La cancellazione della società dal registro delle imprese

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|17 giugno 2021| n. 17378.

La cancellazione della società dal registro delle imprese, determinandone l’estinzione, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio; pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, e l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti di questi

Sentenza|17 giugno 2021| n. 17378. La cancellazione della società dal registro delle imprese

Data udienza 10 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto di vendita – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Cancellazione della società dal registro delle imprese – Mancata comunicazione dell’evento interruttivo – Notifica della sentenza al procuratore – Idoneità a far decorrere il termine per l’impugnazione – Estinzione del giudizio in caso di mancata riassunzione – Integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 4027/2015 (cui viene riunito il ric. 34422-2019) proposto da:
(OMISSIS), gia’ socio illimitatamente responsabile della estinta (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in (OMISSIS);
– controricorrente –
(OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l., rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7/2015 della CORTE d’APPELLO di GENOVA, depositata l’8/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l’Avv. (OMISSIS) per il ricorrente, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; e, per la controricorrente (OMISSIS), l’Avv. (OMISSIS) con delega che ha concluso per l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso.
nonche’
sul ricorso n. 34422-2019 (che viene riunito al ric. 4027-2016) proposto da:
(OMISSIS), gia’ socio illimitatamente responsabile della estinta (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) e (OMISSIS), entrambi gia’ soci accomandanti della estinta (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS) in (OMISSIS)
– ricorrente –
– contro –
(OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS). s.p.a.e gia’ (OMISSIS) s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1544/2018 della CORTE d’APPELLO di GENOVA, depositata il 12/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUISA DE RENZIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l’Avv. (OMISSIS) per i ricorrenti, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso; e, per la controricorrente (OMISSIS), l’Avv. (OMISSIS) che ha concluso per l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

(Ricorso n. 4027 del 2016).
1. – Nel dicembre del 2002, (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), quale venditrice di un impianto industriale per la surgelazione, chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo per conseguire il saldo del prezzo di Euro 291.882.21 dovuto dall’acquirente (OMISSIS) s.p.a.;
che faceva opposizione adducendo vizi e difetti, e chiedendo la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni (questo: il thema decidendum del giudizio RG. 3719/2003 del Tribunale di Genova).
La opposta (OMISSIS) otteneva di chiamare in causa coloro che avevano progettato e concorso nella fornitura dell’impianto, che resistevano; e frattanto, la (OMISSIS) proponeva a sua volta domanda risarcitoria avverso Lanterna, per le conseguenze pregiudizievoli legate all’inadempimento della acquirente, che non aveva piu’ pagato il saldo del prezzo (questo: il giudizio RG 10440/2003 del Tribunale di Genova).
I due giudizi venivano riuniti.
Con sentenza n. 1718/2009, depositata in data 29.4.2009, il Tribunale di Genova (nella indicata causa promossa da (OMISSIS) s.p.a. di opposizione a decreto ingiuntivo nei suoi confronti ottenuto da (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS), per l’importo di Euro 291.882,21, in relazione alla fornitura di impianto industriale di surgelazione per pizze e focacce, con chiamata in causa dei terzi (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS), nonche’ con intervento volontario di (OMISSIS), con riunione di altra causa promossa da (OMISSIS) contro Lanterna, avente la stessa causa petendi) rigettava la domanda attrice e (tra l’altro) in parziale accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto, dichiarava tenuta e condannava (OMISSIS) al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di cui alla fattura n. (OMISSIS), e condannava (OMISSIS) al pagamento in favore di (OMISSIS) della somma di Euro 55.699,22, oltre rivalutazione dal 14.10.2003 al saldo.
Non definitivamente pronunciando sulla domanda di risarcimento danni di (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), il Tribunale rimetteva la causa in istruttoria.
Avverso detta sentenza parziale proponeva, a sua volta, appello (OMISSIS), quale socio illimitatamente responsabile dell’estinta (OMISSIS) s.a.s.; si costituiva in giudizio (OMISSIS) s.p.a., nonche’ l’ing. (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l..
