Integra il delitto di appropriazione indebita la condotta di chi si impossessi di quanto versatogli a titolo di deposito cauzionale infruttifero in esecuzione di un contratto

Corte di Cassazione,  penale, Sentenza|23 aprile 2021| n. 15566.

Integra il delitto di appropriazione indebita la condotta di chi si impossessi di quanto versatogli a titolo di deposito cauzionale infruttifero in esecuzione di un contratto. (Fattispecie relativa alla condotta di un rivenditore di autoveicoli impossessatosi della somma portata da un assegno circolare allo stesso intestato che un acquirente gli aveva consegnato in attesa della concessione di un finanziamento, con l’accordo che la relativa somma sarebbe stata imputata a parziale compensazione del prezzo solo ad avvenuta immatricolazione).

Sentenza|23 aprile 2021| n. 15566

Data udienza 8 aprile 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Appropriazione indebita – Condanna – Travisamento della prova – Ricostruzione alternativa del fatto – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovan – Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. MESSINI D’AGOSTINI P – rel. Consigliere

Dott. BORSELLINO Maria – Consigliere

Dott. SARACO Antoni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE DI APPELLO DI PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D’AGOSTINI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TAMPIERI Luca, che ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso;
lette le conclusioni dell’avv. (OMISSIS), difensore della parte civile, che ha chiesto l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell’avv. (OMISSIS), difensore dell’imputato, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 17/2/2020 la Corte di appello di Palermo confermava la decisione di primo grado con la quale il Tribunale di Sciacca aveva condannato (OMISSIS) alla pena di sei mesi di reclusione e 200 Euro di multa, condizionalmente sospesa, per il reato di appropriazione indebita, cosi’ riqualificato dal primo giudice il fatto originariamente contestato come truffa.
2. Ha proposto ricorso (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per erronea applicazione della legge penale sotto tre distinti profili.
2.1. In primo luogo, sostiene il ricorrente che la condanna “e’ frutto del travisamento delle risultanze probatorie del giudizio di primo grado”.
L’imputato pose all’incasso l’assegno che per accordo contrattuale gli era stato consegnato da Gianleo Licata quale acconto per l’acquisto dell’autovettura, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni gravanti sull’acquirente e non sul venditore, a nulla rilevando la dicitura “deposito cauzionale”, prevista all’articolo 2 del contratto richiamato in sentenza, atteso che lo stesso articolo prevedeva che la somma sarebbe stata “messa a disposizione dell’acquirente ed utilizzata a parziale compensazione del prezzo totale”.
Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito, l’autovettura non era stata poi consegnata a Licata perche’ non era stato perfezionato il finanziamento degli ulteriori 16.000 Euro e lo stesso non aveva dato in permuta il vecchio veicolo.
L’imputato, ponendo all’incasso l’assegno circolare, non intese appropriarsi della somma riscossa, che era stata corrisposta a titolo di acconto.
La condotta contestata, pertanto, ha rilievo esclusivamente sotto il profilo civilistico.
2.2. I giudici di merito, inoltre, non hanno considerato che la querela era stata tardivamente proposta dalla persona offesa; la Corte di appello, poi, avrebbe dovuto dichiarare il reato estinto per prescrizione.
2.3. La pena, inoltre, e’ stata determinata in misura eccessiva, in ragione della valutazione complessiva del fatto e della personalita’ dell’autore, cui “vanno concesse tutte le attenuanti previste”.
3. Con atti depositati ai sensi del Decreto Legge n. 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, la difesa della parte civile ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso, mentre il difensore dell’imputato ne ha chiesto l’accoglimento, reiterando e sviluppando le argomentazioni svolte con il primo motivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile perche’ proposto con motivi generici, non consentiti o manifestamente infondati, reiterativi di doglianze gia’ disattese dalla Corte di appello con ampia e adeguata motivazione, nella quale non e’ ravvisabile alcuna violazione di legge.
2. In punto di responsabilita’ il motivo per un verso non e’ consentito e per altro verso e’ privo di fondamento.
La difesa, denunciando un “travisamento delle risultanze probatorie”, ha in parte sollecitato una ricostruzione alternativa del fatto, inammissibile in sede di legittimita’.
Tuttavia, secondo il diritto vivente, e’ preclusa alla Corte di cassazione “la possibilita’ di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilita’ delle fonti di prova” (cosi’ Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019, Batta’glia, Rv. 275100, in motivazione; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; da ultimo cfr. Sez. 2, n. 7807 del 28/01/2021, Portigliotti, non mass.).
Il ricorrente, peraltro, ha apoditticamente proposto una lettura alternativa di due circostanze, senza neppure indicare la fonte di prova.
I giudici di merito, infatti, hanno osservato che la mancata consegna dalla concessionaria al rivenditore dell’autovettura nuova fu addebitabile non gia’ alla persona offesa bensi’ proprio alla condotta dell’imputato, che aveva ordinato ad una concessionaria Nissan l’autovettura per conto di Licata, ma non aveva mai trasferito alcuna somma (sul punto il primo giudice ha richiamato la deposizione del teste Giacalone).
Nel contempo, la Corte di merito, in tema di trattamento sanzionatorio, ha evidenziato “la mancanza di qualsiasi condotta riparativa da parte del (OMISSIS)”: sul punto la difesa, rimarcando invece che l’imputato aveva successivamente consegnato alla persona offesa un assegno di pari importo, ha omesso di ricordare che si tratto’ di un assegno risultato poi scoperto.
