Nel caso in cui nel giudizio di separazione o divorzio introdotto innanzi al giudice italiano

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|21 dicembre 2020| n. 29171.

Nel caso in cui nel giudizio di separazione o divorzio introdotto innanzi al giudice italiano siano avanzate domande inerenti la responsabilità genitoriale ed il mantenimento di figli minori, che non risiedano abitualmente in Italia ma in un altro stato dell’UE, la giurisdizione su tali domande spetta all’autorità giudiziaria dello Stato di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione, rimanendo ininfluente un successivo trasferimento temporaneo con uno dei genitori all’estero. In tal modo, si tende a salvaguardare l’interesse preminente e superiore dei minori affinché i provvedimenti che li riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo di residenza effettiva.

Sentenza|21 dicembre 2020| n. 29171

Data udienza 17 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Famiglia – Separazione e divorzio – Giudizio di separazione – Giudizio incardinato nel Paese di residenza del ricorrente – Art. 3, Reg. CE 2201/2003 – statuizioni relative ai figli – Competenza – Giudice del paese in cui il nucleo era stabilmente residente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Primo Presidente f.f.

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez.

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente di Sez.

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 492/2019 proposto da:
(OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di genitore non affidatario nonche’ di esercente la potesta’ sulla figlia minorenne (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 2883/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/06/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/11/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso in data 13 novembre 2013, (OMISSIS) premesso di avere contratto nel Comune di (OMISSIS), in data (OMISSIS), matrimonio civile con (OMISSIS) – adiva Tribunale di Milano, chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, con le conseguenti statuizioni in ordine all’affidamento della figlia minore (OMISSIS), ed al suo mantenimento.
1.1. Instauratosi il contraddittorio, il resistente si costituiva eccependo il difetto di giurisdizione del giudice italiano, a favore del Tribunale portoghese “Tribunal de Comarca e de Familia e Menores de Almada”, ed avanzando, nel merito, domanda di addebito della separazione e richiesta di affidamento della minore.
1.2. Con sentenza n. 14085, depositata il 12 dicembre 2015, il Tribunale di Milano – per quel che rileva in questa sede disattendeva l’eccezione di difetto di giurisdizione proposta dal resistente, pronunciava la separazione dei coniugi, senza addebito, ed affidava la figlia minore alla madre, con la quale avrebbe convissuto in Opera, stabilendo i tempi e le modalita’ di frequentazione del padre e ponendo a carico di quest’ultimo un assegno di mantenimento della minore.
2. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 2883/2018, depositata il 12 giugno 2018, rigettava il gravame proposto da (OMISSIS), ribadendo la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano, gia’ affermata dal Tribunale, e disattendendo, nel merito, le pretese dell’istante.
2.1. La Corte rilevava, in relazione alla causa di separazione personale dei coniugi, che l’appellata (OMISSIS), cittadina italiana, era residente nel Comune di (OMISSIS), ove svolgeva altresi’ la sua attivita’ lavorativa, che aveva interrotto solo momentaneamente per un periodo di aspettativa – per ricongiungersi con il marito residente in (OMISSIS), facendo, poi, ritorno in Italia nell’agosto 2012. La Corte riteneva, pertanto, che il giudizio di separazione fosse stato correttamente incardinato in Italia, nel luogo di residenza della ricorrente, ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento CE n. 2201/2003.
2.2. Quanto all’affidamento della minore, il giudice di appello rilevava che la medesima, nata a (OMISSIS), era anagraficamente residente in (OMISSIS), con la madre e la sorella, dove era stata altresi’ iscritta all’asilo, nel quale sarebbe ritornata a (OMISSIS), al ritorno delle vacanze estive trascorse in (OMISSIS). Il ritardo nel rientro in Italia era stato determinato dal fatto che il padre aveva indebitamente trattenuto la bambina per un mese in piu’ in (OMISSIS), avendo i genitori pattuito che il rientro della minore in Italia sarebbe dovuto, invece, avvenire nell'(OMISSIS). La sottrazione della minore alla genitrice affidataria era stata, peraltro, accertata dal Tribunale di Circoscrizione e di Famiglia e Minori di Almada, con sentenza del 20 marzo 2014, che aveva accolto la richiesta proposta in tal senso del Pubblico Ministero. La causa era stata, pertanto, correttamente incardinata, a giudizio della Corte, nel luogo – tale riconosciuto anche dal giudice portoghese nella succitata pronuncia – di abituale residenza della minore, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento CE nn. 2201/2003.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), affidato a tre motivi. L’intimata non ha svolto attivita’ difensiva. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, (OMISSIS) denuncia il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e articolo 362 c.p.c..
