Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|23 aprile 2021| n. 15487.

Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può concorrere sia con quello di frode nelle pubbliche forniture – che non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, né un evento di danno per la parte offesa coincidente con il profitto dell’agente, ma solo la dolosa mancata esecuzione del contratto di fornitura di cose o servizi – sia con il reato di corruzione, in quanto l’accordo corruttivo, pur non potendo integrare l’induzione in errore del pubblico ufficiale che partecipa all’accordo, può comunque indurre in errore gli altri funzionari dell’ente pubblico e, in particolare, gli organi di controllo. (Fattispecie relativa alla fornitura, mediante subappalti non autorizzati, di conglomerati bituminosi di qualità e caratteristiche diverse da quelle previste dal contratto di appalto, sulle cui modalità esecutive, in forza di accordo corruttivo, venivano omesse segnalazioni e controlli).

Sentenza|23 aprile 2021| n. 15487

Data udienza 1 febbraio 2021

Integrale
Tag – parola chiave: Sospensione dall’esercizio di pubblici uffici o servizi – Truffa aggravata – Configurabilità del concorso con i reati di frode nelle pubbliche forniture e di corruzione – Omessa considerazione di memorie difensive relative a questioni decisive – Carenza motivazionale – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA;
nel procedimento nei confronti di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
e da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 26/06/2020 del Tribunale della liberta’ di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Tassone Kate, che, nel rinviare alle richieste scritte ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente al capo 47 ed alle esigenze cautelari, e il rigetto del ricorso di (OMISSIS);
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 26/06/2020 il Tribunale della liberta’ di Reggio Calabria, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame, ha annullato l’ordinanza del Gip del Tribunale di Reggio Calabria applicativa degli arresti domiciliari nei confronti di (OMISSIS) (cl. (OMISSIS)) in relazione al reato di truffa aggravata di cui al capo 47, ed ha sostituito la misura degli arresti domiciliari con la misura interdittiva della sospensione dall’esercizio di pubblici uffici o servizi per 12 mesi; ha confermato nel resto l’ordinanza genetica, relativamente ai reati di corruzione propria (capo 46) e frode nelle pubbliche forniture (capo 48).
1.1. Il procedimento, denominato “(OMISSIS)”, ha ad oggetto plurimi reati contro la P.A. e la fede pubblica, commessi da imprenditori, talora in concorso con pubblici ufficiali compiacenti, protagonisti di un sistema illecito nell’aggiudicazione, gestione ed esecuzione di appalti pubblici nella piana di (OMISSIS), ed e’ collegato ad un piu’ ampio procedimento, denominato “(OMISSIS)”, nell’ambito del quale furono emesse numerose ordinanze cautelari, personali e reali, nel gennaio del 2017.
1.2. Il procedimento “(OMISSIS)” aveva ad oggetto le attivita’ dei componenti della famiglia (OMISSIS), imprenditori nel settore edile, ritenuti “imprenditori di riferimento della cosca (OMISSIS) nel settore dei lavori pubblici edilizio/urbanistici”; in tale contesto, venivano contestati i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, una pluralita’ di reati di turbativa d’asta, ed il reato di associazione per delinquere finalizzata alle turbative d’asta, aggravato dalla finalita’ di agevolazione della cosca (OMISSIS).
Le turbative erano preordinate sia alla acquisizione degli appalti “truccando” le gare, sia a rendere possibile l’acquisizione delle commesse da parte dei (OMISSIS), che non potevano apparire quali appaltatori, in quanto coinvolti in procedimenti penali analoghi; a tal fine erano stati creati “cartelli di imprese”, che presentavano offerte coordinate, in modo da consentire il pilotaggio delle aggiudicazioni, con l’intesa che poi le imprese formalmente aggiudicatarie non avrebbero svolto i lavori, riservati ai (OMISSIS), che si avvalevano di (OMISSIS); costui veniva indicato dalle imprese aggiudicatrici procuratore speciale, e alle imprese che facevano da schermo era riconosciuta una percentuale sul valore dell’appalto (dal 2,5 al 5%).
1.3. Nel procedimento “(OMISSIS)” sono state contestate le condotte a valle delle turbative d’asta contestate nel procedimento “(OMISSIS)”, dirette ad accaparrarsi indebite erogazioni pubbliche (in particolare, i fondi Europei per i PISU), per l’esecuzione di appalti indetti dai comuni di (OMISSIS) e (OMISSIS).
