La modificazione della domanda operata dalla parte nel rispetto delle cc.dd. preclusioni assertive

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 febbraio 2024| n. 3920.

La modificazione della domanda operata dalla parte nel rispetto delle cc.dd. preclusioni assertive

La modificazione della domanda, operata dalla parte nel rispetto delle cc.dd. preclusioni assertive, è ammissibile ove la stessa, una volta modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, mentre non può essere effettuata dal giudice in sede di decisione, incorrendosi altrimenti nella violazione delle garanzie difensive delle parti. (Nella specie, relativa alla domanda di accertamento dell’illegittima detenzione di un immobile concesso in leasing, fondata sulla circostanza che la società convenuta non potesse considerarsi succeduta alla originaria contraente nella posizione di concessionaria, la S.C. ha cassato la sentenza d’appello che aveva accolto la domanda sul diverso presupposto che il contratto di leasing si fosse risolto, venendo così a incidere sul quadro fattuale in relazione al quale si erano dispiegate le difese delle parti).

Ordinanza|13 febbraio 2024| n. 3920. La modificazione della domanda operata dalla parte nel rispetto delle cc.dd. preclusioni assertive

Data udienza 5 febbraio 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Domanda giudiziale – Modificazioni modificazione della domanda – Ammissibilità – Limiti – Mutamento da parte del giudice in sede decisoria – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento – Fattispecie.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO GIACOMO – Presidente

Dott. GRAZIOSI CHIARA – Consigliere

Dott. TASSONE STEFANIA – Consigliere

Dott. CRICENTI GIUSEPPE – Consigliere – Rel.

Dott. GORGONI MARILENA – Consigliere

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30221/2020 R.G. proposto da:

DITTA (…) DI P P, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato Ch.Ro. (Omissis)

– ricorrente –

contro

Re. Srl, elettivamente domiciliato in ROMA VIA (…), presso lo studio dell’avvocato Fi.Ma. (Omissis) rappresentato e difeso dagli avvocati Sa.Si. (Omissis), Sa.Li. (Omissis)

– contro ricorrente

Nonché contro

(…) Spa

– intimato –

avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BOLOGNA n. 2374/2020 depositata il 09/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI.

La modificazione della domanda operata dalla parte nel rispetto delle cc.dd. preclusioni assertive

Ritenuto che

1.- (…) ha acquistato un complesso alberghiero in S M (BO) e lo ha concesso in leasing alla società (…) Srl. Il leasing è stato garantito da fideiussione di uno dei due soci, ossia Pi.Pe..

Nel corso del rapporto quest’ultima società, che era composta dai soci An.MA. e Pi.Pe., con atto notarile, si è trasformata in “(…) Snc”, sempre con i medesimi soci.

2.- Dopo questa trasformazione, però, ed esattamente in data 22.2.2012, (…) ha notificato la risoluzione del contratto per inadempimento, in quanto la società concessionaria aveva omesso di pagare alcune rate del leasing.

3.- Dopo tale risoluzione è intervenuta un’altra vicenda societaria: è morto il socio An.MA., e, non essendo stato sostituito, dunque non essendo stata ricostituita la compagnie sociale, il socio superstite, Pi.Pe., ha dichiarato lo scioglimento della società (ex articolo 2272, IV comma cpc) ma, nello stesso tempo, ha dichiarato che l’azienda sociale sarebbe comunque servita per l’esercizio dell’impresa sotto forma individuale, denominata “(…) di Pi.Pe.”, la quale dichiarava di subentrare nei rapporti della precedente società.

4.- A quel punto (…) ha agito in giudizio per far accertare che l’impresa individuale di Pi.Pe. non poteva detenere legittimamente l’immobile, non essendo subentrata nel contratto che era della precedente società.

5.- Il Tribunale di Bologna ha rigettato la domanda in quanto ha ritenuto che invece vi era stata successione.

6. Avverso tale decisione ha proposto appello principale (…), ed appello incidentale l’impresa individuale “(…) di Pi.Pe.”, che si era difesa eccependo altresì la nullità del contratto di leasing per usura.

7.- La Corte di Appello di Bologna ha accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale.

8.- Conseguentemente qui ricorre la società “(…) di Pi.Pe.” con tre motivi di ricorso, e con due atti distinti, ma identici nel contenuto. Invece, anziché (…), si è costituita in giudizio Re. Srl, che si assume successore di quella.

