Ai fini dell’ammissione allo stato passivo del fallimento

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|17 dicembre 2020| n. 28892

Ai fini dell’ammissione allo stato passivo del fallimento, il privilegio di cui all’art. 9, comma 5, l. n. 123 del 1998 va estensivamente riferito a tutti i crediti derivante da interventi pubblici rientranti nell’alveo della previsione, compresi quelli concessi dalle Regioni.

Ordinanza|17 dicembre 2020| n. 28892

Tag/parola chiave: Responsabilita’ patrimoniale – Cause di prelazione – Privilegi – In genere insinuazione al passivo – Privilegio di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998 – Interpretazione estensiva – Legittimità – Estensione ai crediti concessi dalle regioni – Sussistenza.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 35111-2018 proposto da:
REGIONE TOSCANA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il provvedimento 885/2016 R.G. del TRIBUNALE di AREZZO, depositato il 26/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:
la regione Toscana ricorre per cassazione contro il decreto del tribunale di Arezzo depositato il 26-10-2018, non notificato, col quale e’ stata respinta la sua opposizione al passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l. nella parte attinente al riconoscimento del privilegio di cui al Decreto Legislativo n. 123 del 1998, articolo 9 e L. n. 449 del 1997, articolo 24 per il credito conseguente alla revoca di un’agevolazione regionale destinata alle imprese artigiane; la curatela ha replicato con controricorso;
le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO

che:
I. – il tribunale ha disconosciuto il privilegio in base ai principi di riserva di legge e di tassativita’, osservando che la normativa regionale, per quanto richiamando le leggi statali relative agli interventi pubblici a sostegno delle imprese artigiane, non poteva dirsi dirimente dal momento che avrebbe dovuto essere la legge statale a prevedere espressamente, a sua volta, l’applicabilita’ della disciplina dei privilegi al recupero del credito regionale;
la regione, con unico mezzo, denunzia a tal riguardo la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 123 del 1998, articolo 9, della L. n. 449 del 1997, articolo 24 e articolo 2745 c.c., per non avere il giudice del merito, ai fini del privilegio, ritenuto applicabili le norme citate alla revoca dell’agevolazione pubblica destinata alle imprese;
il ricorso e’ manifestamente fondato;
II. – il privilegio previsto dal Decreto Legislativo n. 123 del 1998, articolo 9, comma 5, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, deve essere interpretato estensivamente (secondo l’insegnamento di Cass. Sez. U n. 11930-10), in ragione della finalita’ pubblica di sostegno a esso sottesa che non viene meno neppure in ipotesi di revoca del finanziamento (v. Cass. n. 6508-20, Cass. n. 9926-18);
cio’ e’ tanto vero che questa Corte ne ha ravvisato l’estensione anche al credito del gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l’escussione della garanzia da parte dell’istituto di credito finanziatore a seguito dell’inadempimento della societa’ beneficiaria del finanziamento (Cass. n. 6508-20);
III. – ora la citata L. n. 123 del 1998, articolo 9, comma 5, stabilisce (per quanto qui rileva) che “i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente Decreto Legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’articolo 2751-bis c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”;
la norma si applica a qualunque credito derivante da interventi pubblici rientranti nell’alveo della previsione generale; e quindi, tenuto conto dell’ampiezza di formulazione, anche ai crediti regionali insinuati al passivo del fallimento;
difatti l’articolo 9, in caso di revoca del finanziamento, subordina espressamente il riconoscimento della posizione privilegiata alla sola circostanza che la precedente erogazione, di cui si sollecita la restituzione, sia stata effettuata “ai sensi del presente D.Lgs.”, cosi’ da rientrare tra gli “interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attivita’ produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati “interventi”, concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi” (cosi’ Decreto Legislativo n. 123 del 1998, articolo 1);
IV. – ne consegue che e’ giuridicamente errata l’argomentazione sulla scorta della quale il tribunale ha respinto l’opposizione;
appare in vero pacifico, finanche in base al riportato testo del decreto del giudice delegato, che il finanziamento era stato accordato in base alla Legge Regionale n. 36 del 1995; e dunque – per quanto indicato nella Legge Regionale detta – allo scopo “di favorire il consolidamento e lo sviluppo dell’artigianato e dell’associazionismo artigiano (..) nell’ambito della programmazione regionale”;
codesto essendo il quadro di riferimento degli incentivi finanziari regionali di cui si discute, non vi era alcun bisogno, ai fini del privilegio, che la legge regionale richiamasse a sua volta la normativa statale rispetto al credito restitutorio, ne’ vi era alcun bisogno che la legge statale, secondo la circolare tesi del giudice a quo, prevedesse esplicitamente l’applicabilita’ della disciplina sui privilegi al recupero di quel determinato credito regionale;
V. – il decreto va dunque cassato;
segue il rinvio al medesimo tribunale di Arezzo che, in diversa composizione, provvedera’ sulla domanda uniformandosi al principio di diritto sopra affermato; il tribunale provvedera’ anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al tribunale di Arezzo anche per le spese del giudizio di cassazione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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