Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 24 settembre 2018, n. 40894.
Le massime estrapolate:
Integra l’elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia il compimento di piu’ atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se per un limitato periodo di tempo.
Ai fini della sussistenza dell’elemento materiale del delitto di sequestro di persona, e’ sufficiente che vi sia stata una limitazione della liberta’ fisica della persona, tale da privarla della capacita’ di spostarsi da un luogo all’altro, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della liberta’, che puo’ essere limitato ad un tempo anche breve.
Sentenza 24 settembre 2018, n. 40894
Data udienza 7 giugno 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VILLONI Orlando – Presidente
Dott. TRONCI Andrea – Consigliere
Dott. AGLIASTRO Mirella – Consigliere
Dott. BASSI Alessandra – Consigliere
Dott. COSTANTINI Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/07/2017 della Corte d’ Appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gaeta Pietro che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia del 10 gennaio 2017, che aveva assolto (OMISSIS) in ordine ai delitti di cui al capo e) ex articolo 81 c.p. e articolo 609-bis cod. pen. e condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per i delitti di maltrattamenti, lesioni aggravate e sequestro di persona nei confronti della convivente (OMISSIS) di cui ai capi a), b) e c), e di un anno, mesi sei ed Euro 4.000 di multa per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e marijuana Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ex articolo 73, comma 5, (capo d), ha rideterminato la pena con riferimento al capo d) ad un anno, quattro mesi ed Euro 4.000 di multa e, in accoglimento dell’appello del P.M., ha disposto l’espulsione dell’imputato dal territorio dello Stato ex articolo 235 cod. pen., confermando per il resto.
2. (OMISSIS) ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo i motivi di cui appresso.
2.1. Violazione di legge con riferimento all’articolo 572 cod. pen. e vizi di motivazione in ordine alla ritenuta abitualita’ della condotta di maltrattamento.
I giudici di merito hanno affrontato unicamente il profilo connesso all’attendibilita’ della parte offesa senza superare la censura attraverso cui era stata rilevata l’assenza di abitualita’ della condotta. E’ stato unicamente valorizzato quanto avvenuto tra la notte del 19 ed il 20 aprile ed altro episodio che si era verificato in data 8 dicembre 2015, epoca in cui non era iniziata la convivenza con la parte offesa, convivenza in essere a partire dal 8 febbraio 2016.
Ne’ possono essere valorizzate le condotte di asserita violenza sessuale ai danni della convivente, delitti che avevano formato specifica contestazione ricompresa nel capo e), ma la cui responsabilita’ e’ stata esclusa dal primo giudice.
In assenza dell’integrazione del profilo oggettivo per difetto del requisito dell’abitale maltrattamento in famiglia, non poteva ritenersi sussistente il delitto per cui era intervenuta condanna.
2.2. Violazione dell’articolo 605 cod. pen. e vizi di motivazione.
Si censura l’errore dei giudici che, in assenza di costrizione e di una apprezzabile limitazione della liberta’ personale da parte del ricorrente, hanno ritenuto sussistente il reato di sequestro di persona.
2.3. Omessa motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), con riferimento al delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 73, comma 5, in ordine allo specifico motivo di gravame teso a richiedere la non applicazione della recidiva, la concessione delle circostanze generiche nella massima estensione ed il minimo della pena.
2.4. Omessa motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), con riferimento alla misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio nazionale.
La Corte di merito, in accoglimento dell’appello del P.M. con il quale era stata richiesta l’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione del ricorrente non aveva valutato il radicamento ultradecennale sul territorio dello stesso e della propria famiglia e l’assenza di pericolosita’, rilevato che risulta attinto da un unico precedente penale risalente al 2005 che, in quanto pena su applicazione delle parti, e’ ad oggi estinto ex articolo 445 cod. proc. pen. e articolo 163 cod. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato limitatamente all’ultimo motivo in ordine all’omessa motivazione per la applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato ex articolo 235 cod. pen., circostanza a cui consegue l’annullamento con rinvio, dovendo invece essere rigettato per il resto.
2. Infondato risulta il primo motivo con il quale si deduce l’assenza di abituale e continuativa attivita’ vessatoria e violenta del ricorrente.
Deve al riguardo ribadirsi il principio di diritto che Corte condivide, secondo cui integra l’elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti in famiglia il compimento di piu’ atti, delittuosi o meno, di natura vessatoria che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi, senza che sia necessario che essi vengano posti in essere per un tempo prolungato, essendo, invece, sufficiente la loro ripetizione, anche se per un limitato periodo di tempo (Sez. 6, n. 25183 del 19/06/2012, R., Rv. 253041).
