Letture contatori somministrazione non sono prove assolute 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 gennaio 2025| n. 512.

Letture dei contatori nella somministrazione non sono prove assolute

Massima: In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto.

 

Ordinanza|9 gennaio 2025| n. 512. Letture dei contatori nella somministrazione non sono prove assolute

Integrale

Tag/parola chiave: Contratti – Somministrazione – Rilevazione dei consumi mediante contatore – Presunzione semplice di veridicità – Operatività – Limiti – Contestazione – Oneri probatori posti a carico delle parti – Contenuti rispettivi – Fattispecie in tema di fornitura di energia elettrica

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24829/2023 R.G. proposto da:

Co.Ca., elettivamente domiciliato in R (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (Omissis) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GI.AL. (Omissis)

-ricorrente-

contro

SE.EL. Spa

-intimato-

avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 22095/2023 depositata il 24/07/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2024 dal Presidente di sezione ENRICO SCODITTI

Letture dei contatori nella somministrazione non sono prove assolute

Rilevato che:

Co.Ca., quale titolare della ditta Ag.Sa., con sede in F, (Omissis), convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Ro.En. Spa (poi SE.EL. Spa), chiedendo di accertarne il comportamento abusivo, concretizzatosi nella sostituzione del vecchio contatore con uno nuovo funzionante ad autolettura, senza adempiere al dovuto onere di preavviso dell’utente, generando così una fattura per un importo eccessivo (Euro 7.144,16), in mancanza della possibilità di controllare l’effettivo consumo per la mancata lettura del contatore dismesso, con condanna alla ripetizione dell’importo illegittimamente preteso. Il Tribunale adito rigettò la domanda. Proposto appello, con sentenza di data 13 gennaio 2021 la Corte d’Appello di Roma rigettò l’impugnazione.

Osservò la corte territoriale che era onere dell’appellante provare la mancanza della causa giustificatrice del pagamento e che il mancato preavviso di sostituzione e la mancata lettura annuale dei consumi non inficiavano la lettura del contatore dismesso che l’operatore dell’Enel aveva confermato in sede di testimonianza, della cui attendibilità, in punto di conferma della lettura del contatore, non vi erano ragioni di dubitare, non essendo ravvisabile inoltre l’eccepita incapacità a testimoniare del teste. Concluse quindi che per la legittimità della pretesa creditoria sufficiente era la conferma testimoniale della lettura, a nulla rilevando le modalità dell’avvenuta sostituzione del contatore, e mancando la prova della non corrispondenza dei consumi risultanti dalla lettura a quelli effettivi dell’utenza in questione.

Proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, questa Corte, con ordinanza n. 22095 di data 24 luglio 2023, dichiarò inammissibile il ricorso sulla base della seguente motivazione, per quanto qui rileva: “i difensori dell’Agriturismo San Pietro si sono avvalsi della notifica in proprio ai sensi della legge n. 53 del 21/01/1994. La cartolina di ritorno risulta essere stata sottoscritta dal portiere dello stabile di via Vincenzo Bellini, n. 24, in Roma, ove l’avvocato David Maria Santoro, difensore di ENEL S.E.N. Spa nelle fasi di merito, aveva lo studio professionale e quindi il proprio domicilio. Non risulta, tuttavia, che al detto difensore sia stato inviato rituale avviso dell’avvenuta consegna del ricorso o comunque del plico al portiere dello stabile, come previsto dall’art. 7, comma 3, della legge n. 890 del 20/11/1982, richiamata dalla legge n. 53 del 1994”.

Ha proposto ricorso per revocazione Co.Ca., quale titolare ditta Ag.Sa., con sede in, (Omissis), sulla base di due motivi, riproponendo altresì i sei motivi dell’originario ricorso. È stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha depositato le conclusioni scritte. È stata presentata memoria.

