Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Sentenza 21 ottobre 2019, n. 26798.
La massima estrapolata:
In tema di appalto, l’impegno dell’appaltatore ad eliminare i vizi della cosa o dell’opera costituisce, alla stregua dei principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, fonte di un’autonoma obbligazione di “facere”, la quale si affianca all’originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo; tale obbligazione, pertanto, è soggetta non già ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all’ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l’inadempimento contrattuale.
Sentenza 21 ottobre 2019, n. 26798
Data udienza 23 maggio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 20914-2015 proposto da:
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SAS (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
e contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– intimati –
avverso la sentenza n. 934/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 09/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/05/2019 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE ALESSANDRO, che l’inammissibilita’ del ricorso principale e in subordine per il rigetto dello stesso, e per il rigetto del ricorso incidentale;
uditi gli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
1. I proprietari degli appartamenti ubicati nel condominio (OMISSIS), ubicato in via (OMISSIS), come meglio indicati in epigrafe e (OMISSIS), amministratore del suddetto condominio, convenivano in giudizio avanti il tribunale di Padova la societa’ venditrice (OMISSIS) (OMISSIS) S.A.S. (di seguito (OMISSIS) sas), che aveva edificato l’immobile, per sentir accogliere la domanda di riduzione del prezzo pagato per l’acquisto degli immobili predetti.
Gli attori esponevano che, in tutti gli appartamenti, si erano progressivamente manifestati, anche dopo molti anni dalla vendita, vizi e difetti alla pavimentazione di gravita’ tale da deprezzare in modo consistente il fabbricato e che la venditrice aveva gia’ riconosciuto l’esistenza dei vizi, intervenendo anche per la loro eliminazione. In seguito, tuttavia, si erano rivelati nuovi e piu’ gravi difetti, sempre riconosciuti dalla convenuta che si era impegnata al ripristino senza poi effettivamente eseguirlo.
1.1 La societa’ convenuta si costituiva, eccependo la carenza di legittimazione attiva dell’amministratore del condominio, l’intervenuta decadenza e prescrizione dell’azione e contestualmente chiamava in causa la (OMISSIS) srl e la ditta (OMISSIS) rispettivamente appaltatore e posatore della pavimentazione, per essere manlevata in caso di condanna in favore degli attori.
1.2 Le suddette parti chiamate si costituivano in giudizio ed eccepivano l’intervenuta prescrizione e decadenza dell’azione di garanzia perche’ (OMISSIS) Sas, pur avendo ricevuto l’atto di citazione nel giugno del 1996, le aveva notiziate della pendenza della lite solo nel successivo mese di settembre.
2. Il Tribunale di Padova accoglieva la domanda attorea, condannava la convenuta (OMISSIS) SAS e respingeva per tardivita’ le domande di manleva proposte da quest’ultima nei confronti delle due imprese.
2. Avverso la suddetta sentenza (OMISSIS) Sas proponeva appello.
3. La Corte d’Appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’appello, confermava la condanna dell’appellante e accoglieva la sua domanda di essere tenuta indenne, con condanna delle parti appellate (OMISSIS) srl e (OMISSIS).
3.1 Il giudice del gravame riteneva che il Tribunale non avesse fatto applicazione della norma sulla vendita ma si fosse riferito alla responsabilita’ del venditore-costruttore senza che tale titolo fosse contestato dall’appellante. In ogni caso, tale conclusione era confortata dalle clausole dei singoli contratti di compravendita ove si specificava che gli immobili erano stati realizzati dalla venditrice.
Risultava dalla citazione che, una volta manifestatisi i vizi, le ditte chiamate in causa (OMISSIS) srl e (OMISSIS) avevano eseguito su incarico della venditrice la sostituzione della pavimentazione danneggiata e le opere di impermeabilizzazione, ma, successivamente, le infiltrazioni di acqua e di umidita’ si erano ripresentate ed a seguito di ulteriori sopralluoghi, ai quali avevano partecipato persone incaricate dall’impresa venditrice, quest’ultima si era nuovamente impegnata a porre rimedio ai problemi insorti. Doveva farsi riferimento a tale obbligazione della venditrice-costruttrice. Infatti, l’impegno di eliminare i vizi dell’opera assunto dall’appaltatore e dal prestatore costituisce fonte di un’autonoma obbligazione la quale si affianca all’originaria obbligazione di garanzia senza estinguerla a meno di uno specifico accordo novativo e non e’ soggetta, pertanto, ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella garanzia ma all’ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l’inadempimento contrattuale. L’obbligazione di eliminazione dei vizi, peraltro, non richiede particolari formalita’ e puo’ esprimersi attraverso comportamenti concludenti. Nel caso di specie l’obbligazione risultava assunta ed adempiuta tramite i terzi coinvolti ed intervenuti in piu’ riprese.