Inoltre, dal contenuto dell’hard-disk di Giorgio (OMISSIS) sono emerse ulteriori condotte di turbative di gara, con la finalita’ di agevolare la cosca (OMISSIS), di cui il gruppo (OMISSIS) costituisce espressione.
1.4. Nell’ambito di tale piu’ ampio procedimento a (OMISSIS) sono contestati i reati di corruzione propria (capo 46), truffa aggravata (capo 47) e frode nelle pubbliche forniture (capo 48).
Le contestazioni riguardano i rapporti di natura corruttiva tra (OMISSIS), ingegnere funzionario dell'(OMISSIS), e (OMISSIS), gestore di fatto di numerose societa’ fornitrici di bitume e calcestruzzo, mediante le quali (OMISSIS) ha potuto stipulare contratti di subfornitura o di nolo a caldo e di nolo a freddo che, in realta’ celavano subappalti non autorizzati, per i quali venivano impiegati materiali di qualita’ inferiore rispetto ai capitolati di appalto; in corrispettivo (OMISSIS) riceveva utilita’ di vario genere, omettendo i controlli che gli competevano quale direttore dei lavori in relazione a quattro appalti per i lavori di ammodernamento e adeguamento della (OMISSIS), e in relazione a sette affidamenti diretti.
Il Tribunale del riesame riteneva insussistente il patto corruttivo con riferimento ai sette affidamenti diretti, in quanto ritenuti risalenti ad un arco temporale (dal (OMISSIS)) precedente alla ricezione delle utilita’ contestate, e con riferimento ad una delle quattro gare di appalto – la UCLAV 017-14, affidata alla (OMISSIS) s.r.l. -, in cui (OMISSIS) non rivestiva il ruolo di direttore dei lavori, ma quelle di responsabile del procedimento; annullava, inoltre, l’ordinanza relativamente al reato di truffa aggravata (capo 47), ritenendo che gli artifici e raggiri – l’aver omesso di segnalare contratti di subappalto non autorizzati, l’aver consentito a (OMISSIS) di fornire materiale di qualita’ inferiore, e l’aver omesso di segnalare che (OMISSIS) era il reale gestore delle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS), nonostante l’assenza dei requisiti soggettivi, essendo stato condannato per gravi reati contro lo Stato – coincidono con l’essenza della frode e con gli atti contrari ai doveri d’ufficio contestati al (OMISSIS) negli altri capi di imputazione.
2. Avvero tale ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo 47 e in relazione alle esigenze cautelari.
Lamenta l’erroneita’ e la contraddittorieta’ dell’ordinanza, in quanto le condotte contestate in relazione al reato di frode nelle pubbliche forniture differiscono da quelle integranti la truffa ai danni dell’ente pubblico: la frode ha riguardato i contratti di fornitura dei conglomerati bituminosi, di qualita’ e caratteristiche diverse da quelle previste dal contratto di appalto; nella truffa ai danni dell'(OMISSIS), gli artifici e raggiri sono consistiti anche nell’aver omesso la segnalazione di contratti di subappalto non autorizzati e che (OMISSIS) era il reale gestore delle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS), privo dei requisiti soggettivi.
Sicche’ i reati di truffa e frode nelle pubbliche forniture possono concorrere.
Anche con riferimento alla corruzione il Tribunale rende una motivazione contraddittoria, in quanto pur richiamando giurisprudenza che ammette il concorso con la truffa, nega la sussistenza, nonostante la diversita’ del profitto della truffa (circa 3,5 milioni di Euro) dal provento della corruzione (circa 66 mila Euro).
Lamenta inoltre una contraddittorieta’ della motivazione in relazione alle esigenze cautelari, atteso che, pur avendo il Tribunale evidenziato il persistente pericolo di recidiva, in quanto il rapporto con (OMISSIS) non era risolto, ma solo sospeso, ed il rapporto di lavoro con la (OMISSIS) (coinvolta nella gara ASR 09-07 in cui ha svolto il ruolo di direttore dei lavori), ha nondimeno sostituito la misura domiciliare con una misura interdittiva inidonea.
3. Avverso tale ordinanza ha proposto altresi’ ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), deducendo cinque motivi, qui enunciati, ai sensi dell’articolo 173 disp. att. c.p.p., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con un primo motivo viene dedotta la violazione dell’articolo 360 c.p.p..
