Corte di Cassazione, penale,
Sentenza|23 marzo 2022| n. 9994.
In tema di reati concernenti le armi, l’instaurazione di una trattativa diretta ad acquistare, senza licenza dell’autorità, armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali integra il delitto di tentata raccolta di armi, di cui agli artt. 56 cod. pen. e 9 legge 14 ottobre 1974, n. 497, a condizione che la condotta sia connotata da concreta idoneità a procurare tali beni e risulti commessa con atti non equivoci. (Vedi: n. 607 del 1984, Rv 162247-01)
Sentenza|23 marzo 2022| n. 9994. In tema di reati concernenti le armi
Data udienza 3 febbraio 2022
Integrale
Tag – parola: Stupefacenti – Armi ex artt. 9, 10 e 14 legge 497/74 – Svolgimento di trattative per l’acquisto di armi dal lato potenziale dell’acquirente – Integrazione delle condotte di fabbricazione o introduzione nello Stato – Esclusione – Configurabilità del reato di tentativo di raccolta di armi di cui all’art. 56 cp e art. 9 legge n. 497/74 – Rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LIBERATI Giovanni – Presidente
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. DI STASI Antonella – Consigliere
Dott. SEMERARO Luca – Consigliere
Dott. CORBO Antonio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 21/05/2021 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Antonio Corbo;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MOLINO Pietro, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza pronunciata in data 26 luglio 2021, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli all’esito di giudizio abbreviato, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilita’ di (OMISSIS) per reati concernenti gli stupefacenti, esclusa l’aggravante dell’ingente quantita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, e rideterminato la pena complessiva in sedici anni di reclusione.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, (OMISSIS) avrebbe: -) partecipato in qualita’ di capo, promotore ed organizzatore, ad un’associazione finalizzata al narcotraffico, operante fino al (OMISSIS) (capo b); -) acquistato, detenuto e trasportato dall’Olanda in Italia sostanza stupefacente del tipo “amnesia” (marijuana), nel (OMISSIS) (capo d); -) acquistato, detenuto e trasportato dall’Olanda in Italia sostanza stupefacente del tipo “amnesia” (marijuana), a decorrere dal (OMISSIS) (capo e); -) acquistato, detenuto e trasportato dall’Olanda in Italia sostanza stupefacente del tipo “amnesia” (marijuana) ed hashish, in data (OMISSIS) (capo f); -) acquistato fucili e pistole con relativo munizionamento, nonche’ giubbotti anti-proiettile, per equipaggiare tra le 10 e le 15 persone, nel (OMISSIS) (capo g).
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe (OMISSIS), con atto sottoscritto dagli avvocati (OMISSIS), ed (OMISSIS), articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), avendo riguardo all’affermazione di responsabilita’ per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico.
Si deduce che la sentenza impugnata non ha risposto a specifiche doglianze proposte con l’atto di appello. Si precisa che sono rimasti senza risposta i rilievi concernenti: -) la mancata prova di conversazioni tra il supposto sodale (OMISSIS) ed il ricorrente, risultando, al piu’, contatti e colloqui tra il precisato (OMISSIS) ed un non identificato ” (OMISSIS)”; -) il mancato riconoscimento fotografico o personale dell’attuale ricorrente da parte di (OMISSIS); -) l’assenza di elementi da cui desumere la riferibilita’ dell’utenza telefonica intestata a “(OMISSIS)”, presente nella rubrica di (OMISSIS), all’attuale ricorrente, in quanto non risultata intestata o in uso al medesimo; -) l’inconcludenza dell’indizio costituito dalla geolocalizzazione dell’auto di (OMISSIS) in una via in cui abita una zia dell’attuale ricorrente; -) il difetto di accertamenti in ordine ai legami di parentela tra l’attuale ricorrente, il deceduto (OMISSIS) e (OMISSIS), sebbene gli stessi siano stati poi ritenuti partecipi di un gruppo a base familiare. Si osserva, inoltre, che e’ stata valorizzata la chiamata in correita’ di (OMISSIS), sebbene le sue dichiarazioni siano generiche, palesemente inattendibili e non supportate da riscontri estrinseci.
