Integra il delitto di strage l’azione dell’imputato che non si esaurisca in una condotta unitaria

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|29 aprile 2021| n. 16470.

Integra il delitto di strage l’azione dell’imputato che non si esaurisca in una condotta unitaria, bensì si articoli in plurimi fatti, consistiti nell’esplodere singoli colpi di pistola nei confronti di vittime incontrate casualmente in un ambito spazio-temporale privo di significativa soluzione di continuità, poiché in tal maniera viene posta in pericolo l’incolumità pubblica e non solo la vita delle singole persone offese. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica ai sensi dell’art. 422 cod. pen. della condotta di un soggetto che, seguendo uno specifico programma criminoso dettato da motivi di odio razziale, aveva percorso le strade cittadine esplodendo plurimi colpi di pistola contro persone accomunate esclusivamente dall’essere di colore).

Sentenza|29 aprile 2021| n. 16470

Data udienza 24 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Istigazione all’odio razziale – Soggetto che unta la pistola solo verso persone dalla pelle nera – Configurabilità del reato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato G. – Presidente

Dott. DI STEFANO Pierlui – rel. Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. GIORGI Maria Silvia – Consigliere

Dott. TRIPICCIONE Debora – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/10/2019 della Corte Assise Appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Pierluigi Di Stefano;
udito il Pubblico Ministero,, in persona del Sostituto Procuratore Dall’Olio Marco, che ha concluso chiedendo il rigetto dei motivi di ricorso.
L’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS) e (OMISSIS) chiede la conferma della sentenza
di appello e deposita conclusioni e nota spese.
L’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS) e (OMISSIS) chiede la conferma della sentenza impugnata e deposita conclusioni e nota spese.
L’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) chiede il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese.
L’avvocato (OMISSIS) per il Comune di Macerata e quale sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS) per il partito democratico circ. territoriale di Macerata chiede la conferma della sentenza impugnata e deposita conclusioni per il Comune di Macerata e si riporta alla memoria con conclusioni scritte depositata in cancelleria.
L’avvocato (OMISSIS) per Otiotio chiede l’inammissibilita’ del ricorso e deposita conclusioni e nota spese.
L’avvocato (OMISSIS) per (OMISSIS) insiste nell’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di assise di appello di Ancona con sentenza del 2 ottobre 2019 ha confermato la condanna nei confronti di (OMISSIS) in sede di giudizio abbreviato richiesto nel corso del giudizio direttissimo obbligatorio per il reato di strage di cui all’articolo 422 c.p., comma 2, seconda parte, armi ed altri, con la aggravante dell’odio razziale ex articolo 604-ter c.p..
I fatti sono cosi’ ricostruiti:
2. il 3 febbraio 2018, in mattinata, una persona poi individuata per (OMISSIS) percorreva a bordo della propria autovettura la citta’ di Macerata fermandosi a sparare colpi di arma da fuoco nei confronti di passanti, che risultavano poi essere esclusivamente persone di pelle nera, nonche’ sparando anche in direzione di esercizi pubblici.
Alle 12:30 il (OMISSIS) si consegnava alle forze dell’ordine. Nella sua autovettura la polizia giudiziaria rinveniva l’arma utilizzata, una pistola semiautomatica calibro 9 x 21 marca Glock, con caricatore inserito e 14 cartucce, un secondo caricatore, una scatola con 50 cartucce oltre che bossoli gia’ sparati.
2.1. Sulla scorta di dichiarazioni rese dal medesimo (OMISSIS) risultava che:
– Quel giorno il ricorrente manifestava l’intenzione, confermata da testimoni, di uccidere un soggetto di nazionalita’ nigeriana che era stato arrestato per la nota vicenda dell’omicidio di (OMISSIS) in un contesto di spaccio di droga, per poi rinunciare a portare a termine tale azione per la presenza di forze dell’ordine.
