L’esecuzione della prestazione da parte del venditore nei confronti del consumatore

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|23 marzo 2021| n. 8164.

L’esecuzione della prestazione da parte del venditore nei confronti del consumatore va intesa come elemento per individuare il dies a quo del termine su cui esercitare il diritto di recesso.

Sentenza|23 marzo 2021| n. 8164

Data udienza 27 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Contratti – Tutela del consumatore – Diritto di recesso – Esecuzione della prestazione da parte del venditore nei confronti del consumatore – Decorrenza del termine per l’esercizio del diritto di recesso

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 27377/2018 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), e dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA;
– intimati –
nonche’ da:
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SRL, (OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 453/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale e per l’accoglimento del ricorso incidentale condizionato.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, basato su tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, depositata il 18 giugno 2018, con la quale e’ stato rigettato l’appello proposto dalla predetta societa’ avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1226/2016, pubblicata in data 1 giugno 2016, con cui il Giudice di primo grado, pronunciando sulla domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti dell’attuale ricorrente, in una controversia in cui erano stati chiamati in giudizio anche (OMISSIS) S.p.a. (produttrice del motoveicolo), (OMISSIS) S.r.l. (fornitrice del pezzo difettoso) e (OMISSIS) S.r.l. (produttrice del pezzo difettoso), aveva condannato (OMISSIS) S.r.l. alla restituzione, in favore dell’attore, della somma di Euro 5.538,99, IVA compresa, oltre accessori, e della somma di Euro 1.200,00, oltre accessori, nonche’ alle spese del giudizio e di A.T.P., per la vendita allo (OMISSIS) del motociclo nuovo, marca (OMISSIS), targato (OMISSIS), risultato affetto da una pluralita’ di vizi, tanto da necessitare di interventi di riparazione, sino a quando si era verificato il cedimento della catena di trasmissione, che lo aveva reso inservibile.
Come risulta dalla sentenza impugnata e per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilita’ contrattuale della venditrice ai sensi del combinato disposto degli articoli 130 e 132 del Codice di consumo (ma aveva rigettato la domanda di regresso proposta dalla convenuta nei confronti del proprio venditore, la (OMISSIS) S.p.a., ai sensi dell’articolo 131 del Codice di consumo, “ritenendo insussistenti i presupposti per l’azione di regresso proposta da (OMISSIS), in particolare che fosse stata eseguita la prestazione in favore del consumatore nel senso della sostituzione o riparazione del bene o altrimenti la riduzione del prezzo o la risoluzione contrattuale”.
(OMISSIS) S.r.l., secondo il Tribunale, non aveva mai provveduto alla riparazione e/o alla sostituzione della catena di trasmissione del motociclo, ne’ aveva intrattenuto trattative in tal senso con l’acquirente, rimborsando integralmente o parzialmente il prezzo, e pertanto la domanda di “manleva” (rectius regresso) andava rigettata.
La Corte di merito ha confermato la sentenza di primo grado ritenendo che l’articolo 131, comma 2, del Codice del consumo prevede che il venditore finale possa agire in regresso nei confronti del produttore, entro un anno dall’esecuzione della prestazione e al fine di ottenere la reintegrazione di quanto prestato ma solo se abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore.
Nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto che il consumatore non abbia ottemperato ai rimedi prescritti dalla legge (precedente articolo 1519-quinquies c.c., attuale articolo 131 Codice del consumo), non essendo stata eseguita dalla venditrice alcuna riparazione alla catena di trasmissione del motociclo, e che, pertanto, non ricorrano le condizioni di legge per l’esercizio del regresso da parte del venditore finale.
(OMISSIS) S.p.a. ha resistito con controricorso contenente pure ricorso incidentale, in parte condizionato, basato su due motivi. (OMISSIS) S.r.l. ha resistito con controricorso illustrato da memoria. (OMISSIS) S.p.a. e (OMISSIS) non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Questa Corte, con O.I. n. 8475/20, depositata in data 5 maggio 2020, ha rinviata la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.
Nell’imminenza dell’odierna udienza sono state depositate ulteriori memorie da (OMISSIS) S.r.l..
Il P.G. ha depositato le sue conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ricorso principale.
