La decadenza da un termine processuale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 giugno 2021| n. 17507.

La decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non può ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell’omessa comunicazione della data di trattazione dell’udienza e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all’articolo 327 cod. proc. civ. decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attività processuali a sua insaputa (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale il giudice d’appello, con motivazione adeguata e coerente con il disposto legislativo, nel dichiarare inammissibile l’impugnazione, aveva osservato che, ai sensi degli articoli 327, comma 1, e 133 cod. proc. civ., il termine di sei mesi per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza, restando irrilevante la data di comunicazione in quanto estranea al procedimento di pubblicazione e tale da non integrare né un elemento costitutivo né un elemento condizionante l’efficacia di essa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, sentenza 8 marzo 2017, n. 5946).

Ordinanza|18 giugno 2021| n. 17507. La decadenza da un termine processuale

Data udienza 20 aprile 2021

Integrale
Tag/parola chiave: Responsabilità civile – Pubblica amministrazione – Decadenza da un termine processuale – Termine per impugnare – Decadenza incolpevole – Esclusione – Errore di diritto – Rimessione in termini – Presupposti – Non sussistono – Doglianza – Omessa comunicazione della data di trattazione dell’udienza e/o della sentenza stessa – Termine di cui all’articolo 327 c.p.c. – Decorrenza dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria – Obblighi di comunicazione alle parti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16010-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato presso la cancelleria della
CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE POMPEI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2392/2018 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 06/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

La decadenza da un termine processuale

RILEVATO

che:
1. Il Giudice di Pace di Torre annunziata, con sentenza n. 7423/2016 depositata il 26 ottobre 2016, rigetto’ la domanda di (OMISSIS) proposta nei confronti del Comune di Pompei, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un sinistro stradale.
2. Tale decisione veniva impugnata da (OMISSIS) con atto notificato in data (OMISSIS) con i quale egli chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell’esecuzione della sentenza e, nel merito, l’accertamento della responsabilita’ del Comune.
Il Tribunale di Torre Annunzia con sentenza n. 2392/2018 ha dichiarato l’appello inammissibile in quanto proposto oltre il termine dei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza previsto dall’articolo 327 c.p.c., comma 1.
3. Avverso tale decisione (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Resiste con controricorso, illustrato da memoria, il Comune di Pompei.

 

La decadenza da un termine processuale

CONSIDERATO

che:
4. Occorre innanzitutto esaminare l’eccezione di tardivita’ della notifica del ricorso posta dal controricorrente.
Essa e’ infondata.
La sentenza impugnata e’ stata pubblicata il 6 novembre 2018. Dal giorno successivo a tale data decorre il termine di sei mesi per impugnare la sentenza. Il ricorso e’ stato notificato il 6 maggio 2019 come risulta dalle attestazioni depositate dal ricorrente (tra cui la ricevuta di accettazione della notificazione del ricorso), quindi nei termini previsti dalla legge.
5. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta erronea insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’interpretazione degli articoli 133 e 327 c.p.c.. Espone il (OMISSIS) che la tardivita’ nella proposizione dell’appello, lungi dal poter essere imputata alla parti, era stata causata dal malfunzionamento Uffici Giudiziari in quanto a seguito dell’accorpamento degli Uffici dei giudici di Pace, ogni accesso alla Cancellerie per verificare il deposito delle sentenze era stato impedito e la loro conoscenza e conoscibilita’ era affidata esclusivamente all’invio della PEC da parte della Cancelleria. Nel caso di specie la comunicazione della sentenza a mezzo PEC era pervenuta alle parti a distanza di molto tempo dalla sua pubblicazione, quando mancavano solo venti giorni allo spirare del termine lungo per impugnare, con grave lesione del diritto di difesa e cio’ avrebbe legittimato la remissione in termini per la proposizione dell’appello.
Il motivo e’ infondato.
Le censure avanzate dal ricorrente, infatti, si sostanziano in una esposizione delle ragioni che hanno reso impossibile la tempestiva proposizione del ricorso. Si tratta, tuttavia, di censure di merito che non sono suscettibili di essere oggetto di esame in questa sede.
In ogni caso “la decadenza da un termine processuale, ivi compreso quello per impugnare, non puo’ ritenersi incolpevole e giustificare, quindi, la rimessione in termini, ove sia avvenuta per errore di diritto, ravvisabile laddove la parte si dolga dell’omessa comunicazione della data di trattazione dell’udienza e/o della sentenza stessa, atteso che il termine di cui all’articolo 327 c.p.c., decorre dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle parti, e che, inoltre, rientra nei compiti del difensore attivarsi per verificare se siano state compiute attivita’ processuali a sua insaputa” (Cass. n. 5946 del 2017).
Il Tribunale ha correttamente osservato che ai sensi dell’articolo 327 c.p.c., commi 1 e 133, il termine di sei mesi per proporre impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza mentre e’ irrilevante la data di comunicazione che e’ estranea al procedimento della pubblicazione e non integra ne’ un elemento costitutivo ne’ un elemento condizionante l’efficacia di essa.
Si tratta di una motivazione adeguata e coerente con il disposto legislativo e pertanto non censurabile in questa sede.
Il ricorso sarebbe anche inammissibile per violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 6. Tale articolo stabilisce che il ricorso deve contenere a pena di inammissibilita’ la specifica indicazione degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda ed il successivo articolo 369, comma 2, precisa che insieme al ricorso debbano essere depositati “a pena di improcedibilita’” i documenti sui quali il ricorso si fonda. La ratio delle suddette previsioni riposa nella necessita’ di consentire al giudice di legittimita’ di valutare la fondatezza del motivo di ricorso senza dover procedere all’esame dei fascicoli d’ufficio o di parte (cass. sez. III, n. 86 del 10 gennaio 2012), non potendosi affidare al giudice di legittimita’ il compito di svolgere un’attivita’ di ricerca negli atti (cfr. cass. sez. III n. 4201 del 22 febbraio 2010).
Nel caso di specie il ricorrente fa riferimento ad una comunicazione della Cancelleria dalla quale risulterebbe confermato che la conoscenza della pubblicazione delle sentenze del Giudice di Pace di Torre Annunziata per le parti era possibile esclusivamente attraverso la loro comunicazione, ma non indica in quale luogo delle sue produzioni si trovi tale atto e neppure ne allega copia al ricorso.
6. Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.
7. Infine, poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, il comma 1-quater (e mancando la possibilita’ di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’ in favore del controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.000 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del citato articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *