Il reato di prostituzione minorile di cui all’articolo 600 bis c.p., comma 2

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 9 ottobre 2018, n. 45265.

Le massime estrapolate:

Il reato di prostituzione minorile di cui all’articolo 600 bis c.p., comma 2, riguarda i soli rapporti sessuali retribuiti compiuti con un minore di eta’ compresa fra i quattordici e i diciotto anni, sicche’, nel caso di rapporti consenzienti, retribuiti o meno, con un minore degli anni quattordici, e’ sempre configurabile il diverso reato di cui all’articolo 609 quater c.p.
La violenza sessuale cd. per induzione, che presuppone la condizione di inferiorita’ psichica o fisica della vittima, prevede due possibili forme di estrinsecazione, potendo essere caratterizzata non solo da un’attivita’ di persuasione sottile o subdola posta in essere dall’agente al fine di convincerla al compimento dell’atto sessuale carpendone il consenso che non avrebbe altrimenti prestato, ma ricorrendo altresi’ quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate, senza alcuna attivita’ di suggestione o di plagio, per accedere alla sfera intima della persona offesa che, proprio perche’ versa in stato di minorata resistenza, viene ad essere ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualita’ altrui: in tale seconda ipotesi e’ sufficiente la sopraffazione che, fuoriuscendo dalla vis fisica o intimidatoria richiesta dall’articolo 609 bis c.p., comma 1, si risolve in una condotta soverchiante la volonta’ del soggetto passivo attraverso l’approfittamento della sua preesistente condizione di debolezza che, ben potendo prescindere da fenomeni di patologia mentale, lo porta a soggiacere alle pulsioni libidinose dell’aggressore. E’ quindi sufficiente ai fini del perfezionamento del reato la circostanza che il soggetto passivo versi in condizioni di ridotte capacita’ intellettive e volitive che gli impediscano di resistere all’opera di coazione psicologica dell’agente o che comunque lo pongono in stato di soggezione, dovute a cause della piu’ varia natura, anche legate a fattori ambientali, e potendo altresi’ dipendere dal limitato processo evolutivo mentale e culturale ovvero dalla minore eta’ accompagnata da una situazione individuale e familiare che rendano la persona offesa vulnerabile alle richieste dell’agente. Tale opera di sopraffazione, da cui e’ conseguito uno stato di sudditanza psicologica della parte offesa, e’ stata attuatadall’imputato nei modi descritti in sentenza approfittando sia delle circostanze di luogo e di tempo (al buio, all’interno di un’autovettura, in zona isolata e lontana dal centro abitato), sia dello stato panico in cui versava la minore e percio’ non in grado di opporsi alle altrui richieste.

Sentenza 9 ottobre 2018, n. 45265

Data udienza 16 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – rel. Consigliere