1. Con il primo motivo, lamentando “Violazione articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 131, cosiddetto Codice del Consumo”, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) in quanto “la previsione dell’articolo 1519-quinquies, comma 2 (ora Decreto Legislativo n. 206 del 2005, articolo 131) implica che il venditore possa agire in regresso contro un precedente anello della catena distributiva soltanto ad avvenuta esecuzione della prestazione in favore del consumatore…”.
Ad avviso della ricorrente, l’interpretazione della norma operata dalla Corte di merito sarebbe errata perche’ non conforme alla sua ratio ed alla giurisprudenza formatasi sul punto. La “ratio della disposizione consisterebbe) nel tenere indenne il venditore finale del bene di consumo dagli effetti pregiudizievoli derivanti dall’accoglimento della domanda proposta dal consumatore, riservandoli sul solo soggetto effettivamente responsabile per il difetto di conformita’”; il diritto di regresso sarebbe, pertanto, “subordinato unicamente alla circostanza che il difetto di conformita’ fatto valere dal consumatore concretizzi o sia la conseguenza di un difetto di costruzione/produzione imputabile al produttore o ad altro soggetto della catena produttiva/distributiva”. Sostiene la ricorrente che dell’articolo 131, comma 2 Codice del consumo si’ riferirebbe alla sola ipotesi in cui il venditore abbia gia’ ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore con il precipuo scopo di fissare il termine ultimo entro il quale agire in regresso per ottenere la reintegrazione di quanto prestato al consumatore. In tale contesto, il riferimento alla “esecuzione della prestazione” avrebbe la funzione di individuare il momento dal quale inizia a decorrere il termine di prescrizione (dies a quo) e non potrebbe essere certo inteso quale conditio sine qua non per l’esperimento dell’azione di regresso, di tal che’ il venditore ben potrebbe agire in regresso anche promuovendo la relativa azione nell’ambito del giudizio instaurato dal consumatore.
Inoltre, secondo la ricorrente, la nozione di “regresso” di cui all’articolo 131 Codice di consumo sarebbe stata utilizzata in maniera impropria dal legislatore, che avrebbe fatto ad essa ricorso in senso atecnico, (v. ricorso p. 15) e la Corte di merito non avrebbe tenuto in considerazione che: a) la venditrice si era attivata per eliminare i vizi di costruzione (del motoveicolo in questione e in tale “intervento di garanzia” richiesto dal consumatore era stata coinvolta (OMISSIS) S.p.a., che aveva gestito la questione tramite un suo ispettore e b) il Tribunale aveva ritenuto l’assenza dei presupposti per l’esercizio della domanda di regresso/manleva proposta da (OMISSIS) S.r.l. nei confronti di (OMISSIS) S.p.a. senza considerare che quest’ultima non aveva svolto alcuna eccezione al riguardo nel corso del giudizio e che erano prive di effetto le eccezioni/deduzioni svolte sul punto da (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) S.p.a., non avendo esse alcuna legittimazione attiva/processuale per poter sollevare eccezioni rilevabili esclusivamente e tempestivamente dalla parte interessata (OMISSIS) S.p.a..
Infine, l’interpretazione dell’articolo 131 Codice del consumo operata dai giudici del merito svuoterebbe, a parere della ricorrente, anche di ogni significato il disposto dell’articolo 106 c.p.c., secondo cui “ciascuna parte puo’ chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita”.
2. Con il secondo motivo, denunciando “Violazione articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1490 c.c. e dell’articolo 106 c.p.c.”, sostiene la ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe errata anche nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe ricondotto la domanda di “manleva” dalla medesima parte proposta unicamente all’articolo 131 Codice del consumo, omettendo di considerare che (OMISSIS) S.p.a., oltre ad essere produttore/costruttore del motoveicolo in questione, e’ anche il soggetto che ha venduto tale mezzo alla (OMISSIS) S.r.l., sicche’ opererebbero anche le ordinarie norme in materia di compravendita e garanzia dei vizi ex articoli 1490 c.c. e segg., e che il venditore (OMISSIS) non avrebbe sollevato alcuna eccezione in punto di decadenza e/o prescrizione dell’azione ex articolo 1495 c.c.. Trattandosi di eccezioni rilevabili solo ad istanza della parte interessata, ovvero (OMISSIS) S.p.a., la Corte di appello avrebbe errato affermando che “la garanzia della vendita non sia stata fatta tempestivamente valere dal venditore finale, perche’ (OMISSIS) ha proposto l’eccezione di intervenuta prescrizione dell’azione verificatasi ai sensi dell’articolo 1495 cc…”. Inoltre, risulterebbe per tabulas che la raccomandata a.r. del 19 maggio 2007, con cui (OMISSIS) ha denunciato il cedimento della catena di trasmissione e il vizio di conformita’, sarebbe stata inviata anche alla societa’ produttrice per l’attivazione della garanzia convenzionale (OMISSIS) e tale circostanza sarebbe confermata dalla missiva di riscontro trasmessa da (OMISSIS) S.p.a. e datata 5 giugno 2007.