Con sentenza n. 7/2015, depositata in data 8.1.2015, la Corte d’Appello di Genova rigettava l’appello proposto da (OMISSIS); in accoglimento dell’appello incidentale proposto da L.A.G. s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a.) dichiarava non dovuto l’importo di Euro 29.422,01, oltre IVA 20%, e quindi Euro 35.326,41, addebitato a titolo di spese di trasporto, di vitto e alloggio, sull’importo totale di Euro 57.617,36 di cui alla fattura n. (OMISSIS) e, pertanto, dichiarava tenuto e condannava il (OMISSIS) alla restituzione di detta somma, oltre interessi; respingeva l’appello incidentale proposto dal (OMISSIS), confermando nel resto la sentenza appellata.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di 11 motivi. Resistono L.A.G. s.p.a. e (OMISSIS) s.r.l. con controricorso. Tutte le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..
(Ricorso n. 34422 del 2016).
2. – Al suddetto giudizio di opposizione (R.G. 3719/2003) era stato, come detto, riunito altro giudizio (R.G. 10440/2003) promosso da (OMISSIS) contro (OMISSIS), avente a oggetto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patiti a seguito del comportamento tenuto nel corso del contratto di fornitura dell’impianto di surgelazione, nonche’ la rifusione di oneri bancari maturati e non conteggiati alla data del ricorso monitorio. In tale secondo giudizio si costituiva la (OMISSIS) chiedendo la riunione con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e, nel merito, il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la riduzione del prezzo e il risarcimento dei danni.
(OMISSIS), in qualita’ di socio illimitatamente responsabile dell’estinta (OMISSIS) s.a.s., proponeva allora appello avverso la sentenza parziale; ma la Corte distrettuale, con sentenza n. 7/2015 depositata in data 8.1.2015 (gia’ citata) respingeva l’appello principale accogliendo quello incidentale di (OMISSIS) s.p.a. (la quale, pertanto, nel giudizio d’appello per il risarcimento dei danni dichiarava di non avere piu’ interesse alla pronuncia sull’appello incidentale in tale sede proposto, avente il medesimo oggetto).
Con la sentenza definitiva n. 2358/2012, depositata in data 28.8.2012, il Tribunale di Genova, in accoglimento della domanda di risarcimento dei danni formulata da (OMISSIS), aveva condannato (OMISSIS), nella qualita’, al pagamento in favore di (OMISSIS) s.p.a. della somma di Euro 171.157,00, oltre accessori. La medesima decisione condannava altresi’ i soci accomandanti (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento della parte di Euro 171.157,00, oltre accessori, corrispondente alla rispettiva quota di partecipazione sociale, in solido con (OMISSIS) limitatamente alla somma di rispettiva pertinenza.
Avverso detta decisione proponevano appello (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione, dopo il fallimento di (OMISSIS) s.r.l., nei confronti di (OMISSIS) e, nel merito, il rigetto della domanda proposta da (OMISSIS), che si costituiva chiedendo di dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi il gravame e proponendo appello incidentale. All’udienza collegiale del 17.5.2018 il procuratore dell’appellante produceva copia dell’atto di fusione di (OMISSIS) che acquisiva denominazione sociale dell’incorporata (OMISSIS) s.p.a..
Con sentenza n. 1544/2018, depositata in data 12.10.2018, la Corte d’Appello di Genova, in parziale accoglimento dell’appello, disponeva che sull’importo che (OMISSIS) era condannato a pagare decorressero, a far data dalla decisione di primo grado, i soli interessi legali; dichiarava tenuti e condannava (OMISSIS) e (OMISSIS), quali soci accomandanti di (OMISSIS), in solido con (OMISSIS), al pagamento di detto importo, nei limiti di quanto percepito in sede di liquidazione; confermava nel resto la sentenza impugnata.
Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sulla base di 14 motivi. Resiste (OMISSIS) s.p.a con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – Va preliminarmente rilevato che i ricorsi per cassazione, ove proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio (come, nella specie, la sentenza non definitiva e quella definitiva) vadano preliminarmente riuniti, trattandosi di un caso assimilabile a quello, previsto dall’articolo 335 c.p.c., della proposizione di piu’ impugnazioni contro una medesima sentenza (Cass. n. 9192 del 2017; conf. Cass. n. 17603 del 2019).
1.2. – In via pregiudiziale, nella memoria difensiva del ricorrente (OMISSIS), a sostegno della contestata carente tempestivita’ della proposizione del ricorso in cassazione, da un lato, viene ribadito che le ricevute di accettazione e quelle di consegna delle PEC relative alla notifica del ricorso alla (OMISSIS) s.p.a. (R.G. 4027 del 2016) nell’occasione si erano tutte generate entro l’8.2.2016 (prima delle ore 23,00), ultimo giorno utile per la proposizione del ricorso. E, dall’altro, va preso atto che nel frattempo la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-septies, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, inserito del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, articolo 45-bis, comma 2, lettera b), convertito, con modificazioni, nella L. 11 agosto 2014, n. 114, “nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalita’ telematiche la cui ricevuta di accettazione e’ generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziche’ al momento di generazione della predetta ricevuta” (Corte Cost. n. 75 del 2019).
1.3. – Quanto poi, ancora, alla correttezza della notifica del ricorso (corredato di procura e notificato a mezzo posta elettronica certificata, in allegato al messaggio pec, in formato PDF), viene sottolineato come, nella specie, il ricorso con la procura predisposto in formato cartaceo (che apposta a margine o in calce, viene a costituire un corpus inscindibile con esso: Cass. n. 15509 del 2000; Cass. n. 4370 del 2003), sia stato scanzionato ottenendo cosi’ una copia digitale dello stesso corpus e notificato con la relata di notifica “nativa”, convertita in PDF, sottoscritta digitalmente, e contenente l’attestazione di conformita’ all’originale del ricorso notificato.
Conformemente a quanto statuito e richiesto dalla L. n. 53 del 1994, articolo 3 bis, con richiamo del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 undecies, appare pertanto perfettamente valida ed ammissibile la notifica del ricorso con tali modalita’; vigendo d’altronde il consolidato principio secondo il quale, comunque, la costituzione in giudizio dell’intimato sana ogni ipotetico vizio del procedimento, la’ dove la conoscibilita’ dell’atto rappresenta l’unico parametro in base al quale valutare, in concreto, il raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. n. 532 del 2020; Cass. n. 3805 del 2018; Cass. n. 13857 del 2014).
1.1.1. – Con il primo motivo (nel giudizio RG 4027/2016) i ricorrenti denunciano rispetto alle sentenze censurate la “Violazione e falsa applicazione degli articoli 299, 300, 303, 307, 653 c.p.c.; articolo 2909 c.c., in riferimento all’articolo 156 c.p.c. e articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4”.
1.1.2. – Con il primo motivo (dell’altro giudizio riunito RG 34422/2010) i ricorrenti lamentano la “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 106, 107 c.p.c., articolo 183 c.p.c., comma 4, articolo 269 c.p.c., comma 3 (all’epoca vigenti); articolo 112 c.p.c.; articoli 24, 111 Cost.; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.
1.1.3.3. – In considerazione della loro connessione logico giuridica e della specifica modalita’ di formulazione, i motivi vanno esaminati e deciso congiuntamente.
1.2.1. – Essi risultano fondati.
1.2.2. – Si lamenta, innanzitutto, il rigetto dell’eccezione di estinzione del processo di opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 1718 del 2009 (sentenza parziale del 29.4.2009). E per fare cio’, come dedotto correttamente da parte ricorrente, va posto in rilievo che la (OMISSIS) s.a.s. era stata cancellata dal Registro delle Imprese il 9.3.2004; e che dopo l’interruzione del processo – dichiarata con ordinanza del 10.2.1004, per effetto del fallimento della chiamata in causa (OMISSIS) s.r.l. – la riassunzione era stata effettuata nei confronti della societa’ (OMISSIS) e non nei confronti di (OMISSIS), quale socio accomandatario illimitatamente responsabile.
