Corte di Cassazione, civile,Sentenza|26 febbraio 2021| n. 5423.
La controversia avente a oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprietà e la cessione del diritto di superficie, in relazione a una convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora sia messa in discussione la legittimità delle autoritative manifestazioni di volontà della p.a. nell’adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede. Deve quindi trattarsi, anche con riguardo alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, di contestazioni del contenuto ex ante e non ex post. In tale ultimo caso la controversia spetta invece al giudice ordinario.
Sentenza|26 febbraio 2021| n. 5423
Data udienza 12 gennaio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Ricorso contro decisioni di giudici speciali – Edilizia residenziale – Proprietari alloggi P.E.E.P. – Trasferimento diritto di proprietà e cessione diritto di superficie – Determinazione corrispettivi assegnazione – Controversia – Giurisdizione del GO – Ragioni fondanti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente di Sez.
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez.
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez.
Dott. D�ANTONIO Enrico – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. FERRO Massimo – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15776/2019 proposto da:
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– ricorrenti –
contro
COMUNE DI SERRACAPRIOLA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6396/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 13/11/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/2021 dal Consigliere Dott. ALDO CARRATO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), per delega dell’avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. I soggetti indicati in intestazione come ricorrenti, tutti proprietari di alloggi costruiti nel Comune di Serracapriola su aree destinate ad interventi di edilizia residenziale convenzionata ed incluse in un Piano di zona per l’edilizia economica popolare (c.d. P.E.E.P.), che in qualita’ di soci di cooperative edilizie avevano ricevuto in assegnazione in proprieta’ ovvero in diritto di superficie, impugnavano dinanzi al TAR Puglia i provvedimenti con i quali il predetto Comune, in sede di determinazione definitiva dei corrispettivi dovuti per l’assegnazione, aveva approvato il piano di riparto tra gli assegnatari degli oneri sostenuti dall’Amministrazione per l’acquisizione delle aree in questione.
Nella sostanza, i ricorrenti si lamentavano della circostanza che il citato Comune aveva accollato loro oneri economici che erano stati sostenuti dall’ente pubblico locale per sua esclusiva responsabilita’, ovvero per effetto della mancata tempestiva conclusione delle procedure espropriative, dei conseguenti contenziosi insorti con gli originari titolari dei suoli e delle condanne subite a risarcire i danni loro cagionati, dimodoche’ tale condotta si era venuta a risolvere nell’esercizio della pretesa di recuperare dagli assegnatari somme in alcuni casi esorbitanti.
Con sentenza n. 33/2016, l’adito TAR dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo che, nel caso di specie, ci si trovava in presenza di una controversia a contenuto meramente patrimoniale, siccome afferente alla determinazione dei corrispettivi per l’assegnazione ed alla quale era estraneo qualsiasi profilo di discrezionalita’ in capo alla P.A..
2. Gli originari ricorrenti impugnavano quest’ultima sentenza, deducendone l’erroneita’ sul presupposto che la giurisdizione doveva considerarsi appartenente al giudice amministrativo in relazione alla previsione di cui al Decreto Legislativo n. 104 del 2010, articolo 133, comma 1, lettera b), (cd. c.p.a.).
Resisteva l’appellato Comune, che instava per la conferma della gravata decisione.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), con sentenza n. 6396/2018 (pubblicata il 13 novembre 2018), ha respinto l’appello, confermando l’impugnata sentenza e compensando integralmente tra le parti le spese del grado.
A fondamento dell’adottata pronuncia il giudice amministrativo di secondo grado ha evidenziato come le controversie che attengono alla sola determinazione del corrispettivo dedotto in giudizio non possono che appartenere alla giurisdizione del giudice ordinario, non venendo in rilievo alcun esercizio di potesta’ discrezionale amministrativa e non avendo alcuna decisiva rilevanza al riguardo la circostanza che l’azione proposta investisse anche l’an debeatur in relazione ad alcune voci che componevano detto corrispettivo, non ponendosi, comunque, in discussione l’assetto di interessi riconducibile al rapporto concessorio.
3. Avverso tale sentenza del Consiglio di Stato hanno formulato ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione gli appellanti, riferendolo ad un unico complesso motivo.
Ha resistito con controricorso l’intimato Comune di Serracapriola.
I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il prospettato motivo i ricorrenti hanno denunciato la violazione del Decreto Legislativo n. 104 del 2010, articolo 133, n. 1, lettera b), contestando l’impugnata sentenza che ha escluso l’appartenenza della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
In particolare, con la formulata doglianza, i ricorrenti hanno inteso sostenere che la dedotta controversia esula del tutto dall’applicabilita’ o meno della L. n. 865 del 1971, articolo 35, non attenendo ne’ alla sua portata ne’ alla sua applicazione, non avendo ad oggetto la quantificazione dei corrispettivi di assegnazione (da intendersi, devoluta alla giurisdizione ordinaria ai sensi dell’articolo 133 c.p.a.), bensi’ l’an debeatur, e, quindi, la legittimita’ degli atti impugnati nella parte in cui presuppongono che essi ricorrenti avrebbero dovuto – secondo la prospettiva del citato Comune – pagare somme, quali che fossero, a titolo di conguaglio sui corrispettivi a suo tempo concordati, cosi’ risultando esercitata una pretesa illegittima da parte di detto ente territoriale.