Decideva quindi di iniziare un giro per aggredire persone a suo dire collegate alla vendita di droga:
– in prossimita’ dei (OMISSIS) sparava a due soggetti neri presenti in zona. Uno dei soggetti aggrediti, (OMISSIS), dichiarava che il (OMISSIS) sparava dalla autovettura contro di lui ma lui abbassava la testa e riusciva a schivare il colpo di pistola che gli sfiorava l’orecchio destro;
– in (OMISSIS) sparava a due persone nere, (OMISSIS), ferito al torace e all’addome, e (OMISSIS), restato illeso;
– nella stessa strada sparava successivamente ad altre due persone, (OMISSIS), colpito al torace, ed (OMISSIS), restato illeso;
– in (OMISSIS), sparava contro il gazebo e le vetrine del bar (OMISSIS), chiuso per spaccio di droga;
– in (OMISSIS) sparava ad un ragazzo nero individuato per (OMISSIS), colpendolo ad un gluteo;
– in (OMISSIS) sparava ad un gruppetto di persone nere, ferendo (OMISSIS) alla spalla e al braccio sinistro;
– in (OMISSIS) sparava ad una donna nera, (OMISSIS), non colpendola; il proiettile si conficcava nella fiancata del veicolo all’altezza del tappo della benzina;
– in (OMISSIS) sparava contro due persone nere, ferendo (OMISSIS), colpito alla coscia destra;
– in (OMISSIS) sparava a (OMISSIS), persona nera, ferendolo ad un braccio;
– in (OMISSIS) sparava in aria nei pressi della abitazione del presunto assassino di (OMISSIS);
– sparava contro la sede locale del (OMISSIS); in sede di interrogatorio chiariva di averlo fatto perche’ riteneva che avesse una posizione di accettazione della immigrazione clandestina, portatrice di immigrati e degrado per lo spaccio di droga;
– sparava contro un locale che riteneva luogo di attrazione per spacciatori e tossici.
2.2. (OMISSIS) risultava in possesso di materiale che dimostrava l’adesione ad ideologie nazifasciste (un cero votivo con l’effigie di Mussolini, riviste e libri su nazismo e fascismo, il libro (OMISSIS)).
3. Il giudice di appello, in risposta ai motivi di impugnazione, considerava:
3.1. andava confermata la qualificazione giuridica dei fatti quale delitto di strage, perche’ si era in presenza di una condotta idonea a porre in pericolo la pubblica incolumita’ con il dolo specifico di uccidere un numero indeterminato di persone. In particolare, tale dolo specifico era chiaramente desunto dalle modalita’ dell’azione, con l’utilizzazione di una arma da fuoco di rilevante potenza con doppio caricatore e numerose munizioni, con spari ben mirati alle persone, in area vitale, per la condotta di ricerca veloce e incessante delle vittime nel centro cittadino, affollato per l’ora e il giorno, condotta tenuta nel breve arco di 40 minuti. Chiara anche la scelta di sparare a persone selezionate per il colore della pelle, uomini e donne che fossero.
3.2. Doveva essere confermata anche la configurabilita’ della aggravante di odio razziale che rappresentava non il semplice movente della azione ma la evidente caratteristica oggettiva della condotta. Secondo la Corte, la condotta di quella mattina fu ispirata da una finalita’ di “estrema e irriducibile avversione… nei confronti delle persone di colore” desunta dalle modalita’ dell’azione, da esplicite affermazioni fatte in piu’ momenti dall’imputato, dall’utilizzo di termini dispregiativi nei confronti di tali persone e dalla palese adesione del ricorrente all’ideologia nazifascista. Le ulteriori causali, l’avversione per la droga e la vicenda della uccisione di (OMISSIS), considerate nel dato contesto, non apparivano le finalita’ principali della azione, in quanto la scelta degli obiettivi era sostanzialmente casuale.
Considerava come anche la stessa azione fosse stata percepita come obiettivamente mirata a mostrare odio razziale. Cio’ vale anche per la finalita’ per la quale era stata apportata una aggressione ad un luogo simbolo del (OMISSIS) nonche’ ad esercizi commerciali ritenuti da lui frequentati da persone nere.
3.3. Inoltre, procedendo a valutare gli argomenti opposti dalla difesa alla decisione di primo grado in ordine alla presunta incapacita’ di (OMISSIS) di intendere e di volere al momento del fatto, riteneva non necessaria una nuova perizia psichiatrica e, rivalutati gli accertamenti eseguiti, confermava la decisione in termini di capacita’.
3.4. Infine, confermava il diniego delle attenuanti generiche in mancanza di elementi a sostegno, considerando anche che la pena applicata era stata sostanzialmente minima rispetto alla previsione edittali.