Letture dei contatori nella somministrazione non sono prove assolute

Considerato che:

muovendo dall’istanza di revocazione, con il primo motivo si denuncia errore di fatto risultante dagli atti della causa con riguardo al rituale avviso di avvenuta consegna del ricorso al portiere dello stabile (artt. 391-bis e 395, 1 comma, n. 4, cod. proc. civ.). Premette il ricorrente che sull’avviso di ricevimento della raccomandata consegnata al portiere dello stabile vi è la seguente attestazione, sottoscritta dall’addetto alla consegna: “spedita raccomandata di avvenuta notifica con raccomandata n. 628942753204 in data 12/7/21”. Osserva che quindi vi è errore di fatto da parte della Corte di Cassazione là dove si afferma nell’ordinanza che “non risulta, tuttavia, che al detto difensore sia stato inviato rituale avviso dell’avvenuta consegna del ricorso o comunque del plico al portiere dello stabile”. Aggiunge che l’attestazione di spedizione della raccomandata informativa è sufficiente a reputare perfezionata la notificazione, dato che, come afferma la giurisprudenza, l’avviso di ricevimento, sottoscritto dall’agente postale, contiene, per le attività che risultano in esso compiute, una forza certificatoria sino a querela di falso. Osserva ancora che il Collegio, rilevata la nullità, avrebbe dovuto disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (Cass. n. 4791 del 2021).

Con il secondo motivo si denuncia errore di fatto risultante dagli atti della causa con riguardo alla notificazione alla parte personalmente (artt. 391-bis e 395, 1 comma, n. 4, cod. proc. civ.). Osserva il ricorrente che il Collegio non si è avveduto, per una svista obiettivamente rilevabile, dell’esistenza nel fascicolo della notifica del ricorso per cassazione anche ad Enel Servizio Elettrico Nazionale Spa personalmente. Aggiunge che la notificazione alla parte personalmente, andata a buon fine, avrebbe comunque imposto l’ordine di rinnovazione della notificazione nulla ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.

Il primo motivo è fondato. Deve premettersi che mentre l’omesso esame del fatto sostanziale o processuale è suscettibile di dare luogo rispettivamente al vizio motivazionale o alla violazione di norma processuale, l’errore revocatorio implica l’attività di falsa supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto processuale o sostanziale, non oggetto di controversia fra le parti, incontrastabilmente escluse, l’esistenza o inesistenza, dagli atti o documenti della causa (Cass. n. 14610 del 2021).

Il motivo di revocazione denuncia un errore di tipo revocatorio. Vi è stata un’attività di supposizione di inesistenza di un fatto, in particolare l’invio di avviso dell’avvenuta consegna del ricorso al portiere dello stabile, incontrastabilmente esclusa, secondo la prospettazione del ricorrente – che trova conferma negli atti processuali – dalla presenza negli atti processuali del relativo documento. La denunciata svista è inoltre munita del requisito della decisività, la quale condiziona la rilevanza dell’errore di fatto (fra le tante, da ultimo, Cass. n. 16439 del 2021).

Letture dei contatori nella somministrazione non sono prove assolute

Queste le ragioni.

Una volta acclarato l’errore di fatto, discendente, come si è detto dalla presenza – al contrario di quanto affermato dall’ordinanza impugnata – della prova del detto invio – la decisività di tale errore si giustifica in ragione di quanto ne sarebbe dovuto conseguire da parte del Collegio.

Contenendo l’attestazione di invio della raccomandata solo l’indicazione del numero e della data dell’avviso, il Collegio avrebbe dovuto dare rilievo alla mancanza della prova della ricezione dell’avviso. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell’avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l’attestazione di invio di tale raccomandata con l’indicazione del solo numero e non del nome e dell’indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l’avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell’invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova (Cass. n. 23914 del 2024; n. 20736 del 2021; n. 18472 del 2018; n. 24823 del 2013; n. 18992 del 2017). Mancando tale prova, la notifica era nulla, e non inesistente (cfr. Cass. n. 7667 del 2009; n. 1366 del 2010; n. 19366 del 2016), dal che sarebbe dovuta conseguire non l’inammissibilità del ricorso, ma l’ordine di rinnovazione della notifica del ricorso ai sensi dell’art. 291 c.p.c. (come disposto, ad esempio, in fattispecie di nullità di notificazione fatta nelle mani del portiere, da Cass. Sez. U. n. 8214 del 2005 e Cass. n. 27352 del 2016).

Per tale ragione il rilevato errore di fatto risulta decisivo, perché, se non l’avesse commesso, il Collegio avrebbe dovuto ordinare il rinnovo della notificazione.

Letture dei contatori nella somministrazione non sono prove assolute

L’instaurazione del contradditorio nel presente giudizio di revocazione, con la rituale notifica del ricorso per cassazione, contenente come prescritto anche i motivi rilevanti ai fini della fase rescissoria, rende a questo punto irrilevante l’originaria mancanza di rinnovazione della notifica del ricorso, consentendo di procedere direttamente alla fase rescissoria e restando inutile provvedere come avrebbe dovuto provvedere il Collegio dell’ordinanza revocanda, come pure richiesto dalla parte ricorrente.

