Le informazioni acquisite in via confidenziale dalla polizia giudiziaria

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|26 aprile 2021| n. 15616.

Le informazioni acquisite in via confidenziale dalla polizia giudiziaria non possono integrare gli indizi di reato posti alla base del provvedimento di autorizzazione delle operazioni di intercettazione. Infatti, l’articolo 267, comma 1-bis, del Cpp prevede specificamente, nella valutazione dei gravi indizi di reato, l’applicazione della regola di esclusione dettata nell’articolo 203 del Cpp, che impone il divieto di utilizzabilità delle informazioni acquisite da ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o dei servizi di sicurezza, se provenienti da fonti confidenziali, e se gli informatori non siano stati interrogati, né assunti a sommarie informazioni. Peraltro, la sanzione della inutilizzabilità finisce per operare soltanto quando le informazioni confidenziali abbiano costituito l’unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reità, e non invece quando esse abbiano costituito solo un dato storico dal quale hanno preso avvio indagini d’iniziativa della polizia giudiziaria, che hanno portato all’acquisizione di ulteriori elementi valutati ai fini dell’autorizzazione delle disposte intercettazioni.

Sentenza|26 aprile 2021| n. 15616

Data udienza 24 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Traffico di stupefacenti – Dpr 309 del 1990 – Circostanze aggravanti – Misura cautelare – Presupposti – Esigenze – Gravi indizi di colpevolezza – Valutazione del giudice di merito – Difetto di motivazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. BORSELLINO Maria D – rel. Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere

