Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 2 maggio 2016, n. 18146.

Legittimo il sequestro preventivo per equivalente disposto nei confronti dell’amministratore di una società che ha omesso di dichiarare le azioni della società ricevute nell’ambito di un operazione di fringe benefit.

Cassazione 12

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 2 maggio 2016, n. 18146

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNINO Saverio Felice – Presidente

Dott. GRILLO Renato – rel. Consigliere

Dott. SAVINO Mariapia Gaetana – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS) a (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 18/03/2015 del TRIB. LIBERTA’ di ROMA;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GRILLO RENATO;

sentite le conclusioni del P.G. Dott. ANIELLO ROBERTO rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS) del foro di Roma.

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza del 18 marzo 2015 il Tribunale di Roma – Sezione del riesame confermava il decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di quella citta’ in data 4 luglio 2014 nei confronti di (OMISSIS) (indagato per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4 – dichiarazione infedele relativamente all’anno di imposta 2008).

1.2 In particolare il Tribunale, ha confermato la sussistenza del fumus criminis in relazione alla fattispecie di cui all’imputazione provvisoria, sulla base delle risultanze degli accertamenti condotti dall’Agenzia delle Entrate che avevano evidenziato una operazione finanziaria caratterizzata dall’attribuzione all’indagato – nella sua specifica veste di Amministratore della (OMISSIS) s.p.a. – delle azioni della controllata (OMISSIS) s.p.a. per un valore inferiore rispetto a quello effettivo senza che tale vantaggio economico fosse assoggettato alla tassazione ai sensi dell’articolo 51 del T.U.I.R. Secondo il Tribunale, la societa’ (OMISSIS) s.p.a. ha addebitato al conto economico – nella apposita voce imputata al costo per il personale – un valore pari al costo storico della quota della partecipazione in (OMISSIS) s.p.a. ceduta al (OMISSIS) mediante un aumento non proporzionale del capitale sociale. Ne e’ derivata una maggiorazione del reddito tassabile ai fini IRPEF a titolo di lavoro dipendente con corrispondente evasione della somma di Euro 1.410.000 pari al profitto del reato su un imponibile di Euro 3.280.000, costituente il reddito da lavoro dipendente soggetto a tassazione. Peraltro la diversa prospettazione offerta dalla difesa sulla base di un ricorso presentato in sede amministrativa dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma e’ stata ritenuta dal Tribunale in esaminabile in quanto veniva prospettata una ricostruzione alternativa della vicenda, oltretutto sfornita di riscontro in assenza di una decisione assunta dall’Organo giurisdizionale tributario.

3. Avverso il suddetto provvedimento ricorre l’indagato tramite il proprio difensore di fiducia deducendo tre motivi: con il primo lamenta l’inosservanza della legge processuale penale perche’ il Tribunale avrebbe tardivamente depositato l’ordinanza impugnata rispetto al termine di dieci giorni dalla trasmissione degli atti avvenuta il 12 marzo 2015, in quanto il provvedimento veniva depositato il 23 marzo 2015. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge per omessa motivazione da parte del Tribunale in ordine all’elemento soggettivo del reato di cui alla contestazione provvisoria, in quanto l’esame del Tribunale e’ stato condotto esclusivamente sull’elemento materiale del reato: osserva in proposito il ricorrente che il Tribunale avrebbe omesso di valutare se il (OMISSIS) avesse scelto deliberatamente ed autonomamente di presentare una dichiarazione o se avesse la possibilita’ di disattendere le determinazioni tributarie assunte dal datore di lavoro, tanto piu’ che nessuna contestazione e’ stata mossa agli amministratori della societa’ conferente (OMISSIS) s.p.a. a titolo di concorso nel reato contestato al (OMISSIS). Con il terzo motivo la difesa lamenta inosservanza della legge penale e processuale penale (articolo 321 c.p.p. e articolo 322 bis c.p.) in quanto da parte del Tribunale non e’ stata effettuata alcuna valutazione in merito alla possibilita’ di procedere alla confisca diretta, costituendo il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente solo l’extrema ratio quando risulti impossibile il reperimento di beni costituenti il profitto del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Va premesso, in punto di fatto, che il provvedimento cautelare impugnato concerne un decreto di sequestro preventivo per equivalente riguardante alcuni beni immobili nella disponibilita’ del (OMISSIS) emesso in riferimento alla dichiarazione infedele da costui presentata relativamente ai redditi percepiti nell’anno di imposta 2008, in relazione ad una evasione di imposta pari ad Euro 1.410.000 integrante l’ipotesi delittuosa di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4. Per come e’ dato leggere dal testo del provvedimento impugnato, a seguito di una verifica condotta dall’Agenzia delle Entrate di Roma compiuta nei confronti della societa’ (OMISSIS) s.p.a. veniva riscontrato l’omesso assoggettamento a tassazione ordinaria ai fini dell’IRPEF di compensi corrisposti al (OMISSIS) nella sua veste di Amministratore della (OMISSIS) s.p.a. L’operazione economica dalla quale era derivata l’assegnazione di tali compensi concerneva l’acquisto delle partecipazioni nei riguardi della societa’ (OMISSIS) s.p.a. (societa’ controllata della (OMISSIS) s.p.a.) dopo che ne era stato aumentato il capitale sociale. Secondo l’impostazione accusatoria recepita dal Tribunale del Riesame, l’assegnazione di azioni ai dipendenti costituirebbe una operazione riconducibile nell’ambito del fringe benefit che, per effetto delle disposizioni contenute nell’articolo 51 del T.U.I.R., comporta l’assoggettamento a tassazione costituendo queste erogazioni un benefit che concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

