Corte di Cassazione, civile, Sentenza|24 marzo 2021| n. 8326.
In tema di IVA, la cessione di beni da parte dell’imprenditore-persona fisica è soggetta all’applicazione dell’imposta solo quando abbia per oggetto beni strumentali, o comunque relativi all’attività imprenditoriale svolta e non invece quando riguardi beni personali dell’imprenditore; ne discende, con particolare riferimento all’imprenditore agricolo, che tale sua qualità non giustifica di per sé l’assoggettamento a IVA della cessione di un bene che abbia in precedenza acquisito una destinazione edificatoria diversa da quella originariamente goduta, spettando comunque al giudice verificare se il mutamento di destinazione abbia fatto perdere al bene la strumentalità all’attività d’impresa. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto soggetta a IVA la cessione compiuta da un imprenditore agricolo in virtù di tale presupposto soggettivo e che aveva reputato irrilevante la coltivazione o meno del fondo, come pure l’eventuale esecuzione di opere d’urbanizzazione).
Sentenza|24 marzo 2021| n. 8326
Data udienza 26 ottobre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: IMPOSTE INDIRETTE – IVA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere
Dott. ARMONE Giovanni Maria – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 755-2013 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 20/2012 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA, depositata il 08/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2020 dal Consigliere Dott. ARMONE GIOVANNI MARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto e si riporta.
FATTI DI CAUSA
1. Il signor (OMISSIS) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 20/26/12, depositata l’8 maggio 2012, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui era stato rigettato l’originario ricorso del contribuente avverso un avviso di accertamento IVA per l’anno 2002.
2. Il ricorso e’ affidato a cinque motivi.
3. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 1, 4, 5 e 18.
2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa o comunque insufficiente motivazione circa la prova di fatti controversi per il giudizio, in particolare il mancato esame di documenti asseritamente idonei a escludere la strumentalita’ aziendale dei beni oggetto di cessione.
3. Con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articoli 1, 2, 6 e 57.
4. Con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente motivazione circa la tempestivita’ dell’avviso di accertamento.
5. Con il quinto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 57, nonche’ degli articoli 2 e 22 della VI dir. CE in materia di IVA e dell’articolo 10 del Trattato CE.
6. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati.
7. In tema di cessione di beni da parte dell’imprenditore-persona fisica, deve dirsi ormai acquisita alla giurisprudenza di legittimita’, anche sulla scorta degli interventi della Corte di giustizia Ue, la distinzione tra beni strumentali – o comunque relativi all’attivita’ imprenditoriale svolta – e beni personali dell’imprenditore. Solo le cessioni riguardanti la prima categoria di beni sono assoggettate a IVA.
8. Con particolare riferimento all’imprenditore agricolo, si e’ poi affermato il principio per cui il possesso di tale qualita’ non e’ di per se’ sufficiente a giustificare l’assoggettamento a IVA, quando il bene ceduto abbia in precedenza acquisito una destinazione (edificatoria) diversa da quella originariamente goduta: “il terreno che da agricolo diviene edificabile si trasforma in un bene diverso da quello che era in precedenza, nel senso che lo stesso puo’ essere appunto edificato, tanto che il suo costo e la sua appetibilita’ commerciale aumentano. E aumentano proprio in ragione della trasformazione da bene che serve per la produzione agraria, a bene che consente di costruire e vendere abitazioni o altro” (Cass. 24/01/2019, n. 2017; Cass. 17/07/2015, n. 15007 e altre ivi citate, sulla scia di Corte giust. U.E. 15/09/2011, causa C-180 e 181/2011).
9. Beninteso, tale principio non comporta che il mutamento di destinazione sia di per se’ idoneo a escludere la strumentalita’, dato che l’imprenditore agricolo ben puo’ utilizzare nell’ambito della propria attivita’ beni edificabili o su cui siano state edificate delle costruzioni, con la conseguenza che, in caso di loro cessione a terzi, la strumentalita’ resta; detto principio pero’ esclude che il mutamento di destinazione possa essere considerato del tutto irrilevante ai fini della valutazione dell’inerenza e della strumentalita’.
10. Nella specie, la CTR, pur dando atto della deduzione in appello del ricorrente, secondo il quale il passaggio dei beni dalla sfera imprenditoriale a quella personale era avvenuto a fine anni novanta, con l’esecuzione delle opere di urbanizzazione e l’impossibilita’ di coltivare i terreni, prima dunque della cessione, ha concluso nel senso della strumentalita’ del bene ceduto – e dunque della sua imponibilita’ ai fini IVA – esclusivamente sulla base del presupposto soggettivo, dichiarando espressamente “irrilevante la coltivazione o meno del fondo, come pure l’eventuale esecuzione di opere d’urbanizzazione”.
11. In tal modo, la CTR e’ incorsa in un duplice errore.
12. Da un lato, il giudice d’appello ha falsamente applicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articoli 1 e 4, per come interpretati dal giudice di legittimita’, cosi’ incorrendo nella violazione di legge denunciata con il primo motivo.
13. Dall’altro lato, non ha preso in considerazione (reputandoli irrilevanti, in coerenza con la interpretazione data alle norme sopra citate) i documenti riguardanti le opere di urbanizzazione, che pure il ricorrente ha riprodotto in ricorso nelle loro parti essenziali, affermando di averli prodotti in giudizio sin dal processo di primo grado e indicando altresi’ a quale atto sarebbero stati allegati, nel pieno rispetto dunque del principio di autosufficienza (v. pag. 15 e ss. del ricorso per cassazione).
14. Cio’ rende la sentenza impugnata affetta dal vizio denunciato con il secondo motivo: se infatti la concreta destinazione del bene e’ dirimente al fine di stabilire se lo stesso sia o meno strumentale per un imprenditore agricolo, i documenti che consentono di accertare tale circostanza sono decisivi e il loro omesso esame non puo’ che tradursi in un vizio della motivazione (si tenga conto tra l’altro che alla data di pubblicazione della sentenza impugnata era ancora in vigore il vecchio testo dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
15. In conclusione, in accoglimento dei primi due motivi, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, affinche’ verifichi, alla luce dei principi appena enunciati e delle risultanze probatorie acquisite, l’assoggettabilita’ a IVA della cessione oggetto dell’accertamento impugnato. Il giudice del rinvio procedera’ a regolare anche le spese del giudizio di legittimita’.
16. I restanti motivi devono dirsi assorbiti, in quanto presuppongono proprio l’accertamento della natura strumentale o meno del bene ceduto, che e’ stato demandato al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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