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), avendo riguardo alla qualificazione del ruolo del ricorrente come capo, organizzatore e promotore dell’associazione.
Si deduce che la sentenza impugnata ripropone l’identica motivazione della decisione di primo grado, nonostante le puntuali censure formulate con l’atto di gravame. Si rappresenta che, come evidenziato nell’atto di appello, non e’ emerso alcun elemento utile a sostegno dell’attribuibilita’ al ricorrente del ruolo di capo, organizzatore o promotore puo’ inferirsi dai risultati delle intercettazioni, e non e’ certo significativo il tono ritenuto “rispettoso” e “deferente” dei messaggi vocali inviati da (OMISSIS) al tale ” (OMISSIS)”. Si evidenzia, inoltre, che il ruolo di organizzatore, secondo la giurisprudenza spetta a chi svolge un compito non limitato all’avvio dell’impresa criminale, ma continuativo nel corso della durata di questa (si cita Sez. 1, n. 12812 del 25/02/2011).
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), avendo riguardo all’affermazione di responsabilita’ per i reati in materia di stupefacenti di cui ai capi d), e) e f).
Si deduce che la sentenza impugnata ha valorizzato, per affermare la responsabilita’ del ricorrente in ordine ai reati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, circostanze scarsamente concludenti, quali: -) un controllo di (OMISSIS) a (OMISSIS) con il figlio del ricorrente; -) la geolocalizzazione dell’automobile di (OMISSIS) nella via dove abitava la zia del ricorrente; -) conversazioni telefoniche tra (OMISSIS) ed una persona non identificata, e solo in alcune occasioni appellata come ” (OMISSIS)”. Si precisa che il ricorrente non ha mai abitato presso l’abitazione della zia, nei cui paraggi e’ stata localizzata l’auto di (OMISSIS).
2.4 Con il quarto motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), avendo riguardo all’affermazione di responsabilita’ per il reato di acquisto di armi.
Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di considerare la prospettazione difensiva secondo cui la trattativa era, in realta’, una mera millanteria di (OMISSIS). Si precisa, poi, che gli elementi sono stati desunti da due conversazioni, una intercorsa tra (OMISSIS) e (OMISSIS), l’altra tra (OMISSIS) e (OMISSIS), nelle quali si parla confusamente dell’interesse di un tale ” (OMISSIS)” all’acquisto di armi per 10 o 15 persone.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato limitatamente alle censure concernenti l’affermazione di responsabilita’ per il reato di acquisto di armi, mentre e’ inammissibile nel resto.
2. In parte manifestamente infondate, se non diverse da quelle consentite, e in parte prive di specificita’ sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano l’affermazione di responsabilita’ dell’attuale ricorrente per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, deducendo l’insussistenza o scarsa concludenza degli indizi, e l’inattendibilita’ delle dichiarazioni accusatorie di (OMISSIS).
2.1. La sentenza impugnata ha esposto analiticamente gli elementi da cui ha desunto l’appartenenza dell’attuale ricorrente ad un’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico.
La Corte d’appello premette che l’individuazione dell’organizzazione criminale e’ avvenuta a seguito delle intercettazioni, effettuate dal (OMISSIS), di conversazioni telefoniche e tra presenti nell’autovettura di (OMISSIS), sottoposto ad indagini perche’ coinvolto in operazioni di traffico internazionale di stupefacenti. Segnala, inoltre, che, a seguito delle intercettazioni, la polizia giudiziaria, mediante attivita’ di osservazione, ha constatato che il (OMISSIS), (OMISSIS), giunto in (OMISSIS), via aereo, e’ stato prelevato in aeroporto da (OMISSIS), figlio dell’attuale ricorrente, a bordo di un’auto a questi intestata e trasferito nel residence “(OMISSIS)”, in uso ai due (OMISSIS) e a (OMISSIS), nipote di (OMISSIS). Aggiunge, ancora, che (OMISSIS), al momento del suo arresto, in data (OMISSIS), avvenuto mentre egli era appena tornato dall’Olanda ed era in possesso di oltre 50 kg. di sostanza stupefacente (marijuana e hashish) (fatto di cui al capo f), ha ammesso di aver effettuato il trasporto di droga su incarico di “(OMISSIS)”, ossia (OMISSIS), e di “(OMISSIS)”, ossia (OMISSIS).