In proposito si osserva che la Corte distrettuale, anche per mezzo del rinvio operato alla motivazione della sentenza di primo grado che aveva descritto le varie fasi della condotta vessatoria e violenta del ricorrente, aduso all’alcool ed alle droghe, ha fatto riferimento a plurimi fatti e non solo all’episodio che ha dato causa al’intervento delle forze dell’ordine ed alla denuncia della parte offesa.
Dalla motivazione, infatti, emerge come proprio partendo dalla ritenuta attendibilita’ della donna, vittima del ricorrente, sono state rilevate le numerose condotte violente, mentre l’episodio asseritamente precedente la fase della convivenza, comunque coevo ad una abituale frequentazione e saltuaria coabitazione, e’ stato ritenuto rilevante, a mero titolo esemplificativo, al fine di evidenziare la natura aggressiva dell’uomo.
In tal senso depone anche quanto affermato dalla vicina di casa che non si e’ limitata a raccontare quanto avvenuto nell’ultimo episodio, che il ricorrente reputa apoditticamente non significativo ai fini dell’integrazione della fattispecie, ma ha espressamente richiamato altro evento in cui la donna si era a lei rivolta onde sfuggire alla aggressione di (OMISSIS) intervenuto per ricondurre la vittima all’interno dell’appartamento.
Cio’ ha consentito di confermare quanto dichiarato dalla convivente in ordine alla reiterata ed abituale condotta del ricorrente posta in essere nel periodo di comune coabitazione; condotta valutata anche con riferimento a quanto denunciato dalla donna in ordine alle continue minacce subite per gelosia ed alla costrizione poste in essere nei rapporti sessuali che, se non sono state ritenute sufficienti ai fini dell’integrazione della fattispecie di violenza sessuale in forma continuata, ne e’ stata valutata la natura vessatoria e violenta, avendo la parte offesa espressamente riferito di continui insulti, minacce ed violenze subite in occasione di tali rapporti.
Conformemente a tali principi, quindi, facendo corretto uso del principio di diritto sopra enunciato quanto ad integrazione dell’elemento oggettivo del reato, con motivazione logica e priva di lacune, la Corte di merito ha valutato sussistere la abituale e reiterata condotta vessatoria idonea ai fini della sussunzione dei fatto contestati nel delitto di cui all’articoli 572 cod. pen..
3. Generico e manifestamente infondato risulta quanto dedotto in ordine all’integrazione della fattispecie di cui all’articolo 605 cod. pen..
In proposito deve rinviarsi al costante insegnamento di questa Corte secondo cui e’ generico il motivo di ricorso fondato sulla pedissequa reiterazione di quanto dedotto in appello e puntualmente disatteso dai giudici di merito, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso” (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838), tenuto anche conto che i motivi devono ritenersi generici, non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresi’ quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).
In proposito la Corte ha evidenziato come alla donna fosse stato impedito di uscire da casa atteso che era stata rinchiusa all’interno dopo essere stata accompagnata da due donne e aiutata a fare i bagagli per lasciare l’appartamento.
Sulla base di tali elementi, la cui valutazione non e’ sindacabile in sede di legittimita’, la Corte territoriale ha ritenuto che il lasso di tempo di almeno tre ore, in cui e’ stato impedito alla (OMISSIS) di uscire dall’abitazione chiusa a chiave, reiteratamente insultata e malmenata, e’ stato ritenuto idoneo ad integrare il delitto di cui all’articolo 605 cod. pen..
E cio’ e’ avvenuto conformemente al principio di diritto secondo cui, ai fini della sussistenza dell’elemento materiale del delitto di sequestro di persona, e’ sufficiente che vi sia stata una limitazione della liberta’ fisica della persona, tale da privarla della capacita’ di spostarsi da un luogo all’altro, a nulla rilevando la durata dello stato di privazione della liberta’, che puo’ essere limitato ad un tempo anche breve (Sez. 5, n. 43713 del 22/11/2002, Malatesta ed altro, Rv. 223503).
4 Originariamente inammissibile, oltre che manifestamente infondato, risulta quanto dedotto in ordine all’omessa motivazione circa l’eliminazione della recidiva, la quantificazione della pena e l’omessa applicazione delle attenuanti generiche.
4.1. In ordine a queste ultime la Corte territoriale, seppur enunciandone le ragioni all’esito dello specifico esame dei capi a), b) e c), categoricamente affermando che le attenuanti generiche “non paiono concedibili, atteso il precedente penale da cui e’ gravato l’imputato”, implicitamente fa riferimento anche alla condotta di cui al capo d) ex articolo 73, comma 5, Decreto del Presidente della Repubblica cit..
