In tema di esecutività della sentenza straniera

Corte di Cassazione, civile,Ordinanza|26 febbraio 2021| n. 5327.

 

In tema di esecutività della sentenza straniera, integra una violazione dell’ordine pubblico processuale la decisione del giudice straniero che, in tema di accertamento della paternità naturale, dopo avere dapprima disposto d’ufficio la cd. prova del DNA, abbia disposto immotivatamente la revoca del mezzo istruttorio pur in presenza della dichiarata disponibilità all’esame da parte del preteso padre e dopo aver disposto con rogatoria che l’incidente istruttorio venisse eseguito in Italia.

Ordinanza|26 febbraio 2021| n. 5327

Data udienza 18 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Famiglia – Paternità naturale – Riconoscimento – DNA – Sentenza straniera in merito all’accertamento della paternità naturale – Riconoscimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9727/2019 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
contro
Procuratore Generale della Corte di Appello di Napoli;
– intimato –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, del 07/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2021 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTI DI CAUSA


1.- Il Ministero dell’Interno, quale istituzione intermediaria per l’applicazione della Convenzione di New York del 20 giugno 1956 e per il Regolamento CE n. 44/2001, ha chiesto il riconoscimento dell’efficacia della sentenza del Tribunale circoscrizionale di Tarnow (Polonia) del 26 giugno 2007, che ha accertato il legame di paternita’ tra (OMISSIS) e (OMISSIS) (nato nel 1988 da (OMISSIS)) e stabilito l’obbligo del primo alla corresponsione, a titolo alimentare, di una determinata somma mensile a favore del secondo.
2.- Con decreto pubblicato in data 25 settembre 2017, la Corte di Appello di Napoli ha disposto l’esecutivita’ del provvedimento stabilito dal giudice polacco.
3.- (OMISSIS) ha impugnato il decreto della Corte napoletana, con ricorso proposto ai sensi dell’articolo 702 bis c.p.c..
Con ordinanza emessa in 7 dicembre 2018, la Corte di Appello di Napoli ha rigettato il reclamo.
4.- Per quanto puo’ ancora venire qui in interesse, la Corte territoriale – premesso che l'”exequatur della sentenza straniera puo’ essere negato solo se ricorre una delle condizioni di cui agli articoli 34 e 35 Regolamento CE n. 44/2001″ – ha rilevato che nella specie non risultavano violati i punti n. 1 e n. 2 dell’articolo 34, come per contro lamentato dal reclamante.
“La presunta violazione dell’ordine pubblico consisterebbe” – cosi’ ha osservato il giudice – “nell’avere il Tribunale polacco deciso la causa sulla paternita’ biologica del minore senza effettuare il test del DNA. Il motivo e’ del tutto privo di pregio in quanto il principio di ordine pubblico in materia processual-civilistica e’ quello che il giudice deve arrivare alla decisione attraverso il suo libero convincimento, attraverso l’utilizzo di prove tipiche, prove atipiche e la valutazione del complessivo comportamento delle parti (articoli 112- 118 c.p.c.) con il solo vincolante limite della corretta ed esaustiva, sia pur concisa, motivazione (articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4)”. “Non esistono quindi nel nostro ordinamento prove che debbano essere obbligatoriamente assunte; pertanto, l’avere deciso la causa sulla base di prove testimoniali e valutando il comportamento processuale del convenuto non costituisce certamente violazione di ordine pubblico italiano”.
“Non vi e’ dubbio poi” – si e’ soggiunto ancora – “che neppure il diritto di difesa sia stato nel caso di specie violato. Il (OMISSIS) ha avuto tempestiva notizia dell’inizio del giudizio, come pacificamente ammesso nello stesso atto di reclamo; si e’ regolarmente costituito nel procedimento per rogatoria avanti al Tribunale di Nola, fase processuale che, come risulta dalla attestazione di cancelleria del 2 ottobre 2018, si e’ regolarmente conclusa con la spedizione in Polonia degli esiti della rogatoria in data 20 marzo 2017; il (OMISSIS) ha ricevuto la notifica della sentenza, come da lui stesso ammesso nell’atto di appello, per cui nessun diritto e’ stato violato”.