Lamenta il mancato accoglimento dell’eccezione di nullita’ della consulenza tecnica dei CT del PM (OMISSIS) e (OMISSIS), formulata con la memoria difensiva, sul rilievo che si trattasse di accertamenti irripetibili, per i quali non e’ possibile procedere con le forme dell’articolo 359, bensi’ con quelle dell’articolo 360 c.p.p.; la consulenza tecnica, infatti, ha un mero valore endoprocedimentale, e non assume valore probatorio in dibattimento. Sostiene che l’accertamento fosse irripetibile, in quanto le condizioni di tempo, di luogo e metereologiche non potranno mai essere le medesime, anche per la modificabilita’ dei materiali analizzati, con particolare riferimento alle operazioni di c.d. “carotaggio” (le operazioni di prelievo del materiale da analizzare) sull’asfalto.
2.2. Con un secondo motivo deduce l’inutilizzabilita’ delle intercettazioni provenienti da diverso procedimento, per violazione degli articoli 191 e 270 c.p.p.
Lamenta che le intercettazioni provenienti dai procedimenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), richiamate nella richiesta cautelare del PM (da p. 1023 a 1181), non siano utilizzabili, alla stregua dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita da SU (OMISSIS), in quanto per i reati per i quali si procede non e’ previsto l’arresto obbligatorio, e non sussiste alcuna ipotesi di connessione c.d. forte ex articolo 12 c.p.p. tra i reati contestati nei differenti procedimenti, ma soltanto la connessione debole del mero collegamento investigativo. Deduce inoltre, sul piano della prova di resistenza, che le intercettazioni sono state utilizzate per la prova delle utilita’ corruttive.
2.3. Con un terzo articolato motivo viene dedotta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato di corruzione (capo 46).
Nel richiamare diffusamente le memorie depositate all’udienza dinanzi al Tribunale del riesame, sostiene che il Tribunale abbia fornito una motivazione apparente, non essendosi in alcun modo confrontato con le memorie, ed in particolare con le questioni relative a:
a) la competenza dei CT PM, un architetto e un geologo: l’architetto ha competenze solo su opere di edilizia civile e non per le opere infrastrutturali; il geologo non ha competenze su materiali diversi dal terreno, come i materiali bituminosi oggetto di indagini (richiamando la memoria da p. 20 a p. 22);
b) gli errori gravissimi commessi dai CT PM con riferimento alla qualita’ dei materiali (richiamando la consulenza del CTP, Ing. Lo Giudice, e la memoria da p. 24 a p. 28):
– nella gara ASR 52-08 (OMISSIS) e’ subentrato il 6.1.2013, quando i lavori erano gia’ stato consegnati nell’agosto del 2011, ed il ruolo di direttore dei lavori era ricoperto dall’omonimo (OMISSIS) cl. (OMISSIS);
– con riferimento alla qualita’ dei materiali di conglomerato bituminoso, in relazione all’appalto dell’ATI (OMISSIS)- (OMISSIS), i tre campionamenti provenivano dalla sede autostradale e non dalle rampe interne dello svincolo di (OMISSIS), ove si concentravano i lavori di pavimentazione; inoltre, lo stato drenante e’ stato eseguito da altro appaltatore;
– con riferimento all’appalto della ATI (OMISSIS)- (OMISSIS), l’Ing. (OMISSIS) aveva effettuato una detrazione di circa il 50% per la diversa qualita’ del materiale bituminoso;
– il controllo sulla qualita’ dei materiali, di competenza del direttore dei lavori, doveva avvenire, per capitolato, solo durante la stesa dei bitumi, e risulta effettuato dal (OMISSIS);
– i CT PM hanno dato per scontato che (OMISSIS) fosse titolare della (OMISSIS) e (OMISSIS), mentre avrebbero potuto concentrarsi solo sul dato tecnico, anche perche’ costui era solo direttore commerciale, ma non legale rappresentante;
c) gli errori gravissimi commessi dai CT PM con riferimento alla ritenuta violazione del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articoli 38 e 118 (richiamando la memoria da p. 32 a p. 46):
– la corruzione e’ stata riconosciuta con riferimento a tre appalti di ammodernamento dell'(OMISSIS), eseguiti dalla ATI (OMISSIS)- (OMISSIS), (OMISSIS)- (OMISSIS) e (OMISSIS)- (OMISSIS), e gli atti contrari ai doveri d’ufficio riconosciuti nell’aver consentito a (OMISSIS) – carente dei requisiti soggettivi per condanne – di conseguire contratti di fornitura, nell’aver omesso di segnalare che dietro i contratti di fornitura si celavano contratti di subappalto non autorizzati, e di aver omesso di controllare la qualita’ dei materiali
– il parere dell’Ing. (OMISSIS) era subordinato alla ratifica del RUP (Ing. (OMISSIS)) e del dirigente dell’Ufficio gara e contratti (Dott. (OMISSIS)), e le due societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano diversi rappresentanti legali, essendo (OMISSIS) solo il direttore commerciale.