Viceversa, nessuna riassunzione era avvenuta tra i soci accomandanti; restando cosi’ esclusa sia la possibilita’ di rilievo d’ufficio dell’evento interruttivo, sia la rilevanza della dichiarazione dell’evento interruttivo ad opera di parte diversa da quella che lo ha subito (Cass. n. 17913 del 2009). Laddove, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la societa’ di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti.
La prova contraria, idonea a superare l’effetto di pubblicita’ dichiarativa che l’iscrizione della cancellazione spiega per la societa’ di persone, non puo’ vertere sul fatto statico della pendenza di rapporti sociali non definiti, occorrendo la sussistenza del fattore dinamico della continuazione dell’operativita’ sociale dopo l’avvenuta cancellazione, la quale soltanto giustifica, ai sensi dell’articolo 2191 c.c., la cancellazione della cancellazione, cui si coniuga la presunzione che la societa’ non abbia mai cessato di esistere. Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la societa’ di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti la’ dove il principio della c.d. stabilizzazione processuale del soggetto estinto e’ stato ribadito da Cass., sez. un., n. 15295 del 2014).
1.3. – Anche dopo la riassunzione del procedimento di primo grado, a seguito del fallimento di (OMISSIS) s.r.l., il procuratore di (OMISSIS) s.a.s. aveva dunque continuato a rappresentare in giudizio la societa’, senza dare atto della intervenuta cancellazione. E cio’, fino alla udienza del 20.4.2010, in cui il processo era stato dichiarato interrotto.
Peraltro, la cancellazione della societa’ dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della societa’ cancellata, priva la societa’ stessa della capacita’ di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dalla L. Fall., articolo 10); e qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la societa’ e’ parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli articoli 299 c.p.c. e segg., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della societa’, ai sensi dell’articolo 110 c.p.c. (Cass. n. 20840 del 2018).
Va, quindi, posto in rilievo come che la suddetta sentenza riguardasse la notifica dell’impugnazione al procuratore della parte venuta a mancare prima della pubblicazione della sentenza: evento questo che l’articolo 300 c.p.c., comma 4, indica privo di effetti sul processo, contrariamente a quanto affermato da questa Corte in tema di notifiche dirette a societa’ cancellate con conseguente loro estinzione, per cui, la cancellazione dal Registro delle Imprese estingue anche la societa’ di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti; il giudizio di impugnazione deve essere promosso da e contro i soggetti effettivamente legittimati (Cass., sez. un., n. 6070 del 2013).
1.4. – La morte o la perdita di capacita’ della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattivita’ del mandato alla lite: a) che la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex articolo 285 c.p.c., e’ idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) che il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, e’ legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui e’ richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) che e’ ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’articolo 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall’articolo 299 c.p.c., da parte del notificante (Cass. n. 15295 del 2014; cfr. nello stesso senso, anche,Cass. n. 20964 del 2018).
1.4.1. – Non e’ dunque errato affermare che il provvedimento del 23.12.2005 di cancellazione dell’iscrizione della cancellazione della (OMISSIS) s.a.s., preso dal Giudice del Registro delle Imprese, non possa aver sortito alcun effetto rispetto alla vicenda estintiva maturatasi nel processo di primo grado e all’estinzione del processo per mancata riassunzione. Invero, i provvedimenti del Giudice del Registro delle Imprese hanno forma e natura di decreto e sono resi in un procedimento di volontaria giurisdizione, privo dei caratteri della decisorieta’ e definitivita’. Il provvedimento, se mai, poteva valere come revoca dell’iscrizione di cancellazione con effetti ex nunc. Ma (come detto) esso era intervenuto dopo che gli effetti della pubblicazione della cancellazione della societa’ si erano ormai prodotti rispetto alla mancata corretta riassunzione del processo verso i soci della (OMISSIS).