5.- Avverso questo provvedimento (OMISSIS) propone ricorso, affidandolo a tre motivi di cassazione.
Resiste con controricorso il Ministero.
Il Procuratore generale presso la Corte di Appello di Napoli e’ rimasto intimato.
6.- Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE


7.- I motivi di ricorso sono stati intestati nei termini che qui di seguito vengono riportati.
Primo motivo: “violazione e falsa applicazione del Reg. CE n. 1206/2001, con particolare riferimento agli articoli 14, 16 e 18 e agli articoli 204 e 205 c.p.c. – omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.
Secondo motivo: “violazione e fals applicazione dell’articolo 34, n. 1 Reg. CE n. 44/2001, in rapporto all’articolo 3, 24 e 111 Cost., nonche’ all’articolo 6 e 8 CEDU, e dell’articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, con riferimento all’articolo 269 c.p.c., comma 4 omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.
Terzo motivo: “violazione e falsa applicazione dell’articolo 34 n. 2 Reg n. 44/2001, in rapporto all’articolo 3, 24 e 111 Cost., nonche’ all’articolo 6 CEDU, e dell’articolo 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.
8.- I motivi, che vengono sviluppati nel ricorso, si richiamano tutti alle modalita’ che nel concreto hanno contrassegnato lo svolgimento del processo celebratosi in Polonia e concluso dalla sentenza del Tribunale di Tarnow con il riconoscimento della paternita’ naturale.
A questo proposito viene segnalato, in particolare, che il Tribunale polacco – non essendosi presentato (OMISSIS) all’udienza di comparizione parti (in ragione, si assume, dell’eccessiva, e contra legem, brevita’ del termine corso dalla notifica della citazione) – ha stabilito di delegare, con provvedimento del maggio 2003, il Tribunale di Noia all'”esecuzione dell’interrogatorio formale deferito al convenuto, nonche’, in caso di mancato riconoscimento della paternita’ da parte del convenuto, al conferimento dell’incarico al consulente tecnico d’ufficio” per provvedere a taluni esami ematologici.
Si riscontra, altresi’, che nello svolgimento di questi compiti il Tribunale campano ha ricevuto un’istanza del CTU, all’uopo nominato, in cui veniva evidenziato, da un lato, la “difficolta’ di riscuotere l’anticipo concessogli, posto provvisoriamente a carico di parte attrice”; dall’altro, “l’impossibilita’ di effettuare l’esame del sangue come richiesto dall’ordinanza del Tribunale di Tarnow, in quanto… sono esami che risultano obsoleti e non corrispondenti agli esami del sangue attualmente utilizzati in Italia per il riconoscimento di paternita’”. Al che il Tribunale di Nola – ritenuto “necessario che l’Autorita’ delegante dia direttive precise in ordine all’esame ematologico da effettuare” e disposto il “deposito a cura della parte interessata” delle somme occorrenti per le spese dell’esame – ha con ordinanza datata 6 marzo 2007 disposto di “trasmettersi il presente procedimento all’Autorita’ giudiziaria richiedente per gli ulteriori provvedimenti che riterra’ di adottare, in ordine alle indagini tecniche da effettuarsi e da delegare al perito nominato”.
Senza ulteriori passi intermedi – si riferisce ancora -, a quest’ordinanza ha fatto poi seguito la sentenza di riconoscimento emessa dal Tribunale polacco nel giugno del 2007. Di questa pronuncia – pure si dichiara – il ricorrente ha ricevuto notizia solo nel corso del 2011 e da parte della Prefettura di Napoli, che lo aveva convocato per il recupero delle somme al cui versamento in favore di (OMISSIS) e’ stato condannato.
9.- Rispetto a queste vicende, dunque, il ricorrente sostiene che la Corte di Appello abbia mal giudicato. Non e’ vero, in specie, che le stesse non vengano a comportare delle violazioni del principio di ordine pubblico, secondo quanto invece stimato dal provvedimento del giudice napoletano.
