Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 settembre 2024| n. 24380.
Le nullità negoziali sono suscettibili del rilievo in appello a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti
Le nullità negoziali che non siano state rilevate d’ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti (Nel caso di specie, relativo alla asserita nullità delle fideiussioni prestate oggetto di causa, la Suprema Corte, ribadito l’enunciato principio, ha ritenuto che, nella circostanza, del tutto correttamente la corte territoriale aveva ritenuto che i fatti posti a fondamento della dedotta nullità non fossero stati tempestivamente fatti valere).
Ordinanza|11 settembre 2024| n. 24380. Le nullità negoziali sono suscettibili del rilievo in appello a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti
Data udienza 21 maggio 2024
Integrale
Tag/parola chiave: Contratto – Invalidità del contratto – Nullità del contratto – Nullità negoziali – Omesso rilievo officioso in primo grado – Rilevabilità d’ufficio nel giudizio di appello o di cassazione – Condizioni e limiti – Rituale allegazione dei fatti costitutivi della nullità – Necessità – Fattispecie in materia fideiussoria
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere – Rel.
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29593/2020 R.G. proposto da:
(…) Srl, Bi.An., Ta.Vi., elettivamente domiciliati in ROMA (…), presso lo studio dell’avvocato ZA.LU. (Omissis) che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato BI.MA. (Omissis)
-ricorrenti-
contro
(…) Srl UNIPERSONALE, rappresentata da (…) Spa, elettivamente domiciliata in ROMA VIA (…), presso lo studio dell’avvocato LU.MA. (-) rappresentata e difesa dall’avvocato BI.AN. (Omissis)
-controricorrente-
nonché contro
BANCA (…)
-intimata-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 346/2020 depositata il 06/02/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere MAURO DI MARZIO.
Le nullità negoziali sono suscettibili del rilievo in appello a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti
RILEVATO CHE
1. – (…) Srl, Bi.An. e Ta.Vi. ricorrono per sette mezzi, illustrati da memoria, nei confronti di Banca (…) Spa, nonché di (…) Srl unipersonale, rappresentata da (…) Spa, contro la sentenza del 6 febbraio 2020, con cui la Corte d’Appello di Firenze, dichiarata la contumacia di Banca (…) Spa, ha respinto il loro appello avverso sentenza del Tribunale di Siena, che, revocato il decreto ingiuntivo di pagamento dell’importo di Euro 496.583,66, pronunciato nei confronti di (…) Srl, quale debitrice principale, e Bi.An. e Ta.Vi., quali fideiussori, aveva condannato i medesimi, in solido, al pagamento della stessa somma con interessi e spese.
2. – (…) Srl unipersonale, rappresentata da (…) Spa resiste con controricorso, illustrato da memoria, mentre (…) Spa non spiega difese.
CONSIDERATO CHE
3. – Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 191 c.p.c., per violazione delle norme sull’ammissione di consulenza tecnica d’ufficio.
Il secondo mezzo denuncia violazione dello stesso articolo 191 c.p.c. per omessa o apparente motivazione.
Il terzo mezzo denuncia violazione dell’articolo 92, secondo comma, c.p.c., in relazione alla statuizione sulle spese, ed in particolare alla mancata compensazione, avuto riguardo alla circostanza che la banca aveva visto revocato il decreto ingiuntivo. Il quarto mezzo denuncia error in iudicando, violazione degli articoli 101 e 153 c.p.c. per non avere il giudice segnalato alle parti le questioni rilevabili d’ufficio, nullità della sentenza di primo grado per violazione del diritto di difesa.
Il quinto mezzo denuncia violazione dell’articolo 156 e seguenti c.p.c., obbligo del giudice di rilevare d’ufficio la nullità. Il sesto mezzo denuncia violazione dell’articolo 1418 c.c., obbligo di rilevare la nullità sussistente anche in appello, anche se non trattata in primo grado, ogni volta che il contratto è elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio. Il settimo mezzo denuncia error in iudicando, violazione dell’articolo 115 c.p.c., il provvedimento della Banca d’Italia numero 55 del 2005 è da intendersi quale fatto notorio e la fideiussione era prodotta in giudizio.
