Imputati minorenni e la sentenza di non luogo a procedere

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|21 marzo 2022| n. 9507.

Imputati minorenni e la sentenza di non luogo a procedere.

Nel processo a carico di imputati minorenni, ai fini dell’emissione della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, di cui all’art. 27, d.P.R. n. 448 del 1988, perché la condotta possa ritenersi occasionale è necessario che non sia premeditata o indicativa di un sostrato criminale, che sia ricollegabile alla mutevolezza tipica della minore età e che sia causata da speciali circostanze prevedibilmente non ripetibili, sicché non può attribuirsi alcuna rilevanza all’incensuratezza.

Sentenza|21 marzo 2022| n. 9507. Imputati minorenni e la sentenza di non luogo a procedere

Data udienza 3 febbraio 2022

Integrale

Tag – parola: REATI CONTRO IL PATRIMONIO – FURTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MARZO Giuseppe – Presidente

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. SESSA Renata – rel. Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APP.SEZ.MINORENNI di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SESSA RENATA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DI LEO GIOVANNI, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.

Imputati minorenni e la sentenza di non luogo a procedere

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6.10.2020 la Corte di Appello di Milano, Sezione Penale per i Minorenni, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale per i Minori della medesima citta’ nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), dichiarate colpevoli del reato di furto aggravato, ex articolo 625 c.p., n. 2 e 5, in concorso con persona maggiorenne, e condannate alla pena di giustizia, previo riconoscimento della diminuente per la minore eta’ e delle attenuanti generiche giudicate prevalenti sulle contestate aggravanti.
2. Ricorrono per cassazione entrambe le imputate, tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi.
2.1. Col primo motivo si deduce la manifesta illogicita’ della motivazione in ordine al Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, articolo 27. Un primo motivo di gravame invoca la pronuncia di una sentenza dichiarativa dell’irrilevanza del fatto ai sensi dell’articolo teste’; in forza di questa norma il giudice deve emettere la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto laddove ricorrano congiuntamente – secondo quanto si assume nel caso di specie – i tre presupposti indicati dall’articolo 27 cit.: tenuita’ nel fatto di reato, occasionalita’ del comportamento del minore giudicabile alla luce delle relazioni rese dai servizi sociali e delle dichiarazioni del minore medesimo e delle altre parti, pregiudizio insito nella prosecuzione del giudizio rispetto alle esigenze educative del minore; le due imputate hanno commesso il fatto nel 2012 quando avevano rispettivamente 16 e 17 anni; il fatto che al momento della celebrazione del processo avvenuto a distanza di 8 anni dai fatti le stesse avessero 23 e 24 anni non poteva influire su una pronuncia per irrilevanza del fatto; peraltro, cosi’ come dichiarato dalle predette nel corso dell’udienza in sede di appello, entrambe sono diventate madri di due bambini, hanno formato una loro famiglia, il che significa che vi e’ stato un percorso di crescita e di responsabilizzazione proprio come richiede la norma.
2.2. Col secondo motivo si deduce la manifesta illogicita’ della motivazione in ordine all’ipotesi di cui all’articolo 56 c.p. rispetto all’articolo 624 c.p.. I giudici di merito nell’ambito del presente procedimento, a differenza di quello che ha giudicato la terza persona maggiorenne, ha ritenuto che le imputate abbiano conseguito la signoria sugli indumenti sottratti e hanno, pertanto, ritenuto configurabile il reato di furto consumato. A fronte di cio’ va, pero’, rilevato che l’intera azione furtiva e’ avvenuto sotto la costante sorveglianza del personale di vigilanza, che ha, quindi, impedito che si integrasse il requisito dell’impossessamento della refurtiva; questa e’, invero, rimasta nella sfera di controllo dell’addetto alla sicurezza il quale non ha mai perso di vista le imputate che si aggiravano con fare sospetto ed e’ intervenuto immediatamente, fermando le stesse.
Quindi, le ricorrenti, richiamando la sentenza pronunciata sul tema dalle Sezioni Unite (Sez. U, Sentenza n. 52117 del 17/07/2014, Prevete, Rv. 261186 – 01), concludono che nel caso di specie deve ritenersi non consumata l’azione delittuosa, difettando il requisito dell’impossessamento, richiamato espressamente dalla disposizione di cui all’articolo 624 c.p..
2.3. Col terzo motivo si deduce la manifesta illogicita’ della motivazione in ordine alla mancata concessione del perdono giudiziale; tenuto conto dell’entita’ della pena irrogata e del tempo trascorso dalla commissione del fatto e dalla celebrazione del processo (8 anni), si sarebbe potuto riconoscere il perdono giudiziale. D’altronde gli istituti del perdono giudiziale e della sospensione condizionale della pena non si fondano sugli stessi presupposti e criteri valutativi sicche’ non e’ contraddittoria la motivazione della sentenza che negando l’uno abbia concesso l’altro e viceversa.
3. Il ricorso e’ stato trattato, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l’intervento delle parti che hanno cosi’ concluso per iscritto:
il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.