4. (OMISSIS) propone ricorso a mezzo dei difensori deducendo i seguenti motivi.
4.1. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’articolo 422 c.p..
Rileva la assenza nella condotta del (OMISSIS) della unita’ spazio-temporale di azione ed evento che “quasi comunemente” caratterizza le stragi. Difatti e’ erronea la affermazione che i fatti sarebbero avvenuti in un ristrettissimo arco temporale e in un limitato ambito spaziale e, comunque, non valgono a configurare il reato; e’ significativo in senso inverso che il ricorrente abbia esploso un solo colpo di pistola per ciascuna vittima mentre i colpi di pistola sparati in direzione di pubblici esercizi e locali chiusi, non avendo posto in pericolo la pubblica incolumita’, non sono rilevanti ai fini del reato configurato.
Ritiene sostanzialmente evidente che con la esplosione di singoli colpi di pistola il ricorrente intendesse ledere la integrita’ fisica delle sole persone prese di mira. Non si possono unificare le varie “tappe” trattandosi di fatti autonomi.
In ogni caso, una valutazione unitaria della volonta’ di colpire le singole persone puo’ giustificare la contestazione in termini di sei tentati omicidi in continuazione, mancando la volonta’ di attentare alla pubblica incolumita’ in quanto tale.
4.2. Secondo motivo: vizio di motivazione per travisamento della prova quanto alla sussistenza del reato di cui all’articolo 422 c.p..
La Corte di appello ha tralasciato e travisato elementi fattuali significativi al fine della decisione non avendo considerato gli elementi di prova che avrebbero dovuto portare ad una decisione diversa.
Esclude che si possa discutere di limitato ambito spaziale in quanto il tragitto percorso del ricorrente ha riguardato numerose strade della citta’ ed anche un comune limitrofo, come emerge dalla nota informativa della polizia giudiziaria.
Anche l’arco temporale non e’ affatto limitato ma e’ di circa 2 ore e 20 minuti, come emerge dal verbale di arresto di cui al foglio 114 del fascicolo del pubblico ministero.
4.3. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla aggravante dell’articolo 604-ter c.p..
In base a quanto dichiarato dal ricorrente in sede di interrogatorio, egli non odia le persone “di colore” bensi’ odia la droga e gli spacciatori che, osserva la difesa, per una sua peculiare logica il (OMISSIS) identifica nei soggetti di pelle nera. Lui intendeva punire l’autore della morte di ” (OMISSIS)”, quindi intendeva colpire spacciatori di droga.
La motivazione e’ dei tutto illogica e gli argomenti utilizzati dalla Corte non sono indicativi di odio razziale. Al riguardo indica la condotta nel corso della detenzione in cella con una persona di pelle nera senza manifestazioni di avversione.
E’ una scelta illogica anche l’applicazione dell’aggravante ai capi 3, 4, 5 e 6 non essendovi giustificazione della affermazione che (OMISSIS) avrebbe inteso colpire i luoghi frequentati da persone di colore
4.4. Quarto motivo: vizio di motivazione quanto alla capacita’ di intendere e di volere dell’imputato. In modo analitico ripercorre gli accertamenti svolti e indica gli errori di valutazione della sentenza impugnata, basata sulle conclusioni formulate dal Prof. Picozzi, contraddittorie e prive di fondamento scientifico.
4.5. Quinto motivo: vizio di motivazione quanto al diniego delle attenuanti generiche.
Non si e’ tenuto conto che il ricorrente dichiarava di aver agito per un raptus di rabbia incontrollata, che si consegnava spontaneamente ai carabinieri, che rendeva confessione, che nel corso dei colloqui con il consulente tecnico manifestava un serio pentimento e che alla pubblica udienza del 3 ottobre leggeva una dichiarazione in cui chiedeva scusa alle persone offese. Ed e’ incensurato.
5. Le parti civili (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno presentato memorie chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ infondato.
1. Il primo e il secondo motivo possono essere valutati unitariamente.
Come riportato sopra, la difesa sostiene la propria diversa tesi in ordina alla qualificazione della condotta basandosi essenzialmente su una diversa ricostruzione dei fatti quanto al collegamento tra le varie “tappe” – ovvero le varie aggressioni – e l’arco temporale complessivo in cui tutto e’ avvenuto.