Dott. PARDO Ignazio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS), rappresentato ed assistito dall’avv. (OMISSIS), di fiducia;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli, ottava sezione penale, n. 4556/2020, in data 05/11/2020;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Andrea Pellegrino; preso atto della tempestiva richiesta difensiva di procedere alla trattazione orale del ricorso;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Dott. Valentina Manuali che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentita la discussione del difensore, avv. (OMISSIS) che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 05/11/2020, il Tribunale di Napoli confermava l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 09/10/2020 impositiva, nei confronti di (OMISSIS), della misura cautelare della custodia in carcere per plurime condotte di detenzione e cessione di stupefacente del tipo hashish, con l’aggravante dell’ingente quantita’ (capo M). In particolare, viene contestato allo (OMISSIS) di aver rifornito il gruppo camorristico facente capo ai cugini (OMISSIS) di hashish destinato alla successiva distribuzione nelle piazze di spaccio dagli stessi controllate.
2. Avverso detta ordinanza, nell’interesse di (OMISSIS), viene proposto ricorso per cassazione per chiederne – per i motivi di seguito indicati ex articolo 173 disp. att. c.p.p. – l’annullamento. – Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale ritenuto che correttamente il pubblico ministero avesse avviato con decreto d’urgenza del 08/02/2018 (RIT 429/2018) l’intercettazione delle conversazioni registrate sulla vettura in uso a (OMISSIS), nonostante il suo coinvolgimento nei fatti per i quali si stava indagando emergesse unicamente da un’annotazione di polizia giudiziaria riproducente il contenuto di quanto rivelato da una fonte confidenziale rimasta anonima. Si e’ chiesta l’inutilizzabilita’ delle risultanze delle intercettazioni ambientali eseguite a bordo dell’autovettura marca Seat mod. Arosa (tg. (OMISSIS)) e sull’utenza cellulare n. (OMISSIS), entrambi in uso a (OMISSIS). La richiesta e’ stata avanzata sul presupposto dell’assoluta mancanza, al netto dell’informazione proveniente dalla fonte confidenziale del 05/02/2018, di un qualsiasi collegamento tra costui e l’attivita’ investigativa avviata all’indomani del duplice omicidio di (OMISSIS) e di (OMISSIS), vittime di un agguato di matrice camorristica, consumato in data 07/02/2018. Il Tribunale, nonostante l’erroneita’ dell’elemento investigativo sulla scorta del quale il pubblico ministero aveva avviato la sorveglianza elettronica del (OMISSIS) (presenza – smentita – del numero di cellulare del (OMISSIS) nella rubrica telefonica del cellulare rinvenuto sul cadavere del (OMISSIS)), ha ritenuto di dover individuare il collegamento tra il (OMISSIS) ed il duplice omicidio nel fatto che il 27/12/2017, lo stesso era stato controllato mentre era alla guida di uno scooter intestato alla moglie di tale (OMISSIS), soggetto emerso nel corso di altra attivita’ investigativa. Anche la relazione di (OMISSIS) con il contesto criminale oggetto di indagine viene desunto dalla fonte anonima del gennaio 2018, non essendo emerso sino a quella segnalazione alcune utile emergenza investigativa deponente nei sensi di cui alla informativa di reato.
Nei confronti di (OMISSIS), gli elementi d’accusa allegati dal pubblico ministero sono costituiti innanzitutto dal contenuto degli interrogatori resi dal collaboratore (OMISSIS) in data 22/01/2019, 21/03/2019 e 21/05/2019, nel corso dei quali lo stesso ha chiamato in correita’ sia il ricorrente che il figlio (OMISSIS), indicandoli quali fornitori di sostanze stupefacenti del gruppo riconducibile ai cugini (OMISSIS). La prova di natura dichiarativa e’ stata ritenuta riscontrata dalle risultanze delle intercettazioni di cui sopra, inutilizzabili per le ragioni dianzi esposte.
– Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80.
L’aggravante dell’ingente quantita’ viene tratta dal passo di un’intercettazione ambientale (prog. n. 639) nel corso della quale l’indagato verrebbe indicato quale fornitore di una partita di stupefacente del tipo hashish pari a 5 kg. a tale (OMISSIS). Sulla base dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimita’ (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito), si sostiene che certamente i cinque chilogrammi commercializzati avrebbero contenuto un principio attivo in quantita’ superiore ai due chilogrammi, finendo peraltro, per cadere in contraddizione avendo poco prima riconosciuto la scarsa qualita’ del narcotico ceduto al (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato ed il provvedimento impugnato va annullato nei limiti di cui in dispositivo.
2. Infondato e’ il primo motivo.
2.1. Le informazioni acquisite in via confidenziale dalla polizia giudiziaria non possono integrare gli indizi di reato posti alla base del provvedimento di autorizzazione delle operazioni di intercettazione. Invero, l’articolo 267 c.p.p., comma 1-bis, prevede specificamente, nella valutazione dei gravi indizi di reato, l’applicazione della regola di esclusione dettata nell’articolo 203 c.p.p., che impone il divieto di utilizzabilita’ delle informazioni acquisite da ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o dei servizi di scurezza, se provenienti da fonti confidenziali, e se gli informatori non siano stati interrogati, ne’ assunti a sommarie informazioni (Sez. 6, n. 29666 del 31/05/2011, Failla e altro, Rv. 250558).
2.1.1. E’ stato chiarito, pero’, che, in tema di autorizzazione all’effettuazione di intercettazioni telefoniche, le informazioni confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria determinano l’inutilizzabilita’ delle intercettazioni stesse, ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 267 c.p.p., comma 1-bis, e articolo 203 c.p.p., comma 1-bis, soltanto quando esse abbiano costituito l’unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reita’ (Sez. 6, n. 10051 del 03/12/2007, dep. 2008, Ortiz e altri, Rv. 239458). Il divieto di utilizzo della fonte confidenziale non e’ infatti esteso anche ai dati utili per individuare i soggetti da intercettare, sempre che risulti l’elemento obiettivo dell’esistenza del reato e sia indicato il collegamento tra l’indagine in corso e la persona da sottoporre a captazione (Sez. 6, n. 39766 del 15/04/2014, Pascali e altri, Rv. 260456).