3. Cio’ premesso, va, anzitutto esaminato il primo motivo di natura esclusivamente processuale, costituito dall’asserito tardivo deposito (datato 23 marzo 2015) dell’ordinanza emessa dal Tribunale del Riesame rispetto alla data di trasmissione degli atti che – come emerge dalla documentazione versata in atti (documentazione consultabile in sede di legittimita’ attesa la natura del vizio denunciato) – e’ avvenuta il 12 marzo 2015: secondo la tesi difensiva cio’ avrebbe determinato la perdita di efficacia della misura.

3.1 La censura e’ del tutto infondata per un duplice ordine di ragioni. Va, anzitutto, precisato che il dedotto ritardo non genera alcuna nullita’ di ordine generale prevista per il difetto di assistenza e rappresentanza dell’imputato, perche’ non vanifica e non deprime la capacita’ di assistenza del difensore e l’effettivita’ del diritto di difesa. (Sez. 6, 13.7.2006, n 29414), evidenziandosi soltanto che il ritardo suddetto puo’, tutt’al piu’, determinare una perdita di efficacia della misura cautelare.

3.2 Va precisato, pero’, che questa Corte Suprema, nell’interpretare il dettato dell’articolo 309 c.p.p., comma 10, ha piu’ volte affermato che – ai fini della perdita di efficacia del provvedimento che dispone la misura coercitiva personale per omessa decisione del Tribunale sulla richiesta di riesame entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti – deve farsi riferimento non gia’ alla data di deposito dell’ordinanza (completa di tutti i suoi elementi, ivi compresa la motivazione) che deve avvenire nel ristretto termine di cinque giorni dalla deliberazione, come previsto dall’articolo 128 c.p.p., ma alla data del deposito del dispositivo (v. oltre a Sez. 2 8.3.2013 n. 22171, Scalambra, Rv. 256059, Sez. 2 9.4.2014 n. 23211, Morinelli e altro, Rv. 259652; Sez. 5 6.10.2011 n. 48557, Vecchiarelli, Rv. 251699).

3.3 In concreto – e questo costituisce una ulteriore ed ancor piu’ evidente ragione della manifesta infondatezza della doglianza difensiva – il termine dei dieci giorni non e’ stato affatto superato, contrariamente all’assunto del ricorrente: invero, muovendo dal presupposto che il termine di decorrenza per il calcolo dei dieci giorni va individuato nel giorno successivo alla data di trasmissione degli atti (nel caso di specie 13 marzo), il termine finale scadrebbe il giorno 22 marzo che, tuttavia, era festivo (domenica). Ne deriva, in base ai principi generali fissati dall’articolo 172 c.p.p., comma 3 disciplinante l’ipotesi di termini computati a giorni, che la proroga ivi prevista con riferimento ai giorni festivi riguarda soltanto la scadenza dei termini stessi e non anche l’inizio della loro decorrenza che, dunque, non e’ prorogata di diritto nell’ipotesi in cui il primo giorno sia festivo (Sez. 2 14.5.2014 n. 24277, Ayebua Kossi, Rv. 259718). Invero in materia di termini processuali stabiliti a giorni e’ prorogato per legge unicamente quello scadente in giorno festivo da individuarsi tra quelli indicati dalla L. n. 260 del 1949, articoli 1 e 2, come successivamente modificati dalla L. n. 54 del 1977, articolo 1 e successivamente dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 792 del 1985, articolo 1 (vds. Sez. 3 24.6.2010, n. 34877 G., Rv. 248373). Peraltro – proprio in tema di scadenza del termine previsto per la decisione su istanza di riesame – questa Corte Suprema ha ribadito tale principio precisando che laddove il termine di scadenza coincida con un giorno festivo – da individuarsi secondo i criteri precedentemente enunciati – il termine stesso viene prorogato di diritto al giorno successivo.