1.4.2. – Osservano, dunque, i ricorrenti che l’attivita’ di impresa di (OMISSIS) s.a.s. era definitivamente cessata con lo scioglimento della compagine sociale, nel 2003, con un passivo di Euro 215.298,00 e senza mai piu’ riprendere.
Il provvedimento del giudice del registro, peraltro, si poneva in irriducibile ed insanabile contrasto con i principi di questa Corte secondo cui la cancellazione determina l’immediata estinzione della societa’ indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo o dalla esistenza di crediti insoddisfatti al momento della cancellazione (Cass., sez. un., nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010).
Peraltro, secondo l’assunto plausibile dei ricorrenti, il successivo provvedimento di cancellazione della cancellazione di (OMISSIS) dimostra che l’attivita’ imprenditoriale di questa fosse cessata fin dall’anno 2003 con chiusura dello stabilimento nello stesso anno. Estintasi, dunque, (OMISSIS) durante la pendenza del termine per la riassunzione del processo a seguito del fallimento di (OMISSIS) srl, detta riassunzione veniva operata nei confronti dei soggetti gia’ soci della societa’.
1.4.3. – Ove, dunque, il processo, interrotto venga riassunto con atto notificato al domicilio eletto anziche’ a quello effettivo del de cuius, la notifica deve ritenersi affetta da inesistenza e non da nullita’ e, in quanto tale, non e’ suscettibile di sanatoria, perche’ compiuta in un luogo e ad una persona (il procuratore domiciliatario) che non ha alcun rapporto con gli eredi della persona da lui difesa, i quali, a loro volta, ben potrebbero non essere a conoscenza della pendenza di un giudizio nel quale il defunto era rappresentato dal difensore destinatario della notifica (Cass. n. 21244 del 2009).
Per contro, nessuno dei controricorrenti – dopo l’interruzione del processo dichiarata con ordinanza del Tribunale il 10.02.2004 (fallimento (OMISSIS) s.r.l.) – risulta avere mai riassunto il processo entro il termine del 14.10.2004 assegnato dal giudice (ex articolo 303 c.p.c.) nei confronti di (OMISSIS), personalmente, con ricorso a lui diretto e notificato quale socio illimitatamente responsabile della gia’ societa’ di persone (OMISSIS) s.a.s., estintasi per cancellazione iscritta sul registro delle imprese il 9.03.2004; ne’ che tale riassunzione fosse mai stata eseguita (o quantomeno tentata) nei confronti dei soci accomandanti (OMISSIS) e (OMISSIS).
1.4.3.1. – Questa Corte ha piu’ volte affermato che la possibilita’ di una ripresa tardiva del processo notificatorio presuppone la non imputabilita’ al notificante dell’esito negativo della prima notifica tempestiva (v. Cass. sez. un. 20700 del 2018 quale “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo nofificatorio con immediatezza e svolgere con tempestivita’ gli alti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla meta’ dei termini indicati dall’articolo 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa”; conf. Cas. sez. un., n. 14594 del 2016; Cass. n. 2195 del 2019).
Diverso e’ il caso in cui lo stesso ufficiale giudiziario, nel corso della prima tentata notifica di un atto di impugnazione, apprenda il nuovo indirizzo del difensore domiciliatario, sempre che l’avvenuto trasferimento di quest’ultimo non fosse conoscibile da parte del notificante (Cass. n. 19986 del 2011, che ha percio’ escluso la tardivita’ della notifica del ricorso per cassazione). Del resto, le sezioni unite di questa Corte hanno qualificato come inesistente la notificazione meramente tentata (come, nel caso di specie, quella del 22 maggio 2018), ritenendo che gli elementi costitutivi essenziali della fase di consegna -“intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtu’ dei quali, cioe’, la stessa debba comunque considerarsi., “ex lege”, eseguita)” – non ricorrono nei “casi in cui Patto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, cosi’ da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioe’, in definitiva, omessa” (Cass. n. 14916 del 2016; conf. Cass. n. 3816 del 2018).