La sentenza del Tribunale di Tarnow ha apertamente violato – sotto il profilo dell’ordine pubblico sostanziale – il principio del favor veritatis.
Il giudice dell’exequatur non ha apprezzato, come per contro avrebbe dovuto, che la decisione del riconoscimento, compiuta dal Tribunale polacco, e’ stata basata sulle sole dichiarazioni della madre, (OMISSIS); e cio’ pur in presenza di quelle – di opposto segno – rese da (OMISSIS). Non ha tenuto conto, soprattutto, del fatto che, “sebbene fosse stato richiesto e disposto l’esame del DNA, questo di fatto e’ stato negato… pur nella consapevolezza che, in casi come quelli in esame, il DNA e’ senz’alcun dubbio la prova regina” e pure nella consapevolezza che (OMISSIS) era disposto a sottoporsi all’esame. Con la compromissione, in definitiva, del principio base dell’effettivo perseguimento della verita’ biologica.
Sotto il profilo dell’ordine pubblico processuale, poi, la Corte napoletana non si e’ avveduta che il procedimento tenutosi in Polonia ha violato il diritto di (OMISSIS) “alla difesa in un processo necessariamente equo e aperto all’ingresso e alla raccolta delle prove”. Il giudice polacco “ha pregiudicato in modo definitivo le aspettative del convenuto a dare ingresso nel processo… all’unica vera prova che poteva assicurare certezza sull’esito del riconoscimento della paternita’”; non meno ha “ostacolato il diritto del convenuto a difendersi nel corso del processo, negando a quest’ultimo il diritto alla prova, vale a dire, nel caso specifico, agli esami del DNA, prima richiesti e poi disattesi dallo stesso giudice, che ha pronunciato la sentenza”.
A fianco di questa serie di censure – che si trovano raccolte nell’ampio contesto del secondo motivo – il ricorrente aggiunge, nel primo motivo, che il procedimento di cui alla rogatoria e’ stato viziato da piu’ violazioni della normativa comunitaria in ordine all’assunzione di prove (in specie, si sottolinea che il giudice polacco non ha provveduto in punto di anticipo delle spese occorrenti per lo svolgimento della perizia ematologica) e pure circa lo sviluppo successivo della causa (non e’ stata comunicata la data dell’udienza di discussione).
Aggiunge ancora, nel terzo motivo, che l’intero procedimento avanti al giudice polacco risultava in realta’ viziato, posto “non erano stati rispettati i termini a comparire previsti dalla stessa legislazione polacca”; e che, inoltre, l’attuale ricorrente non era stato messo nella condizione di potere impugnare il provvedimento, in ragione del fatto che non gli era stata notificata la sentenza di riconoscimento.
10.- Il ricorso e’ fondato, secondo i termini che qui di seguito si vengono a illustrare.
11.- Nell’avviare l’esposizione delle ragioni che fondano la formulata decisione, appare opportuno ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la verifica della condizioni ostative al riconoscimento di una decisione adottata in uno Stato membro all’interno di altro Stato dell’Unione Europea ha spazio delimitato all’area concernente il rispetto delle “garanzie fondamentali”, secondo i termini previsti dagli appositi regolamenti comunitari (e cosi’, in particolare, dall’articolo 34 reg. n. 44/2001; non diverso, per questi temi, e’ l’articolo 45 del successivo regolamento n. 1215/2012). Per questa prospettiva generale, tra le altre si vedano la recente pronuncia di Cass., 18 luglio 2019, n. 19453, nonche’ quella di Cass., 18 luglio 2013, n. 17463, relativa proprio a un caso di riconoscimento di paternita’.
