Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|21 dicembre 2020| n. 29191.
In tema di provvedimenti giudiziali, se è vero che la sentenza emessa in sede di impugnazione può essere motivata “per relationem”, la motivazione deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta controversa ed evidenziare l’autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto espresso nel precedente richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento. Il giudice di merito, in particolare, deve dare conto, seppur succintamente, delle ragioni dell’adesione al precedente, ma a tal fine è necessario che illustri quali sono le questioni controverse e quali i motivi di impugnazione proposti dalla parte, non potendosi limitare ad aderire acriticamente ad un proprio precedente di cui è ignoto il contenuto, senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione e delle allegazioni difensive (Nel caso di specie, rilevata la nullità della sentenza impugnata per inesistenza della motivazione in violazione dell’articolo 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la decisione gravata essendosi nella fattispecie concreta la Corte territoriale limitata a rinviare “per relationem” ad una identica questione già decisa in sede di legittimità, non rendendo in tal modo percepibile il fondamento della decisione in quanto recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito per la formazione del proprio convincimento).
Ordinanza|21 dicembre 2020| n. 29191
Data udienza 17 novembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Lodo arbitrale – Nullità – Concessionaria del servizio di raccolta di scommesse ippiche – Risarcimento del danno da inadempimento contrattuale – Inconferenza delle doglianze fondante sull’irritualità della notifica dell’impugnazione – Accoglimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE PRIMA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6826-2019 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLE POILITICHE AGRICOLE ALIMEBNTARI E FORESTALI, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4921/2018 della CORTF D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 16 luglio 2018, ha dichiarato la nullita’ del lodo arbitrale che, in accoglimento della domanda proposta dall’ (OMISSIS) srl, concessionaria del servizio di raccolta delle scommesse ippiche, aveva condannato i Ministeri dell’Economia e delle Politiche agricole e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, a causa dell’omessa azione di contrasto alla formazione di un mercato delle scommesse parallelo e clandestino, in violazione della riserva di esclusivita’ del mercato che era propria del regime concessimi).
Avverso questa sentenza l’ (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalle amministrazioni intimate. Le parti hanno presentato memorie.
CONSIDERATO
che:
E’ preliminare l’esame del terzo motivo di ricorso, che deduce l’inammissibilita’ dell’impugnazione del lodo per inosservanza dei termini perentori previsti dalla legge per l’impugnazione (articolo 828 c.p.c., comma 2): il lodo sarebbe passato in giudicato il 13 dicembre 2014, avendo le Amministrazioni irritualmente notificato l’atto impugnatorio, il 24 ottobre 2014, al difensore costituito nel giudizio arbitrale, anziche’ alla parte personalmente.
Il motivo e’ infondato.
Si deve dare continuita’ al principio secondo cui l’irrituale effettuazione della notificazione dell’impugnazione per nullita’ del lodo arbitrale presso il difensore che l’abbia difesa nel procedimento arbitrale, anziche’ alla parte personalmente, non implica inesistenza, ma nullita’ della notificazione medesima e, dunque, un vizio sanabile, oltre che con la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’articolo 291 c.p.c., con la costituzione del convenuto che produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva ed esclude ogni decadenza, anche quella per l’eventuale sopraggiungere della scadenza del termine d’impugnazione (Cass. n. 22486 del 2004). Nella specie, la (OMISSIS) si e’ costituita nel giudizio di impugnazione introdotto dalle amministrazioni convenute sanando ogni vizio della notifica dell’atto di impugnazione.
Il primo motivo denuncia violazione dell’articolo 132 c.p.c., e omessa motivazione, essendosi la Corte territoriale limitata a rinviare per relationem ad una identica questione gia’ decisa dalla stessa Corte, non rendendo percepibile il fondamento della decisione, perche’ recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento.
Il motivo e’ fondato.
La motivazione della sentenza impugnata, trascritta integralmente, e’ la seguente: “Rilievo assorbente ha il fatto che identica questione in relazione alla medesima problematica e’ stata decisa da questa Corte con sentenza 7330/2017. Questo Collegio condivide e fa propria la motivazione della suddetta sentenza considerando l’identita’ contenutistica della situazione di fatto e di diritto tra il caso deciso dal precedente e quello in esame. Come precisalo dalla Corte di Cassazione, infatti, la motivazione per relationem e pacificamente ammessa, purche’ il rinvio sia specifico”.
Tuttavia, se e’ vero che la sentenza emessa in sede di impugnazione puo’ essere motivata per relationem, la motivazione deve comunque consentire di comprendere la fattispecie concreta controversia ed evidenziare l’autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilita’ dei fatti esaminati al principio di diritto espresso nel precedente richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullita’ del provvedimento (Cass. 17403 del 2018). Il giudice di merito deve dare conto, seppur succintamente, delle ragioni dell’adesione al precedente, ma a tal fine e’ necessario che illustri quali sono le questioni controverse e quali i motivi di impugnazione proposti dalla parte, non potendosi limitare – come e’ avvenuto nella specie – ad aderire acriticamente ad un proprio precedente di cui e’ ignoto il contenuto, senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione e delle allegazioni difensive (Cass. 20883 del 2019, 21978, 27112 e 28139 del 2018, 22022 del 2017). La motivazione e’ inesistente e dunque la sentenza impugnata e’ nulla, per violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4.
Il secondo motivo di ricorso, riguardante la questione di fondo della compromettibilita’ della controversia in arbitri per essere (o non essere) riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, e’ assorbito. Sara’ il giudice di rinvio ad esaminare la suddetta questione tenendo conto degli sviluppi giurisprudenziali in materia (cfr. da ultimo SU 23418 del 2020).
In accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata e’ cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma per un nuovo esame e per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La corte accoglie il primo motivo, rigetta il terzo e dichiara assorbito il secondo; in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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