Dott. ACETO Aldo – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 28.2.2017 della Corte di Appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Donatella Galterio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Romano Giulio, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 28.2.2017 la Corte di Appello di Genova ha integralmente confermato la pronuncia, resa all’esito del giudizio di primo grado, dal Tribunale della stessa citta’ che ha confermato, per quanto qui interessa, la pena di otto mesi di reclusione ed Euro 1.000 di multa inflitta a (OMISSIS) per il reato di cui al stup per aver ceduto ad un terzo 45 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish ed il trattamento sanzionatorio quantificato in otto anni di reclusione nei confronti di (OMISSIS), ritenuto responsabile di una pluralita’ di reati in materia di acquisto, detenzione ai fini di spaccio e cessione di sostanze stupefacenti, di violenza sessuale, di induzione alla prostituzione, di atti sessuali compiuti in cambio di danaro o dosi di eroina ai danni di due ragazze minorenni.
Avverso il suddetto provvedimento entrambi gli imputati hanno proposto, per il tramite del proprio difensore, autonomo ricorso per cassazione.
2. (OMISSIS) ha articolato un unico motivo con il quale contesta, invocando il vizio di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e), la scarsa motivazione resa dalla Corte di Appello in ordine alla congruita’ della pena inflittagli, di cui non risulta alcuna verifica sulla idoneita’ al fine di adeguarla al fatto.
3. Il (OMISSIS) ha a sua volta articolato due motivi.
3.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge riferito all’articolo 609-bis c.p., comma 2, e il vizio motivazionale in relazione al reato di violenza sessuale per induzione ai danni di Carlotta Pini, contestatogli al capo B) dell’imputazione. Afferma al riguardo che, pur oscillando l’interpretazione giurisprudenziale della norma suddetta tra un orientamento che richiede una subdola attivita’ di persuasione atta a convincere la vittima al compimento di atti sessuali che non avrebbe, altrimenti, posto in essere ed un secondo indirizzo che postula una vera e propria sopraffazione della p.o., nessuna delle configurazioni citate si attaglia comunque al caso di specie in cui essendo la ragazza, sicuramente tossicodipendente, apparsa in grado di autodeterminarsi, non si rinviene ne’ un’attenuazione delle sue capacita’ psichiche in concomitanza con l’atto sessuale subito tale da lasciar ipotizzare una sopraffazione dell’agente, ne’ comunque una forma piu’ lata di condizionamento da parte di quest’ultimo posto che era la ragazza a tenere le fila del rapporto intrattenuto con l’imputato rivolgendosi a lui quando intendeva ottenere droga o danaro offrendogli in cambio le sue prestazioni sessuali. Sostiene, pertanto, che l’attivita’ criminosa ascrittagli non puo’ integrare il reato di cui di violenza sessuale, dovendo per contro essere sussunta nella fattispecie di cui all’articolo 600-bis c.p..
3.2. Con il secondo motivo lamenta il vizio di violazione di legge riferito all’articolo 609-bis c.p., comma 2, in relazione al reato contestatogli ai danni di (OMISSIS) al capo D) della rubrica.
Deduce al riguardo che, malgrado i numerosi rapporti sessuali intrattenuti con la minore, gia’ sedicenne, l’aver solo in relazione all’episodio occorso nel (OMISSIS) individuato una condizione di minorita’ psichica della vittima in ragione della minore eta’ di costei in uno con il luogo isolato in cui si era consumato l’atto sessuale tale da integrare il delitto di violenza sessuale, risulti una contestazione irragionevole tenuto conto che nella normalita’ dei casi le coppie intenzionate ad intrattenersi in intimita’ si appartano in luoghi isolati, quali radure o parchi, tanto piu’ che la stessa vittima aveva spontaneamente accettato il passaggio offertole dall’imputato che ben conosceva per esserle stato presentato dall’amica Carlotta. Sostiene che in ogni caso del tutto irrilevante sia la circostanza che dopo la consumazione del rapporto egli avesse intimidito la p.o. dicendole di non raccontare il fatto a nessuno, trattandosi di un post-factum, privo di incidenza sulla configurabilita’ della fattispecie delittuosa, che non risulta in assoluto sussistente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Quanto al ricorso del (OMISSIS), deve rilevarsi la manifesta infondatezza del primo motivo.
