Allontanamento urgente dalla casa familiare

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 22 maggio 2019, n. 22524.

La massima estrapolata:

In tema di convalida della misura dell’allontanamento urgente dalla casa familiare, disposto ai sensi dell’art. 384-bis cod. proc. pen., l’indagato che si renda irreperibile, ponendosi nella condizione di non essere raggiunto dalla notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza di convalida, rende impossibile l’assunzione dell’interrogatorio di garanzia, in tal modo determinando una causa di forza maggiore impeditiva a fronte della quale il giudice ha il dovere di procedere comunque alla convalida, ove ne ricorrano i presupposti di legge.

Sentenza 22 maggio 2019, n. 22524

Data udienza 16 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPOZZI Angelo – Presidente

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica di Treviso;
avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Treviso emessa il 23/07/2018;
nel procedimento nei riguardi di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MARINELLI Felicetta, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Treviso non ha convalidato il provvedimento con cui e’ stato disposto dalla Questura di Torino, a sensi dell’articolo 384 bis c.p.p., l’allontanamento urgente dall’abitazione familiare di (OMISSIS) in relazione ai reati di cui agli articoli 572, 582 e 585 c.p.; ha ritenuto il Giudice di non potere convalidare la misura atteso l’omesso interrogatorio dell’interessato, conseguente alla impossibilita’ di notificargli l’avviso di fissazione dell’udienza di convalida.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso deducendo violazione di legge; si sostiene che il mancato reperimento dell’interessato – dovuto al suo allontanamento volontario – avrebbe dovuto indurre il giudice a convalidare la misura nonostante la mancata assunzione dell’interrogatorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. La questione attiene al se il giudice debba o meno convalidare il provvedimento con cui sia stato disposto l’allontanamento urgente dall’abitazione familiare nel caso in cui, per effetto della esecuzione della misura, non sia stato possibile eseguire l’interrogatorio a causa dell’assenza dell’interessato all’udienza di convalida.
Dal provvedimento impugnato emerge che la Questura di Treviso cerco’ inutilmente di comunicare all’interessato l’avviso di fissazione della udienza di convalida, non riuscendovi per la sostanziale irreperibilita’ di (OMISSIS).
3. Mutuando principi elaborati in tema di convalida di arresto, secondo la Corte di cassazione, il giudice, investito della legittimita’ della misura, deve decidere su tale questione anche nel caso in cui l’indagato sia stato posto in liberta’ dal pubblico ministero e non possa essere interrogato per forza maggiore, come appunto accade nel caso in cui, a seguito della rimessione in liberta’, sia impossibile reperire l’interessato nei ristretti termini previsti per procedere alla convalida della misura.
Funzione primaria e indefettibile del procedimento incidentale di convalida e’ infatti quella di verificare la legalita’ dell’operato della polizia giudiziaria anche quando la misura precautelare sia venuta meno.
Si e’ sottolineato come la delineata esigenza che ad ogni misura segua un rituale controllo del giudice anche nel caso in cui l’arrestato abbia riacquistato la liberta’ (articolo 391 c.p.p., comma 6, – articolo 121 disp. att. c.p.p., comma 2) non confligge con i principi generali fissati dall’articolo 13 Cost. in tema di liberta’ personale e, in particolare, con la peculiare espressione definita come “liberta’ dagli arresti”, nella parte in cui (articolo 13 Cost., comma 3) si statuisce che le privazioni di liberta’ di un individuo, compiute dalle autorita’ di polizia per ragioni di necessita’ e urgenza nei tassativi casi previsti dalla legge, ove non siano convalidate dall’autorita’ giudiziaria nei termini di legge, “si intendono revocate e restano prive di ogni effetto”.
Il giudizio incidentale che si svolge nei confronti di un arrestato, anche restituito alla liberta’, e’ logicamente circoscritto, non diversamente dal caso in esame, al puro controllo di legalita’ dell’avvenuto arresto, in ordine al quale il giudice deve limitarsi ad accertare il rispetto, ora per allora, delle condizioni legittimanti la misura (Cfr., fra le altre, Sez. 6, n. 38791 del 09/05/2014, Fofana, Rv. 260930).
In tale contesto, la circostanza che l’indagato, per effetto della esecuzione della misura dell’allontanamento dalla casa familiare, si renda irreperibile e, quindi, si ponga in condizione di non essere raggiunto dall’avviso di fissazione dell’udienza di convalida, rende impossibile l’assunzione dell’interrogatorio di garanzia – a causa dell’assenza dell’interessato – e realizza una causa di forza maggiore impeditiva; tale fatto impeditivo, tuttavia, non esonera il giudice dal dovere di procedere alla convalida, in presenza delle condizioni previste dalla legge.
Sul punto la giurisprudenza di legittimita’ ha gia’ chiarito che la mancata presenza dell’arrestato all’udienza, senza che sussista un legittimo impedimento, non osta a che il giudice, nella sussistenza dei requisiti di legge, provveda alla convalida, perche’ in tal caso trova applicazione l’articolo 391 c.p.p., comma 3, (Sez. 6, n. 41598 del 27/06/2018, P., Rv. 274148; Sez. 6, n. 41783 del 05/07/2017, Schiavone, non massimata).
4. Nel caso di specie, il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati e l’ordinanza deve essere annullata senza rinvio, in quanto la misura fu legittimamente eseguita.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata perche’ il provvedimento di allontanamento dalla abitazione familiare e’ stato legittimamene eseguito.

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