1.1. Innanzitutto, va considerata la infondatezza delle critiche mosse con il secondo motivo che attengono al presunto travisamento della prova (con riferimento a: verbale di arresto del (OMISSIS); CT medico legale; nota del (OMISSIS); spontanee dichiarazioni ed interrogatorio dell’imputato) e alla diversita’ del dato relativo a tempo e spazio dell’azione qualificata di “strage” dal giudice di merito e di tentati omicidi/lesioni dolose dalla difesa.
Per quanto riguarda tale presunto “travisamento”, il motivo in realta’ segnala piuttosto una diversa valutazione del citato materiale probatorio in quanto non indica quali informazioni inesistenti sarebbero state utilizzate o quali specifiche prove non sarebbero state utilizzate, a parte, poi, la indicazione della loro decisivita’.
L’unica indicazione concreta del ricorso si rinviene nella specificazione che “il (OMISSIS) sparo’ un solo colpo per ciascuna vittima (sul punto cfr. Relazione CT medico Legale Dott.sse (OMISSIS) e (OMISSIS), Aff. 573 agli atti)”, ma non risulta che la sentenza abbia affermato il contrario: difatti ha considerato, come era logico, il numero di colpi esplosi contro i passanti e non solo quelli arrivati a segno, gli unici conteggiati dal consulente medico.
1.2. Quanto al dato probatorio sui tempi (40 o 140 minuti) e sugli spazi (centro della citta’ di (OMISSIS) o territorio piu’ ampio), pur a ritenere che fossero piu’ dilatati come sostiene la difesa, che chiede a tal fine un accesso agli atti e una valutazione in merito, nel ricorso non si indica, se non genericamente, in quale modo la diversita’ inciderebbe sulla decisione. Invero, si comprende che la difesa intende porre tali elementi per escludere quell'”unico contesto spazio temporale” che ritiene necessario per configurare la strage. Considerata, pero’, la ricostruzione della Corte, in particolare a pag. 28 della sentenza, il maggiore tempo e il piu’ ampio ambito territoriale delle azioni, come indicati dalla difesa, in ogni caso non risultano scalfire il ragionamento che e’ alla base della decisione.
Nell’ambito, quindi, di una ricostruzione in fatto che o non e’ rivalutabile o, anche se parzialmente diversa, non e’ affatto rilevante rispetto alla decisione, vanno considerati gli argomenti del primo motivo con il quale si sostiene che il fatto quale accertato non integri il reato di strage.
1.3. L’argomento della difesa e’ che una “condotta a tappe” non consente di configurare il reato di strage per cui e’ necessaria un’ “unita’ spazio temporale di azione ed evento” (affermazione la cui assolutezza, pero’, e’ temperata dalla precisione dello stesso ricorrente che cio’ rileva “quasi comunemente”):
– La pubblica incolumita’ non sarebbe posta in pericolo in quanto esplodendo un solo colpo di pistola per ciascuna vittima, (OMISSIS) intendeva “solo” ledere l’integrita’ fisica della singola vittima.
– Ne’, in ogni caso, il (OMISSIS) intendeva attentare alla pubblica incolumita’ in quanto la sua volonta’ era di cagionare la morte di alcune persone.
2. Va, invece, confermata la qualificazione giuridica dei fatti data dai giudici di merito.
La sentenza impugnata, proprio a fronte delle analoghe doglianze mosse dalla difesa con i motivi di appello, considerava come l’azione del ricorrente non avesse alcuna significativa soluzione di continuita’, avendo nel dato arco temporale (piu’ o meno lungo che sia) percorso le strade cittadine alla ricerca di obiettivi “neri” casuali. Proprio in tale ultima condizione, la casualita’ degli obiettivi, si pone poi l’elemento discretivo che consente di qualificare la condotta quale strage.
