Cassazione 14

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 20 aprile 2016, n. 16371

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENTILE Mario – Presidente
Dott. GALLO Domenico – Consigliere
Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere
Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la corte d’appello di Milano;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 3351/2015 emessa in data 28 aprile 2015 dalla Corte d’appello di Milano;
Sentita la relazione svolta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. D’ARRIGO Cosimo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa DI NARDO Marilia, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore avv. (OMISSIS), che ha depositato note di udienza e ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza d’appello e, in subordine, che sia dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso del P.G..

RITENUTO IN FATTO

(OMISSIS) e’ stato imputato del delitto di cui all’articolo 639 c.p., comma 2, per avere imbrattato un muro posto sulla pubblica via con diverse bombolette di colore spray, imprimendo la scritta “(OMISSIS)”. Da tale reato l’imputato veniva assolto in primo grado perche’ il fatto non costituisce reato. Il tribunale meneghino sottolineava la circostanza che la parete in questione era gia’ stata completamente imbrattata e deturpata da ignoti; che l’imputato aveva agito con l’intento di abbellire la facciata e di effettuare un intervento riparatore, realizzando un’opera di oggettivo valore artistico; che le doti artistiche del (OMISSIS) erano state pubblicamente riconosciute dallo stesso Comune di Milano, giacche’ l’imputato era risultato vincitore di un bando inteso rivalutare piazza (OMISSIS) mediante l’intervento di uno “street artist”. Sulla scorta di queste considerazioni, il giudice di prime cure escludeva che l’intervento del (OMISSIS) costituisse imbrattamento del muro, bensi’ l’esecuzione di un’iniziativa di valore artistico.
Su ricorso del pubblico ministero, la Corte d’appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo l’imputato perche’ non punibile ai sensi dell’articolo 131-bis c.p.. In sostanza, il giudice d’appello, valorizzando gli stessi elementi gia’ messi in evidenza dalla sentenza di primo grado, ha concluso nel senso che il fatto, ancorche’ astrattamente configurabile come reato, non e’ punibile per la sua particolare tenuita’, derivante dalla circostanza che il muro in questione era gia’ stato deturpato da ignoti e quindi l’intervento del (OMISSIS) non determinava, ben vedere, alcun danno.
Contro tale decisione ricorre ancora il Procuratore Generale, sostenendo che non vi sarebbe alcuna prova dell’esiguita’ del danno, tale non potendosi considerare quello che – a detta della stessa corte d’appello – potrebbe essere rimosso solo con l’intervento di un imbianchino. La motivazione della sentenza sarebbe quindi carente nella parte in cui nulla dice sui costi necessari all’esecuzione dell’intervento di ripristino, ma anche nella parte in cui considera le modalita’ della condotta, senza calcolare che la copertura dei graffiti precedenti con un disegno di ancora piu’ ampie dimensioni rende ancor piu’ problematica l’opera di pulitura. Mette altresi’ in evidenza che la firma “Manuinvisibile.com” costituisce la denominazione del sito Internet dell’imputato, sicche’ l’attivita’ deve intendersi come compiuta anche a scopo pubblicitario e quindi di lucro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Il giudizio di particolare tenuita’ dell’offerta, ai sensi dell’articolo 131-bis c.p., deve essere effettuato prendendo in considerazione le modalita’ della condotta, l’esiguita’ del danno e la non abitualita’ del comportamento, i primi due elementi da valutarsi secondo i criteri di cui all’articolo 133 c.p..
Si tratta quindi di una valutazione di merito, insindacabile in sede di legittimita’, se sorretto da adeguata motivazione. Pertanto la prospettazione di una diversa interpretazione degli elementi costitutivi della fattispecie costituisce una prospettazione alternativa in punto di fatto, come tale inammissibile in sede di legittimita’.
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile.
Non puo’ essere valutata la richiesta del difensore dell’imputato di annullare la sentenza di appello – facendo rivivere quella, a lui piu’ favorevole, di primo grado – in quanto irritualmente formulata solo verbalmente in udienza, senza la presentazione di alcun ricorso.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso del P.G..

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