 

Imputati minorenni e la sentenza di non luogo a procedere

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono infondati.
1.1. Il primo motivo e’ proprio inammissibile, innanzitutto perche’ reiterativo di censure gia’ puntualmente analizzate e disattese dalla Corte d’appello, rispetto alle cui argomentazioni le ricorrenti nulla oppongono.
Quanto all’istituto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, articolo 27, a fronte della dedotta illogicita’, la censura si risolve, in realta’, nell’allegazione di circostanze astrattamente rilevanti, senza tuttavia che le stesse permettano di superare i puntuali elementi di segno negativo individuati in sentenza e ritenuti dirimenti; essa, invero, si limita, piuttosto, ad addurre il tempo trascorso dal fatto, contrassegnato dalla circostanza della maternita’ che avrebbe riguardato entrambe le imputate, ritenuta, di per se’, positivamente rilevante.
Ed invero, la corte territoriale aveva gia’ espresso compiuta valutazione al riguardo, affermando che il fatto non potesse ritenersi di tenue gravita’, non solo per il valore, comunque, non trascurabile dei capi di abbigliamento sottratti, ma anche perche’ la condotta era stata posta in essere in concorso con una terza persona maggiorenne, con evidente preordinazione e divisione di compiti e con l’asportazione della placca antitaccheggio al fine di eludere i controlli. Aveva altresi’ gia’ evidenziato, la corte di merito, che non potesse qualificarsi come occasionale la condotta dal momento che le imputate sono gravate da precedenti specifici; e, quanto alle esigenze educative, aveva rappresentato che nessun pregiudizio potesse arrecare il presente procedimento ad esse, attesa l’eta’ delle imputate (25 e 26 anni) e l’assenza di qualsiasi iniziativa rieducativa intrapresa dalle stesse.
Il motivo e’, peraltro, anche manifestamente infondato sotto diversi profili.
Ed invero, ai fini della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, articolo 27 devono contemporaneamente sussistere – come evidenziato nello stesso ricorso – tre requisiti: la tenuita’ del fatto, l’occasionalita’ del comportamento e il pregiudizio per il minore derivante da un ulteriore corso del procedimento; il giudizio di tenuita’ richiede che il fatto sia valutato globalmente, considerando una serie di parametri, quali la natura del reato e la pena edittale, l’allarme sociale provocato, la capacita’ a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e le modalita’ con le quali esso e’ stato eseguito; l’occasionalita’ indica, invece, la mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti mentre il pregiudizio per le esigenze educative del minore comporta una prognosi negativa in ordine alla prosecuzione del processo, improntato, piu’ che alla repressione, al recupero della devianza del minore (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 44773 del 07/10/2015, Rv. 265488 – 01).
Indi, a rigore, e’ sufficiente che difetti anche uno solo di tali requisiti per ritenersi preclusa l’operativita’ dell’istituto in parola; laddove nel caso di specie la corte territoriale ha escluso la sussistenza di tutti e tre i requisiti indicati supportando la sua decisione con argomenti congrui e logici, di fatto non contrastati col motivo di ricorso.

 