In quest’ambito, del rispetto delle “garanzie fondamentali”, il giudice domestico deve in specie verificare se siano stati rispettati i “principi fondamentali dell’ordinamento italiano, anche relativi al procedimento formativo della decisione, posti a garanzia del diritto di agire e resistere in giudizio e del contraddittorio”: la nozione di ordine pubblico processuale – come figura anche concettualmente distinta da quella di ordine pubblico sostanziale – cosi’ concentrandosi sul tema dei “diritti essenziali della difesa rispetto all’intero processo” (cfr., in particolare Cass., 3 settembre 2015, n. 17519; Cass., 9 maggio 2013, n. 11021; Cass., 18 gennaio 2017, n. 1239; in questa direzione e’ consueto, poi, esplicitare l’implicazione che – fermata l’idea del “diritto essenziale” – “non e’ ravvisabile una violazione del diritto di difesa ogni volta in cui venga riscontrata l’inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera”: Cass., n. 17519/2015).
12.- Scendendo adesso alla tematica specificamente attinente alla fattispecie concretamente in esame, si deve osservare come non sia pero’ da condividere l’opinione del ricorrente, che ravvisa una violazione dell’ordine pubblico nel mero fatto – in se’ stesso assunto del mancato espletamento dell’esame del DNA, pur nella dichiarata disponibilita’ al riguardo del convenuto (OMISSIS) (cfr. sopra, n. 9 secondo capoverso).
Il rilievo non segue, naturalmente, a una sorta di “diffidenza” verso questo strumento probatorio o, comunque, a un mancato, o insufficiente, apprezzamento della sua utilita’, che invece e’ da stimare senz’altro peculiare.
In realta’, l’elevata significativita’ probatoria dell’esame del DNA e’ stata piu’ volte sottolineata dalla giurisprudenza di questa Corte. Soprattutto in sede di valutazione del rifiuto del preteso padre a sottoporsi al detto test, rifiuto che e’ stato ritenuto di “cosi’ elevato valore indiziario” da potere “consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda” (cfr. la recente pronuncia di Cass., 8 novembre 2019, n. 28886; ma nella stessa direzione v., tra le altre, Cass., 14 novembre 2008 n. 27237 e prima ancora Cass., 3 aprile 2002, n. 5116, ove pure richiami di precedente giurisprudenza conforme). Ma anche rilevando in positivo che la perizia ematologica e’ strumento rivolto verso “l’unica indagine decisiva in ordine all’accertamento della verita’ del rapporto di filiazione”, si’ che la sua richiesta “non puo’ comunque essere ritenuta esplorativa” (cosi’, in particolare, la pronuncia di Cass., 12 novembre 2015, n. 23290).
Il punto e’, piuttosto, che questo strumento probatorio si inscrive, non diversamente da ogni altra prova (tipica o atipica), in un sistema che pone al proprio epicentro – come correttamente rilevato dalla Corte napoletana – il principio del libero convincimento del giudice di cui all’articolo 116 c.p.c. (cfr., tra le pronunce piu’ recenti, Cass., 10 novembre 2020, n. 25162; Cass., 25 febbraio 2019, n. 5409). Come non manca di offrire riprova la constatazione che e’ proprio sulla base di detto principio che la giurisprudenza della Corte ricava l’appena segnalata vis probatoria del rifiuto del preteso padre a sottoporsi al test del DNA (cfr., sul punto, Cass., 5 giugno 2018, n. 14458).
Nulla in principio esclude, d’altro canto, che la prova della paternita’ naturale possa anche seguire percorsi del tutto diversi da quelli tracciati – in negativo, come in positivo – dall’esame del DNA (sul punto v. la fattispecie esaminata da Cass., 13 marzo 2019, n. 7197; in materia, v. altresi’ Cass. 2015, n. 6025, riguardo al caso in cui tutti gli eredi legittimi del preteso padre si erano rifiutati di sottoporsi al test; sul tema del rapporto, logicamente complesso, tra la disposizione del comma 2 e quella del comma 4 dell’articolo 269 c.c. cfr., poi, la gia’ citata sentenza di Cass., n. 5116/2002).
13.- Merita condivisione, invece, l’altra censura che il ricorrente ha esposto nell’ambito del secondo motivo di ricorso, come attinente alla violazione dell’ordine pubblico processuale (cfr. sopra, nel n. 9, terzo capoverso).
In effetti, la Corte napoletana non ha considerato che, nella specie, la prova della paternita’ a mezzo DNA era ormai entrata – a seguito della richiesta di rogatoria formulata in proposito dal giudice di Tarnow – a fare parte del processo che si stava celebrando (sopra, n. 8, secondo capoverso).