L’accoglimento del primo motivo di revocazione determina l’assorbimento del secondo motivo.

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Disposta così la revocazione dell’ordinanza impugnata, deve procedersi, in sede rescissoria, allo scrutinio dei motivi dell’originario ricorso, riproposti con l’odierna istanza di revocazione.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Osserva il ricorrente che, trattandosi di inesistenza del titolo dell’obbligazione, unico onere dell’attore è l’allegazione dell’inesistenza, mentre è onere del convenuto provare la giusta causa dell’obbligazione.

Con il secondo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Osserva il ricorrente che la sostituzione del contatore, senza dare modo al debitore di verificarne il malfunzionamento, e procedendo poi alla sua distruzione senza più consentirne la verifica tecnica, non può far gravare sul debitore l’onere della prova del cattivo funzionamento, poiché le circostanze della dismissione hanno messo il debitore nell’impossibilità di fornire la prova liberatoria dall’obbligazione.

Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 246 e 116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Osserva il ricorrente che il teste era incapace a testimoniare, trattandosi dell’autore della condotta illegittima di sostituzione del contatore nelle modalità avvenute, per cui poteva essere legittimamente evocato in giudizio da parte dell’utente.

Con il quarto motivo si denuncia omesso esame di fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.. Osserva il ricorrente che la corte ha omesso di esaminare il fatto, concernente l’attendibilità del testimone, di conferma dell’invio dell’avviso di sostituzione del contatore (aggiungendo tuttavia che non era stato fissato alcun appuntamento per la detta sostituzione), circostanza non veridica, come comprovato dal fatto che mai l’appellata aveva prodotto la lettera di avviso, e che manca del tutto la motivazione circa il giudizio di attendibilità.

Con il quinto motivo si denuncia violazione degli artt. 132, comma 2, e 118 att. c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. Osserva il ricorrente che la motivazione non raggiunge il minimo costituzionale, avendo la corte territoriale reputata raggiunta la prova del credito sulla base della fattura e della lettura del contatore da parte dell’operatore Enel, senza alcuna comparazione con il dato statistico del consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette.

Con il sesto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375, 1362 e 1370 c.c., 35 D.Lgs. n. 206 del 2005, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Osserva il ricorrente che l’obbligo del contraddittorio sulla lettura del contatore è imposto dalla direttiva n. 200 del 1999 adottata dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas sulla base dell’art. 2 legge n. 481 del 1995, laddove invece l’Enel ha distrutto la prova del credito, e che lo stesso modulo di sostituzione del contatore prevede la lettura congiunta.

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Il secondo motivo, da scrutinare in via pregiudiziale, è fondato.

La corte territoriale ha reputato che l’appellante non avesse assolto l’onere della prova della divergenza fra consumo reale e consumo risultante dal contatore dismesso e che ai fini, d’altra parte, della prova del credito sufficiente era la conferma testimoniale della lettura, a nulla rilevando la circostanza dell’avvenuta sostituzione del contatore nell’assenza di contraddittorio con l’utente.

La corte territoriale ha in tal modo violato il principio di diritto enunciato da questa Corte, secondo cui, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l’onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto. Cass. n. 23699 del 2016, in applicazione di tale principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva posto a carico del somministrato la mancata prova in ordine al malfunzionamento del contatore, sebbene il somministrante avesse sostituito unilateralmente lo stesso, senza dar modo al fruitore di effettuare alcuna verifica sul suo corretto funzionamento.

Alla luce di tale principio di diritto, irrilevante appare la circostanza, ritenuta dirimente per la corte territoriale, della conferma in sede testimoniale della lettura da parte dell’operatore dell’ente somministrante, posto che la sostituzione senza contraddittorio e la distruzione del contatore hanno reso impossibile, dal punto di vista dell’onere probatorio del somministrato, la prova tecnica di corretto funzionamento del contatore medesimo.

Letture dei contatori nella somministrazione non sono prove assolute

L’accoglimento del motivo determina l’assorbimento degli altri motivi.

P.Q.M.

Dispone la revocazione dell’ordinanza n. 22095 di data 24 luglio 2023;

accoglie il secondo motivo del ricorso originario, con assorbimento degli altri motivi, e cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza sezione civile in Roma il giorno 7 gennaio 2025 in sede di riconvocazione.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2025.

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