Il Giudice di secondo grado, poi, rappresenta che le conversazioni intercettate consentono di ritenere accertate anche altre condotte di importazione di marijuana dall’Olanda in Italia, ascrivibili a (OMISSIS) in concorso con (OMISSIS) ed altre persone, e precisamente per un quantitativo non inferiore a 11,00 kg. nel (OMISSIS) (capo d), e per un quantitativo pari a 13,00 kg., a decorrere dal (OMISSIS) (capo e), nonche’ una trattativa concernente l’acquisto di fucili, pistole e giubbotti antiproiettili (capo f). In particolare, rileva: -) con riferimento alla importazione di droga di cui al capo d), che ” (OMISSIS)”, in ragione della scarsa qualita’ della marijuana, aveva ordinato a (OMISSIS) e a (OMISSIS) di restituire la droga al fornitore olandese; -) con riferimento all’importazione della marijuana di cui al capo e), che (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano acquistato direttamente la droga in Olanda, si erano rivolti a (OMISSIS) per farla trasportare in Italia, e quest’ultimo era andato a Novara per incaricare dell’incombenza (OMISSIS). Precisa, poi, con riferimento al fatto di cui al capo e), che l’individuazione in (OMISSIS) di colui il quale aveva ordinato l’importazione risulta dalle conversazioni, dai messaggi e dai pedinamenti effettuati. A tal fine, sottolinea che (OMISSIS): -) la mattina del (OMISSIS), diceva a ” (OMISSIS)” che si sarebbe recato “dalla zia” tra le 11,00
e le 11,30, e la sua autovettura, alle ore 11,14 di quel giorno, era rinvenuta nei pressi dell’abitazione di (OMISSIS), effettivamente intestata alla zia dell’attuale ricorrente; -) il pomeriggio del medesimo (OMISSIS), alle ore 16,02, scriveva in un messaggio di doversi recare da ” (OMISSIS)”, e, poi, alle ore 16,30, raggiungeva con la propria auto l’abitazione dell’ (OMISSIS), scendeva dal veicolo in corrispondenza di tale immobile e vi si tratteneva per circa 30 minuti; -) il (OMISSIS), informava con messaggio vocale ” (OMISSIS)” del ritardo del viaggio di (OMISSIS) verso (OMISSIS) per problemi di maltempo; -) al termine del viaggio, l’autovettura di (OMISSIS) veniva controllato dalle forze dell’ordine presso l’abitazione di (OMISSIS), cognato di (OMISSIS) e solito luogo di incontro del gruppo.
Ancora, la Corte distrettuale, rilevato che la chiamata in correita’ di (OMISSIS) non risulta mossa da motivi di rancore o di opportunita’, e trova molteplici e puntuali riscontri nelle attivita’ di intercettazione e di pedinamento; aggiunge che non sono state indicate neppure spiegazioni alternative delle soste di (OMISSIS) presso l’abitazione intestata alla zia di (OMISSIS). Osserva, in particolare, che l’identificazione di (OMISSIS) come il soggetto interessato all’importazione della droga di cui al capo f) risalta con chiarezza dalle conversazioni intercettate, perche’ (OMISSIS) definisce ad un interlocutore ” (OMISSIS), il fratello di (OMISSIS)… che poi sarebbe il cognato” (alludendo a (OMISSIS), il quale in piu’ occasioni si presenta come il “fratello” di (OMISSIS)), e poi dice che lo stesso ha un nipote che “si chiama anche lui (OMISSIS)” (ossia (OMISSIS)). Precisa, inoltre, che la mancata acquisizione di specifica documentazione all’ufficio anagrafe in ordine ai rapporti tra l’attuale ricorrente, (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS) e’ scarsamente significativa, atteso il chiaro contenuto delle conversazioni intercettate.