La decisione della Corte napoletana non ha considerato, altresi’, che il convenuto (OMISSIS) si era dichiarato disponibile all’effettuazione del detto test e neppure che l’ordinanza del Tribunale di Nola del marzo 2007 aveva un contenuto di segno dichiaratamente interlocutorio (cfr. sopra, in fine del terzo capoverso del n. 8): nei fatti, la prova, di cui all’esame del DNA, risultava in corso di espletamento.
Posta questa prospettiva informante, non si giustifica – proprio dal punto di vista delle “fondamentali garanzie” che vanno riconosciute al diritto di difesa del convenuto (OMISSIS) – la rottura della consecuzione processuale, l'”interruzione” della prova, che e’ stata nel concreto determinata dalla decisione del giudice polacco (cfr. sopra, l’ultimo capoverso del n. 8).
Ancora meno una simile rottura potrebbe, d’altra parte, risultare in qualche modo giustificata, posto che, nel concreto del suo compimento, la stessa e’ stata effettuata in assenza di alcuna comunicazione rivolta all’attuale ricorrente; e pure in assenza della proposizione di alcuna motivazione a supporto (ne’ nel corpo della sentenza poi emessa, ne’ in altro e separato atto).
Ora, e’ vero che, nel nostro vigente sistema, il giudice puo’ pure provvedere con il “revocare” una gia’ stabilita ammissione di prove. Cio’, tuttavia, prima dell’inizio del loro espletamento, con provvedimento ad hoc e a condizione, soprattutto, che la “revoca”, che cosi’ venga disposta, risulti “razionale e giustificata e pertanto venga adeguatamente motivata, per ogni riscontro, nella sentenza di merito” (cfr. Cass., 17 aprile 2009, n. 9234).
E cio’ ancor piu’ deve venire a valere ove la prova revocata possegga la rilevanza che si e’ visto essere propria dell’esame del DNA (cfr. sopra, nel n. 12, il terzo capoverso): quale prova fortemente indirizzante, in se’ stessa, la formazione della decisione del giudice (cfr. sopra, nell’ultimo capoverso del n. 11).
14.- Il secondo motivo di ricorso va dunque accolto in parte qua, sulla scorta del seguente principio di diritto:
“in tema di esecutivita’ della sentenza straniera, integra una violazione del diritto alla prova della parte, tenuta agli obblighi seguenti alla sentenza di cui viene richiesta l’esecutivita’, e cosi’ pure dell’ordine pubblico processuale, la decisione del giudice straniero che, in relazione a un rilevante bene della vita (quale l’accertamento della paternita’ naturale), si basa su una motivazione apodittica, resa dopo avere dapprima disposto d’ufficio e poi immotivatamente revocato l’ammissione della prova del DNA, pur in presenza di dichiarata disponibilita’ all’esame da parte del preteso padre, cosi’ emergendo l’irrazionalita’ dell’interruzione del procedimento formativo di una prova avente particolare valore dimostrativo”.
15.- L’accoglimento, per la parte indicata (nel n. 13), del secondo motivo di ricorso comporta assorbimento del primo e del secondo motivo del medesimo.
16.- All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della ordinanza impugnata. La cassazione va disposta senza rinvio, per le ragioni ampiamente esposte nella parte motivazionale, che precede, dovendosi altresi’ respingere la richiesta di dare esecutivita’ al provvedimento del Tribunale di Tarnow, che e’ stata promossa dal Ministero dell’Interno.
17.- In ragione delle forti peculiarita’ delle questioni rappresentate dalla fattispecie concreta, il Collegio ritiene di compensare le spese relative allo svolgimento di tutti i precedenti giudizi.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso. Cassa l’ordinanza impugnata e respinge la richiesta di dare esecutivita’ alla sentenza emessa dal Tribunale di Tarnow (Polonia) in data 26 giugno 2007. Compensa le spese relative al giudizio, anche con riferimento a quelle inerenti ai precedenti gradi del medesimo.
 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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