Corte di Cassazione, civile, Sentenza|16 gennaio 2024| n. 1735.
La perdita del diritto di accettare l’eredità
La perdita del diritto di accettare l’eredità, conseguente all’omessa dichiarazione nell’ambito dell'”actio interrogatoria” ex art. 481 c.c., è priva di effetti qualora sia precedentemente intervenuta l’accettazione tacita del chiamato, poiché quest’ultima è irrevocabile e comporta il definitivo acquisto della qualità di erede, in applicazione del principio “semel heres, semper heres”. (Nella specie, la S.C. ha altresì escluso che il definitivo accoglimento dell’impugnazione, svolta ai sensi dell’art. 524 c.c. da un creditore, della rinunzia del debitore esecutato all’eredità – alla quale è equiparata la perdita del diritto di accettarla ex art. 481 c.c. – potesse spiegare effetti di giudicato nell’azione di accertamento della sua precedente accettazione tacita e nell’opposizione di terzo all’esecuzione promossa dai successivi chiamati).
Sentenza|| n. 1735. La perdita del diritto di accettare l’eredità
Data udienza 7 dicembre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Successioni ‘mortis causa’ – Disposizioni generali – Accettazione dell’eredita’ (pura e semplice) – Modi – Tacita – In genere procedimento ex art. 481 c.c. – Effetti – Perdita del diritto di accettare l’eredità – Preclusione all’accertamento della precedente accettazione – Esclusione – Rinunzia dell’erede – Inefficacia – Fondamento – Fattispecie.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere
Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12932/2020 R.G.
proposto da
Cl.Bo., rappresentata e difesa dall’avv. El. Bi., elettivamente domiciliata in Roma,(…), presso lo studio dell’avv. St. To.
– ricorrente –
contro
(…) Spa, in qualità di mandataria di (…) Spa, rappresentata e difesa dall’avv. Gi. Ge., elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale (…)
– controricorrente –
e sul ricorso successivo
proposto da
Cr.Cr. e Fr.Cr., rappresentata e difesa dall’avv. Ro. Ma., elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale (…)
– ricorrenti incidentali –
contro
(…) Spa, in qualità di mandataria di (…) Spa, rappresentata e difesa dall’avv. Gi. Ge., elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale (…)
– controricorrente –
e contro
(…) Spa, in qualità di mandataria di (…) Srl, rappresentata e difesa dall’avv. Em. Ba. Di. Vi., elettivamente domiciliata in Roma, via (…), presso lo studio dell’avv. Ma. Lu.
– controricorrente –
nonché contro
(…) Spa
(…) Spa
(…) Spa
(…) Spa (già rappresentata da (…) Spa)
– intimati –
avverso la sentenza n. 1093 del TRIBUNALE di TORINO, depositata in data 08/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/12/2023 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa ANNA MARIA SOLDI, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori e lette le memorie delle parti.
La perdita del diritto di accettare l’eredità
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di pignoramento del 21/2/2012, la (…) Spa promuoveva, innanzi al Tribunale di Torino, un’espropriazione forzata immobiliare nei confronti di Cl.Bo., aggredendo immobili già di proprietà dei genitori di quest’ultima, Ev.Bo. (deceduto il (Omissis)) e Ge.To. (deceduta il (Omissis)).
2. Rilevando che dalla documentazione ex art. 567 cod. proc. civ. non risultava la trascrizione dell’acquisto mortis causa in favore dell’esecutata, la medesima (…) adiva il Tribunale di Pinerolo con actio interrogatoria ex art. 481 cod. civ., chiedendo di fissare alla Bo. un termine entro il quale dichiarare l’accettazione o la rinunzia all’eredità.
3. Entro il termine dell’1/9/2013, assegnatole con l’ordinanza del 12/6/2013, Cl.Bo. non rendeva alcuna dichiarazione.
4. La (…) , conseguentemente, promuoveva l’azione ex art. 524 cod. civ. per impugnare la rinunzia della Bo. all’eredità, lesiva degli interessi dei creditori, ed essere autorizzata all’accettazione in sua vece; il giudizio di primo grado – nel quale interveniva anche il creditore (…) Spa (che avanzava analoghe istanze) – si concludeva con l’ordinanza del Tribunale di Torino del 7/5/2015, che autorizzava le predette banche ad accettare, in luogo di Cl.Bo., l’eredità relitta da Ev.Bo. e Ge.To.; il provvedimento veniva confermato dalla Corte d’appello di Torino con la sentenza n. 2739 del 21/12/2017.