1.1. La censura del ricorrente all’impugnata sentenza si incentra essenzialmente sulla questione di giurisdizione relativa all’affidamento della minore, dolendosi l’istante del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto che il luogo di residenza abituale della figlia (OMISSIS) fosse da individuarsi – all’epoca dei fatti per cui e’ causa – nel Comune di (OMISSIS), laddove per otto mesi, dal (OMISSIS), la medesima avrebbe vissuto presso il padre in (OMISSIS). Tale collocazione della bambina all’estero sarebbe stata peraltro effettuata, d’accordo tra le parti, per consentire alla madre di reperire lavoro in Italia, dove la medesima aveva deciso di ritornare nell'(OMISSIS). Dal (OMISSIS), epoca alla quale risalirebbe la rottura di fatto dei rapporti tra i coniugi, pertanto, la minore avrebbe avuto la sua stabile residenza in (OMISSIS), con conseguente iscrizione presso il Sistema sanitario portoghese.
1.2. Trascorsi, pertanto, ben otto mesi dal cambiamento della precedente residenza della minore, non avrebbe potuto la madre ad avviso del ricorrente – instaurare il giudizio di separazione dinanzi al Tribunale di Milano, facendo uso del meccanismo della cosiddetta “ultrattivita’ della preesistente residenza abituale”, quale criterio di attribuzione della giurisdizione nell’ambito dell’Unione Europea, atteso che l’articolo 9 del Regolamento CE n. 2201/2003 “sancisce la possibilita’ di adire ancora il tribunale della residenza anteriore per un periodo limitato di tempo e cioe’ tre mesi dopo il mutamento di residenza abituale del minore”.
1.3. Il motivo e’ infondato.
1.3.1. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, invero, la giurisdizione sulle domande relative all’affidamento dei figli ed al loro mantenimento, ove pure proposte congiuntamente a quella di separazione giudiziale, appartiene al giudice del luogo in cui il minore risiede abitualmente, a norma dell’articolo 8 del Regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003. Tale criterio, informato all’interesse superiore del minore e, segnatamente, al criterio della vicinanza, riveste una tale pregnanza da condurre ad escludere che il consenso del genitore alla proroga della giurisdizione quanto alle domande concernenti i minori – pure ammessa dall’articolo 12 del citato regolamento, in presenza del consenso di entrambi i coniugi – sia ravvisabile nella mancata contestazione della giurisdizione da parte di un coniuge con riguardo alla domanda di separazione (Cass. Sez. U., 30/12/2011, n. 30646; Cass. Sez. U., 05/06/2017, n. 13912).
1.3.2. Da tale affermazione di principio circa il cosiddetto “rapporto di prossimita’ del minore”, discende che nei giudizi di separazione e di divorzio, che attengano – come nella specie – anche all’affidamento ed alla collocazione di un figlio minorenne, al fine di determinare quale sia il giudice nazionale dotato di giurisdizione, deve aversi riguardo alla residenza del nucleo familiare, all’interno del quale il medesimo vive, al momento della proposizione della domanda, rimanendo ininfluente il successivo trasferimento del figlio con un genitore all’estero (Cass. 11/06/2019, n. 15728). In tema di giurisdizione sulle domande inerenti la responsabilita’ genitoriale su figli minori non residenti abitualmente in Italia, formulate nel giudizio di separazione o di divorzio introdotto dinanzi al giudice italiano, il criterio determinativo cogente della residenza abituale del minore, previsto dall’articolo 8, par. 1, del Regolamento CE n. 2201 del 2003 e articolo 3 del Regolamento CE n. 4 del 2009, trova, invero, fondamento nel superiore e preminente interesse di quest’ultimo a che i provvedimenti che lo riguardano siano adottati dal giudice piu’ vicino al luogo della sua residenza effettiva, nonche’ nell’esigenza di realizzare la concentrazione di tutte le azioni giudiziarie ad esso relative (Cass. Sez. U., 02/10/2019, n. 24608).
Di conseguenza, anche nel caso in cui nel giudizio di separazione o di divorzio, introdotto innanzi al giudice italiano, siano avanzate domande inerenti la responsabilita’ genitoriale ed il mantenimento di figli minori, che non siano residenti abitualmente in Italia, ma in altro stato membro dell’Unione Europea, la giurisdizione su tali domande spetta, rispettivamente ai sensi dell’articolo 8, par. 1, del Regolamento CE n. 2201 del 2003 e articolo 3 del Regolamento CE n. 4 del 2009, all’autorita’ giudiziaria dello Stato di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione, dovendosi salvaguardare l’interesse superiore e preminente dei medesimi a che i provvedimenti che li riguardano siano adottati dal giudice piu’ vicino al luogo di residenza effettiva degli stessi, nonche’ realizzare la tendenziale concentrazione di tutte le azioni che li riguardano, attesa la natura accessoria della domanda relativa al mantenimento rispetto a quella sulla responsabilita’ genitoriale (Cass. Sez. U., 27/11/2018, n. 30657).
