazione nel conto di una persona diversa dall’acquirente, determina, quindi, l’incertezza sulle persone che, a norma dell’articolo 2665 c.c., comporta l’invalidita’ della trascrizione, rendendola legalmente occulta nei confronti dei terzi (Cass. n. 14440 del 2013, in motiv., per la quale, infatti, “la questione della validita’ della trascrizione nel caso di un errore sulla persona al quale l’atto e’ riferito si puo’, di conseguenza, configurare solo nell’ipotesi in cui l’inesatta indicazione delle sue generalita’ non abbia importato l’annotazione dell’atto in un conto diverso da quello della persona al quale lo stesso era correlato; al contrario, non puo’ discorrersi di una trascrizione valida nel caso in cui l’atto… sia stato annotato, per effetto della inesattezza di uno o piu’ dati anagrafici, nel conto di altra persona, giacche’, in tal caso, il terzo non e’ in grado di conoscere – secondo gli ordinari criteri di tenuta dei registri immobiliari e di ricerca della condizione dei (OMISSIS) in relazione al loro regime di circolazione – l’esistenza di tale atto”), senza, peraltro, che possa rilevare, almeno quale sanatoria con effetto ex tunc, la successiva correzione dell’errore originariamente contenuto nella nota: Cass. n. 1135 del 2000; Cass. n. 13137 del 2006). In effetti, ove i dati riportati sulla nota di trascrizione siano errati, si ingenera occultamento della persona contro (o a favore, a seconda dei casi) della quale e’ avvenuto il mutamento giuridico, onde la trascrizione non puo’ considerarsi idonea al raggiungimento del suo scopo e, quindi, non puo’ essere valutata come validamente eseguita. In sostanza, dunque, deve ribadirsi che la trascrizione nei registri immobiliari e’ informata al criterio nominativo e le annotazioni (a cui si correlano le ricerche effettuabili) sono, conseguentemente, eseguite con riguardo ai soggetti ai quali si riferiscono, da identificarsi con tutti i relativi dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita), ragion per cui un atto concernente un negozio immobiliare risulta legalmente occulto ai terzi se viene annotato nel conto di un soggetto diverso da quello al quale lo stesso si riferisce.
D’altra parte, il principio secondo cui l’indagine circa la validita’ della trascrizione deve effettuarsi in base al contenuto complessivo della nota, e’ applicabile solo per quanto attiene al problema dell’identificazione degli elementi oggettivi della trascrizione, relativi cioe’ alla cosa cui si riferisce e alla natura del negozio compiuto, mentre lo stesso principio non puo’ in genere valere per quanto si riferisce all’elemento soggettivo, che attiene alla modalita’ stessa della ricerca, costituente un prius nel processo logico di accertamento della esistenza e validita’ della trascrizione (Cass. n. 45 del 1969).
3.5. Nel caso di specie, pertanto, la corte d’appello, li’ dove ha ritenuto che l’errore contenuto nella nota relativa alla trascrizione dell’atto con il quale, in data 5/12/1979, la (OMISSIS) aveva venduto l’immobile controverso alla (OMISSIS) s.r.l. – con la conseguente ed incontestata annotazione dello stesso “in favore” della (OMISSIS) (e non “contro”, come avrebbe dovuto essere, avendo la stessa venduto), e, simmetricamente, “contro” la (OMISSIS) s.r.l. (e non “a favore”, come avrebbe dovuto essere, avendo la stessa comprato) – non era tale da renderla invalida visto che l’attore (che in data 24/11/1999 ha trascritto la domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo contrattualmente assunto dalla stessa (OMISSIS) s.p.a. di vendergli lo stesso immobile) poteva comprendere senza possibilita’ di equivoci ed incertezza la parte effettivamente alienante (e cioe’ la (OMISSIS) s.p.a.) e la parte effettivamente acquirente (e cioe’ la (OMISSIS) s.r.l.), non si e’ allineata alle predette conclusioni, finendo per applicare la norma dell’articolo 2665 c.c., ad una fattispecie (vale a dire l’errore sulla persona che abbia comportato l’annotazione dell’atto nel conto di soggetti diversi rispetto a quelli contro o a favore dei quali il trasferimento della proprieta’ dell’immobile e’ stato in realta’ effettuato) differente da quella (e cioe’ l’errore sulla persona che non abbia importato l’annotazione dell’atto in un conto diverso da quello della persona al quale lo stesso era correlato) che la stessa, nei termini precedentemente esposti, ha previsto.
4. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Bari, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte cosi’ provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Bari, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

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