Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 aprile 2021| n. 10136.
In tema di patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale, l’impugnativa circa la legittimità del rigetto dell’istanza di ammissione rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di Cassazione, mentre la competenza delle sezioni civili della Corte è riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione al decreto di liquidazione, ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 112 del 2002, indipendentemente dalla circostanza che esso sia stato pronunciato in un giudizio penale.
Ordinanza|16 aprile 2021| n. 10136
Data udienza 9 dicembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Patrocinio a spese dello Stato – Ammissione al gratuito patrocinio – Opposizione – Rimessione della causa alla sezione penale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20979-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS);
– intimati –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MACERATA, depositata il 31/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/12/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
RITENUTO
che:
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione contro ordinanza del Tribunale di Macerata, che ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta contro decreto di rigetto di istanza di ammissione al gratuito patrocinio emesso dal medesimo tribunale nell’ambito di procedimento penale, rigetto motivato a causa dei precedenti penali dell’interessato; che, in particolare, l’opposizione e’ stata dichiarata inammissibile perche’ proposta contro l’Agenzia delle Entrate e non contro il Ministero della Giustizia; che il ricorso e’ fondato su un unico motivo, con il quale si sostiene che il Tribunale ha equivocato sul contenuto dell’opposizione, che non era rivolta a censurare “da mancata liquidazione dei compensi maturati in regime di gratuito patrocinio”, ma era rivolta contro provvedimento di rigetto dell’istanza di ammissione: in questo caso, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 99, comma 2, la legittimazione passiva rispetto all’opposizione non compete al Ministero della Giustizia, ma all’Agenzia delle entrate; che la causa e’ stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte; che, ad avviso del Collegio, nella specie non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili della Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia; che, in forza di quanto statuito da Cass., sez. un., 3 settembre 2009, n. 19161, detta competenza e’ stata infatti riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione, del citato testo unico, ex articolo 170, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi ed agli ausiliari del magistrato (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato), indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale; che, nella impugnazione suindicata, invece, cio’ di cui si discute e’, non l’opposizione al decreto di liquidazione, bensi’ la legittimita’ del rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale; che questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di cassazione (Cass. n. 4407 del 2011).
P.Q.M.
La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di cassazione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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