3.2 La Corte d’Appello, invece, accoglieva il motivo di appello relativo alla domanda svolta a titolo di garanzia da parte della societa’ appellante, costruttrice-venditrice in relazione al termine di decadenza di 60 giorni decorrente dal ricevimento della denuncia inviata dall’acquirente.
Il motivo era fondato perche’ (OMISSIS) aveva comunicato a (OMISSIS) la notificazione della causa da parte dei condomini, con raccomandata ricevuta il 19 luglio 1996, e aveva specificato che la comunicazione veniva rivolta in quanto ditta che aveva fornito e posto in opera i pavimenti. Inoltre, con riguardo a (OMISSIS) doveva segnalarsi che la stessa, in data 7 marzo 1991, aveva risposto alla lettera del 4 marzo 1991 della societa’ oggi ricorrente, con la quale si segnalavano i danni lamentati dagli acquirenti, rassicurando che avrebbe provveduto alle riparazioni necessarie.
Anche nei confronti dell’impresa di (OMISSIS) doveva ritenersi fondato il motivo di appello in quanto la citazione in manleva non poteva ritenersi tardiva, avendo questa riconosciuto la propria responsabilita’ per i difetti, impegnandosi a provvedere a propria cura e spese all’eliminazione degli stessi.
4. (OMISSIS) srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso.
5. (OMISSIS) Sas (OMISSIS) ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo.
6. (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
9. Con memoria depositata in prossimita’ dell’udienza (OMISSIS) sas (OMISSIS) ha insistito nelle proprie richieste.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: nullita’ della sentenza impugnata per violazione dell’articolo 364 c.p.c., n. 4, in relazione all’articolo 161 c.p.c. per assoluta e totale incomprensibilita’ della decisione.
Il ricorrente ritiene che la sentenza della Corte d’Appello di condanna al pagamento delle spese di lite del 2 grado del giudizio in accoglimento della domanda di manleva sia incomprensibile e, dunque, nulla.
2. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: nullita’ della sentenza per violazione articolo 360, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti.
La ricorrente evidenzia che nella lettera del 7 marzo 1991 con la quale aveva risposto alla lettera della societa’ (OMISSIS), in relazione ai danni lamentati dai proprietari degli appartamenti del condominio (OMISSIS), si faceva riferimento esclusivamente ai pavimenti delle terrazze, e dunque a fatti diversi da quelli oggetto della citazione, relativi a infiltrazioni di acqua, alle fessurazioni all’interno dei pavimenti, alle crepe nelle pareti interne e comuni. Peraltro, anche dalla consulenza, emergeva che le piastrelle si erano fessurate per il cedimento del solaio e del massetto e non per un responsabilita’ della (OMISSIS). Infatti la consulenza aveva escluso che le piastrelle in se stesse fossero causa del fenomeno riscontrato e la rottura delle piastrelle era da ricercarsi non nella loro composizione o struttura ma nel cedimento del massetto. Dunque, la Corte veneta avrebbe omesso di esaminare un fatto preciso e cioe’ l’assoluta pacifica responsabilita’ del cedimento strutturale del fabbricato non imputabile ai del (OMISSIS) S.p.A.
3. Il terzo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli articoli 1292 e 2055 c.c. e articolo 112 c.p.c. per avere la sentenza impugnata condannato in via solidale (OMISSIS) S.p.A. e (OMISSIS), la prima quale fornitrice e posatrice delle mattonelle e il secondo quale esecutore dei solai e del massetto.
La societa’ (OMISSIS) non aveva mai chiesto la condanna in via solidale e, inoltre, la sentenza non giustifica e non motiva le ragioni di tale condanna, in quanto le prestazioni cui erano tenute le due societa’ chiamate in manieva erano totalmente diverse e non poteva applicarsi la solidarieta’ ex articolo 1292 c.c.