5. Successivamente al ricorso introduttivo di questo giudizio, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 15664 del 23/07/2020, cassava quest’ultima pronuncia, con rinvio alla Corte d’appello piemontese, limitatamente all’accoglimento delle istanze dei creditori riguardanti l’eredità di Ev.Bo. (per l’accettazione della quale era già decorso il termine di prescrizione ex art. 480 cod. civ.), mentre respingeva l’impugnazione attinente all’eredità di Ge.To..
6. Nell’espropriazione immobiliare promossa dalla (…) – in cui erano intervenuti i creditori (…) Spa e (…) Spa – il giudice dell’esecuzione delegava le operazioni di vendita dei beni pignorati con l’ordinanza del 7/5/2015.
7. In seguito, con ricorso del 27/1/2017, Cr.Cr. e Fr.Cr. (figli di Cl.Bo.) proponevano opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., rivendicando la proprietà dei beni staggiti, asseritamente acquisiti per espressa accettazione dell’eredità dei nonni (Ev.Bo. e Ge.To.), dopo la decadenza della Bo. dal diritto di accettare.
8. Sospesa l’esecuzione, la (…) introduceva il giudizio di merito (rubricato al n. 13270/2017 R.G. del Tribunale di Torino).
9. Parallelamente, il creditore intervenuto (…) Spa conveniva in giudizio Cl.Bo. chiedendo di accertare che quest’ultima aveva tacitamente accettato l’eredità dei genitori e che, conseguentemente, la stessa era titolare della titolarità dei beni degli assi ereditari.
10. Nel giudizio – rubricato al n. 10751/2017 R.G. del Tribunale di Torino – la Bo. eccepiva l’inammissibilità della domanda perché volta a contrastare gli effetti del procedimento ex art. 481 cod. civ., noto alla banca attrice, e, cioè, la definitiva perdita del diritto di accettare l’eredità; chiedeva, comunque, il rigetto nel merito.
La perdita del diritto di accettare l’eredità
11. Il Tribunale adito, ritenuta la connessione tra le controversie, disponeva la riunione della causa di opposizione di terzo all’esecuzione, promossa da Cr.Cr. e Fr.Cr. e introdotta nel merito da (…) , e della causa, intrapresa da (…) , di accertamento dell’accettazione tacita dell’eredità da parte di Cl.Bo..
12. Nel contraddittorio con altri creditori — (…) Spa (rappresentata da (…) Spa), (…) Spa e (…) Spa (rimaste contumaci) – il Tribunale torinese, con la sentenza n. 1093 dell’08/03/2019, così provvedeva: “rigetta l’opposizione proposta da Cr.Cr. e Fr.Cr. nell’esecuzione al R.G. 693/12; dichiara che la sig.ra Cl.Bo. … ha accettato tacitamente l’eredità morendo dismessa dal padre, Ev.Bo. … e dalla madre Ge.To. … aventi ad oggetto i beni in B … dichiara nulle ed inefficaci le accettazioni di eredità effettuate da Fr.Cr. … e Cr.Cr. … e precisamente l’accettazione dell’eredità della nonna Ge.To. … e l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario …; dichiara che (…) ha diritto di concorrere al riparto delle somme ricavande dalla vendita degli immobili oggetto dell’esecuzione 693/2012”; regolava, infine, le spese del giudizio.
13. Ai fini della presente decisione va precisato che il giudice di primo grado statuiva, tra l’altro, che era “destituita di fondamento l’eccezione di prescrizione del diritto di accettare della sig.ra Bo. proposta dai sig.ri Cr. per quanto riguarda l’eredità del sig. Ev.Bo.. Al riguardo, come emergerà nel proseguo, la sig.ra Bo. ha manifestato la volontà di accettare in pendenza del termine di prescrizione ed inoltre i sig.ri Cr. hanno sollevato tale eccezione tardivamente in quanto nel frattempo l’accettazione da parte della sig.ra Bo. si è consolidata.”; in particolare, venivano individuati diversi comportamenti della Bo., anteriori alla scadenza del termine ex art. 480 cod. civ., che, complessivamente valutati, erano reputati incompatibili con la volontà di rinunciare all’eredità.