Quanto alla violazione del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 38 deduce di essere venuto in possesso, solo dopo l’udienza del riesame, di documentazione attestante che non sussiste l’ostativita’ delle condanne di (OMISSIS), e che percio’ allega.
Del resto, tra il 2007 e il 2015 la (OMISSIS) e la (OMISSIS) hanno eseguito lavori in subappalto per circa 45 milioni di Euro per conto delle societa’ (OMISSIS) spa e (OMISSIS) spa, senza bisogno di celare i subappalti dietro contratti di nolo o fornitura.
Quanto alla violazione del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 118 in assenza di condanne ostative del (OMISSIS), la (OMISSIS) e la (OMISSIS) non avevano motivo di celare i subappalti; in ogni caso, gli stessi CT PM hanno affermato che non e’ possibile escludere che si fosse in presenza di subappalti, ma non lo hanno affermato in positivo; del resto, e’ il RUP, non il direttore dei lavori, il vero dominus dei lavori pubblici, come dichiarato anche dall’Avv. (OMISSIS), richiamato a p. 19 dell’ordinanza impugnata.
Con riferimento al mancato controllo dei materiali bituminosi forniti da (OMISSIS), richiama la memoria in cui si evidenziava che, nell’appalto ATI (OMISSIS)- (OMISSIS), i campioni erano insufficienti, secondo gli stessi CT PM, e i lavori erano stati collaudati dall’Ing. (OMISSIS), senza rilevare difformita’.
Lamenta l’illogicita’ della motivazione quanto alla provenienza dalla cava (OMISSIS), garantita da un trasporto economico per conto terzi (memoria da p. 58 a 61).
Con riferimento all’appalto ATI (OMISSIS)- (OMISSIS), nel richiamare la memoria (da p. 62-63), lamenta tre erronei campionamenti sulla sede autostradale anziche’ sulle rampe interne, e sostiene che lo stato drenante era stato eseguito da altro appaltatore.
Con riferimento all’appalto ATI (OMISSIS)- (OMISSIS), sostiene che l’ATI si e’ avvalsa di altre aziende per la âEuroËœstesa’ del materiale bituminoso, e (OMISSIS) aveva effettuato una detrazione del 50% (memoria p. 64-65).
L’insussistenza di atti contrari ai doveri d’ufficio renderebbe superflua l’analisi delle presunte utilita’, che comunque contesta:
– quanto alle somme di denaro versate alla moglie del (OMISSIS), quali emolumenti lavorativi per un rapporto di lavoro in realta’ fittizio con la (OMISSIS) srl, contesta gli elementi da cui e’ stata desunta la fittizieta’ del lavoro, evidenziando che la donna e’ stata poi licenziata, e che produceva certificati di malattia, con conseguenti riduzioni (memoria richiamata a p. 73-75);
– quanto alla Mercedes acquistata dal fratello (OMISSIS), contesta la gravita’ indiziaria e il ragionamento presuntivo del Tribunale.
2.4. Con un quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di frode nelle pubbliche forniture (capo 48), sostenendo che le deduzioni relative alla qualita’ dei materiali escludono la gravita’ indiziaria anche con riferimento a tale reato, avendo i CT PM errato nel corretto prelievo e nella corretta analisi dei materiali e della disciplina di riferimento, e avendo errato sulla conformita’ della qualita’ e sulle detrazioni effettuate dal direttore dei lavori.
2.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all’articolo 274 c.p.p., con riferimento alla assenza delle esigenze cautelari.
2.6. Con successiva memoria il difensore del ricorrente, oltre a ribadire le doglianze gia’ proposte e a depositare ulteriore documentazione ritenuta rilevante, ha eccepito l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione del PM, in quanto manca il timbro di deposito e non risulta la tempestivita’, e l’infondatezza dei due motivi dedotti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso del P.M. e’ fondato.
1.1. Va innanzitutto rigettata l’eccezione di tardivita’ del ricorso proposta dal difensore del (OMISSIS) con la memoria, il quanto il ricorso originale risulta depositato presso la cancelleria del Tribunale della liberta’ il 19/09/2020, con firma del cancelliere, e l’avviso di deposito del provvedimento risulta comunicato al P.M. il 10/09/2020.