Come risulta dal capo di imputazione le plurime condotte delittuose poste in essere dall’imputato in un arco temporale durato circa 7 mesi risultano essere state commesse ai danni della minore ancora infraquattordicenne. Pertanto, al di la’ delle modalita’ della condotta dell’agente, copiosamente illustrate dalla Corte distrettuale che ha evidenziato come fosse l’uomo a sollecitare la ragazzina ad accettare le sostanze stupefacenti che di volta in volta le offriva insistentemente pur di indurla a rapporti sessuali con lui, e cio’ nonostante la minore avesse manifestato l’intenzione di cessare l’assunzione di eroina e al contempo di intrattenere rapporti di qualunque genere con l’imputato, assorbente, ai fini della qualificazione giuridica del fatto criminoso e’ il rilievo dell’eta’ della vittima. Invero, il reato di prostituzione minorile di cui all’articolo 600 bis c.p., comma 2, riguarda i soli rapporti sessuali retribuiti compiuti con un minore di eta’ compresa fra i quattordici e i diciotto anni, sicche’, nel caso di rapporti consenzienti, retribuiti o meno, con un minore degli anni quattordici, e’ sempre configurabile il diverso reato di cui all’articolo 609 quater c.p. (Sez. 3, n. 26216 del 19/05/2010 – dep. 09/07/2010, P.M. in proc. A., Rv. 247697).
La corretta qualificazione del fatto ai sensi dell’articolo 609-bis c.p. nella fattispecie di cui al comma 2 rende pertanto la sentenza impugnata immune da censure.
2. Anche il secondo motivo, concernente la responsabilita’ del prevenuto in ordine al capo D) dell’imputazione, deve essere ritenuto inammissibile per la manifesta infondatezza delle doglianze.
Alla luce della ricostruzione del fatto, peraltro rimasta incontestata nella sua dinamica, deve ritenersi essere stata correttamente qualificata ai sensi dell’articolo 609 bis c.p., comma 2, n. 1) la condotta dell’imputato che ha costretto la ragazza ad un rapporto sessuale completo abusando della di lei condizione di minorata difesa: la Corte territoriale ha infatti reputato pienamente credibile il racconto della giovane, secondo il quale si era trovata in una zona isolata, in un orario in cui non transitavano piu’ mezzi pubblici cosi’ da impedirle di tornare per proprio conto a casa, dove lo stesso prevenuto l’aveva condotta con la sua auto, evidenziando come, una volta resasi conto di non aver altre vie di uscita, era stata costretta, incapace di esternare il suo dissenso, a cedere alle sue pressioni, con la speranza che, esauditene le pulsioni sessuali, egli la avrebbe riaccompagnata nella sua abitazione. Superato il vaglio di attendibilita’ della vittima che neppure la difesa mette in dubbio, emblematica e’ la circostanza che nulla di quanto addotto con il presente ricorso sia mai stato affermato dall’imputato nel corso dell’interrogatorio reso al PM in cui, come emerge sin dalla sentenza di primo grado che si fonde stante la doppia conforme valutazione di responsabilita’ in un unicum inscindibile, si era limitato ad affermare di aver solo qualche volta toccato le ragazze, sia pur negando di aver consumato con costoro rapporti sessuali completi.
Soprattutto, come evidenzia la pronuncia impugnata, non si vede per quale ragione, ove si fosse trattato di un rapporto intrattenuto con il consenso della vittima, l’uomo avrebbe dovuto non solo raccomandare a costei di non riferire l’accaduto a nessuno, ma altresi’ di minacciarla prospettandole che altrimenti ne avrebbe pagato le conseguenze, fatto che la difesa non nega limitandosi a rilevarne l’irrilevanza, in quanto post factum. Al contrario, e’ proprio dalla successiva condotta dell’uomo, il quale, per comprare il silenzio della ragazza le aveva anche elargito un pacchetto di sigarette ed una ricarica del cellulare e che mai la aveva successivamente denunciata per calunnia, che i giudici di merito traggono, con attenta e diffusa motivazione, elementi per delineare come la peculiare condizione psichica della giovane, alla cui immaturita’ legata alla minore eta’ e alla modesta condizione culturale e sociale, si aggiungeva quella peculiare frenesia adolescenziale che la rendeva facile preda di adescamenti, la aveva indotta non solo ad accettare ingenuamente il passaggio in auto senza prefigurarsene le possibili conseguenze ma altresi’ ad accettare l’altrimenti umiliante regalia elargitale da suo aggressore.