4. Il quarto motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’articolo 1667 c.c., commi 2 e 3.
La lettera con la quale (OMISSIS) assumeva di eseguire le riparazioni era relativa alla denuncia del signor (OMISSIS) in relazione ai rivestimenti delle terrazze esterne dell’appartamento e l’intervento riparatore eseguito era limitato a tali rivestimenti. Vi sarebbe, dunque, tanto la decadenza quanto la prescrizione dell’azione. Infatti, la comunicazione della societa’ (OMISSIS) alla (OMISSIS) fu fatta il 30 settembre del 1996, quando il termine di decadenza previsto dall’articolo 1670 c.c. era gia’ decorso, avendo questa ricevuto la citazione il 28 giugno del 1997. Inoltre, tale termine non era mai stato interrotto prima della scadenza perche’ la raccomandata del 17 luglio 1996 non poteva produrre tale effetto non essendovi alcuna richiesta.
5. La richiesta della ricorrente di integrazione del contraddittorio, per non essersi perfezionata la notifica del ricorso nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS) e (OMISSIS) non deve essere esaminata, in quanto il ricorso principale e’ inammissibile.
5.1 Infatti, La Corte di cassazione, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, e’ esentata, in applicazione del principio della “ragione piu’ liquida”, dall’esaminare le questioni processuali concernenti la regolarita’ del contraddittorio o quelle che riguardano l’esercizio di attivita’ defensionali delle parti poiche’, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (ex plurimis Sez. 2, Ord. n. 10839 del 2019, Sez. 2, Sent. n. 11287 del 2018, Sez. U, Ord. n. 6826 del 2010).
5.2 Nella specie, infatti, in via pregiudiziale ed assorbente, il ricorso principale va dichiarato inammissibile per difetto di una idonea esposizione, pur sommaria, dei fatti di causa, adempimento richiesto, a pena di inammissibilita’, dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, che sia tale comunque da consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall’atto, senza attingerli “aliunde”, gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti. In particolare, il ricorso omette pressoche’ completamente qualsiasi riferimento allo svolgimento del giudizio, non contenendo indicazioni da cui possa ricavarsi quali siano stati l’origine ed i contorni esatti dell’oggetto della controversia, quali le specifiche domande, eccezioni e difese articolate dalle parti e come si siano svolti, infine, gli stessi fatti di causa, con particolare riguardo al contenuto e consistenza delle questioni controverse ed alle ragioni in forza delle quali esse sono state decise. Tali indicazioni, pur necessarie, non emergono con sufficiente comprensibilita’, ne’ dalla premessa del ricorso, ne’ dalla lettura dei motivi.
La parte del ricorso intitolata “FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO” e’ del tutto carente, in quanto la ricorrente riporta soltanto l’esito del giudizio di appello dal quale e’ derivata la sua condanna senza alcun cenno allo svolgimento del giudizio di primo e secondo grado e al fatto che aveva dato origine alla controversia.
L’omessa e insufficiente esposizione del fatto non e’ neanche colmata dal generico riferimento alla sentenza di appello. Questa Corte ha affermato che l’esigenza che il ricorso contenga, a pena di inammissibilita’, una parte espositiva in via sommaria del fatto sostanziale e processuale dovrebbe idealmente essere assolta in via autonoma prima dell’articolazione dei motivi e, tuttavia, puo’ consentirsi che la parte espositiva dei fatti sia incorporata nell’ambito della illustrazione dei motivi, purche’ da essi emergano con sufficiente chiarezza tutti gli elementi necessari. Nel caso di specie non e’ possibile procedere ad una ricostruzione della complessa vicenda, idonea a farne comprendere anche il suo svolgimento processuale, neppure integrando la lettura del “fatto” riportato in ricorso con la lettura dei motivi. Questa Corte ha gia’ avuto modo di chiarire che il requisito in discorso puo’ ritenersi sussistente solo quando, nel contesto dell’atto di impugnazione, si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalle parti, senza possibilita’ di ricorrere al contenuto di altri atti del processo (Cass. n. 4403 del 2006; Cass. n. 15672 del 2005; Cass. n. 2432 del 2003; Cass. n. 4937 del 2000; Cass. S.U. n. 1513 del 1998). La lettura dell’intero ricorso appare, in sostanza, inidonea a soddisfare quella esigenza minima che la legge processuale ha voluto garantire richiedendo che nel ricorso per cassazione vengano esposti, anche sommariamente, i fatti della causa, adempimento che non si risolve in un requisito d’ordine formale, ma che e’ funzionalmente preordinato a fornire al giudice di legittimita’ la conoscenza necessaria dei termini in cui la causa e’ nata e si e’ sviluppata al fine di meglio valutare ed apprezzare, senza dovere attingere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, per ricostruire il quadro degli elementi fondamentali in cui si collocano sia la decisione contestata che i motivi di censura sollevati.