1.2. Il motivo concernente l’annullamento del titolo cautelare in relazione al reato di truffa di cui al capo 47 e’ fondato.
L’ordinanza impugnata ha annullato il titolo cautelare in relazione al reato di truffa aggravata, sostenendo che “le condotte che vengono individuate come concretizzazione degli artifici e raggiri costituiscono l’essenza della contestata frode e gli atti contrari ai doveri di ufficio posti in essere dal (OMISSIS), in qualita’ di pubblico funzionario, in favore di (OMISSIS), il quale ha poi, come contropartita dell’illecito patto e, dunque, prezzo della corruzione, conferito utilita’ di vario genere al primo”.
La motivazione sembra dunque essere calibrata su un asserito assorbimento della condotta truffaldina nei diversi reati di corruzione e di frode nelle pubbliche forniture.
Tuttavia, giova rammentare che il reato di frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 c.p.) non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, propri del reato di truffa, ne’ un evento di danno per la parte offesa, coincidente con il profitto dell’agente, essendo sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura di cose o servizi, con la conseguenza che ove ricorrano anche i suddetti elementi caratterizzanti la truffa e’ configurabile il concorso tra i due delitti (Sez. 6, n. 38346 del 15/05/2014, Moroni, Rv. 260270; Sez. 2, n. 15667 del 20/03/2009, Mari, Rv. 243951); analogamente, e’ configurabile il concorso materiale tra il reato di corruzione ed il reato di truffa in danno dello Stato in quanto l’accordo corruttivo non puo’ integrare l’induzione in errore nei confronti del pubblico ufficiale che partecipa all’accordo, ma puo’ ben indurre in errore gli altri funzionari dell’ente pubblico ed in particolare gli organi di controllo (Sez. 1, n. 10371 del 08/07/1995, Costioli, Rv. 202738).
Peraltro, come correttamente rilevato dal P.M. ricorrente, le condotte contestate in relazione al reato di frode nelle pubbliche forniture differiscono da quelle integranti la truffa ai danni dell’ente pubblico, in quanto la frode concerne i contratti di fornitura dei conglomerati bituminosi, di qualita’ e caratteristiche diverse da quelle previste dal contratto di appalto, mentre nella truffa ai danni dell'(OMISSIS), gli artifici e raggiri sono consistiti anche nell’aver omesso la segnalazione di contratti di subappalto non autorizzati e che (OMISSIS) era il reale gestore delle societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS), privo dei requisiti soggettivi.
Anche con riferimento alla corruzione, e’ sufficiente evidenziare, oltre alle gia’ richiamate differenze strutturali delle due fattispecie, la diversita’ del profitto della truffa (individuata in circa 3,5 milioni di Euro) rispetto al provento della corruzione (circa 66 mila Euro).
1.3. Pur restando la questione assorbita dall’annullamento in relazione alla gravita’ indiziaria, anche con riferimento – per quanto si dira’ – alle doglianze dell’indagato ricorrente, va nondimeno osservato che anche il motivo concernente le esigenze cautelari e’ fondato, atteso che, pur avendo il Tribunale evidenziato il persistente pericolo di recidiva, in quanto il rapporto con (OMISSIS) non era risolto, ma solo sospeso, ed il rapporto di lavoro con la (OMISSIS) (coinvolta nella gara ASR 09-07 in cui ha svolto il ruolo di direttore dei lavori), ha nondimeno sostituito la misura domiciliare con una misura interdittiva, con una motivazione che appare contraddittoria rispetto ai presupposti di fatto evidenziati nella stessa ordinanza.
2. Il ricorso di (OMISSIS) e’ parzialmente fondato.
2.1. Il primo motivo, con cui viene dedotta la violazione dell’articolo 360 c.p.p., lamentando il mancato accoglimento dell’eccezione di nullita’ della consulenza tecnica dei CT del PM (OMISSIS) e (OMISSIS), formulata con la memoria difensiva, sul rilievo che si trattasse di accertamenti irripetibili, per i quali non e’ possibile procedere con le forme dell’articolo 359, bensi’ con quelle dell’articolo 360 c.p.p., e’ manifestamente infondato.