1.3.3. Nel caso di specie, e’ incontroverso tra le parti – avendolo affermato anche lo stesso ricorrente -, e risulta dalla sentenza di appello, che alla data di proposizione del ricorso per separazione dei coniugi ((OMISSIS)), concernente anche l’affidamento e la collocazione della figlia minore, quest’ultima era ormai stabilmente residente in Italia presso la madre. Tanto da essere stata iscritta come rilevato dalla Corte territoriale – all’asilo nel Comune di (OMISSIS), nel quale aveva fatto ritorno nel (OMISSIS), al suo rientro in Italia. Orbene, al fine di accertare quale sia lo Stato in cui ha la residenza abituale un figlio di tenera eta’, nato da genitori non uniti in matrimonio che vivono in Paesi diversi, e di individuare in conseguenza il giudice nazionale dotato di giurisdizione, al fine di assumere i provvedimenti riguardanti il minore, ben possono valorizzarsi indicatori di natura proiettiva, quali – appunto – l’iscrizione del bambino presso l’asilo in un determinato Paese ed il godimento dell’assistenza sanitaria presso il sistema pediatrico del medesimo Stato (Cass. Sez. U., 30/03/2018, n. 8042).
1.3.4. D’altro canto, come evidenziato dalla sentenza di appello lo stesso Tribunale portoghese di Almada, con pronuncia del 20 marzo 2014, non ha dubitato del fatto che (OMISSIS) fosse abitualmente residente in Italia, ove avrebbe dovuto fare rientro, per accordo delle parti, gia’ nell'(OMISSIS), al punto da accogliere la domanda del Pubblico Ministero di riconsegna della medesima alla madre.
1.3.5. Da quanto suesposto discende, pertanto, che deve ritenersi sussistente la giurisdizione del giudice italiano a giudicare della presente controversia.
2. Con il secondo e terzo motivo di ricorso, (OMISSIS) denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
2.1. Lamenta il ricorrente che la Corte d’appello non abbia preso adeguatamente in esame le prove documentali prodotte a sostegno della domanda di addebito della separazione alla moglie, nonche’ a fondamento della richiesta di riduzione dell’assegno di mantenimento, corrisposto a favore della figlia minore.
2.2. Le censure sono inammissibili.
2.2.1. Con il ricorso per cassazione – anche se proposto con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – la parte non puo’, invero, rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiche’ la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi e’ preclusa in sede di legittimita’ (cfr., ex plurimis, Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 02/08/2016, n. 16056).
L’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo novellato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce, invero, nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054; Cass., 29/10/2018, n. 27415).
2.2.2 Nel caso concreto, l’impugnata sentenza ha adeguatamente motivato – alla stregua delle risultanze probatorie in atti – in ordine alle ragioni per le quali ha disatteso la richiesta di addebito, ritenendo giustificato l’allontanamento dell’odierna resistente dal (OMISSIS), al fine di riprendere il suo lavoro presso l’Istituto Europeo di Oncologia, “dove era assunta con contratto a tempo indeterminato, essendo scaduto il periodo di aspettativa per maternita’”, nonche’ immotivato l’addebito rivolto dal marito alla moglie, di avere quest’ultima privilegiato esclusivamente i propri interessi lavorativi e la propria realizzazione personale, non avendo l’appellante (OMISSIS) neppure impugnato le motivate statuizioni rese sul punto dal giudice di primo grado.
2.2.3. Quanto alla richiesta di riduzione dell’assegno, la Corte territoriale e’ pervenuta alla decisione di lasciarne invariato l’importo stabilito dal Tribunale, sulla base di una motivata valutazione comparativa dei redditi delle parti in causa, e tenuto conto anche dei due diversi contesti geografici nei quali i medesimi si trovano a vivere.
2.2.4. A fronte di tali motivate statuizioni, la censura si risolve in una allegazione di questioni di merito, attraverso la sostanziale richiesta di riesame di atti e documenti – le cui risultanze, peraltro, non sempre sono state riprodotte nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza – e la riproposizione di temi di indagini gia’ sottoposi al giudice a quo. Le doglianze devono, pertanto, essere disattese.
3. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione della controricorrente.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, rigetta il ricorso. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Dispone, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, che in caso di diffusione della presente sentenza/ordinanza si omettano le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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