Quindi, i ricorrenti hanno concluso che, nella vicenda in questione, poiche’ e’ stata messa in discussione la legittimazione del Comune di Serracapriola ad adottare il provvedimento impugnato, contrario ai patti della convenzione, la giurisdizione sulla proposta azione non puo’ che appartenere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in virtu’ dell’articolo 133, lettera b), c.p.a..
2. Rilevano queste Sezioni unite che il ricorso deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Va osservato che sulla base del criterio generale determinativo della giurisdizione correlato al “petitum sostanziale”, nel caso di specie, in base al contenuto della domanda introdotta dai ricorrenti dinanzi al TAR, la controversia doveva ritenersi, in effetti, attinente alla misura dei corrispettivi dovuti per l’assegnazione, ancorche’ rideterminati dal Comune di Serracapriola, volendo tale ente ricomprendere in essi sotto forma di conguagli o, comunque, dell’accollo di ulteriori pesi economici aggiuntivi – anche i costi derivanti dal rimborso di oneri di acquisizione riconducibili a comportamenti pregressi dello stesso Comune nell’ambito delle procedure riguardanti la zona da destinare agli interventi di edilizia residenziale convenzionata.
Pertanto, con la formulata domanda, gli attuali ricorrenti hanno inteso contestare l’ammontare dei corrispettivi di cessione dei diritti di superficie e di proprieta’ sulle aree a suo tempo assegnati ai soci delle cooperative in conseguenza di una loro successiva revisione – per gli stessi peggiorativa – ad opera del citato Comune, senza, pero’, rimettere in discussione il rapporto concessorio presupposto in virtu’ del quale era stato approvato il piano di esecuzione dei suddetti interventi di edilizia con la conseguente assegnazione degli alloggi ai soci delle cooperative coinvolti nell’indicato piano.
Cosi’ inquadrato l’oggetto della causa intentata dinanzi al TAR Puglia, ne consegue – in consonanza con l’impugnata sentenza del Consiglio di Stato – che deve applicarsi il principio, recepito dalla costante giurisprudenza di queste Sezioni unite (cfr. sentenze nn. 9842/2011, 17142/2011 e 20419/2016), secondo cui rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi della L. n. 865 del 1971, articolo 35, su aree comprese nei piani per l’edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo (nonche’, eventualmente, l’individuazione del soggetto debitore), allorche’ non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussista alcun potere discrezionale della P.A..
Da cio’ deriva che – diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti la contestazione della legittimita’ della pretesa del Comune di Serracapriola di ottenere il pagamento di ulteriori integrazioni dei corrispettivi gia’ pagati in precedenza dagli assegnatari non si e’ venuta a collocare al di fuori del rapporto concessorio disciplinato della L. n. 865 del 1971, citato articolo 35 e, quindi, la valutazione sulla sussistenza e meno di tale diritto in capo all’ente comunale attiene ad una causa che rientra nella sfera della giurisdizione del giudice ordinario.
Pertanto, la controversia in oggetto non involge l’interpretazione della convenzione di base, ne’ implica il vaglio di legittimita’ di provvedimenti autoritativi anteriori ad essa, ma ben diversamente concerne la contestazione della debenza dell’ulteriore integrazione dei corrispettivi (a titolo di conguaglio o per altra causale) individuata nelle delibere comunali richiamate in ricorso.
In altri termini, la controversia avente ad oggetto la determinazione del corrispettivo dovuto dal privato per il trasferimento del diritto di proprieta’ e la cessione del diritto di superficie, nell’ambito di convenzione stipulata ai sensi della normativa che regola le espropriazioni e la successiva assegnazione delle aree da destinare ad edilizia economica e popolare (gia’ contenuta nella L. 18 aprile 1962, n. 167, articolo 10, poi sostituito dalla L. 22 ottobre 1971, n. 865, articolo 35 e succ. modificazioni), puo’ considerarsi spettante alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera b), c.p.a.) solo laddove sia messa in discussione la legittimita’ delle autoritative manifestazioni di volonta’ della P.A. nell’adozione del provvedimento concessorio cui la convenzione accede, della quale sia contestato “ex ante” il contenuto con riguardo (anche) alla determinazione del corrispettivo dovuto dal concessionario, e non siano, invece, messe in discussione “ex post” come avvenuto nel caso che ci occupa – la misura del corrispettivo (con riguardo alle pattuizioni ivi contenute) o l’effettivita’ dell’obbligazione di pagamento, ipotesi, quest’ultima, in cui la controversia deve ritenersi appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario, avuto riguardo alla deroga prevista dallo stesso articolo 133 c.p.c., comma 1, lettera b), nella parte in cui esclude dall’attribuzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione delle controversie “concernenti indennita’, canoni ed altri corrispettivi” (in tali termini v., piu’ recentemente, anche l’ordinanza di queste SU n. 25575/2020), come statuito con l’impugnata sentenza del Consiglio di Stato.
3. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere respinto, con la conseguente condanna dei soccombenti ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Infine, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, sempre con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via fra loro solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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