Sotto un primo profilo, va condivisa, nel merito, la motivazione del Tribunale, che ha rigettato l’eccezione rilevando che le consulenze concernenti le esecuzioni delle opere pubbliche oggetto di frode ex articolo 356 c.p. non implicano accertamenti irripetibili: invero, l’estrazione del campione del materiale della sede autostradale da sottoporre ad analisi, mediante il c.d. “carotaggio”, costituisce un mero rilievo tecnico, un’attivita’ di campionamento che puo’ essere evidentemente ripetuta, e che e’ destinata ad essere sottoposta ad accertamento; su tali campioni, dunque, i consulenti tecnici hanno operato i propri accertamenti, sulla qualita’ e sulle caratteristiche dei materiali utilizzati, che sono evidentemente ripetibili su ulteriori campioni prelevati dalla medesima sede stradale.
Sotto diverso profilo, va rammentato che l’accertamento effettuato in sede di consulenza tecnica non garantita disposta dal P.M. ai sensi dell’articolo 359 c.p.p. puo’ essere utilizzato solo per le determinazioni che l’organo dell’accusa assume nella fase delle indagini preliminari; lo stesso, quindi, non puo’, di regola, assumere valore probatorio al dibattimento, salve restando le ipotesi di consenso delle parti in tal senso, di sopravvenuta impossibilita’ di ripetizione dell’accertamento e di escussione in dibattimento del consulente nella piena dialettica del contraddittorio e dell’esame incrociato (Sez. 3, n. 22268 del 24/04/2008, Caleffi, Rv. 240258); esclusa, dunque, una ipotesi di nullita’, che, in ragione del principio di tassativita’ (articolo 177 c.p.p.), non e’ espressamente prevista per i casi di accertamenti tecnici irripetibili eseguiti, in ipotesi, senza contraddittorio, ne consegue, pertanto, la piena utilizzabilita’ delle consulenze tecniche ai fini della valutazione, in sede cautelare, della gravita’ indiziaria dei reati di frode nelle pubbliche forniture, salvo il regime di utilizzabilita’ condizionata (al consenso, all’impossibilita’ sopravvenuta, all’esame del consulente) nel successivo ed eventuale dibattimento.
2.2. Il motivo con cui si deduce l’inutilizzabilita’ delle intercettazioni provenienti da diverso procedimento, per violazione degli articoli 191 e 270 c.p.p. e’ inammissibile.
Il ricorso lamenta, infatti, che le intercettazioni provenienti dai procedimenti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), richiamate nella richiesta cautelare del PM (da p. 1023 a 1181), non siano utilizzabili, alla stregua dell’interpretazione costituzionalmente orientata fornita da SU (OMISSIS), in quanto per i reati per i quali si procede non e’ previsto l’arresto obbligatorio, e non sussiste alcuna ipotesi di connessione c.d. forte ex articolo 12 c.p.p. tra i reati contestati nei differenti procedimenti, ma soltanto la connessione debole del mero collegamento investigativo.
Le Sezioni Unite (OMISSIS) hanno affermato il principio secondo cui, in tema di intercettazioni, il divieto di cui all’articolo 270 c.p.p. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate – salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali e’ obbligatorio l’arresto in flagranza – non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex articolo 12 c.p.p., a quelli in relazione ai quali l’autorizzazione era stata “ab origine” disposta, sempreche’ rientrino nei limiti di ammissibilita’ previsti dall’articolo 266 c.p.p. (Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020, (OMISSIS), Rv. 277395).
Il Tribunale ha tuttavia rigettato l’eccezione proposta, rilevandone la genericita’, non avendo la parte prodotto i decreti autorizzativi emessi in diversi procedimenti, in modo da porre il giudice in condizione di verificare il rispetto dei presupposti di legge, essendosi limitata ad elencare i numeri dei diversi RIT asseritamente inutilizzabili, senza produrre alcunche’.
Al riguardo, l’ordinanza impugnata appare del tutto immune da censure, essendo pacifico che la parte che eccepisce nel procedimento “ad quem” la mancanza o l’illegittimita’ dell’autorizzazione per opporsi all’utilizzabilita’ degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni in un procedimento diverso da quello nel quale esse furono disposte, ha l’onere di produrre il decreto autorizzativo (se del caso, richiedendone copia ex articolo 116 c.p.p.), in modo da porre il giudice in grado di verificare l’effettiva inesistenza nel procedimento “a quo” del controllo giurisdizionale prescritto dall’articolo 15 Cost. (Sez. 2, n. 6947 del 29/10/2019, dep. 2020, Rossi, Rv. 278246).