La modificazione della domanda operata dalla parte nel rispetto delle cc.dd. preclusioni assertive

Considerato che

Il ricorso ha dato origine a due procedimenti, anche se l’atto è unico: il n. 30211/ 2020 ed il n. 30832/ 2020. Si tratta di un evidente errore di numerazione, essendo il ricorso unico. I due procedimenti vanno pertanto riuniti: il 30832/ 2020 al 30221/ 2020.

8.- La ratio della sentenza impugnata.

La tesi della Corte di Appello è la seguente. E’ vero che (…) basa l’occupazione senza titolo, da parte della impresa di Pi.Pe., sul fatto che non c’è stato subentro da parte di quest’ultima nel contratto di leasing, ma ciò non impedisce di accertare l’occupazione senza titolo per una diversa ragione, vale a dire per la circostanza che il contratto era stato comunque risolto. Ciò in quanto, pur essendo vero che così cambia la causa petendi, è altresì vero che si tratta di una modificazione consentita, in quanto la vicenda sostanziale è sempre la stessa.

9.- Il controricorso.

Prima di entrare nel merito dei motivi che contestano questa ratio, va rilevato che la ricorrente ha eccepito la tardività del controricorso, il quale è stato notificato ben oltre il termine di 20 giorni di cui all’articolo 370 c.p.c.

L’eccezione è fondata, in quanto il ricorso è stato notificato il 16.11.2020, e da quel momento sono decorsi i termini per il deposito, mentre il controricorso è stato notificato l’11.2.2021. La controricorrente sembrerebbe chiedere che l’atto valga come memoria, o che comunque si affermi che la tardività del controricorso non impedisce che si depositi memoria. L’assunto è infondato in quanto il ricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie (Cass. 23921/ 2020; Cass. 4428/ 2022).

La modificazione della domanda operata dalla parte nel rispetto delle cc.dd. preclusioni assertive

11.- I motivi di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso si prospetta violazione dell’articolo 112 c.p.c.

La tesi è la seguente.

(…) ha agito per far accertare che l’impresa “(…) di Pi.Pe.” deteneva illegittimamente l’immobile sulla base del fatto che tale impresa non poteva essere succeduta nel contratto di leasing nella posizione di concessionaria. La Corte di Appello invece ha ritenuto illegittima la detenzione in base ad una diversa ragione, ossia al fatto che il contratto di leasing era stato risolto e dunque non c’era titolo contrattuale. La stessa Corte di Appello si era posta il problema del mutamento, che, in tal modo, si operava della causa petendi, ed ha ritenuto che si potesse decidere su una causa petendi diversa da quella fatta valere dall’attrice in ragione del fatto che la vicenda sostanziale era sempre la stessa, e che comunque l’attrice aveva allegato l’avvenuta risoluzione del contratto.

La ricorrente ritiene invece del tutto infondata questa ratio, che fa erronea applicazione dei principi di diritto di questa corte.

Il motivo è fondato.

La Corte di Appello fa leva sul principio di diritto secondo cui “la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali. ” (Cass. Sez. Un. 12310/ 2015)

Ma questo principio di diritto porta alla conclusione contraria, in quanto, se, da un lato, la vicenda sostanziale dedotta in giudizio è la medesima, la modifica della causa petendi incide sulle potenzialità difensive della parte, posto che altro è doversi difendere dalla contestazione che è stato risolto il contratto e dunque che si detiene senza titolo per tale ragione, altro è doversi difendere dalla contestazione di non essere subentrata in un contratto ancora in essere, in quanto precedentemente risolto. (…) ha agito in base alla prima ragione (causa petendi), mentre il giudice di appello ha deciso in base alla seconda. Inoltre, il mutamento della causa petendi è ammissibile se operato dalla parte nei termini di all’articolo 183 c.p.c., mentre il principio della modifica della domanda non si applica al caso in cui sia il giudice, con la decisione, e dunque senza che sulla questione si sia potuto contraddire, ad accogliere la domanda sulla base di una ragione diversa (causa petendi) da quella prospettata dall’attore.

12.- L’accoglimento di questo motivo rende assorbiti gli altri.

Il ricorso va dunque accolto in questione termini, e la decisione cassa con rinvio.

La modificazione della domanda operata dalla parte nel rispetto delle cc.dd. preclusioni assertive

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso. Dichiara assorbiti gli altri. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bologna in diversa composizione anche per le spese.

Cosi deciso in Roma 5 febbraio 2024.

Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2024.

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