14. La Corte d’appello di Torino, con l’ordinanza del 15/1/2020 emessa ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter cod. proc. civ. e comunicata il 27/1/2020, dichiarava inammissibili le separate impugnazioni proposte da Cr.Cr. e Fr.Cr. e da Cl.Bo. e condannava gli appellanti alla rifusione delle spese del grado.
15. Cl.Bo. impugnava la sentenza di primo grado con ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, notificato, in data 20/5/2020, alla sola (…) Spa
16. Successivamente, in data 1/6/2020, Cr.Cr. e Fr.Cr. proponevano un autonomo ricorso (fondato su un unico motivo) per cassazione della medesima pronuncia, notificando l’impugnazione a (…) , (…) (e per essa a DoBank), (…) , (…) e Cl.Bo..
17. Resisteva ad entrambe le impugnazioni, con distinti controricorsi, la (…) Spa (e per essa la mandataria (…) Spa); dall’impugnazione dei Cr. si difendeva con controricorso la (…) Srl (rappresentata da (…) Spa), quale cessionaria del credito di (…) Spa
18. Con la sua memoria ex art. 378 cod. proc. civ. ed anche all’udienza del 7/12/2023 il Procuratore Generale chiedeva il rigetto dei ricorsi.
19. Cl.Bo., Cr.Cr. e Fr.Cr., (…) depositavano memorie ex art. 378 cod. proc. civ.
La perdita del diritto di accettare l’eredità
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si rileva che “il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’ordinario) di impugnazione in astratto operativi” (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 36057 del 23/11/2021, Rv. 663183-01).
2. Pertanto, il ricorso di Cr.Cr. e Fr.Cr., successivo a quello di Cl.Bo. e rivolto avverso la medesima sentenza, va considerato alla stregua di impugnazione incidentale, da reputarsi tempestiva in quanto notificata in data 1/6/2020 e, cioè, 11 giorni dopo la notificazione del ricorso principale, eseguita il 20/5/2020 e, dunque, anch’essa tempestivamente perché entro il termine di 60 giorni – considerata la sospensione straordinaria dei termini processuali dal 9/3/2020 all’11/5/2020, per un totale di 64 giorni, per l’emergenza sanitaria da COVID-19 (artt. 83, comma 2, del D.L. 17/3/2020, n. 18, convertito dalla legge n. 27 del 2020, e 36 del D.L. 8/4/2020, n. 23, convertito dalla legge n. 40 del 2020) – dalla comunicazione (il 27/1/2020) dell’ordinanza della Corte d’appello di Torino.
3. Sempre in via preliminare – pur avendo la Bo. notificato il suo ricorso soltanto a (…) Spa (nonostante la riunione delle controversie sin dal primo grado e la partecipazione al processo di altre parti) – si ritiene superflua la verifica dell’integrità del contraddittorio, poiché, “nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o qualora questo sia prima facie infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 11287 del 10/05/2018, Rv. 648501-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15106 del 17/06/2013, Rv. 626969-01).
4. Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente Bo. deduce “Violazione e falsa applicazione di legge … con riferimento all’art. 481 cod. civ., all’art. 524 cod. civ. nonché ai principi generali in materia di cosa giudicata ed al principio ne bis in idem”.
È di analogo contenuto l’unico motivo dei ricorrenti Cr., che, richiamando l’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., imputano alla decisione impugnata la “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 481, 524 e 2909 c.c.”.