6. L’unico motivo del ricorso incidentale e’ cosi’ rubricato: illegittimita’ della sentenza impugnata ex articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione degli articoli 1492 e 1495 c.c.
La ricorrente afferma, quale circostanza pacifica in atti, che era solo venditrice delle unita’ immobiliari in oggetto e non costruttrice, e che era stata chiamata dai proprietari degli appartamenti del condominio a rispondere dei vizi riscontrati sul bene venduto, ai sensi dell’articolo 1492 c.c., per la riduzione del prezzo.
La convenuta (OMISSIS) Sas appellante aveva immediatamente eccepito la prescrizione dell’azione quanti minoris perche’ gli attori non avevano agito giudizialmente entro l’anno dalla consegna dei singoli beni. Pertanto, sin dal primo grado di giudizio, era stata tempestivamente sollevata l’eccezione di prescrizione ex articolo 1495 c.c. ed era chiara l’esclusione da parte di (OMISSIS) Sas di ogni personale impegno all’eliminazione dei vizi che avrebbe eventualmente comportato l’interruzione della prescrizione.
Infatti, bisogna distinguere il mero riconoscimento dei vizi e l’impegno all’eliminazione, avendo la ricorrente riconosciuto il vizio ma non essendosi impegnata all’eliminazione e, quindi, non avendo dato vita ad una nuova e diversa obbligazione che si prescrive in 10 anni. La ricorrente evidenzia che l’impegno del venditore all’eliminazione dei vizi fa sorgere il corrispondente diritto soggetto a prescrizione decennale, mentre il diritto alla riduzione del prezzo e la risoluzione del contratto restano soggette alla prescrizione annuale. Nel caso di specie gli originari attori avevano chiesto esclusivamente la riduzione del prezzo e non l’adempimento della diversa obbligazione di eliminazione dei vizi. Dunque, dovendosi applicare alla richiesta di riduzione del prezzo la prescrizione annuale la stessa si era gia’ prodotta per intero.
6.1 Preliminarmente deve osservarsi che l’inammissibilita’ del ricorso principale per cassazione non priva di efficacia il ricorso incidentale che sia stato proposto tempestivamente ai sensi dell’articolo 371 c.p.c. e nei termini per impugnare previsti dagli articoli 325, 326 e 327 c.p.c., dovendosi ritenere che il ricorso incidentale, in tale ipotesi, tenga luogo di quello principale (Sez. 3, Sent. n. 3056 del 2011).
6.2 L’unico motivo del ricorso incidentale e’ infondato.
Va ribadito, in premessa, il principio di diritto, enunciato da questa Corte, secondo cui spetta al Giudice interpretare e qualificare la domanda, senza essere in cio’ condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15724 del 18/07/2011: risultando del tutto irrilevante la eventuale errata indicazione della norma invocata nell’atto introduttivo), tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, purche’ nel rispetto del limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr. Sez. 1, Sent. n. 27285 del 2006; id. Sez. 3, Sent. n. 2746 del 2007; id. Sez. 3, Sent. n. 10617 del 2012). Va altresi’ precisato che tale potere spetta anche al Giudice di appello -e finanche al Giudice di legittimita’- il quale, salva la ipotesi in cui la qualificazione della domanda od eccezione accolta dal primo Giudice non debba intendersi coperta dal giudicato interno per non essere stato investito dal gravame il relativo capo di sentenza che accerta o disconosce il diritto (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 24339 del 01/12/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 15223 del 03/07/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 25609 del 21/12/2015; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12843 del 22/05/2017), non incorre nel vizio di extrapetizione, dando alla domanda od all’eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal giudice di primo grado e mai prospettata dalle parti, essendo compito del Giudice individuare correttamente la legge applicabile, con l’unico limite rappresentato dall’impossibilita’ di immutare l’effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire (cfr. Sez. 3, Sent. n. 15383 del 2010; id. Sez. 3, Sent. n. 21561 del 20/10/2010).