2.2. Le conclusioni della sentenza impugnata risultano immuni da censure.
Occorre osservare, innanzitutto, che la Corte d’appello ha spiegato sulla base di elementi congrui perche’ deve ritenersi che la programmazione e direzione delle operazioni di importazione dello stupefacente siano riferibili a (OMISSIS). In particolare, i rapporti tra l’attuale ricorrente e (OMISSIS) sono giudicati provati non solo sulla base delle conversazioni intercettate o delle dichiarazioni di (OMISSIS), ma anche in considerazione degli esiti delle attivita’ di controllo e di pedinamento effettuate dalla polizia giudiziaria: si considerino il viaggio ed il soggiorno di (OMISSIS) a (OMISSIS), e i plurimi accessi del medesimo presso l’abitazione intestata alla zia del ricorrente. In questo contesto, poi, e’ ragionevole ritenere estremamente concludenti anche i riferimenti di tipo personale nelle conversazioni intercettate, come quello a ” (OMISSIS), il fratello di (OMISSIS)… che poi sarebbe il cognato” ( (OMISSIS), il quale in piu’ occasioni si presenta come il “fratello” di (OMISSIS)), o quello al nipote che “si chiama anche lui (OMISSIS)” (ossia (OMISSIS)).
A fronte di tali dati, i rilievi critici del ricorso sulla identificazione del ” (OMISSIS)” o sul significato della geolocalizzazione dell’auto di (OMISSIS), o sull’assenza di specifica documentazione in ordine ai rapporti di parentela o affinita’ tra l’attuale ricorrente, (OMISSIS) e (OMISSIS) non evidenziano lacune o manifeste illogicita’ nella ricostruzione dei fatti, e si presentano, piuttosto, come elementi utilizzati per proporre una diversa ricostruzione dei fatti, ossia un’operazione non consentita in sede di legittimita’.
Le censure sul giudizio di attendibilita’ delle dichiarazioni di (OMISSIS), poi, sono del tutto prive di specificita’, perche’ non indicano per quali ragioni l’apprezzamento della Corte d’appello deve ritenersi viziato. In particolare, non conferenti sono i rilievi precedentemente indicati in ordine alla identificazione del ” (OMISSIS)” o alla geolocalizzazione dell’auto di (OMISSIS), o all’assenza di specifica documentazione in ordine ai rapporti di parentela o affinita’ tra l’attuale ricorrente ed i sodali, perche’ altrimenti si giungerebbe a concludere che le dichiarazioni del chiamante in reita’, per essere utilizzate come prova, debbano essere supportate non da elementi di riscontro, bensi’ da prove autosufficienti.
Una volta ritenuto l’attuale ricorrente responsabile dei fatti materiali di cui si e’ detto, risulta corretta la sussunzione delle condotte nella fattispecie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74. In effetti, l’accertata collaborazione concorsuale in reiterate importazioni di rilevanti quantitativi di droga dall’Olanda verso l’Italia in un periodo di tempo ristretto, e la disponibilita’ di (OMISSIS) – desunta dalle conversazioni intercettate – di assicurare a (OMISSIS) ed alle persone vicine allo stesso non solo forniture di sostanze psicotrope, ma anche restituzioni di merce “scadente” e trasporti di partite di stupefacenti acquistate per altri canali sono elementi da cui non e’ manifestamente illogico desumere sia l’esistenza di un’organizzazione finalizzata al narcotraffico, sia la partecipazione del medesimo (OMISSIS) a tale sodalizio.
3. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano l’attribuzione all’attuale ricorrente del ruolo di capo, organizzatore e promotore dell’associazione finalizzata al narcotraffico, deducendo l’insussistenza di elementi utili, e l’irrilevanza dell’atteggiamento “rispettoso” di (OMISSIS).