Peraltro, trattandosi di preteso vizio non apparente (quello accertato alla catena di trasmissione) e definitivamente accertato solo in corso di giudizio, sarebbe esclusa la prescrizione dell’azione, come pure, ad avviso della ricorrente, ammesso da (OMISSIS) S.p.a..
Sussisterebbe, altresi’, la responsabilita’ extracontrattuale della societa’ appena indicata per difetto del prodotto che legittimerebbe l’azione di (OMISSIS) S.r.l. secondo tale schema.
3. Con il terzo motivo, deducendo “Violazione articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Omesso esame della domanda circa la ripartizione delle spese legali”, assume la ricorrente di aver proposto specifico motivo di appello in merito alla ripartizione delle spese di lite operata dal Tribunale e lamenta che la Corte di merito nulla avrebbe motivato sul punto, limitandosi a statuire laconicamente “le spese di entrambi i gradi, stante la soccombenza devono…”.
4. Il primo motivo del ricorso principale e’ fondato.
Ritiene il Collegio che l’interpretazione dell’articolo 131 codice del consumo operata dalla Corte di merito non sia condivisibile, sul rilievo che l’esercizio del diritto di regresso del venditore finale, di cui alla detta norma, nei confronti del produttore (o degli altri soggetti ivi indicati), non possa essere subordinato all’avvenuto adempimento di quanto preteso dal consumatore verso il venditore, nel caso in cui quest’ultimo ritenga che il danno subito dal consumatore sia conseguenza di un difetto di conformita’ imputabile ad un’azione o omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario.
Ed invero non puo’ sostenersi che la norma in parola – seguendo l’interpretazione fornitane dalla Corte di merito – abbia introdotto un onere a carico del venditore e una situazione privilegiata del produttore, senza che sia al riguardo ravvisabile una ragionevole e plausibile ratio.
Ne’ alcun argomento a sostegno di una siffatta interpretazione puo’ trarsi dall’articolo 1299 c.c., comma 1, atteso che anche in relazione a tale norma la giurisprudenza di questa Corte e’ ormai consolidata nel senso di ritenere che il condebitore solidale, convenuto in giudizio dall’unico creditore, puo’ promuovere l’azione di regresso di cui all’articolo 1299 c.c., nei confronti degli altri coobbligati anche prima di aver pagato la propria obbligazione, fermo restando che l’eventuale sentenza di accoglimento non potra’ essere messa in esecuzione se chi l’ha promossa non abbia a sua volta adempiuto nei confronti del creditore principale (Cass. 19/05/2008, n. 12691; Cass. 21/08/2003, n. 12300; Cass. 11/03/1998, n. 2680). In tale ipotesi, come si evince chiaramente dal principio appena richiamato, va rimarcato che la giurisprudenza di legittimita’ ha espressamente precisato che il coobbligato solidale condannato a pagare l’intero al danneggiato potra’ recuperare la quota riconosciutagli in sede di regresso contro l’altro obbligato solo dopo il pagamento da parte sua dell’intero debito, operando in tale caso l’estinzione dell’obbligazione come condizione non dell’azione cognitiva di regresso bensi’ dell’azione esecutiva contro l’altro obbligato.
Ritiene, invece, il Collegio che l’esecuzione della prestazione da parte del venditore finale nei confronti del consumatore vada intesa come elemento cui far riferimento per l’individuazione del dies a quo del termine entro cui esercitare il diritto di regresso, quale, dunque, exordium praescriptionis per l’esercizio di tale diritto, e tale impostazione trova conferma in quanto affermato pure da autorevole dottrina.
5. Dall’accoglimento dei primo motivo resta assorbito l’esame dei motivi secondo e terzo del ricorso principale.
Ricorso incidentale.
