In tema di sanzioni amministrative in materia elettorale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|24 marzo 2021| n. 8263.

In tema di sanzioni amministrative in materia elettorale, l’obbligo stabilito dall’art. 2, comma 1, n. 3, della legge n. 441 del 1982, richiamato dall’art. 7, comma 6, della legge n. 515 del 1993, di attestare, in alternativa alla dichiarazione concernente le spese sostenute per la campagna elettorale, di essersi avvalso esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione del partito, mira ad assicurare, in relazione a tutti i candidati che abbiano partecipato alla competizione elettorale, la trasparenza delle fonti di finanziamento, consentendo gli eventuali controlli; ne consegue che tale dichiarazione autocertificativa, sebbene in forma negativa, deve essere resa anche dai candidati che, oltre a non aver sostenuto personalmente oneri o ricevuto contributi, neppure si siano avvalsi di strutture e mezzi messi a disposizione dal partito, onde, in caso di omissione, è legittima la sanzione irrogata dal Collegio di Garanzia Elettorale.

Ordinanza|24 marzo 2021| n. 8263

Data udienza 16 settembre 2020

Integrale
Tag/parola chiave: SANZIONI – AMMINISTRATIVE – OPPOSIZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10555-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELE1 l’ORALE PER IL LAZIO, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 5984/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI MILENA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6774 del 2018, rigettava l’opposizione proposta da (OMISSIS) Decreto Legislativo n. 150 del 2011, ex articolo 6 avverso l’ordinanza ingiunzione notificata il 02.05.2016 con cui il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale per il Lazio gli comminava la sanzione di Euro 25.823,00 per la violazione della L. n. 515 del 1993, articolo 7, commi 6 e 7 e articolo 15, comma 8.
In virtu’ di impugnazione interposta dal medesimo opponente, la Corte di appello di Roma respingeva il gravame confermando la decisione impugnata per non trovare applicazione nella specie il termine di prescrizione quinquennale di cui alla L. n. 515 del 1993, articolo 14 e statuendo l’applicazione diretta al caso de quo della previsione di cui alla L. n. 441 del 1982, articolo 2, comma 1, n. 3 e L. n. 515 del 1993, articolo 7, comma 7 anche nei confronti dei candidati non eletti.
Avverso la sentenza della Corte capitolina l’originario opponente propone ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi.
L’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
Ritenuto che del ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente notificata al difensore di parte ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
In prossimita’ dell’adunanza camerale parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa.
Atteso che:
con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione della L. n. 515 del 1993, articolo 7, comma 3 in relazione ai commi 6 e 7 per non avere il giudice del gravame considerato che la nomina del mandatario elettorale ha una funzione prodromica rispetto alla scelta del candidato di effettuare spese di propaganda elettorale, che peraltro in candidato puo’ anche decidere di non effettuare. Aggiunge che, ai sensi della L. n. 441 del 1982, articolo 2, commi 1 e 3 e della L. n. 515 del 1993, articolo 7, comma 7, entro tre mesi dalla proclamazione sia i candidati eletti che quelli non eletti sono tenuti a depositare la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale. La dichiarazione ha, pertanto, come presupposto la nomina del mandatario elettorale, l’unico legittimato ad affrontare i costi e reperire i finanziamenti afferenti le spese della propaganda elettorale del candidato che lo ha nominato. Ad avviso del ricorrente, la dichiarazione assumerebbe valore obbligatorio solo ove nominato il mandatario elettorale, per cui in mancanza non puo’ ritenersi sussistere obbligo per il candidato, anche perche’ non sussiste norma che obbliga all’invio della dichiarazione se non sono state effettuate spese per la propaganda elettorale del candidato.
La censura e’ priva di pregio.
Sia la lettera delle disposizioni invocate da parte ricorrente, sia la ratio delle stesse, che va individuata nell’esigenza di assicurare la trasparenza delle fonti di finanziamento delle campagne elettorali e garantire gli eventuali controlli al riguardo, comportano la sussistenza dell’obbligo a carico di tutti i candidati che abbiano partecipato alle competizioni elettorali, eletti o meno, di rendere una dichiarazione al riguardo. La L. n. 441 del 1982, articolo 2, comma 1, n. 3 richiamato dalla L. n. 515 del 1993, articolo 7, comma 6 prevedendo l’alternativa alla “dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale”, quale l’attestazione di “essersi avvalso esclusivamente di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica di appartenenza”, con la finale apposizione della formula solenne “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”, lascia chiaramente intendere che anche i candidati che non abbiano sostenuto oneri personali, o ricevuto contributi esterni, siano tenuti a rendere in forma negativa, detta dichiarazione autocertificativa, in assenza della quale sarebbero del tutto vanificate le sopra evidenziate finalita’ perseguite dalla norma (v. in termini, Cass. n. 8443 del 2008). Sicche’, anche nei “casi limite” di candidati i quali, oltre a non sostenere personalmente oneri o ricevere contributi, neppure si siano avvalsi di strutture e mezzi propagandistici collettivi di partitogli stessi sono tenuti a dichiararlo, assumendosene la relativa responsabilita’ nella prevista solenne forma. Non essendo, dunque, necessaria alcuna prova in ordine alle circostanze che il candidato avesse sostenuto spese o ricevuto contributi, ovvero si fosse avvalso dell’apparato propagandistico collettivo predisposto dal partito di appartenenza, ma sufficiente il rilievo che il medesimo aveva omesso di presentare alcuna dichiarazione al riguardosa pure negativa, persistendo nel silenzio non ammesso dalla legge anche dopo aver ricevuto la notifica della diffida, deve ritenersi fondata la conseguente pretesa sanzionatoria;
– con il secondo mezzo il ricorrente lamenta – sempre ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e la falsa applicazione della L. n. 515 del 1993, articoli 14 e 15 per avere il giudice del gravame ritenuto inconferente il richiamo all’articolo 14 legge cit. atteso che il termine di 180 giorni entro cui devono essere contestate all’interessato le eventuali violazioni sarebbe approntato solo nel caso in cui le dichiarazioni dei candidati risultassero essere state presentate, non come nel caso in esame laddove sono state omesse. In tal caso – secondo la corte territoriale – non sussistendo alcun termine decadenziale sarebbe applicabile quello prescrizionale del quinquennio.
