Omessa trasmissione o comunicazione dei dati richiesti dall’Ispettorato del lavoro

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 28 ottobre 2019, n. 43699.

Massima estrapolata:

L’omessa trasmissione o comunicazione dei dati e notizie legalmente richieste dall’Ispettorato del lavoro, concretizza un reato contravvenzionale di carattere permanente i cui termini di prescrizione iniziano a decorrere dalla data della sentenza penale di condanna da parte del tribunale ovvero dalla data del decreto penale di condanna.

Sentenza 28 ottobre 2019, n. 43699

Data udienza 12 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACETO Aldo – Presidente

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni Filippo – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 969/2018 della Corte di appello di Trieste del 9 luglio 2018;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CUOMO Luigi, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
sentito, altresi’ per il ricorrente, l’avv. (OMISSIS), del foro di Trieste, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Trieste, con sentenza del 9 luglio 2018, sostanzialmente riformando la sentenza emessa dal locale Tribunale in data 15 giugno 2016, ha dichiarato la penale responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine al reato di cui all’articolo 674 c.p. per avere immesso nel giardino di proprieta’ di tale (OMISSIS), ubicato al di sotto del terrazzino dell’appartamento, inserito in un condominio urbano, di proprieta’ dell’imputato, acqua piovana maleodorante in quanto frammista alle deiezioni dei cani dell’imputato, e lo ha, pertanto, condannato alla pena di Euro 200,00 di ammenda, oltre al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile.
Ha interposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), lamentando il fatto che la Corte territoriale fosse giunta ad una soluzione opposta, a quella cui era pervenuto il giudice di primo grado senza avere, tuttavia, proceduto alla riapertura della istruttoria, sebbene i testi della difesa avessero escluso che il liquido defluito nel giardino del (OMISSIS) fosse maleodorante per le ragioni sopra esposte.
In tal modo la Corte avrebbe fatto mal governo della previsione contenuta nell’articolo 603 c.p.p., comma 3-bis, che impone la rinnovazione del dibattimento in caso di appello del Pm per motivi attinenti alla valutazione delle prove dichiarative contro sentenza di proscioglimento.
Quale secondo motivo di impugnazione, il ricorrente ha lamentato l’errore di diritto in cui sarebbe incorso il giudicante nel ritenere appellabile la sentenza de qua, ad onta della previsione contenuta nell’articolo 593 c.p.p., comma 3, secondo la quale non sono impugnabili in appello le sentenze di proscioglimento per reati contravvenzionali per i quali sia prevista la sola pena dell’ammenda o la pena alternativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto e’ fondato nei sensi di cui in motivazione.
Prioritario e’ l’esame del secondo motivo di ricorso, con il quale e’ dedotta la stessa suscettibilita’ della sentenza del Tribunale di Trieste, in esito alla quale l’attuale ricorrente era stato assolto dal reato di cui all’articolo 674 c.p. perche’ il fatto non costituisce reato, ad essere sottoposta a gravame da parte della pubblica accusa.
A sostegno della propria impugnazione il ricorrente, avendo osservato che il reato in questione prevede quale sanzione l’arresto sino ad un mese o l’ammenda sino alla somma di Euro 206,00, ha rilevato che, in base alla previsione contenuta nell’articolo 593 c.p.p., comma 3, sono inappellabili le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o, come si verifica in relazione alla disposizione la cui violazione e’ stata a lui contestata, con pena alternativa detentiva o pecuniaria.
Rileva il Collegio che la citata disposizione, il cui contenuto e’ effettivamente quello indicato dal ricorrente, risulta, tuttavia, essere stata evocata incongruamente da quello rispetto alla presente fattispecie.
Siffatta disposizione e’, infatti, il frutto della novella introdotta nel citato comma 3 dell’articolo 593 c.p.p. per effetto della entrata in vigore della L. n. 11 del 2018, la quale, all’articolo 2, comma 1, lettera b), ha appunto inserito nel testo della disposizione codicistica un ulteriore limite alla appellabilita’ delle sentenze, affiancando a quello concernente le sentenze di condanna per le quali e’ stata applicata la sola pena dell’ammenda anche “le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ammenda o con pena alternativa”.