Se, infatti, puo’ ritenersi, per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che la motivazione possa implicitamente ricavarsi anche mediante il raffronto con le considerazioni poste a fondamento del loro avvenuto riconoscimento, riguardo ad altre posizioni esaminate nella stessa sentenza, quando gli elementi oggetto di apprezzamento siano gli stessi la cui mancanza ha assunto efficacia determinante nell’ambito di una valutazione generalmente negativa (Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011, Belluso e altri, Rv. 249731), a maggior ragione deve ammettersi la possibilita’ di ritenere sussistente l’implicita motivazione per il loro diniego in ordine a distinti reati addebitati allo stesso soggetto, senza che ricorra la necessita’ di specifica motivazione sorretta su identiche motivazioni in quanto afferenti a profili gia’ negativamente valutati a carico dell’imputato.
4.2. In ordine ai dedotti vizi di motivazione per la quantificazione della pena, dalla lettura dei motivi d’appello si rileva come gli stessi non siano in alcun modo sorretti da argomentazione alcuna, limitandosi il ricorrente a richiedere genericamente la riduzione della pena. Sotto questo specifico profilo deve ritenersi sussistere la carenza d’interesse allorche’ la sentenza di secondo grado non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878).
4.3. Quanto alla recidiva deve osservarsi come i giudici di merito abbiano fatto implicito riferimento all’apprezzamento negativo della condotta del ricorrente rinviando al precedente specifico.
In tal senso depone giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’applicazione della recidiva facoltativa contestata richiede uno specifico onere motivazionale da parte del giudice che, tuttavia, puo’ essere adempiuto anche implicitamente (Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, De Bellis, Rv. 272803); motivazione che, tenuto conto che nei motivi di appello la deduzione in ordine all’applicata recidiva compare esclusivamente nel corpo del paragrafo senza enunciazione del relativo titolo, facendosi eccentricamente riferimento alla recidiva reiterata e non a quella specifica contestata, risulta implicitamente fornita attraverso l’esplicita riduzione della pena ad un anno e mesi quattro di reclusione ed Euro 4.000 di multa, frutto di inesatto calcolo effettuato da parte del primo giudice che, a fronte della riduzione di un terzo per il rito abbreviato, aveva erroneamente ridotto la pena base di due anni e seimila Euro di multa, in un anno e sei mesi e quattromila Euro di multa.
Poiche’, inoltre, la pena di due anni di reclusione (poi ridotta in maniera corretta di un terzo da parte della Corte d’appello) e’ stata definita quale pena base, sia dal giudice di primo grado che dalla Corte d’appello, deve rilevarsi come – a prescindere da quanto astrattamente rilevato nella sentenza di primo grado – nessun aumento sia stato in realta’ applicato a titolo di recidiva, con conseguente carenza di interesse da parte del ricorrente.
5. Fondato e’ invece il rilievo in ordine all’omessa motivazione circa l’applicazione, ex articolo 235 cod. pen., in accoglimento del ricorso in appello del P.M., della misura di sicurezza della espulsione dal territorio dello Stato.
L’espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a due anni – prevista dall’articolo 235 cod. pen., come modificato dal Decreto Legge n. 92 del 2008, conv. con modif. in L. n. 125 del 2008 – costituisce una misura di sicurezza personale che trova la sua disciplina generale negli articolo 199 cod. pen. e seguenti e puo’ essere ordinata dal giudice solo ove, con congrua e logica motivazione, accerti, alla luce dei criteri posti dall’articolo 133 cod. pen., la sussistenza in concreto della pericolosita’ sociale del condannato, la quale si puo’ manifestare principalmente con la reiterazione dei fatti criminosi (Sez. 4, n. 15447 del 14/03/2012, Nnake, Rv. 253507). Analogamente e’ a dirsi quando sia intervenuta, come nel caso di specie, sentenza di condanna per uno dei reati indicati nel Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 86 ove si rende necessario accertare in concreto, con adeguata motivazione, la sussistenza della pericolosita’ sociale del condannato (Sez. 6, n. 45468 del 23/11/2010, Gjondrekaj, Rv. 2489611).
In ordine alla sua applicazione la Corte territoriale ha apoditticamente fatto riferimento alla evidenza della pericolosita’ dell’imputato, senza enunciare le specifiche ragioni da cui desumere la stessa ed in particolare la necessita’ di applicare la facoltativa misura di sicurezza.
In proposito, quindi, deve disporsi, limitatamente all’applicata misura di sicurezza, l’annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia, che dovra’ attenersi al principio di diritto sopra richiamato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura di sicurezza di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 86 e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Brescia per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso.
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