Premesso che il ricorso si limita a dedurre, senza darne dimostrazione, che gli atti erano sui supporti informatici contenuti nel fascicolo, ne consegue che, essendo stata l’eccezione processuale proposta in termini generici dinanzi al Tribunale della liberta’, e percio’ dichiarata inammissibile, non puo’ la medesima eccezione essere riproposta dinanzi a questa Corte, affinche’ valuti direttamente – mediante la produzione in allegato (ALFA) digitale al ricorso dei decreti autorizzativi – la sussistenza dei presupposti di una connessione forte o debole tra i procedimenti.
Al riguardo, va del resto osservato che le Sezioni Unite (OMISSIS), nell’affermare il principio richiamato in premessa, hanno annullato con rinvio al giudice di merito per la valutazione della sussistenza dei presupposti di una connessione forte o debole, previa puntuale individuazione dei decreti di autorizzazione e proroga rilevanti.
2.3. E’ invece fondato il terzo motivo di ricorso, e, di riflesso, il quarto, limitatamente all’omessa valutazione delle memorie difensive.
Prescindendo dalle doglianze concernenti le utilita’ del reato di corruzione con particolare riferimento alla cessione della Mercedes e all’assunzione fittizia della moglie del (OMISSIS) -, che sono articolate in una serie di censure dirette a sollecitare, ictu oculi, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimita’, sulla base di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (ex multis, Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944), e dalla documentazione nuova prodotta dal ricorrente per sostenere l’insussistenza di condanne ostative all’affidamento degli appalti, in quanto nel giudizio di legittimita’ non e’ consentita la produzione di nuovi documenti, salvo il caso in cui essa non sia stata possibile nei precedenti gradi di giudizio e concerna documenti non attinenti al merito e dai quali possa derivare l’applicazione dello “ius superveniens”, di cause estintive o di disposizioni piu’ favorevoli (Sez. 5, n. 45139 del 23/04/2013, Casamonica, Rv. 257541), e’ assorbente rilevare che l’ordinanza impugnata ha completamente omesso di confrontarsi con le memorie difensive e la consulenza tecnica di parte prodotte all’udienza del 23 giugno 2020.
Al riguardo, va ribadito che l’omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullita’, ma puo’ influire sulla congruita’ e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578), e che l’omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame in materia di misure cautelari (nella specie, reali) puo’ essere dedotto in sede di ricorso per cassazione (nella specie, ex articolo 325 c.p.p.) soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente (Sez. 2, n. 38834 del 07/06/2019, Forzini, Rv. 277220).
Invero, l’influenza della memoria difensiva sulla congruita’ e correttezza logico-giuridica della motivazione, e non sulla validita’ del provvedimento, deriva dalla stessa morfologia delle impugnazioni, e dalla natura delle memorie di parte: invero, l’articolo 121 c.p.p. distingue tra “memorie” e “richieste” di parte; mentre la richiesta (tramite il petitum) amplia l’ambito della decisione, la memoria (tramite l’argumentum) amplia l’ambito dell’argomentazione; ne consegue che l’omessa decisione su una richiesta puo’ determinare il vizio di omessa pronuncia, mentre l’omessa trattazione di un argomento puo’ fondare il vizio di omessa motivazione, ma soltanto se esso rivesta il carattere di decisivita’ (in tal senso, ex multis, Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 2016, Perna, Rv. 267723: “Il vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell’atto di impugnazione puo’ essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisivita’”).
Ed il carattere di decisivita’ naturalmente, dipende anche dalla morfologia delle impugnazioni, che, per essere ammissibili, devono enunciare specificamente i “capi” o i “punti” della decisione impugnata, ed i “motivi” che sorreggono le “richieste” (in tema di riesame delle misure cautelari, Sez. 5, n. 3277 del 27/06/1997, Lambiase, Rv. 208324: “In forza degli articoli 581 e 591 c.p.p. – applicabili anche nei procedimenti incidentali relativi ad ordinanze aventi ad oggetto misure cautelari personali – i motivi di impugnazione debbono essere enunciati con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. L’obbligo di specificita’ investe non solo le singole censure ma anche gli elementi che le sostengono, onde rendere possibile il sindacato del giudice “ad quem” attraverso l’individuazione dei capi e punti della decisione impugnata e delle questioni dedotte. Il giudice sovraordinato puo’ certamente interpretare l’atto, integrandolo nelle parti carenti, attraverso la valutazione degli elementi riportati nel complessivo contesto espositivo, ma non puo’ mai estendere la sua cognizione al di la’ del “devolutum”, qualora le richieste abbiano un contenuto cosi’ ermetico da rendere impossibile l’individuazione delle concrete questioni dedotte”).