Tali circostanze corroborano la valutazione dei giudici di merito in ordine alla sussistenza del dolo in capo al ricorrente, che si approprio’ della somma portata dall’assegno circolare allo stesso intestato, nonostante il titolo gli fosse stato consegnato a titolo di “deposito cauzionale infruttifero”, con una ben precisa destinazione, per essere poi imputato a parziale compensazione del prezzo totale solo ad immatricolazione avvenuta.
L’assegno, pertanto, non era entrato nel patrimonio dell’accipiens.
La difesa sostiene una diversa interpretazione sostanziale delle disposizioni contrattuali, che non possono essere oggetto di rivalutazione in questa sede, in quanto i giudici di merito, sulla base soprattutto del dato letterale, ma anche della volonta’ delle parti, hanno fornito una lettura della pattuizione, relativa al versamento della somma, insindacabile in questa sede.
In generale, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, qualora oggetto della condotta sia il denaro, si ha interversione del possesso quando l’agente violi, attraverso un utilizzo personale, lo specifico vincolo di destinazione ad esso impresso dal proprietario al momento della consegna (Sez. 2, n. 56935 del 31/10/2018, Tagliavia, Rv. 274257; Sez. 2, n. 57383 del 17/10/2018, Beretta, Rv. 274889; Sez. 2, n. 50672 del 24/10/2017, Colaianni, Rv. 271385; Sez. 2, n. 24857 del 21/04/2017, Forte, Rv. 270092; Sez. 2, n. 23347 del 03/05/2016, Danielis, Rv. 267086; da ultimo v. Sez. 2, n. 19519 del 15/01/2020, Grassi, Rv. 279336, in motivazione).
Avuto specifico riguardo alla ipotesi di una somma versata come “deposito cauzionale”, i giudici di merito hanno richiamato una precedente decisione di questa Corte, emessa in una fattispecie analoga, condivisa dal Collegio, in un caso in cui il promissario acquirente di un immobile aveva versato una somma come deposito cauzionale e le parti avevano convenuto che la stessa sarebbe stata imputata al corrispettivo solo all’atto del rogito (Sez. 2, n. 54945 del 16/11/2017, Ranuzzi, Rv. 271528; in senso conforme, da ultimo, v. Sez. 2, n. 8483 del 09/01/2020, Valle, non mass.).
3. Il secondo motivo e’ privo di pregio.
3.1. La questione inerente alla tardivita’ della querela comporta un tipico accertamento di fatto in ordine al momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva. Essa implica un accertamento in fatto, precluso in questa sede.
L’eccezione non era stata proposta con l’atto di appello, cosicche’ il motivo sul punto non puo’ essere esaminato.
Infatti, alla luce di quanto disposto dall’articolo 609 c.p.p., comma 2, non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunciare perche’ non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869;; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v. Sez. 2, n. 4871 del 20/01/2021, Cirmi, non mass.).
3.2. Del tutto generico e’ il motivo in tema di prescrizione, avendo il ricorrente affermato soltanto che la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare il reato estinto per prescrizione, “essendo decorsi i termini di legge”.
Anche da ultimo questa Corte ha osservato che “la prescrizione e’ un evento giuridico e non un mero fatto naturale, il cui accertamento non e’ frutto soltanto del computo aritmetico del relativo termine sul calendario. Plurime questioni, di diritto e di fatto, costituiscono l’oggetto del giudizio sul punto della prescrizione: titolo del reato, epoca della commissione, regime applicabile, atti interruttivi, sospensioni, limiti correlativi, circostanze soggettive, fatti naturali, atti o eventi processuali influenti, effetti correlati, determinazione dei periodi di maturazione e di quelli di sospensione, computo etc.” (Sez. 2, n. 35791 del 29/5/2019, Di Paoli, Rv. 277495).
In ogni caso, nel giudizio di primo grado, la prescrizione e’ stata sospesa per un periodo complessivo di un anno e venticinque giorni, a causa di quattro rinvii disposti per impedimento dell’imputato o del suo difensore o su richiesta di quest’ultimo.
La prescrizione, dunque, sarebbe maturata solo il 7/2/2021, in epoca di molto successiva alla pronuncia della sentenza impugnata, emessa il 17/7/2020.
4. Privo di fondamento e’ anche l’ultimo motivo, in tema di trattamento sanzionatorio.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimita’, poiche’ la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 c.p., nel giudizio di cassazione e’ comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruita’ della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 7055 del 02/02/2021, Di Guglielmo, non mass.).
La Corte di appello ha osservato che all’imputato erano state riconosciute le attenuanti generiche e ha giustificato la conferma della pena base nella misura di nove mesi di reclusione e 300 Euro di multa, superiore al minimo edittale ma ampiamente inferiore a quella intermedia, in ragione della entita’ del danno arrecato e dei precedenti penali dell’imputato.
Le Sezioni unite di questa Corte, pur risolvendo una questione non inerente al trattamento sanzionatorio, hanno recentemente ribadito che “una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantita’ di pena irrogata e’ necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale” (cosi’ Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione).
5. Alla inammissibilita’ dell’impugnazione, segue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonche’, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro duemila, cosi’ equitativamente fissata.
L’inammissibilita’ del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilita’ di rilevare e dichiarare ora l’estinzione del reato per prescrizione a norma dell’articolo 129 c.p.p., come statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte in numerose pronunce (n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione; n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione; n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 3.510,00, oltre accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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