Corte di Cassazione, terza penale, Sentenza 22 maggio 2019, n. 22449.
La massima estrapolata:
In tema di tutela del demanio, ai fini della configurabilità dei reati previsti dagli artt. 54, 55 e 1161 cod. nav. (occupazione di demanio o esecuzione di opere nella fascia di rispetto) non è previamente necessaria la definizione del procedimento amministrativo di delimitazione del suolo demaniale, atteso il carattere di tale procedimento, meramente ricognitivo e non costitutivo della demanialità.
Sentenza 22 maggio 2019, n. 22449
Data udienza 24 gennaio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. CERRONI Claudio – rel. Consigliere
Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere
Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere
Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/05/2018 della Corte di Appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Filippi Paola, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso
udito per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 9 maggio 2018 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sciacca del 20 novembre 2015, ha inflitto a (OMISSIS) la pena di mesi uno di arresto per il residuo reato di cui agli articoli 54, 55 e 1161 c.n., attesa la collocazione di barriera frangiflutti, a difesa del terreno di proprieta’, su area demaniale ovvero a ridosso della medesima.
2. Avverso la predetta decisione e’ stato proposto ricorso per cassazione con unico articolato motivo di impugnazione.
2.1. In particolare, quanto alla denunciata violazione di legge ed al dedotto travisamento della prova, il ricorrente ha rilevato che delle due ipotesi contestate (realizzazione di scogliera a ridosso della spiaggia, ovvero ricaduta dell’opera in zona demaniale per effetto dell’erosione marina) non era chiaro quale delle due ipotesi fosse stata ritenuta fondata.
In ragione degli accertamenti compiuti, appariva ragionevole ritenere che fosse stata verosimilmente integrata la condotta che vietava la realizzazione di lavori entro trenta metri dal limite del demanio marittimo, laddove comunque la collocazione dei massi era avvenuta all’interno delle particelle di proprieta’ dello stesso (OMISSIS), atteso che la rete di recinzione era posta al di la’ dei massi in zona piu’ prospiciente il lido del mare. Ne’ i verbalizzanti esaminati in giudizio erano stati in grado di riferire delle ravvisate violazioni al codice della navigazione, laddove la collocazione dei massi era avvenuta, sicuramente prima del 2008, all’interno della proprieta’ privata a circa quaranta metri dal confine sud. Ne’ il provvedimento impugnato aveva speso motivazione al riguardo, ne’ in ordine all’ulteriore documentazione che dava conto del posizionamento dei massi all’interno della proprieta’. Si’ che doveva ravvisarsi l’insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie del reato in contestazione.
Oltre a cio’, la ritrazione fotografica aveva riprodotto un manufatto esistente nella proprieta’ finitima, sulla stessa linea dei massi ed in posizione elevata sul lido del mare, col tempo inghiottito dalla costante erosione.
2.1.1. In ogni caso, ritenuto al piu’ il posizionamento dei massi nella fascia di rispetto dell’area demaniale, il reato di cui all’articolo 55 codice navale avrebbe natura permanente, e l’ultimazione dei lavori era avvenuta in epoca precedente all’anno 2008-2009.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’inammissibilita’ del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso e’ infondato.
4.1. In relazione al complessivo motivo di impugnazione, va invero osservato che non vi e’ mai stata contestazione quanto alla realizzazione della scogliera da parte o su incarico dell’odierno ricorrente senza autorizzazione alcuna, ed in ordine al fatto che essa ricada su fondo intestato al medesimo imputato.
Cio’ posto, l’articolo 54 codice navale stabilisce che “Qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell’ordine, provvede di ufficio a spese dell’interessato”. A sua volta l’articolo 55 prevede che “L’esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare e’ sottoposta all’autorizzazione del capo del compartimento. Per ragioni speciali, in determinate localita’ l’estensione della zona entro la quale l’esecuzione di nuove opere e’ sottoposta alla predetta autorizzazione puo’ essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con Decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato”. Mentre la norma sanzionatoria di cui all’articolo 1161 c.n., “Abusiva occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprieta’ privata” stabilisce che “Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui e’ assoggettata la proprieta’ privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, e’ punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a Euro 516,00, sempre che il fatto non costituisca un piu’ grave reato”.