Pertanto, il processo a cognzione piena di primo grado, introdotto con la opposizione a decreto ingiutivo, andava dichiarato estinto per mancata riassunzione (nepure tentata) verso le “giuste parti” ben prima che con l’ordinanza 16.04/29.04.2009 il Tribunale di Genova rimettesse la causa in istruttoria per l’accertamento dell’an et quantum debeatur circa i danni chiesti in riconvenzione da (OMISSIS) s.p.a., da cui le successive sentenze sino al presente giudizio di legittimita’.
1.4.4. – Orbene, la sentenza impugnata (Corte d’Appello di Genova, n. 1544 del 2018) nell’affermare che ogni effetto della cancellazione dovesse ritenersi venuto meno, per effetto della “cancellazione della cancellazione” della (OMISSIS) s.a.s. nel registro delle imprese, ha dato apodittico e non provato rilievo al decreto del giudice delegato del registro delle imprese, senza accertare se, effettivamente, l’attivita’ tipica di impresa di (OMISSIS) fosse in concreto cessata, o piuttosto fosse continuata dopo la cancellazione della societa’; e senza considerare che il decreto di cancellazione si reggeva su presupposti in stridente ed irriducibile contrasto con il principio sancito da questa Corte, secondo cui la cancellazione determina la immediata estinzione della societa’, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo o dalla esistenza di crediti insoddisfatti al momento della cancellazione (Cass., sez. un., nn. 4062, 4061, 4060 del 2010 cit.; Cass. n. 17544 del 2003).
Tale pricipio, peraltro, vale anche per le societa’ di persone (Cass. sez., un., n. 4062 del 2010; Cass. n. 24037 del 2009); nonche’ per le cancellazioni avvenute anteriormente al 1.01.2004 (Cass. n. 22548 del 2010; Cass. n. 29242 del 2008; Cass. n. 25192 del 2008; Cass. n. 18618 del 2006). Rispetto alle quali, anche il giudice di appello si era soffermato sulla sola avvenuta pubblicazione del 6.2.2006 (con data effetto 23.12.2005) del decreto del giudice delegato, che disponeva la cancellazione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 2191 c.c..
1.4.5. – Va quindi rilevato che il processo a cognizione piena di primo grado, introdotto con l’opposizione a decreto ingiuntivo de qua, correttamente andava dichiarato estinto per la mancata riassunzione verso le “giuste parti”.
Nella specie, infatti, non si riscontra alcuno dei contraddittori il quale, dopo l’interruzione del processo, dichiarata con ordinanza del 10.2.2004 (a seguito del fallimento (OMISSIS) s.r.l.) aveva riassunto il processo nei confronti del (OMISSIS), personalmente, con ricorso a lui diretto e notificato, nella sua qualita’ di socio illimitatamente responsabile della societa’ di persone (OMISSIS) s.a.s., estinta con la cancellazione iscritta nel registro delle imprese il 9.03.2004.
La cancellazione della societa’ dal registro delle imprese, determinandone l’estinzione, priva la societa’ stessa della capacita’ di stare in giudizio; pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la societa’ e’ parte, e l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe piu’ stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della societa’, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilita’, dai soci o nei confronti di questi (Cass. n. 6468 del 2014; Cass. n. 7277 del 2013).