Le nullità negoziali sono suscettibili del rilievo in appello a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti
RITENUTO CHE
4. – Il ricorso è infondato.
4.1. – Sono inammissibili i primi due mezzi, con cui i ricorrenti lamentano che il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi non abbiano disposto la richiesta consulenza tecnica d’ufficio “tesa alla ricostruzione del rapporto di c/c e dell’apertura di credito e/o affidamento concesso ed alla rideterminazione del saldo sulla base della documentazione contrattuale e contabile prodotta e/o producenda, avendo riguardo ai motivi e alle eccezioni dell’opposizione a decreto ingiuntivo” (così alle pagine 4-5 del ricorso, ove sono trascritte le conclusioni prese dagli opponenti a decreto ingiuntivo in primo grado).
I ricorrenti sostengono che la Corte d’Appello abbia disatteso la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio ritenendola esplorativa: ma non colgono e non contrastano affatto la ratio decidendi posta dal giudice del merito d’appello, in conformità alla statuizione del Tribunale, a fondamento della decisione adottata, laddove ha confermato che la consulenza tecnica non poteva essere disposta perché, appunto, esplorativa: difatti, la Corte d’Appello non si è limitata a tale constatazione, ma ha disatteso la relativa istanza evidenziando che i ricorrenti non avevano ottemperato al proprio onere di allegazione, tale da rendere necessaria la rideterminazione del saldo di conto corrente.
Dopo aver rammentato che con l’opposizione a decreto ingiuntivo la debitrice principale ed i due fideiussori “si erano limitati a produrre il decreto MEF dell’ultimo trimestre del 2007, asserendo che il TSA del momento pari a 14,925% sarebbe stato superato dal tasso praticato pari al 14,364% considerata la CMS”, la sentenza impugnata ha sottolineato l’esigenza che il debitore “anziché ricusare genericamente le risultanze degli estratti conto e della documentazione contabile in suo possesso (adombrando, per esempio, l’indebita applicazione di interessi usurari, ovvero la violazione, da parte dell’istituto di credito, del divieto di anatocismo), alleghi i dati numerici precisi e dettagliati, idonei a fornire un primo riscontro alle sue asserzioni difensive, sicché il giudice, ove ne ravvisi la necessità, possa eventualmente disporre una CTU per gli approfondimenti contabili che appaiono indispensabili. Viceversa, quando le contestazioni del convenuto siano generiche e superficiali, è precluso al giudice di poter colmare tale lacuna – assertiva, prima ancora che probatoria – tramite l’espletamento di inammissibile CTU contabile che, all’evidenza, avrebbe connotazioni spiccatamente esplorative”.