La perdita del diritto di accettare l’eredità
5. Tutti i ricorrenti sostengono che l’esito dell’actio interrogatoria – e, cioè, la perdita del diritto di Cl.Bo. di accettare l’eredità dei genitori – sia divenuto intangibile, perché il decisum sull’azione conseguentemente avanzata dalla (…) con l’intervento della (…) (per essere autorizzate ex art. 524 cod. civ. all’accettazione in vece della debitrice) è incompatibile col riconoscimento della qualità di erede in capo alla Bo. e su di esso si è formato il giudicato, dato che Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 15664 del 23/07/2020, ha determinato in via definitiva l’accoglimento delle istanze dei creditori con riguardo all’eredità di Ge.To. e il loro rigetto rispetto all’eredità di Ev.Bo..
In altre parole, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe inammissibile la domanda spiegata nel presente giudizio, in quanto volta ad un accertamento – l’accettazione tacita dell’eredità da parte della Bo. – contrastante con la perdita del suo diritto di accettare i lasciti ereditari ex art. 481 cod. civ., sancito in via definitiva, come giudicato sopravvenuto, dalla citata pronuncia di legittimità.
6. Le censure sono infondate.
7. In primo luogo, si osserva che il procedimento ex art. 481 cod. civ. ha riguardato la sola (…) , mentre era estranea alla predetta iniziativa giudiziale la (…) (e cioè, il creditore che ha agito per l’accertamento della qualità di erede della Bo.); contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, la mera conoscenza dell’actio interrogatoria (circostanza che, peraltro, deriva da una mera supposizione) da parte di (…) non comporta alcuna preclusione, né logica, né giuridica, per il creditore che non vi ha partecipato all’avvio di un’ulteriore od autonoma azione di accertamento tesa ad accertare la pregressa accettazione dell’eredità da parte del chiamato.
8. Palesemente infondata è, poi, l’affermazione contenuta nel ricorso di Cl.Bo., secondo cui l’effetto del procedimento ex art. 481 cod. proc. civ. consisterebbe, una volta elasso il termine fissato, nella perdita della “qualità di erede con effetti retroattivi” (pag. 15); al contrario, lo spirare del termine determina solo la perdita del diritto di accettare l’eredità, ma – come più ampiamente illustrato nel prosieguo – soltanto a condizione che non sia già stata precedentemente acquisita la qualità di erede.
9. Infatti, in base al principio semel heres, semper heres (correttamente richiamato anche dai giudici di merito), la qualità di erede non può essere dismessa per volontà o inerzia dell’erede stesso, nemmeno quale conseguenza del procedimento ex art. 481 cod. civ., il quale, peraltro, non contiene di per sé alcun accertamento idoneo al giudicato.
10. A ben vedere, poi, nemmeno l’ordinanza di legittimità sulla domanda ex art. 524 cod. civ. avanzata da (…) (con l’intervento della (…) ) – che è passata in giudicato soltanto con riguardo all’eredità di Ge.To., stante il rinvio al giudice di merito in relazione all’eredità di Ev.Bo. – contiene un definitivo accertamento sulla perdita del diritto della Bo. di divenire erede e, comunque, non determina alcuna preclusione logico-giuridica all’accertamento del pregresso acquisto di tale qualità.
11. La decisione di questa Corte, difatti, rilevando che l’inerzia ex art. 481 cod. civ. è equiparabile ad una rinunzia, ha un contenuto positivo e attribuisce al creditore il diritto di accettare l’eredità della Ge.To. in vece dell’odierna ricorrente, ma non presuppone alcun accertamento sull’efficacia di detta (tacita) rinunzia e, cioè, sull’insussistenza di una precedente accettazione del lascito.
12. Parimenti, la cassazione con rinvio (che, dunque, non determina il formarsi di un giudicato) della pronuncia, nella parte in cui si era accolta l’istanza ex art. 524 cod. civ. con riguardo all’eredità di Ev.Bo., non contiene, neanche implicitamente, alcun accertamento sulla configurabilità di una precedente accettazione del relictum da parte di Cl.Bo., né sulla sua mancanza, ma si limita ad individuare il limite temporale (corrispondente al termine per accettare l’eredità ex art. 480 cod. civ.) per l’esercizio dell’azione da parte dei creditori rispetto alla rinunzia del chiamato, a prescindere dall’efficacia di quest’ultima.