E cosi’, la sanzione della inutilizzabilita’, finisce per non operare quando l’informazione assunta dal confidente anonimo ha costituito solo un dato storico dal quale hanno preso avvio indagini d’iniziativa della polizia giudiziaria, che hanno portato all’acquisizione di ulteriori elementi valutati ai fini dell’autorizzazione delle disposte intercettazioni.
2.1.2. Ne consegue che, nel momento in cui i risultati delle intercettazioni di conversazioni disposte sulla base di fonti confidenziali o anonime acquisite dalla polizia giudiziaria non costituiscano gli unici elementi posti a supporto della valutazione sulla sussistenza dei gravi indizi di reato e le operazioni sono state autorizzate anche sulla base di altri elementi emersi che le integrino, detti risultati – come verificatosi nella fattispecie – sono pienamente utilizzabili (Sez. 6, n. 42845 del 26/06/2013, P.M. e Bonanno, Rv. 257295).
Infatti, il ricorso alle fonti confidenziali acquisite dagli organi di polizia giudiziaria, determina l’inutilizzabilita’ delle intercettazioni telefoniche qualora esse rappresentino l’unico elemento oggetto di valutazione ai fini degli indizi di reita’, mentre il loro utilizzo e’ legittimo per avviare l’attivita’ investigativa o per estenderne l’ambito alla ricerca di ulteriori elementi (cfr., Sez. 1, n. 11640 del 14/05/2019, Moceo, Rv. 279322; Sez. 3, n. 1258 del 19/09/2012, dep. 2013, Leka, Rv. 254174).
2.2. Sulla base dei principi richiamati, deve affermarsi che nel caso concreto in esame, il Tribunale ha correttamente valutato l’utilizzabilita’ delle intercettazioni telefoniche, in quanto, come opportunamente evidenziato in motivazione, il decreto di intercettazione trova fondamento nella annotazione dei Carabinieri dell’8 febbraio 2018, la quale, oltre al riferimento a fonti confidenziali, da conto di un compendio consistente di indagini – tra cui anche le intercettazioni eseguite nel distinto procedimento numero 9674/14 – che evidenziavano la matrice camorristica dell’omicidio oggetto di investigazione, disvelando i rapporti tra le vittime dedite all’estorsione nel quartiere di Miano ed il gruppo emergente capeggiato da (OMISSIS), a sua volta in rapporti criminali con i componenti della famiglia (OMISSIS) (in particolare, e’ emerso come lo stesso (OMISSIS) fosse stato controllato con (OMISSIS) mentre (OMISSIS) era stato controllato mentre era alla guida del motoveicolo in uso al predetto (OMISSIS)). Tale circostanza, indicativa di un particolare rapporto fiduciario tra (OMISSIS) e (OMISSIS), ha certamente legittimato le operazioni di intercettazione ambientale telefonica nei confronti del primo a prescindere dal contenuto dell’informazione assunta dal confidente anonimo sull’assetto criminale dell’epoca dei quartieri di Miano che finisce per integrare il dato legato alle fonti confidenziali.
3. Fondato e’ il secondo motivo.
Il Tribunale ha ritenuto di non poter escludere l’aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2, riconoscendo che “… per la rilevante quantita’ di stupefacente ceduto, appare ragionevole ritenere… pure in assenza di accertamento peritale, che il tasso soglia di 2 kg. di principio attivo sia superato, essendosi, peraltro, al cospetto di un fornitore di comprovata affidabilita’ e professionalita’ (si pensi al rapporto di stabile fornitura con il gruppo dei (OMISSIS) che, evidentemente per la qualita’ della sostanza usualmente trattata, ne avevano individuato il principale canale di rifornimento)”.
Come e’ noto, la Suprema Corte, nel suo piu’ alto consesso, ha recentemente riaffermato che, per l’individuazione della soglia oltre la quale e’ configurabile la circostanza aggravante dell’ingente quantita’, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantita’ di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005).
E, la medesima giurisprudenza di legittimita’ ha riconosciuto che, in tema di traffico di sostanze stupefacenti, accertato esclusivamente mediante intercettazioni telefoniche ed ambientali (c.d. droga parlata), il giudice puo’ comunque ritenere la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantita’ allorche’, sulla base del complessivo compendio probatorio, emerga che tale traffico ha raggiunto la “soglia minima”, ravvisabile quando la quantita’ risulti pari a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore – soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al Decreto Ministeriale 11 aprile 2006, pur dovendo tale valutazione essere compiuta con particolare attenzione e rigore (cfr., Sez. 4, n. 21377 del 09/07/2020, Alicandri, Rv. 279512; Sez. 3 n. 42827 del 04/05/2016, Eke e altro, Rv. 267902; Sez. 3 n. 16792 del 25/03/2015, Di Bello, Rv. 263356; Sez. 4 n. 46194 del 05/07/2013, Myslihaka, Rv. 257641).
Nella fattispecie, la conclusione assunta dal Tribunale circa la ricorrenza dell’aggravante de qua si pone in contraddizione, anche intratestuale, con quanto la medesima ordinanza riporta in un passaggio argomentativo precedente, laddove, in sede di esegesi delle conversazioni di cui ai progg. 639 e 5847 (pag. 9), si evidenziano le palesate lamentele del (OMISSIS) “della scarsa qualita’ dello stupefacente ceduto in precedenza” e quelle originate dalla stessa causa – e sempre dal medesimo riferite – provenienti dal cugino, (OMISSIS). Sotto questo aspetto, l’apodittica valutazione del Tribunale si ancora, pertanto, al solo (insufficiente) dato ponderale, risultando la circostanza dell’avvenuta restituzione del narcotico – alla luce dei commenti svolti dai conversanti – a contenuto del tutto neutro rispetto al giudizio sulla ricorrenza o meno dell’aggravante in parola.
Dette valutazioni, frutto dell’interpretazione di un compendio probatorio non caratterizzato da sostanziale univocita’ e concludenza, non consentono di trarre le conclusioni assunte dal Tribunale, da ritenersi allo stato – cosi’ come argomentate – prive di coerenza rispetto ai sopra riportati principi piu’ volte enunciati da questa Corte di legittimita’, espressivi di un principio ancor piu’ generale secondo cui, in tema di stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente, la loro valutazione, anche in sede cautelare, deve caratterizzarsi da assoluto rigore logico-argomentativo ed essere assistito da un alto grado di credibilita’ razionale (cfr., Sez. 6 n. 27434 del 14/2/2017, Albano, Rv. 270199).
4. Da qui l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente all’aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., comma 7. Manda la cancelleria agli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80 e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell’articolo 309 c.p.p., comma 7.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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