Statuizione che violerebbe l’articolo 7, commi 6 e 7 cit. secondo cui le dichiarazioni sui rendiconti e sulle spese elettorali dei candidati devono essere inviate entro il tennine di novanta giorni dalla proclamazione, con la conseguenza che nella fattispecie, avvenuta la proclamazione il 27.05.2013, sussisteva la perentorieta’ dell’invio entro il 27.08.2013.
Con il terzo mezzo il ricorrente nel denunciare la violazione e la falsa applicazione della L. n. 515 del 1993, articolo 15, comma 19 e 20, nonche’ della L. n. 689 del 1981, articolo 14, insiste sulla decadenza del termine per formulare la contestazione, trovando – a suo avviso – applicazione la L. n. 689 del 1981, articolo 14.
Le doglianze – che per la loro stretta connessione argomentativa vanno trattate unitariamente – sono infondate secondo constante e condiviso, nella sua apprezzata piena ragionevolezza, indirizzo di legittimita’.
La diffida di cui alla L. 10 dicembre 1993, n. 515, articolo 15, comma 8, – in base alla quale il Collegio regionale di garanzia elettorale invita il candidato che l’abbia omessa a presentare, nel termine di quindici giorni, la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale assolve, come gia’ esposto nel primo motivo, alla duplice funzione di offrire al trasgressore la possibilita’ di sanare l’illecito e, nel contempo, di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio; ne consegue che, in siffatto contesto, e’ superfluo l’invio di un’ulteriore diffida prima della concreta irrogazione della sanzione amministrativa, essendo l’interessato gia’ a conoscenza della natura dell’addebito e della pendenza della procedura (Cass. 1 aprile 2008 n. 8443; Cass. 17 marzo 2008 n. 7138).
Nella funzione assolta, questa Corte di legittimita’ ha quindi escluso l’applicabilita’ della L. n. 689 del 1981, articolo 14 e della contestazione ivi prevista al comma 2.
La L. n. 515 del 1993, articolo 15, al comma 19, con previsione di chiusura, stabilisce quanto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia elettorale dall’articolo l’applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della L. 24 novembre 1981, n. 689, “salvo quanto diversamente disposto”, stabilendo altresi’, espressamente, che non si applica la L. n. 689 del 1981, articolo 16 della medesima.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimita’ con l’evidenziare la duplice funzione assolta dalla intimazione contenuta nella diffida di cui alla citata L. n. 515, articolo 15, comma 8, come modificato dalla L. n. 672/96, che prevede che, in seguito all’accertamento del mancato deposito della dichiarazione in questione, il Collegio elettorale Regionale di Garanzia Elettorale inviti il candidato incorso nell’omissione a provvedere all’adempimento nel termine dei successivi 15 gg., al decorso del quale sono applicabili le sanzioni di legge, riconosce alla intimazione una natura complessa in cui convergono l’attribuita possibilita’ al trasgressore di sanare l’illecito evitando con la successiva sua ottemperanza le sanzioni di legge e l’avviso della pendenza del procedimento e delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza dell’invito (Cass. n. 8443 cit. in motivazione).
Il carattere estrinseco all’illecito integrato dalla diffida, che del primo e’ elemento “presupposto” ai fini della relativa punibilita’, fa si’ che non sia necessaria una nuova contestazione ai sensi della L. n. 689 del 1981, articolo 14, risultando quella contenuta nell’atto di cui alla L. n. 515 del 1993, articolo 15, comma 8, idonea ad assicurarne la finalita’.
I principi affermati da questa Corte di legittimita’ e le sottese ragioni divengono cosi’ portatori di una natura speciale dell’atto descritto alla L. n. 515 del 1993, articolo 15, comma 8, e sostengono, della norma, la deroga all’applicazione della piu’ generale disciplina, da valere in materia di sanzioni amministrative, come contenuta nella L. n. 689 del 1981.