13. In difetto di un accertamento giudiziale (tantomeno come res iudicata) sulla mancata acquisizione della qualità di erede (tesi che, invece, sostengono infondatamente i ricorrenti), la perdita del diritto di accettare l’eredità (al pari della rinuncia espressa alla medesima) deve reputarsi priva di effetti se intervenuta dopo l’acquisto della qualità di erede; in proposito, si richiama la puntuale statuizione di Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 15663 del 23/07/2020, Rv. 658738-01: “L’atto di accettazione dell’eredità, in applicazione del principio semel heres semper heres, è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l’acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l’accettante intenda revocare l’atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell’ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all’eredità.”.
14. Non sussiste, dunque, alcuna preclusione alla domanda di accertamento dell’accettazione tacita dell’eredità da parte di Cl.Bo. (in un momento antecedente alla tacita rinuncia derivante dallo spirare del termine ex art 481 cod. proc. civ.) e, di conseguenza, dell’acquisizione al patrimonio della stessa Bo. dei beni oggetto di pignoramento.
15. Proprio l’accoglimento nel merito della domanda di accertamento svolta da (…) – che, in esito all’odierna statuizione, assume le caratteristiche della res iudicata – spiega i suoi effetti non soltanto nei confronti dell’attrice (…) , ma anche confronti dei creditori in causa e dei successivi chiamati Cr.Cr. e Fr.Cr..
16. Pertanto, l’opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. avanzata da questi ultimi – e basata sulla rivendicazione della titolarità dei beni staggiti (in contrasto col predetto accertamento) – si appalesa infondata.
17. Giova precisare, infine, che l’eccezione sollevata dai Cr. e relativa alla prescrizione del diritto della Bo. di accettare l’eredità paterna è stata respinta dal Tribunale torinese – sia perché inconsistente, sia perché, comunque, tardivamente avanzata – e che nessuna specifica censura ha investito tali statuizioni, essendosi i predetti ricorrenti limitati a invocare, senza fondamento, l’efficacia riflessa del giudicato esterno.
18. Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente Bo. deduce “Violazione e falsa applicazione di legge … con riferimento all’art. 2648 cod. civ. ed all’art. 112 cpc ed all’art. 569 cpc”.
La ricorrente lamenta che l’azione di accertamento dell’acquisto della qualità di erede sia stata esperita tardivamente da (…) , perché, in base alla giurisprudenza, la barriera preclusiva entro la quale va accertata la titolarità del cespite in capo all’esecutato è segnata dall’emissione dell’ordinanza di vendita.
19. Il motivo è manifestamente infondato e, come tale, inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ.
20. La censura, infatti, stravolge gli insegnamenti giurisprudenziali: il creditore, in quanto soggetto interessato, non decade dalla facoltà di procedere all’accertamento dell’acquisto mortis causa del cespite pignorato (azione che non è soggetta ad alcun termine decadenziale o di prescrizione) nel momento in cui il bene staggito viene posto in vendita; casomai – in base all’elaborazione della giurisprudenza di legittimità e, in particolare, alle statuizioni di Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11638 del 26/05/2014 – la liquidazione del bene pignorato è preclusa dal mancato accertamento, in base a una serie continua di trascrizioni, della sua titolarità in capo al debitore esecutato.
21. Perciò, la Bo. avrebbe dovuto dirigere la sua doglianza non già alla domanda spiegata con ordinario giudizio di cognizione dal creditore, bensì all’ordinanza di vendita emessa dal giudice dell’esecuzione, proponendo un’apposita opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.; quest’ultima, tuttavia, avrebbe avuto un esito infausto, sia perché l’esecutata è priva di interesse a rilevare il vizio dell’ordinanza in ragione della mancanza di titolarità del bene pignorato (arg. da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 35005 del 29/11/2022, Rv. 666278-01; in generale, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21976 del 12/07/2022, con richiami a: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2109 del 08/10/1965, Rv. 314016-01; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 974 del 30/10/1968, Rv. 332357-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1052 del dì 08/04/1971, Rv. 351069-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 7059 del 28/07/1997, Rv. 506317-01; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9202 del 19/04/2010, Rv. 612645-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8684 del 04/04/2017, Rv. 643706-01), sia perché, comunque, “In materia di espropriazione immobiliare, se è pignorato un diritto reale di provenienza ereditaria, ai fini della verifica della titolarità del diritto staggito in capo al debitore è irrilevante che la trascrizione dell’accettazione dell’eredità manchi al momento del pignoramento, purché essa intervenga prima della liquidazione del cespite; tuttavia, la vendita forzata eseguita senza che sia stata trascritta l’accettazione dell’eredità non è né invalida, né inefficace, ma eventualmente assoggettabile a evizione (con gli effetti dell’art. 2921 c.c.), e fatta sempre salva, senza limite temporale alcuno, la possibilità di ripristino della continuità delle trascrizioni (con effetto retroattivo ex art. 2650, comma 2, c.c.).” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4301 del 13/02/2023, Rv. 667072-01).
22. Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la ricorrente Bo. deduce “Violazione falsa applicazione di legge … con riferimento agli artt. 474 e 476 cod. civ. e degli artt. 3, commi 2 e 3, e 12 del D.P.R. n. 650/1972 in combinato disposto con l’art. 2643 cod. civ.”.
23. Col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., si denuncia la “Violazione falsa applicazione di legge… con riferimento agli artt. 210 e 116 cpc e 2697 cod. civ.”.
24. Entrambe le censure sono inammissibili per plurime ragioni.
25. In primis, l’art. 348-ter, comma 4, cod. proc. civ. (applicabile ratione temporis), impedisce di denunciare col ricorso per cassazione il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.
26. Poi, è palesemente inammissibile la deduzione di un “errore sul fatto” asseritamente derivante dalla peculiare ipotesi prospettata di pretesa erroneità nella lettura dei documenti, perché tale censura va introdotta col rimedio della revocazione ex art. 395 cod. proc. civ., non già col ricorso per cassazione (tra le altre, Cass., Sez. L, Sentenza n. 2529 del 09/02/2016, Rv. 638935-01).
27. È, inoltre, inammissibile la censura nella parte in cui compie un’atomistica valutazione dei singoli elementi di prova – che, peraltro, il giudice di merito dichiara e mostra di avere considerato, anche come argomenti di prova, nel loro complesso (come prescritto da copiosa giurisprudenza) – perché alla Corte di legittimità non compete una rivalutazione del materiale probatorio.
28. Infine, è inammissibile, in quanto manifestamente infondata al limite della pretestuosità, la denuncia di una pretesa inversione dell’onere probatorio per essere stato emesso un ordine ex art. 210 cod. proc. civ. a carico della ricorrente: l’emissione dell’ordine di esibizione non individua una diversa parte tenuta a dimostrare i propri assunti, ma costituisce esercizio, normativamente disciplinato, del potere istruttorio del giudice (peraltro, non sindacabile nel giudizio di cassazione, secondo quanto statuito da Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27412 del 08/10/2021, Rv. 662416-02, e da Cass., Sez. L, Sentenza n. 24188 del 25/10/2013, Rv. 629099-01).
29. In definitiva, sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale devono essere rigettati.
30. Alla decisione consegue, altresì, la condanna dei ricorrenti, in solido tra loro in ragione della coincidenza della principale censura svolta, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità sostenute dalle controricorrenti, che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; mentre, nei rapporti tra la ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali, le spese vanno opportunamente compensate, per la comunanza delle tesi rispettivamente sostenute.
31. Va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.
La perdita del diritto di accettare l’eredità
P.Q.M.
La Corte,
rigetta il ricorso di Cl.Bo.;
rigetta il ricorso di Cr.Cr. e Fr.Cr.;
condanna Cl.Bo., Cr.Cr. e Fr.Cr., in solido tra loro, a rifondere a (…) Spa, rappresentata come in epigrafe, le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;
condanna Cl.Bo., Cr.Cr. e Fr.Cr., in solido tra loro, a rifondere a (…) Srl, rappresentata come in epigrafe, le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 6.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie e accessori di legge;
compensa le spese tra la ricorrente principale ed i ricorrenti incidentali;
ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente Cl.Bo. e dei ricorrenti Cr.Cr. e Fr.Cr., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per i rispettivi ricorsi a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 7 dicembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2024.
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