Imputati minorenni e la sentenza di non luogo a procedere

Come sopra indicato, ha, innanzitutto, escluso che il fatto potesse ritersi tenue anche alla luce delle stesse modalita’ esecutive del reato. Al riguardo deve osservarsi che i parametri che guidano il giudice nella qualificazione del fatto come tenue sono quelli indicati dall’articolo 133 c.p., che individua i parametri da cui il giudice puo’ desumere la gravita’ del reato; sicche’ il giudice non dovra’ necessariamente valutare tutti gli elementi.
La corte territoriale ha, altresi’, escluso che il fatto potesse reputarsi occasionale. A tale ultimo riguardo, e’ solo il caso di evidenziare che e’ pur vero che nel processo a carico di imputati minorenni, ai fini della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, articolo 27, come ha gia’ avuto modo di affermare questa Corte, il requisito della occasionalita’ del fatto indica un comportamento non necessariamente unico, ne’ coincidente con lo stato di incensuratezza dell’imputato, richiedendo la verifica della natura delle condotte pregresse e, di conseguenza, della ripetitivita’ dei medesimi comportamenti illeciti (cfr. Sez. 6, n. 27648 del 25/05/2011, Rv. 250734), ma e’ altrettanto vero che, nel caso di specie, la corte territoriale ha fondato il giudizio sulla non occasionalita’ della condotta sui precedenti specifici risultanti a carico delle imputate rispetto ai quali i ricorsi nulla contro-deducono; precedenti, ai quali, ben potrebbe aggiungersi, ai fini della valutazione in questione, la stessa circostanza della non estemporaneita’ della condotta, a cui pure la corte territoriale ha fatto riferimento sia pure ad altri fini, dedotta dalle modalita’ della condotta, indicative di organizzazione e premeditazione.
Affinche’ la condotta possa qualificarsi occasionale deve trattarsi, invero, secondo questo Collegio, di un comportamento non premeditato, ne’ indicativo di un sostrato criminale, ma piuttosto ricollegabile alla mutevolezza tipica della minore eta’, ed in particolar modo, dell’adolescenza. Adottando, quindi, una via interpretativa che consideri congiuntamente la nozione psicologica e la nozione cronologica, si deve concludere che perche’ il comportamento sia occasionale non e’ importante che il minore si trovi per la prima volta avanti all’autorita’ giudiziaria, ma e’, invece, fondamentale che la condotta sia “occasionata”, cioe’ a dire causata da speciali circostanze non prevedibilmente ripetibili.
Quanto, infine, all’ultimo requisito, e’ il caso di precisare che esso ruota intorno a una valutazione comparativa tra effetti negativi e positivi del processo, per il minore. Sicche’, pure a voler ritenere che il processo deve proseguire soltanto quando, all’esito di tale valutazione, esso sia utile per l’imputato, occorre, comunque, considerare che tale utilita’ e’ da valutarsi anche ai fini di un’attivazione del senso di responsabilita’ e di una spinta verso l’interiorizzazione di quei valori dell’ordinamento con cui il minore non ha avuto numerose occasioni di confronto. Il processo diventa cosi’ anche un’occasione educativa per il minorenne. Giocano, pertanto, un ruolo fondamentale, nel giudizio prognostico che il giudice minorile e’ chiamato a compiere, le risorse familiari, personali, sociali ed ambientali del minore, laddove, nel caso di specie, i ricorsi si limitano a lamentare la mancata pronuncia di non luogo a procedere per tenuita’ del fatto senza indicare alcun elemento utile a sopporto della richiesta, se non il fatto che le due imputate si sono nel frattempo create una famiglia.
1.2. Il secondo motivo e’ infondato. La sentenza impugnata afferma che, diversamente da quanto prospettato dalla difesa, secondo cui il furto si sarebbe verificato sotto la costante sorveglianza del personale di vigilanza, le imputate furono fermate perche’ all’uscita del negozio, nel superare le barriere antitaccheggio, facevano suonare l’allarme (non avendo eliminato tutte le placche antitaccheggio presenti sui beni, alcuni dei quali, quindi, non erano stati rilevati), non gia’ perche’ monitorate costantemente dalla guardia giurata che le aveva unicamente notate perche’ si erano dirette nel camerino coi capi di abbigliamento prelevati dagli scaffali per poi uscire e dirigersi direttamente verso l’uscita del negozio.
Indi, la corte territoriale correttamente conclude che le imputate, avendo oltrepassato le casse per il pagamento, indossando gli indumenti sottratti, avevano conseguito il possesso della res, avendo superato la sfera di vigilanza e controllo della persona offesa (sul punto e sull’irrilevanza della presenza di personale di sorveglianza o di polizia nello specifico contesto, cfr., tra tante, Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018 Ud. (dep. 18/03/2019) Rv. 275278).
Tale impostazione e’ conforme all’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui in caso di furto, in supermercato, il monitoraggio della azione furtiva in essere, esercitato mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ovvero attraverso la diretta osservazione da parte della persona offesa o dei dipendenti addetti alla sorveglianza ovvero delle forze dell’ordine presenti nel locale ed il conseguente intervento difensivo “in continenti”, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilita’ della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo (Sez. U, n. 52117 del 17/07/2014, Rv. 261186 – 01), laddove nel caso di specie, appunto, la merce e’ stata portata fuori dal controllo della persona offesa, essendo state le due imputate fermate dopo che avevano oltrepassato le casse e si erano, quindi, gia’ impossessate, sia pure per breve tempo, della refurtiva.
1.3. Relativamente, invece, alla mancata concessione del perdono giudiziale, la censura si presenta in forma meramente contestativa.
In ogni caso la corte territoriale ha fornito adeguata motivazione anche al riguardo.
D’altronde anche la concessione del perdono giudiziale, al pari del beneficio della sospensione condizionale della pena, costituisce espressione del potere discrezionale del giudice di merito. Infatti, il riconoscimento del beneficio del perdono giudiziale non costituisce oggetto di un diritto dell’imputato connesso a determinati presupposti ma e’ rimesso – al pari della sospensione condizionale della pena – al potere discrezionale del giudice, il quale ha l’unico obbligo di indicare adeguatamente le ragioni della propria scelta evidenziando, in considerazione della “ratio” e della finalita’ dell’istituto, anche uno solo dei criteri indicati dall’articolo 133 c.p. od altri elementi di rilievo ai fini del giudizio valutativo dell’effetto positivo che in concreto puo’ derivare dal beneficio prescelto (ex multis, Sez. 5, n. 573 del 30/09/2013 – dep. 09/01/2014, M, Rv. 25871001).
Nel caso in esame, la Corte, con valutazione congrua e logica, e pertanto insindacabile in questa sede, ha ritenuto che non potesse essere formulato un giudizio prognostico positivo in ordine all’astensione dalla commissione di ulteriori reati sia per la presenza dei precedenti penali specifici gravanti sulle imputate, sia per il mancato svolgimento di un’attivita’ lavorativa da parte di entrambe.
2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto dei ricorsi.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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