4.2. In considerazione della presenza di piu’ fattispecie alternative (cfr. in proposito (cfr. Sez. 3, n. 15268 del 16/02/2001, Ciarallo, Rv. 219015), il provvedimento impugnato ha anzitutto correttamente eliminato l’aumento per continuazione fissato in primo grado, attesa l’unicita’ del fatto ascrivibile al ricorrente.
In proposito, peraltro e nel merito dell’impugnazione, il ricorrente non ha inteso confrontarsi con la ratio che la Corte territoriale âEuroËœsa posto a fondamento della decisione impugnata.
Al riguardo, infatti, la Corte di Appello ha tratto dichiarato e decisivo spunto proprio dalla consulenza redatta dal tecnico di fiducia dell’imputato e dalla documentazione anche fotografica ivi allegata, in forza della quale era evidente che gia’ alla data del 27 maggio 2009 i massi predisposti erano gia’ allineati in corrispondenza della spiaggia, e non in un’area interna rispetto al demanio ne’, ancor meno, in posizione interrata, laddove in ogni caso – ed in mancanza di prove circa differente datazione – l’opera risultava realizzata perlomeno nel 2009, in terreno demaniale ovvero a ridosso del medesimo.
In tema di demanio, poi, ed ai fini della configurabilita’ dei reati di cui agli articoli 54, 55 e 1161 c.n., non e’ infatti necessaria la definizione del procedimento amministrativo di delimitazione del suolo demaniale marittimo, atteso che tale procedimento, disciplinato dall’articolo 32 c.n., ha carattere ricognitivo e non costitutivo della demanialita’ (Sez. 3, n. 20124 del 25/03/2004, Testa, Rv. 228455; Sez. 3, n. 32852 del 13/07/2005, Mirante, Rv. 232199; Sez. 3, n. 21386 del 26/02/2002, Salerno, Rv. 221971), laddove in effetti integra il reato di cui all’articolo 1161 codice navale la collocazione di massi sull’arenile a protezione di un complesso residenziale, anche se finalizzata all’impedimento dei danni provocabili dalle mareggiate (Sez. 3, n. 2214 del 02/12/2005, dep. 2006, Masi, Rv. 233298).
4.2.1. Cio’ complessivamente premesso, non vi e’ neppure questione di prescrizione della pretesa punitiva.
Infatti, quanto al reato di cui all’articolo 54 cit., esso ha natura permanente perche’ consiste non solo nella esecuzione di nuove opere in una zona protetta del demanio marittimo, ma anche nel mantenere tale zona indisponibile, per effetto della detta esecuzione, agli usi cui e’ deputata, per cui la permanenza cessa solo con la rimozione delle opere, ovvero con il conseguimento dell’autorizzazione (e’ stato altresi’ annotato che, ai fini della consumazione del reato, e’ irrilevante l’epoca in cui l’opera sia stata terminata, e che deve essere chiamato a risponderne chi al momento dell’accertamento ha la materiale disponibilita’ di essa) (Sez. 3, n. 4401 del 10/03/2000, Parisi ed altro, Rv. 215883), altresi’ cessando solo quando vengano meno l’uso ed il godimento illegittimi (Sez. 3, n. 27071 del 29/05/2014, Diotallevi, Rv. 259306; quanto alla fattispecie di cui all’articolo 55 cit., cfr. nei medesimi termini di cui supra Sez. 3, n. 3848 del 06/11/1997, Padua, Rv. 209971; conf. Sez. 3, n. 36605 del 15/02/2017, Adinolfi e altri, Rv. 270730).
Dalla motivazione del provvedimento impugnato si ricava invero che la situazione e’ ancora peggiorata, laddove la scogliera cosi’ realizzata rende in taluni tratti impervio anche il transito sulla battigia, vista la protratta erosione dovuta alla forza del mare.
5. Il ricorso, stante anche le correzioni apportate ex officio alla prima decisione (si’ che l’imputato e’ stato chiamato a rispondere di una sola violazione), e’ pertanto infondato.
Ne consegue altresi’ la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
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