Sentenza di patteggiamento e la liquidazione delle spese in favore delle parti civili

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 22 maggio 2019, n. 22527.

La massima estrapolata:

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso la statuizione della sentenza di patteggiamento relativa alla liquidazione delle spese in favore delle parti civili, non vertendosi in alcuna delle ipotesi contemplate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen..

Sentenza 22 maggio 2019, n. 22527

Data udienza 16 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPOZZI Angelo – Presidente

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza emessa il l’11/04/2018 dal Tribunale di Velletri;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. SILVESTRI Pietro;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa LORI Perla, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Velletri, applicata la pena concordata, ha condannato (OMISSIS) al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle costituite parti civili, quantificate in tremila Euro.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato articolando un unico motivo di ricorso con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla liquidazione delle spese in favore delle parti civili; si lamenta che il Giudice non avrebbe indicato le singole voci prese in considerazione per la individuazione globale del compenso.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perche’ la proposta censura esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla L. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti.
Il ricorso e’ infatti ammesso ai sensi dell’articolo 448 c.p.p., comma 2-bis, solo per motivi attinenti all’espressione della volonta’ dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalita’ della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente.
Al di fuori dei predetti casi, la Corte di Cassazione dichiara la inammissibilita’ del ricorso con procedura semplificata e non partecipata in base al combinato disposto dello stesso articolo 448 c.p.p., comma 2-bis e dell’articolo 610 c.p.p., comma 5-bis seconda parte, previsione che si colloca in rapporto di specialita’ rispetto a quella di cui alla prima parte dell’articolo 610 c.p.p., comma 5-bis che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (articolo 610 c.p.p., comma 1 e articolo 611 c.p.p.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.
4. All’inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si stima equo determinare in Euro quattromila avuto riguardo alla colpa nella proposizione di impugnazione infondata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

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