4. Con riferimento al secondo motivo rileva il Collegio quanto segue. Va, anzitutto, precisato che nel caso di specie non viene contestato il fumus del reato sotto l’aspetto materiale, ma solo la mancata motivazione in punto di valutazione dell’elemento soggettivo del reato: secondo la tesi difensiva, infatti, la condotta incriminata dovrebbe essere imputata piuttosto che al (OMISSIS), alla societa’ (OMISSIS) s.p.a., la quale sarebbe stata tenuta ad operare le ritenute ai fini IRPEF se avesse considerato quelle somme redditi da lavoro: poiche’ le ritenute non sono state operate dalla societa’ suddetta, cio’ significa che non si trattava di redditi da lavoro con la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto valutare se il (OMISSIS) aveva scelto consapevolmente di presentare una dichiarazione infedele o se avesse la possibilita’ di discostarsi dalle determinazioni tributarie assunte dal datore di lavoro.

4.1 Formulata in questi termini, la doglianza e’ priva del tutto di giuridico fondamento, ricordandosi che in riferimento alla adozione di misure cautelari reali, come costantemente affermato da questa Corte, il controllo del giudice del riesame deve essere limitato alla verifica della corrispondenza della fattispecie astratta di reato ipotizzata dall’accusa al fatto per cui si procede, esulando da tale controllo la possibilita’ del concreto accertamento delle circostanze di fatto su cui la stessa e’ fondata, ed a maggior ragione delle circostanze di fatto che alle prime, eventualmente, si sovrappongano, rendendo giustificata la condotta dell’indagato; circostanze che sono attribuite alla cognizione del giudice del merito (Cass. Sez. 3 12.5.1999 n. 1821, Petix, Rv. 214218). Nell’ambito di tale fase deve farsi riferimento soltanto alla astratta configurabilita’ del reato, al rapporto di pertinenzialita’ tra la cosa e il reato ipotizzato e laddove necessario – alla attualita’ e concretezza del periculum in mora.

4.2 Naturalmente l’attivita’ di controllo del giudice del riesame non potra’ essere disancorata dall’analisi delle deduzioni difensive offerte dalle parti, essendo preciso obbligo del giudice quello di dare conto anche delle ragioni per le quali per le quali il fatto integra il reato contestato, posto che quest’ultimo e’ antecedente logico e necessario del provvedimento cautelare (in questo senso Cass. Sez. 2 23.3.2006 n. 19523, P.M. in proc. c. Cappello, Rv. 234197; Cass. Sez. 3 20.5.2010 n. 27715, Barbano, Rv. 248134).

4.3 Ed ancora, rientrando tra i compiti del giudice quello di esaminare il fumus criminis in tutte le componenti relative alla fattispecie contestata, va effettivamente preso in considerazione anche l’elemento soggettivo; ma solo laddove questo risulti ad evidenza insussistente, potra’ essere rilevata l’infondatezza del fumus commissi delicti (in questo senso Cass. Sez. 4 21.5.2008 n. 23944, P.M. in proc. Di Fulvio, Rv. 240521; Cass. Sez. 3 11.3.2010, D’Orazio, Rv. 247103). Corollario di tale proposizione e’ che nella sola ipotesi della ritenuta insussistenza del fumus commissi delicti in tutti le sue componenti, il sequestro oggetto di riesame potra’ (rectius dovra’) essere revocato.

4.4 Nel caso in esame – dalla stessa prospettazione della difesa – si evince l’insussistenza della evidenza riferita all’elemento soggettivo del reato che viene invece indicato come un dato incerto, come tale inidoneo a giustificare la revoca del provvedimento cautelare.

5. Inammissibile, infine, il terzo motivo riguardante l’indebita adozione dello strumento del sequestro per equivalente in luogo del sequestro diretto, trattandosi di argomento mai prospettato in sede di riesame, come ricordato dal Tribunale del Riesame nella parte finale del provvedimento impugnato e come pacificamente risulta dal testo dell’atto di riesame, anche questo compulsabile in relazione alla natura del vizio denunciato.

5.1 Peraltro in tema di reati tributari il pubblico ministero e’ legittimato, sulla base del compendio indiziario emergente dagli atti processuali, a chiedere al giudice il sequestro preventivo nella forma per “equivalente”, in luogo di quella “diretta”, all’esito di una valutazione allo stato degli atti in ordine alle risultanze relative al patrimonio del soggetto fisico che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, incombendo al soggetto destinatario del provvedimento cautelare l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per disporre il sequestro in forma diretta. (Sez. 3 11.11.2014 n. 1738, Bartolini, Rv. 261929 con riferimento al sequestro per equivalente nei confronti di persona giuridica).

6. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile: segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ al pagamento della somma di Euro 1.000,00 reputata congrua – da versarsi alla Cassa delle Ammende avendo il ricorrente dato causa alla inammissibilita’.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

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