La sentenza impugnata rappresenta che il ruolo di capo dell’attuale ricorrente risulta dai suoi rapporti con (OMISSIS). Si sottolinea, precisamente, che (OMISSIS), sebbene curasse operazioni di importazione di droga estremamente significative, ed abbia avuto margini di autonomia operativa nella gestione dei rapporti con il corriere, come ad esempio emerge con riferimento all’episodio di cui al capo e), comunque rispondeva puntualmente e personalmente a (OMISSIS), tanto da recarsi ripetutamente, e piu’ volte al giorno, a casa dello stesso.
La conclusione esposta dalla Corte d’appello e’ corretta, perche’ valorizza la sistematicita’ con la quale l’attuale ricorrente dava “ordini” in relazione alle condotte da tenere relativamente alle importanti operazioni di importazione di droga dall’estero. Del resto, secondo la giurisprudenza di legittimita’, la qualifica di organizzatore in un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti spetta a chi assume poteri di gestione, quand’anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo (cosi’, per tutte, Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256-01, e Sez. 4, n. 45018 del 23/10/2008, Cela, Rv. 242032-01).
4. In parte manifestamente infondate, se non diverse da quelle consentite, e in parte prive di specificita’ sono le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano l’affermazione di responsabilita’ dell’attuale ricorrente per i reati di importazione della sostanza stupefacente di cui ai capi d), e) e f), deducendo l’insussistenza o scarsa concludenza degli indizi.
In proposito, e’ sufficiente richiamare quanto indicato in precedenza ai pp. 2.1 e 2.2, poiche’ le censure concernenti l’affermazione di responsabilita’ per i reati fine ripropongono quelle evidenziate in relazione all’affermazione di responsabilita’ per il reato di partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico.
5. Fondate, invece, sono le censure proposte con il quarto motivo, che contestano l’affermazione di responsabilita’ per l’acquisto delle armi di cui al capo f), deducendo che le conversazioni poste a base della pronuncia sono confuse e, comunque, contengono mere millanterie.
5.1. La Corte d’appello ritiene che le risultanze delle intercettazioni diano compiuta dimostrazione di serie, puntuali ed avanzate trattative per l’acquisto delle armi di cui al capo f).
La sentenza impugnata richiama, segnatamente, due conversazioni, una tra (OMISSIS) e (OMISSIS), in data (OMISSIS), e l’altra tra il precisato (OMISSIS) e (OMISSIS), in data (OMISSIS). Rappresenta, in particolare, che, nella prima conversazione, (OMISSIS) aveva detto a (OMISSIS) di avere la disponibilita’, quale intermediario, di armi di ben precise tipologie (“pistole sette penna, glock, fucili Kalashnikov, proiettili e giubboni antiproiettile”), indicando i quantitativi che avrebbe potuto consegnare e i prezzi applicati, inviandogli pure specifico materiale fotografico illustrativo. Evidenzia, poi, che la seconda conversazione faceva emergere la volonta’ di (OMISSIS) di procurarsi armi da fuoco, e l’esistenza di una trattativa seria e ben avviata tra (OMISSIS) ed (OMISSIS), per l’acquisto di “un corredo per 10/15 persone”.
5.2. La riferita conclusione presenta aspetti di criticita’ sia in relazione ai criteri logici applicati per la ricostruzione del fatto, sia con riguardo alla qualificazione giuridica del medesimo.
Innanzitutto, la sentenza impugnata non spiega ne’ perche’ le trattative tra (OMISSIS) e (OMISSIS) fossero in fase di concretizzazione, posto che il secondo e’ indicato come un mero intermediario, ne’, soprattutto, perche’ (OMISSIS) abbia agito su specifico impulso o richiesta dell’odierno ricorrente, attesa l’estraneita’ del medesimo dalle conversazioni ritenute rilevanti.
In secondo luogo, non risultano compiutamente indicati i presupposti per la configurabilita’ dei reati di cui alla L. n. 497 del 1974, articoli 9, 10 e 14.
Va immediatamente rilevato che la ricostruzione dei fatti esposta dalla sentenza impugnata e’ incompatibile con le fattispecie di cui alla L. n. 497 del 1974, articoli 10 e 14, poiche’ non e’ indicato che (OMISSIS) abbia acquisito la detenzione delle armi e munizioni di cui all’imputazione, e tanto meno che le abbia portate in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Per quanto concerne il reato di cui all’articolo 9 cit., poi, occorre precisare.