Va infatti rilevato che la violenza sessuale cd. per induzione, che presuppone la condizione di inferiorita’ psichica o fisica della vittima, prevede due possibili forme di estrinsecazione, potendo essere caratterizzata non solo da un’attivita’ di persuasione sottile o subdola posta in essere dall’agente al fine di convincerla al compimento dell’atto sessuale carpendone il consenso che non avrebbe altrimenti prestato, ma ricorrendo altresi’ quando le condizioni di menomazione sono strumentalizzate, senza alcuna attivita’ di suggestione o di plagio, per accedere alla sfera intima della persona offesa che, proprio perche’ versa in stato di minorata resistenza, viene ad essere ridotta al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualita’ altrui: in tale seconda ipotesi e’ sufficiente la sopraffazione che, fuoriuscendo dalla vis fisica o intimidatoria richiesta dall’articolo 609 bis c.p., comma 1, si risolve in una condotta soverchiante la volonta’ del soggetto passivo attraverso l’approfittamento della sua preesistente condizione di debolezza che, ben potendo prescindere da fenomeni di patologia mentale, lo porta a soggiacere alle pulsioni libidinose dell’aggressore (Sez. 3, n. 16899 del 27/11/2014 – dep. 23/04/2015, Rv. 263344; Sez. 4, n. 40795 del 17/09/2008 – dep. 31/10/2008, Cecere e altri, Rv. 241326). E’ quindi sufficiente ai fini del perfezionamento del reato la circostanza che il soggetto passivo versi in condizioni di ridotte capacita’ intellettive e volitive che gli impediscano di resistere all’opera di coazione psicologica dell’agente o che comunque lo pongono in stato di soggezione, dovute a cause della piu’ varia natura, anche legate a fattori ambientali, e potendo altresi’ dipendere dal limitato processo evolutivo mentale e culturale ovvero dalla minore eta’ accompagnata da una situazione individuale e familiare che rendano la persona offesa vulnerabile alle richieste dell’agente (Sez. 3, n. 52041 del 11/10/2016 – dep. 07/12/2016, Rv. 268615; Sez. 3, n. 17383 del 16/12/2014 – dep. 27/04/2015, Rv. 263350). Tale opera di sopraffazione, da cui e’ conseguito uno stato di sudditanza psicologica della parte offesa, e’ stata attuatadall’imputato nei modi descritti in sentenza approfittando sia delle circostanze di luogo e di tempo (al buio, all’interno di un’autovettura, in zona isolata e lontana dal centro abitato), sia dello stato panico in cui versava la minore e percio’ non in grado di opporsi alle altrui richieste.
Esclusa pertanto l’eccepita violazione di legge in relazione al reato in esame, il motivo, che si compendia di censure di natura sostanzialmente fattuale che non trovano nessun riscontro nella sentenza impugnata e che si appuntano sulla valutazione, introducendo surrettiziamente doglianze afferenti al vizio motivazionale, delle emergenze istruttorie pretendo di sostituire al metro del giudicante altro e diverso apprezzamento, deve essere dichiarato inammissibile.
3. Il ricorso dello (OMISSIS), traducendosi in doglianze generiche in punto di trattamento sanzionatorio senza evidenziare alcun ragionamento illogico o arbitrario, l’unico denunciabile in sede di legittimita’, e che non risultano oggetto di specifica censura addotta con i motivi di appello con i quali l’odierno ricorrente si era limitato a censurare il diniego delle attenuanti generiche, deve essere dichiarato inammissibile. Va in ogni caso rilevato che, a dispetto dell’assunto vizio di insufficiente motivazione, la Corte genovese ha correttamente argomentato in ordine all’adeguatezza della pena inflitta dal primo giudice che ha ritenuto, in ragione del disvalore sociale del fatto e della personalita’ dell’imputato, di confermare.
Segue all’esito dei ricorsi la condanna, a norma dell’articolo 616 c.p.p., dei ricorrenti, non sussistendo elementi per ritenere che abbiano proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

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