Cio’ premesso deve osservarsi che il ricorrente lamenta la violazione delle norme in materia di vendita senza cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata, avendo la Corte d’Appello fatto applicazione degli articoli 1667 c.c. e ss..
Il giudice del gravame, infatti, ha rilevato come gia’ il tribunale di primo grado non avesse fatto applicazione delle norme sulla vendita ma si fosse fondato sulla responsabilita’ del venditore -costruttore e ha ritenuto anche che, tale titolo, non era stato contestato dall’allora appellante (OMISSIS) sas, oggi ricorrente.
Inoltre, la qualificazione della domanda come responsabilita’ dell’appaltatore ex articolo 1667 c.c. era confortata anche dalle clausole dei singoli contratti di compravendita ove si specificava che gli immobili erano stati realizzati dalla venditrice.
La Corte d’Appello, dunque, ha condiviso e confermato tale qualificazione, richiamando l’obbligazione della venditrice-costruttrice che, una volta assunto l’impegno di eliminare i vizi della cosa, aveva determinato il sorgere di un’autonoma obbligazione soggetta all’ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l’inadempimento contrattuale. La Corte d’Appello ha precisato anche che l’obbligazione di eliminazione dei vizi non richiede particolari formalita’ e puo’ esprimersi attraverso comportamenti concludenti e ha applicato i principi pacifici in giurisprudenza secondo cui ai sensi dell’articolo 1667 c.c. il riconoscimento dei vizi delle difformita’ dell’opera da parte dell’appaltatore non deve accompagnarsi alla confessione giudiziale stragiudiziale della sua responsabilita’ e non richiede formule sacramentali e puo’ manifestarsi per fatti concludenti. Nella specie tale obbligazione era stata certamente assunta dalla (OMISSIS) sas ed in parte anche adempiuta mediante il ricorso alle ditte che avevano posto in opera la pavimentazione.
La censura del ricorrente non si confronta con tale qualificazione della domanda e del rapporto contrattuale e parte dal presupposto che la medesima domanda attorea debba ricondursi all’azione quanti minoris ex articolo 1492 c.c.
Nella specie, invece, la Corte d’Appello ha correttamente individuato tutti i caratteri della azione ex articolo 1667 c.c., ovvero una condotta, imputabile a colpa, ascrivibile alla societa’ identificata come societa’ costruttrice, o comunque, intervenuta a “dirigere” i lavori di costruzione affidati a terzi. In particolare, rilevano a tal fine l’indicazione nel contratto della qualita’ di costruttore del soggetto convenuto in qualita’ di responsabile; la tipologia dei vizi o difetti inerenti la costruzione e causalmente ricollegati ai materiali impiegati ed alle modalita’ di posa in opera degli stessi con erronea applicazione delle “regulae artis”. In conclusione, tutti gli elementi indicati rivestono il carattere di elementi di fatto rilevanti al completamento della fattispecie normativa astratta delineata nell’articolo 1667 c.c.
La Corte territoriale, infine, ha fatto corretta applicazione del principio affermato da Questa Corte secondo il quale: “In tema di appalto, l’impegno dell’appaltatore ad eliminare i vizi della cosa o dell’opera costituisce, alla stregua dei principi generali non dipendenti dalla natura del singolo contratto, fonte di un’autonoma obbligazione di “facere”, la quale si affianca all’originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, a meno di uno specifico accordo novativo; tale obbligazione, pertanto, e’ soggetta non gia’ ai termini di prescrizione e decadenza stabiliti per quella di garanzia, ma all’ordinario termine di prescrizione decennale fissato per l’inadempimento contrattuale” (Sez. 2, Sent. n. 62 del 2018). L’affermazione della ricorrente secondo la quale avrebbe solo riconosciuto l’esistenza dei vizi senza assumere l’impegno alla loro eliminazione resta una mera petizione di principio non supportata da alcuna argomentazione e in contrasto con quanto affermato dalla Corte d’Appello sulla base delle risultanze istruttorie.
5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta quello incidentale.
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
7. Si da’ atto della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta quello incidentale e condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione nei confronti di (OMISSIS) SAS, che liquida in complessivi Euro 6000 piu’ 200 per esborsi e condanna la ricorrente incidentale al pagamento delle spese del giudizio nei confronti di (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e di quello incidentale del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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