Invero, la fattispecie in esame ha ad oggetto la condotta di “(c)hiunque senza licenza dell’autorita’ fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all’impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta”.
Di conseguenza, la condotta costituita dallo svolgimento di una trattativa per l’acquisto di armi dal lato del potenziale acquirente non costituisce “fabbricazione” o “introduzione nello Stato” o “messa in vendita” o “cessione” o “raccolta” di armi.
Ne’ la condotta di chi tratta per acquistare armi sembra poter integrare un contributo concorsuale “atipico” ex articolo 110 c.p., nella condotta di “messa in vendita”, nella quale puo’ essere sussunto il comportamento di chi tratta per vendere armi, posto che l’articolo 9 cit. attribuisce autonomo rilievo all’attivita’ di “raccolta” di queste. Appare infatti ragionevole ritenere che la L. n. 497 del 1974, articolo 9, accomunando e parificando sotto il profilo sanzionatorio diverse condotte, alcune delle quali in evidente rapporto di progressione tra loro, come quelle di “messa in vendita” e di “cessione”, e collegandole tutte con le congiunzioni “o” e “ovvero”, abbia istituito una norma a piu’ fattispecie, ciascuna delle quali alternativa alle altre, anche al fine di evitare una irrazionale proliferazione di titoli di responsabilita’. E l’instaurazione, da parte del potenziale acquirente, di una trattativa diretta ad acquistare armi da guerra o tipo guerra, o parti di essere, o di munizioni o di esplosivi o altri congegni micidiali, quando connotata da concreta idoneita’ a procurare le stesse e commessa con atti inequivoci, risulta sussumibile nella fattispecie del tentativo di raccolta di armi, a norma del combinato disposto degli articoli 56 c.p. e L. n. 497 del 1974, articolo 9 (cfr. per la configurabilita’ del tentativo del reato di cui alla L. n. 497 del 1974, articolo 9, sia pure con riferimento alla fattispecie di fabbricazione, Sez. 1, n. 607 del 05/10/1983, dep. 1984, Rotondi, Rv. 162247-01).
6. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al capo g) per nuovo giudizio, mentre nel resto il ricorso e’ inammissibile.
Ne discende l’irrevocabilita’ della dichiarazione di responsabilita’ per i reati di: -) partecipazione, in qualita’ di capo, promotore ed organizzatore, ad un’associazione finalizzata al narcotraffico, operante fino al (OMISSIS) (capo b); -) acquisto, detenzione e trasporto dall’Olanda in Italia di sostanza stupefacente del tipo “amnesia” (marijuana), nel (OMISSIS) (capo d); -) acquisto, detenzione e trasporto dall’Olanda in Italia di sostanza stupefacente del tipo “amnesia” (marijuana), a decorrere dal (OMISSIS) (capo e); -) acquisto, detenzione e trasporto dall’Olanda in Italia di sostanza stupefacente del tipo “amnesia” (marijuana) ed hashish, in data (OMISSIS) (capo f). Ne discende, inoltre, l’esecutivita’ delle pene inflitte per i reati appena indicati, come determinate in motivazione dalla sentenza impugnata, stante l’indipendenza di esse rispetto all’esito del giudizio relativo al reato per il quale e’ disposto l’annullamento.
Il Giudice del rinvio, invece, accertera’ se le trattative per l’acquisto delle armi di cui al capo g), siano riferibili all’imputato, ed abbiano raggiunto un livello di serieta’ tale da integrare atti idonei diretti in modo non equivoco a fare raccolta delle precisate armi, all’esito di una compiuta valutazione di tutte le risultanze istruttorie disponibili, si’ da determinare la configurabilita’ della fattispecie di cui al combinato disposto dell’articolo 56 c.p. e L. n. 497 del 1974, articolo 9.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo g), con rinvio per nuovo giudizio in ordine a tale capo ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e definitiva l’affermazione di responsabilita’ in ordine ai restanti reati.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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