La disposizione in questione e’ entrata in vigore in data 6 marzo 2018; considerata la assenza di una qualche disciplina intertemporale che regoli i procedimenti gia’ incardinati al momento in cui essa e’ appunta divenuta vigente, deve ritenersi che la stessa – regolando un attributo, appunto la sua inappellabilita’, della sentenza – sia applicabile alle sole sentenze emesse successivamente alla entrata in vigore della medesima.
Considerato che nel caso in esame la sentenza con la quale il Tribunale di Trieste ha ampiamente prosciolto il (OMISSIS), impugnata dal Pm, e’ stata pronunziata in data 15 giugno 2016, essa deve ritenersi sottratta al regime della inappellabilita’, essendo questo, sancito dall’articolo 593 c.p.p., comma 3, applicabile solo ai provvedimenti giurisdizionali emessi a decorrere dalla entrata in vigore della novella con la quale esso e’ stato introdotto nella disposizione citata.
Peraltro, si osserva, ad analoghe conclusioni si giungerebbe anche ove si ritenesse quale momento qualificante ai fini della individuazione del regime normativo da applicare alla impugnazione presentata dal Pm – in puntuale ossequio al criterio del tempus regit actum che in linea di principio si applica alle disposizioni regolatrici dei processi giurisdizionali – quello della proposizione della impugnazione avverso la sentenza di primo grado articolata dalla pubblica accusa, essendo stato formulato l’appello del Pm con atto del 25 ottobre 2016, anch’esso, pertanto, anteriore alla vigenza della attuale versione dell’articolo 593 c.p.p., comma 3.
Sul punto si ritiene che a nulla rilevi la circostanza che la sentenza scaturita dalla detta impugnazione, essendo stato regolarmente instaurato il giudizio di gravame, sia stata pronunziata in data 9 luglio 2018, quindi nella vigenza dell’attuale versione dell’articolo 593 c.p.p., comma 3, essendo questa evenienza, cioe’ a data della pronunzia della sentenza di appello, legato a circostanze occasionali non tali da giustificare una ragionevole opzione nel senso della applicabilita’ dell’uno o dell’altro regime di impugnabilita’ di una sentenza precedentemente emessa.
Passando a questo punto all’esame del successivo motivo di impugnazione che, sebbene formulato per primo era logicamente recessivo rispetto al precedente, sebbene questo fosse articolato in apparente subordine rispetto ad esso, ne rileva la Corte la piena fondatezza.
La Corte giuliana, infatti, ha sostanzialmente riformato la sentenza di primo grado, con la quale come detto l’attuale ricorrente era stato prosciolto dal reato di cui all’articolo 674 c.p., accogliendo la impugnazione presentata dalla locale Procura generale con la quale – essendo state censurate le statuizioni del Tribunale, fra l’altro, in relazione all’avvenuto bilanciamento delle inconciliabili dichiarazioni delle parti e dei testimoni da queste introdotti nonche’ la mancanza di qualsiasi valutazione circa l’attendibilita’ delle deposizioni offerte dalla difesa, le cui contraddizioni avrebbero, invece dovuto suggerire una seria valutazione sulla loro genuinita’ – erano stati articolati motivi di gravame attinenti la valutazione della prova dichiarativa.
Cio’ avrebbe imposto – in considerazione dell’intervenuta modificazione dell’articolo 603 c.p.p., all’interno del quale, a seguito della entrata in vigore della L. n. 103 del 2017, a decorrere dal 3 agosto 2017, e’ stato inserito il comma 3-bis che prevede, in caso di appello del Pm contro una sentenza di proscioglimento per motivi riguardanti la valutazione della prova dichiarativa – la rinnovazione, in fase di gravame, della istruttoria dibattimentale, dovendo, di conseguenza la Corte di appello di Trieste procedere alla riapertura della istruttoria per risentire i testi gia’ esaminati in sede di primo grado le cui risposte sono state diversamente considerate ai fini del decidere da tale organo giudiziario rispetto a quanto fatto dal Tribunale.
Nel senso sopra descritto la sentenza impugnata e’, pertanto, illegittima e la stessa deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste che, previa riapertura della istruttoria, considerera’ nuovamente l’impugnazione presentata dal Procuratore generale territoriale avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Trieste nei confronti dell’attuale ricorrente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Trieste.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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