6. Con il primo motivo, espressamente condizionato, del ricorso in scrutinio si denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1495 c.c. – decadenza dell’azione in tema di vizi”.
Sostiene la ricorrente incidentale che la Corte di merito l’ha ritenuta decaduta ex articolo 1495 c.c., dall’azione di manleva nei confronti di (OMISSIS) S.p.a. e da tale assunto avrebbe fatto derivare la sua condanna alle spese di lite nei confronti di tale societa’.
Cosi’ decidendo, la Corte di merito avrebbe erroneamente applicato l’articolo 1495 c.c., atteso che i termini per la denuncia e per l’esercizio dell’azione di cui alla predetta norma valgono solo in caso di vizi apparenti, mentre, per i vizi non apparenti, detti termini decorrono alla scoperta, completa ed effettiva, che puo’ ritenersi avvenuta solo se il compratore abbia avuto contezza obiettiva, laddove nella specie trattasi di un preteso vizio (quello alla catena di trasmissione) non apparente e in via di accertamento al momento della instaurazione del giudizio di primo grado. Di tale vizio la (OMISSIS) avrebbe avuto conoscenza solo al momento della chiamata in causa effettuata dal venditore (OMISSIS) con atto di citazione del 25.3.2009, precisando la ricorrente incidentale di non aver partecipato alla procedura per ATP attivata da (OMISSIS) nei confronti del solo venditore), sicche’ prima della notifica dell’atto di chiamata in causa la ricorrente incidentale non avrebbe potuto denunciare i vizi alla (OMISSIS) e a (OMISSIS), contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito.
Pertanto la (OMISSIS) S.p.a. avrebbe chiamato in causa (OMISSIS) tempestivamente (25 marzo 2009 dies a quo per (OMISSIS) che ha notificato a (OMISSIS) atto di chiamata del terzo il 17 luglio 2009), nel rispetto del termine annuale di cui all’articolo 1495 c.c..
Comunque, la ricorrente incidentale avrebbe rispettato pure il termine annuale di cui al Decreto Legislativo n. 2006 del 2005, articolo 131, atteso che nella specie la prestazione richiesta dal consumatore non e’ stata mai eseguita nel corso del giudizio del primo grado (avendo la ricorrente principale eseguito la prestazione in favore di (OMISSIS) e restituito il prezzo solo dopo la sentenza di primo grado), sicche’ il termine non era all’epoca ancora scaduto.
6.1. Il motivo all’esame va accolto per quanto di ragione.
Ed invero l’esame delle doglianze proposte nella prima parte del mezzo all’esame resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale.
Le doglianze formulate nella seconda parte del motivo del ricorso incidentale condizionato sono fondate laddove la ricorrente incidentale sostiene che l’azione di regresso dalla stessa proposta avrebbe dovuto essere sussunta nella previsione di cui all’articolo 131 codice del consumo, con ogni conseguenza in tema di exordium praescriptionis, come gia’ evidenziato esaminando il primo motivo del ricorso principale.
7. Con altro motivo proposto espressamente solo “in via incidentale”, rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1495 c.c. – decadenza dell’azione in tema di vizi – articolo 91 c.p.c.”, si censura la sentenza impugnata in ordine alla disposta condanna di (OMISSIS) S.p.a. alle spese di lite del grado di appello, evidenziandosi che la ricorrente incidentale non potrebbe essere considerata decaduta in quanto il dies a quo, dal quale decorre il termine ex articolo 1495 c.c., decorrerebbe per tale societa’ dal 25 marzo 2009, come gia’ detto, e la societa’ ricorrente incidentale avrebbe rispettato il termine annuale di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, articolo 131 (un anno dalla esecuzione della prestazione in regresso), sicche’ (OMISSIS) S.p.a. non sarebbe soccombente nei confronti di (OMISSIS) S.p.a. e andrebbe cassato il relativo capo di sentenza impugnato.
7.1. L’esame di tale motivo del ricorso incidentale resta assorbito dall’accoglimento per quanto di ragione del motivo del ricorso incidentale condizionato.
8. Conclusivamente, va accolto il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo e il terzo; va accolto, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, assorbito il restante motivo del ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione.
Stante l’accoglimento del ricorso principale e, per quanto di ragione, di quello incidentale condizionato, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo e il terzo; accoglie, per quanto di ragione, il primo motivo del ricorso incidentale condizionato, assorbito il restante motivo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti (e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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