Ora, l’affermazione che precede e conforme all’insegnamento ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, Cass., Sez. Un., 13 giugno 2019, n. 15895, resa in tema di modalità di formulazione dell’eccezione di prescrizione da parte dell’istituto di credito nei confronti del correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, pronuncia la quale, ricapitolando i principi generali operanti al riguardo, ha ricordato “che, in generale, la nozione di allegazione “in senso proprio”… si identifica con l’affermazione dei fatti processualmente rilevanti, posti a base dell’azione o dell’eccezione: essa individua i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti fatti valere in giudizio, sinteticamente definiti come fatti principali (per distinguerli dai c.d. fatti secondari, dedotti in funzione di prova di quelli principali)… L’art. 163 n. 4 c.p.c. impone all’attore l’allegazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, e ne sanziona con la nullità, ex art. 164, co 4, c.p.c., l’omessa esposizione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la relativa indagine va compiuta caso per caso, tenuto conto che l’adempimento dell’onere di allegazione può mutare in relazione alle caratteristiche degli elementi costitutivi della domanda .., e che l’incertezza dei fatti costitutivi della domanda deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che risiede, principalmente, nell’esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, oltre che di offrire al giudice l’immediata contezza del thema decidendum (Cass. n. 11751 del 2013; n. 29241 del 2008)”. Nel nostro caso occorreva che la parte ricorrente, individuata la ratio decidendi sottesa alla decisione pronunciata, censurasse utilmente l’affermazione secondo cui le doglianze formulate dalla parte opponente a decreto ingiuntivo, volte alla rideterminazione del saldo di conto corrente, erano del tutto generiche, e, dunque, non esponevano in modo comprensibile i fatti posti a fondamento della domanda: occorreva dunque che il motivo si facesse carico della dimostrazione che l’allegazione dei fatti posta a sostegno della domanda, e dell’istanza di consulenza tecnica d’ufficio, non fosse generica, dimostrazione che invece manca. Tale la ragione dell’inammissibilità dei primi due mezzi.
Le nullità negoziali sono suscettibili del rilievo in appello a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti
4.2. – L’infondatezza del terzo mezzo è evidente. È appena il caso di rammentare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha natura di giudizio di merito avente ad oggetto il diritto fatto valere dal preteso creditore in via monitoria, giudizio nel quale l’opponente riveste il ruolo di convenuto in senso sostanziale: ebbene, in detto giudizio (…) Srl, Bi.An. e Ta.Vi., opponenti al decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, sono rimasti integralmente soccombenti, visto che la banca aveva chiesto l’importo di Euro 496.583,66 con il ricorso per ingiunzione ed esattamente tale somma si è vista riconoscere all’esito dell’opposizione a decreto ingiuntivo, decreto poi revocato per una ragione formale costituita da un errore materiale nell’indicazione, nel decreto, del creditore principale. Sicché la statuizione sulle spese del Tribunale è perfettamente conforme al principio della soccombenza sancito dall’articolo 91 c.p.c.
Ma, ove pure volesse ammettersi che gli opponenti fossero da considerare in qualche modo vincitori, per avere ottenuto la revoca del decreto ingiuntivo, i termini della questione non cambierebbero, giacché troverebbe applicazione il principio secondo cui in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass. 26 aprile 2019, n. 11329, a mero titolo di esempio tra le tantissime).
4.3. – Tutti gli altri motivi hanno riguardo alla asserita nullità delle fideiussioni prestate da Bi.An. e Ta.Vi., nullità derivante dalla asserita compresenza delle tre clausole (deroga all’art. 1957 c.c., clausola di sopravvivenza e clausola di reviviscenza) sanzionate dal provvedimento numero 55 del 2005 della Banca d’Italia, nella veste di autorità di vigilanza. Essi possono essere affrontati simultaneamente e sono infondati. Va difatti fatta applicazione del principio che segue: “Le nullità negoziali che non siano state rilevate d’ufficio in primo grado sono suscettibili di tale rilievo in grado di appello o in cassazione, a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti” (Cass. 17 luglio 2023, n. 20713, che, in relazione alla contrarietà alla normativa antitrust di un contratto di fideiussione omnibus posto a valle di intese anticoncorrenziali, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità in appello, per non avere la parte interessata, nell’ambito del giudizio di primo grado, dedotto la conformità delle clausole contrattuali al modello ABI né prodotto il modello medesimo).
Le nullità negoziali sono suscettibili del rilievo in appello a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti
Si tratta di principio formulato in fattispecie sovrapponibile a quella già esaminata dalla S.C., sicché al riguardo non v’è nulla da aggiungere, se non che del tutto correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che i fatti posti a fondamento della dedotta nullità non fossero stati tempestivamente fatti valere.
5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 15.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024.
Depositata in Cancelleria l’11 settembre 2024.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.
Leave a Reply