Al riguardo, giova chiarire che i “capi” oggetto della richiesta di riesame coincidono con i diversi titoli cautelari; i punti oggetto di impugnazione coincidono con la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, in relazione ai diversi titoli cautelari; in relazione al punto riguardante la valutazione di gravita’ indiziaria, le questioni proposte (con la memoria) riguardavano, in particolare, l’inattendibilita’ e l’erroneita’ delle consulenze tecniche che hanno fondato la piattaforma indiziaria dei reati di frode nelle pubbliche forniture e di corruzione, con specifico riferimento alla qualita’ dei lavori di esecuzione dei quattro appalti oggetto di contestazione, allo svolgimento del ruolo di direttore dei lavori ed alla sussistenza dei presupposti soggettivi di partecipazione alle gare pubbliche di (OMISSIS).
Nell’ambito di tali questioni, la memoria difensiva ampiamente richiamata nel ricorso per cassazione ha articolato numerosi argomenti per sostenere l’insussistenza di un quadro indiziario grave a fondamento della misura cautelare applicata.
E’ appena il caso di rilevare che il deposito di una memoria difensiva, salvo che non introduca temi nuovi o questioni diverse, non necessariamente amplia il devolutum, ma estende (o, piu’ frequentemente, reitera) gli argomenti posti a fondamento della richiesta (nella specie, di riesame); e quando tali argomenti sono smentiti dal complessivo impianto motivazionale del provvedimento giurisdizionale non si puo’ lamentare una omessa valutazione; se la motivazione ha, nel suo complesso, escluso la fondatezza degli argomenti proposti con una memoria difensiva, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata, non puo’ affermarsi che vi e’ stata una omessa valutazione, ma solo che vi e’ stato un rigetto; l’omesso accoglimento non significa, infatti, omessa valutazione.
Tanto premesso, va osservato che, nel caso di specie, il Tribunale si e’ limitato a dare atto del deposito della memoria (p. 6) e ad affermare che le conclusioni dei consulenti del P.M. non sono in alcun modo scalfite dalle risultanze della consulenza di parte, prodotta all’udienza del 23/06/2020, in quanto non fornisce nessun nuovo spunto tecnico (p. 35).
L’ordinanza impugnata risulta, dunque, gravemente carente, sotto il profilo argomentativo, essendosi limitata a richiamare gli elementi indiziari d’accusa, senza in alcun modo confrontarsi concretamente con le questioni sollevate con le memorie difensive, astrattamente idonee a fondare una ricostruzione dei fatti tale da escludere i gravi indizi di colpevolezza, ed in particolare:
a) con il profilo della competenza dei consulenti tecnici nominati dal PM, un geologo ed un architetto, sulle opere oggetto di accertamento;
b) con la provenienza dei materiali campionati e oggetto di accertamento, che, secondo la memoria difensiva, nel caso dell’appalto dell’ATI (OMISSIS)- (OMISSIS), provenivano dalla sede autostradale e non dalle rampe interne dello svincolo di (OMISSIS), ove si concentravano i lavori di pavimentazione;
c) con il ruolo assunto da (OMISSIS) nella gara ASR 52-08, i cui lavori erano gia’ stati consegnati nell’agosto del 2011, mentre il (OMISSIS) e’ subentrato il 6.1.2013, ed il ruolo di direttore dei lavori era stato ricoperto dall’omonimo (OMISSIS) cl. (OMISSIS);
d) con le detrazioni asseritamente operate dall’Ing. (OMISSIS), per la diversa qualita’ del materiale bituminoso, con riferimento ai lavori dell’appalto della ATI (OMISSIS)- (OMISSIS);
e) con l’insussistenza dei presupposti soggettivi per l’affidamento di lavori pubblici in capo a (OMISSIS), sulla base delle deduzioni proposte con le memorie difensive.
4. Ne consegue che l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale della liberta’ di Reggio Calabria, per nuovo esame sui punti oggetto di censura, concernenti il reato di cui al capo 47, e, sotto il profilo della omessa motivazione, i reati di cui ai capi 46 e 48, in ordine ai quali il giudice del rinvio e’ tenuto ad una compiuta, sia pur sintetica, motivazione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria competente ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., comma 7.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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