2.1. Secondo le premesse in fatto della sentenza, il ricorrente, seguendo uno specifico programma che del resto lui stesso ha sostanzialmente confessato, girava per (OMISSIS) alla ricerca di possibili vittime caratterizzate dal colore della pelle, sparando contro le stesse, anche “nel mucchio” come nel caso della (OMISSIS). Nella giurisprudenza di questa Corte, con rilievo maggiormente per l’inquadramento casistico essendo ben chiare le regole giuridiche, si qualifica quale strage il caso in cui l’aggressione venga portata in modo indiscriminato contro soggetti non previamente individuati (sez. 6, Sentenza n. 3333 del 20/11/1998 dep. 1999, rv. 213579). Altri richiami della difesa alla giurisprudenza di questa Corte non sono pertinenti poiche’ certamente e’ qualificabile quale omicidio plurimo, tentato o consumato che sia, il ben diverso caso in cui l’aggressione sia portata contro un gruppo specifico di avversari, pur se con accettazione del rischio di colpire altri soggetti presenti.
Nel caso in esame, mancava del tutto qualsiasi ipotesi di bersaglio specifico poiche’ i soggetti aggrediti erano proprio quegli obiettivi casuali che caratterizzano la condotta di aggressione alla pubblica incolumita’ del reato di strage.
3. E’ infondato anche il terzo motivo. Con tale motivo si sostiene che il ricorrente non ha in odio le persone di pelle nera ma avrebbe in odio droghe e spacciatori, identificando questi ultimi con le persone di pelle nera. Quindi la condotta qui incriminata non era una manifestazione di odio razziale ma una reazione contro l’attivita’ di spaccio.
E’ abbastanza ovvia la considerazione che tipicamente l’odio razziale e’ caratterizzata dalla assegnazione al gruppo avversato di condotte generalizzate che ne giustificano la valutazione negativa, del tipo “tutti ladri” o, come nel nostro caso, “tutti spacciatori”. Del resto, e’ palese che, dopo avere manifestato la volonta’ di punire l’omicida di (OMISSIS), non potendo riuscirci, il ricorrente abbia manifestato la volonta’ di uccidere i “neri” tout court: non risulta (e non sembra neanche averlo sostenuto) che (OMISSIS) abbia individuato alcun criterio selettivo per poter distinguere tra presunti spacciatori e non.
3.1. Correttamente, quindi, la Corte di assise di appello ha rilevato che la condotta di un soggetto che giri le strade di una citta’ per sparare ad ogni persona di pelle nera sul suo tragitto, senza alcuna ragione di scelta che non sia, appunto, il colore della pelle, abbia una obiettiva connotazione di odio razziale.
Quanto poi alle argomentazioni della Corte di appello che rileva come la condotta avesse le caratteristiche obiettive di manifestazione esterna di odio razziale, tale da indurre il pericolo di incrementare e rafforzare analoghi sentimenti in ambienti estremisti, il motivo limita il suo sviluppo a generiche asserzioni contrarie.
4. Il quarto motivo e’ inammissibile perche’ richiede una valutazione di merito sulla sussistenza delle condizioni di incapacita’ di intendere e di volere, non consentita in sede di legittimita’.
Il ricorso, difatti, non indica alcun profilo di mancanza ovvero contraddittorieta’ ovvero manifesta illogicita’ della motivazione e, invece, ripercorre gli elementi di fatto per proporre una diversa valutazione delle condizioni di salute mentale del ricorrente, sostenendo assertivamente che vi siano errori di valutazione da parte della consulenza di ufficio.
Va anche considerato che, sul punto, la motivazione e’ particolarmente ampia e tiene conto delle obiezioni della difesa.
4.1. Il quinto motivo e’ parimenti inammissibile in quanto propone questioni attinenti alla valutazione dei fatti ai fini della applicazione delle attenuanti generiche, non individuando profili di carenza o errori logici della sentenza impugnata. Difatti, lo sviluppo non tiene conto degli argomenti della sentenza ma indica gli elementi, peraltro del tutto generici, che avrebbero dovuto fondare tale applicazione, anche in questo caso invocando l’esercizio di poteri di apprezzamento dei fatti che non spettano alla giudice di legittimita’.
5. L’esito del ricorso comporta altresi’ la soccombenza nei confronti delle parti civili che hanno partecipato questo fase del giudizio dovendosi liquidare in loro favore le spese processuali come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna altresi’ il ricorrente al pagamento delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) nella misura che sara’ liquidata dalla Corte di Assise di Appello di Ancona ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 82 e 83, e ne dispone il pagamento in favore dello Stato. Condanna, inoltre, il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS) circolo territoriale di Macerata e Comune di Macerata che liquida per ciascuna in complessivi Euro 3510,00, oltre accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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