L’onere del deposito unitamente al ricorso per cassazione della procura speciale al difensore conferita con atto separato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 aprile 2021| n. 9862.

La norma di cui all’articolo 369, comma 2, n. 3, cod. proc. civ., nel sancire, a carico del ricorrente, l’onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con atto separato, sanziona, a pena di improcedibilità del ricorso stesso, l’inattività della parte nel termine stabilito (venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l’inadempimento assoluto quanto la tardività del richiesto adempimento. Il deposito dei due atti in tempi diversi, legittimo se compiuto, comunque, entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, rende, invece, improcedibile l’impugnazione in caso di deposito della procura successivo alla scadenza di detto termine.

Ordinanza|15 aprile 2021| n. 9862

Data udienza 17 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni – Giudizio di legittimità – Deposito del ricorso e della procura speciale – Entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso – Legittimità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 31934-2019 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 683/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 27/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI.

RILEVATO

Che:
con sentenza resa in data 27/3/2019 (corretta con successivo provvedimento del 3/10/2019), la Corte d’appello di Palermo, sull’appello proposto dalla (OMISSIS) s.p.a., e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da (OMISSIS) per la condanna della compagnia avversaria, in qualita’ di impresa designata per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha sottolineato – in dissenso rispetto a quanto accertato dal primo giudice come l’attore non avesse fornito una prova adeguata dell’effettiva verificazione del sinistro stradale a causa di una vettura rimasta sconosciuta;
avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione;
La (OMISSIS) s.p.a. resiste con controricorso;
a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., le parti hanno presentato memoria.

CONSIDERATO

che:
dev’essere preliminarmente rilevata l’improcedibilita’ del ricorso, non avendo il ricorrente provveduto al tempestivo deposito della procura speciale nei termini prescritti dall’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 3;
osserva al riguardo il Collegio come secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, Ordinanza n. 10722 del 22/07/2002, Rv. 556086 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 1271 del 18/01/2019, Rv. 652468 – 01), la norma di cui all’articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 3, nel sancire, a carico del ricorrente, l’onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con atto separato, sanziona, a pena di improcedibilita’ del ricorso stesso, l’inattivita’ della parte nel termine stabilito (venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso) e, dunque, tanto l’inadempimento assoluto quanto la tardivita’ del richiesto adempimento;
il deposito dei due atti in tempi diversi, legittimo se compiuto, comunque, entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, rende, invece, improcedibile l’impugnazione in caso di deposito della procura successivo alla scadenza di detto termine;
nel caso di specie, l’odierno ricorrente, dopo aver provveduto alla notifica del ricorso in data 18/10/2019, non risulta aver provveduto al tempestivo deposito della procura speciale (nel termine di venti giorni successivi al 18/10/2019), avendo viceversa richiesto, con memoria ex articolo 372 c.p.c., in data 28/11/2019, di essere ammesso a depositarla in ragione di un mero errore materiale, e con altra successiva e tardiva memoria ex articolo 380-bis c.p.c. depositata il 14/12/2020, di essere rimesso in termini: istanze in ogni caso non accoglibili per difetto dei presupposti;
sulla base di tali premesse, dev’essere pronunciata l’improcedibilita’ del ricorso, cui segue la condanna del ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;
la pronuncia della condanna al rimborso delle spese del giudizio a carico del ricorrente – e non gia’ del relativo difensore, secondo il principio fatto proprio, ex plurimis, da Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25435 del 10/10/2019, Rv. 655644 – 01 (secondo cui l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l’attivita’ dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d’inammissibilita’ del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione) – deve ritenersi conseguente al rilievo dell’avvenuto effettivo rilascio della procura speciale, al di la’ della tardivita’ del relativo deposito: circostanza, quest’ultima, che vale a riferire con certezza, il compimento dell’attivita’ processuale spesa in questa sede, direttamente alla persona del ricorrente;
dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’articolo 1-bis, dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’articolo 1-bis, dello stesso articolo 13.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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