Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 giugno 2021| n. 17060.
Il ricorso per cassazione proponibile ex articolo 348-ter co. 3 c.p.c..
Il ricorso per cassazione proponibile, ex articolo 348-ter, comma 3, cod. proc. civ. avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità dell’appello, resa ai sensi dell’articolo 348-bis cod. proc. civ., è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità di cui all’articolo 369, comma 2, cod. proc. civ. ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta sia, per la verifica della tempestività del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice “a quo”, la Corte, nell’esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine cosiddetto lungo di cui all’articolo 327 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, rilevato il decorso del termine “de quo”, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile per tardività il ricorso proposto avverso la sentenza impugnata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 15 maggio 2018, n. 11850; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 13 dicembre 2016, n. 25513).
Ordinanza|16 giugno 2021| n. 17060. Il ricorso per cassazione proponibile ex articolo 348-ter co. 3 c.p.c.
Data udienza 4 dicembre 2020
Integrale
Tag/parola chiave: Impugnazioni – Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado – Articolo 348 – ter, comma 3, c.p.c. – Sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione se anteriore – Ordinanza d’inammissibilità dell’appello – Articolo 348 – bis c.p.c. – Requisito di procedibilità ex articolo 369, comma 2, c.p.c. – Duplice onere di deposito – Copia autentica della sentenza ed ordinanza con la relativa comunicazione o notificazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27453-2019 proposto da:
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio (OMISSIS) E ASSOCIATI, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SAS;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. R.G. 3682/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata l’11/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FALASCHI MILENA.
Il ricorso per cassazione proponibile ex articolo 348-ter co. 3 c.p.c.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 1335/2018, in rigetto dell’opposizione proposta da (OMISSIS) s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla (OMISSIS) s.a.s. confermava la condanna della intimata al pagamento di Euro 15.841,03 per le lavorazioni commissionate ed eseguite dalla intimante.
A seguito di appello interposto dalla (OMISSIS), la Corte di appello di Venezia, con ordinanza dell’H febbraio 2019, pronunciata ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c., dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta, confermando le ragioni giuridiche addotte dal giudice di prime cure.
Avverso la sentenza del Tribunale di Padova la medesima (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, fondato su un unico articolato.
La (OMISSIS) s.a.s. e’ rimasta intimata.
Ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata al difensore della ricorrente, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Atteso che:
e’ pregiudiziale l’accertamento dell’ammissibilita’ del ricorso sotto il profilo del tempo della proposizione dell’impugnazione.
L’articolo 348-ter c.p.c., comma 3, dispone: “Quando e’ pronunciata l’inammissibilita’ (dell’appello), contro il provvedimento di primo grado puo’ essere proposto, a norma dell’articolo 360 c.p.c., ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilita’. Si applica l’articolo 327, in quanto compatibile.”
Come rilevato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., 13 dicembre 2016 n. 25513; Cass., Sez. Un., 15 maggio 2018 n. 11850) il ricorso per cassazione proponibile, ex articolo 348-ter c.p.c., comma 3, avverso la sentenza di primo grado, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilita’ dell’appello, resa ai sensi dell’articolo 348-bis c.p.c., e’ soggetto, ai fini del requisito di procedibilita’ di cui all’articolo 369 c.p.c., comma 2, ad un duplice onere di deposito, avente ad oggetto la copia autentica sia della sentenza suddetta sia, per la verifica della tempestivita’ del ricorso, della citata ordinanza, con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso e’ improcedibile, salvo che, ove il ricorrente abbia assolto l’onere di richiedere il fascicolo d’ufficio alla cancelleria del giudice a quo, la corte, nell’esercitare il proprio potere officioso, rilevi che l’impugnazione sia stata proposta nei sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine c.d. lungo di cui all’articolo 327 c.p.c.
E’ il caso di precisare che il termine di sessanta giorni vale anche quando il ricorso censuri l’ordinanza della corte d’appello per vizi propri. Se e’ vero, infatti, che le Sezioni Unite di questa Corte, componendo contrasto di giurisprudenza (v. Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2016 n. 1914), hanno ammesso che l’ordinanza di inammissibilita’ dell’appello resa ex articolo 348-ter c.p.c. sia ricorribile per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale, e’ anche vero che la giurisprudenza ha altresi’ chiarito (v. Cass. 6 febbraio 2017 n. 3067 e Cass. 13 ottobre 2016 n. 20662) che il termine previsto dall’articolo 348-ter c.p.c. e’ applicabile anche all’impugnazione autonoma dell’ordinanza di inammissibilita’ dell’appello ex articolo 348-bis c.p.c. nei casi in cui questa risulti consentita.
Il ricorso per cassazione proponibile ex articolo 348-ter co. 3 c.p.c.
Nel caso di specie, a fronte di dichiarazione in ricorso di notificazione dell’ordinanza in data 15 febbraio 2019 la notificazione del ricorso per cassazione e’ stata avviata solo il giorno 13 settembre 2019, ormai trascorso il termine di 60 giorni a computarsi dalla predetta data del 15 febbraio 2019.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile per tardivita’.
Nessuna pronuncia sulle spese processuali in mancanza di difese della societa’ rimasta intimata.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13 comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1 comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Il ricorso per cassazione proponibile ex articolo 348-ter co. 3 c.p.c.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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