Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 9 ottobre 2018, n. 45225.
Le massime estrapolate:
In tema di reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell’operativita’ del divieto di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilita’ – previsto dall’articolo 186 C.d.S., comma 9-bis, – e’ sufficiente che ricorra la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale essendo, invece, irrilevante che, all’esito del giudizio di comparazione con circostanza attenuante, essa non influisca sul trattamento sanzionatorio.
In tema di reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell’operativita’ del divieto di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilita’ – previsto dall’articolo 186 C.d.S., comma 9-bis, – e’ sufficiente che ricorra la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale essendo, invece, irrilevante che, all’esito del giudizio di comparazione con circostanza attenuante, essa non influisca sul trattamento sanzionatorio.
Sentenza 9 ottobre 2018, n. 45225
Data udienza 12 luglio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente
Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere
Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere
Dott. BRUNO Maria Rosaria – Consigliere
Dott. CENCI Daniele – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI TRIESTE;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a -TRIESTE il 09/07/1978-;
avverso la sentenza del 11/10/2013 del TRIBUNALE di TRIESTE;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DANIELE CENCI;
lette le conclusioni del PG, Dr. Piero Gaeta, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Trieste con sentenza dell’11 ottobre 2013 ha applicato a (OMISSIS), su sua richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., la pena concordata con il P.M. (tre mesi di arresto e 700,00 Euro di ammenda) in relazione alla violazione del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 186, comma 2, lettera c), per avere guidato in stato di ebbrezza alcoolica (1,61 g/l), con l’aggravante di avere causato un incidente, stimate le circostanze attenuanti generiche prevalenti, fatto commesso (OMISSIS); per quanto qui rileva, ha anche sostituito la sanzione con il lavoro di pubblica utilita’ per la durata di tre mesi e tre giorni e ha disposto la sospensione della patente di guida.
2.Ricorre tempestivamente per la cassazione della sentenza il Procuratore generale territoriale, che denunzia, sotto un duplice profilo, violazione di legge.
2.1. In primo luogo, lamenta violazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 186, commi 2-bis e 9-bis, perche’ la sostituzione della sanzione con il lavoro di pubblica utilita’ e’ ammessa solo al di fuori dei casi in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente, richiamando decisioni di legittimita’ che hanno precisato quale sia la nozione di incidente stradale e che l’esito del giudizio di bilanciamento che conduca all’esclusione dell’aggravamento della pena non fa venire meno gli effetti collegati all’avere causato un incidente.
2.2. Inoltre, censura ulteriore illegittimita’ nella misura in cui il Tribunale ha disposto la sospensione, anziche’ la revoca, della patente, in violazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 186, comma 2-bis, avendo l’imputato, guidando ubriaco con valore di alcool superiore a 1,5 g/l, provocato un incidente stradale.
3. Il P.G. della S.C. nella requisitoria del 29 giugno 2018 ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza essendo il reato estinto per prescrizione.
4. Con memoria del 25 giugno 2018 la difesa di (OMISSIS) ha segnalato la prescrizione del reato medio tempore maturata.
5. Il ricorso e’ fondato: non deve, tuttavia, annullarsi la sentenza impugnata.
Il reato infatti e’ prescritto (11 marzo 2012 + cinque anni = 11 marzo 2017; nessuna sospensione; atti pervenuti alla S.C. il 7 marzo 2018): ne consegue l’annullamento, da pronunziarsi senza rinvio, della sentenza impugnata.
Sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., comma 1, l’intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede.
Il ricorso non presenta profili di inammissibilita’, per manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perche’ basato su censure non deducibili in sede di legittimita’, tali da non consentire di rilevare l’intervenuta prescrizione. In particolare, ai sensi dell’incipit del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 186, comma 9-bis, (“Al di fuori dei casi previsti dal comma 2 bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria puo’ essere sostituita (…) con quella del lavoro di pubblica utilita’ (…)”), e’ legislativamente esclusa la possibilita’ di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilita’ allorche’ l’imputato, come e’ stato ritenuto nel caso di specie, abbia provocato un incidente stradale. Inoltre, “In tema di reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell’operativita’ del divieto di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilita’ – previsto dall’articolo 186 C.d.S., comma 9-bis, – e’ sufficiente che ricorra la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale essendo, invece, irrilevante che, all’esito del giudizio di comparazione con circostanza attenuante, essa non influisca sul trattamento sanzionatorio” (Sez. 4, n. 48534 del 24/10/2013, Bondioli, Rv. 257289; v. inoltre Sez. 4, n. 13853 del 04/02/2015, P.M. in proc. Selmi, Rv. 263012: “In tema di reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini dell’operativita’ del divieto di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilita’ – previsto dall’articolo 186 C.d.S., comma 9-bis, – e’ sufficiente che ricorra la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale essendo, invece, irrilevante che, all’esito del giudizio di comparazione con circostanza attenuante, essa non influisca sul trattamento sanzionatorio”).
Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare la causa di non punibilita’ a norma dell’articolo 129 c.p.p. maturata successivamente rispetto all’adozione della sentenza impugnata. Del resto, l’ipotetico rinvio al giudice di merito sarebbe incompatibile con il principio dell’immediata applicabilita’ della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e, comunque, non sono rilevabili in sede di legittimita’ vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275).
Infine, non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex articolo 129 c.p.p., comma 2, non emergendo all’evidenza circostanze tali da imporre, quale semplice “constatazione”, cioe’ mera presa d’atto, la necessita’ di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.
Motivazione semplificata.
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