Sull’indicata premessa, se pure la finalita’ assolta dalla contestazione di cui alla L. n. 689 del 1981, articolo 14, comma 2, resta soddisfatta dalla notifica della “diffida-contestazione” nella sua peculiare e duplice struttura, tanto non puo’ valere ad individuare, pero’, nella data della formazione ed inoltro dell’atto stesso al privato il dies a quo di decorso del termine di 90 gg. Quale termine di decadenza dell’autorita’ amministrativa dall’esercizio della potesta’ punitiva.
Nella speciale disciplina destinata a valere in materia elettorale in cui rientra, anche, secondo condiviso indirizzo, la mancata previsione di un termine di decadenza ai sensi della L. n. 689 del 1981, articolo 14, comma 2, trovano infatti ragionevole composizione contrapposte esigenze.
Alla notifica dell’atto di contestazione e diffida di cui alla L. n. 515 del 1993, articolo 15, comma 8, consegue infatti per l’incolpato la possibilita’ di sanare ab origine la condotta illecita previa presentazione “ora per allora” della dichiarazione mancata nel termine iniziale (L. n. 515 del 1993, articolo 7, comma 6; L. n. 441 del 1982, articolo 2, comma 1 n. 3), assicurandosi egli, in tal modo, un “complesso di garanzie ancora piu’ ampio di quello previsto dalla L. n. 689 del 1981” (p. 5 motivazione, Cass. n. 8443 cit.), in cui trova misura e conferma – con la clausola di chiusura di cui al comma 19 della citata L. n. 515, articolo 15 la’ dove si afferma dal legislatore la generale applicazione della disciplina sulle sanzioni amministrative pecuniarie “salvo quanto diversamente disposto” – la compatibilita’ tra la disciplina generale dettata in materia di sanzioni amministrative ex L. n. 689 del 1981 e quella speciale riservata dalla L. n. 515 del 1993 alle sanzioni da irrogarsi in materia elettorale.
L’atto di contestazione e diffida di cui alla L. n. 515 del 1993, articolo 15, comma 8, ha natura complessa, confluendo in esso sia l’accertamento della condotta, che resta cristallizzato al momento della mancata presentazione da parte del privato, ora per allora, della originaria prestazione ovverosia della dichiarazione sulle spese elettorali sostenute quale candidato della consultazione elettorale, sia la conseguente sanzione pecuniaria.
La partecipazione del soggetto sanzionato al processo di formazione della sanzione stessa, giusta l’indicato meccanismo, fa si’ che non resti integrata la necessita’ da parte della p.a. di esercitare la potestas puniendi nel termine decadenziale di cui alla L. n. 689 del 1981, articolo 14, e tanto perche’ il privato, destinatario, non ne resti, sine che, esposto (v. in termini Cass. 4 novembre 2019 n. 28262).
La Corte territoriale ha infatti affermato l’applicabilita’ al caso di specie del disposto di cui all’articolo 15 commi 5 e 8 sul rilievo, che costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e che non e’ stato in ogni caso specificamente contestato, che l’odierno ricorrente aveva omesso di depositare il rendiconto previsto dalla L. n. 515 del 1993, articolo 7, comma 6 con la relativa documentazione giustificativa.
Da qui la conseguenza che non e’ applicabile al caso di specie la normativa invocata dall’odierno ricorrente (articolo 14 commi 3 e 4), che presuppone la trasmissione al Collegio elettorale della dichiarazione e dei rendiconti da parte dell’interessato.
L’articolo 14 comma 3, infatti, stabilisce che la dichiarazione ed i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarita’ entro 180 gg. dalla ricezione, evento che integra il dies a quo da cui decorre il su menzionato termine di 180 gg.
Nel caso, dunque, in cui, come nella fattispecie in esame, il rendiconto, l’indicazione dei contributi ricevuti e gli estratti dei conti correnti utilizzati non vengano trasmessi, non si configura la fattispecie di cui all’articolo 14 ma quella, diversa, correttamente ritenuta applicabile dalla Corte, di cui all’articolo 15 commi 5 e 8;
– con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 441 del 1992, articolo 2, comma 3 e della L. n. 96 del 2012, articolo 13, comma 6 per non avere la corte territoriale, richiamando la pronuncia n. 19995 del 2008, neanche tenuto conto la fattispecie in concreto oggetto della vicenda de qua, riguardando ipotesi di omesso invio della dichiarazione da parte del candidato non eletto e che non ha sostenuto gli esborsi.
Il motivo e’ inammissibile poiche’ introduce deduzioni nuove e come tali non esperibili in sede di legittimita’ e, comunque, non autosufficiente la’ dove non chiarisce le ragioni per cui il giudice di merito avrebbe dovuto fare riferimento alla normativa dettata in materia di tornate elettorali comunali.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Nessuna pronuncia sulle spese in difetto di difese da parte del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale per il Lazio rimasto intimato.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1-qualer, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1 comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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