1.4.6. – Durante la pendenza del termine per la riassunzione del processo a seguito del fallimento di (OMISSIS) s.r.l. – parte del giudizio in primo grado – la societa’ (OMISSIS) si era definitivamente estinta; sicche’ la riassunzione avrebbe dovuto operare verso coloro che erano stati gia’ soci. Viceversa, nella specie, non risulta che nessuno dei contraddittori, dopo l’interruzione del processo (si ripete: dichiarata con ordinanza del 10.02.2004) avesse mai riassunto il processo nei confronti dello (OMISSIS), personalmente, con ricorso a lui diretto e notificato, quale socio illimitatamente responsabile anche della societa’ di persone (OMISSIS) s.a.s., estintasi con la cancellazione iscritta sul registro delle imprese in data 09.03.2004; ne’ che riassunzione alcuna fosse mai stata eseguita entro il successivo termine del 14.10.2004, assegnato (ex articolo 303 c.p.c.) personalmente verso i soci accomandanti (OMISSIS) e (OMISSIS); mentre l’inesistenza della notificazione non era neppure sucettibile di sanatoria ai sensi dell’articolo 291 c.p.c., diversamente dalla ipotesi di nullita’ dell’atto (cfr. Cass. n. 21244 del 2009).
Va dunque rilevato come, sul versante processuale, la cancellazione della societa’ dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della societa’ cancellata, priva la societa’ stessa della capacita’ di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dalla L. Fall., articolo 10); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la societa’ e’ parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli articoli 299 c.p.c. e segg., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della societa’, ai sensi dell’articolo 110 c.p.c.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe stato piu’ possibile, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della societa’, deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilita’, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non puo’ eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo e’ occorso (Cass. n. 19580 del 2017; Cass. n. 13183 del 2017;conf. Cass. n. 51 del 2021; Cass. n. 42407 del 2017; Cass. n. 51 del 2021; Cass. n. 13183 del 2017).
2. – Si riportano i motivi di impugnazione del ricorrente (OMISSIS), riferiti alle due sentenze (e identici, fino all’undicesimo).
2.2.1. – Secondo motivo “Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1223 c.c. (danno emergente), articoli 2697, 2726 c.c.; articoli 115, 244 c.p.c. e dei principi che presiedono alla formazione e proposizione della prova – Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4; articoli 24 e 111 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4”.
2.3.1. – Terzo motivo “Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo all’articolo 360 c.p.c., n. 5” totale mancanza di documenti contabili in atti, la mancanza di nesso causale, l’irrisarcibilita’ del danno.
2.4.1. – Quarto motivo “Violazione o falsa applicazione degli articoli 1223 e 1494 c.c., sotto il profilo del nesso causale, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3; violazione o falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’articolo 111 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5”.
2.5.1. – Quinto motivo “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 111 Cost.; articoli 115, 244, 253, 210 e 345 c.p.c., con riferimento all’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5”.
2.6.1. – Sesto motivo “Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 253 c.p.c., articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4”.
2.7.1. – Settimo motivo “Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4”.
2.8.1. – Ottavo motivo “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 257 e 345 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4 e del diritto di difesa”.
2.9.1. – Nono motivo “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 115 e 345 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4: omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5”.
2.10.1. – Decimo motivo “Violazione o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c.; articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e articolo 111 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, avuto riguardo agli articoli 1490-1494 c.c.; omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (articolo 360 c.p.c., n. 5)”.
2.11.1. – Undicesimo motivo “Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5”.
2.12.1. – Dodicesimo motivo “Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 1494 c.c.; omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’articolo 360, nn. 3 e 5 c.p.c.”.
2.13.1. – Tredicesimo motivo “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, quanto ai soci di (OMISSIS), gia’ accomandanti”.
2.14.1. Quattordicesimo motivo “Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 91-92 c.p.c., in punto di regolamentazione delle spese, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.
3. – In conclusione, previa riunione alla causa RG. 4027/2016 della causa RG. 34422/2019, va ordinata la integrazione del contraddittorio nei confronti dei ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS), presenti in primo grado in qualita’ di litisconsorti necessari; cio’ in quanto il giudice di legittimita’ non dovra’ dichiarare l’inammissibilita’ dell’appello ed il conseguente passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado, bensi’ rimettere, ai sensi del combinato disposto degli articoli 331 e 383 c.p.c., rilevata la nullita’ del procedimento di secondo grado (e della sentenza conclusiva), le parti dinanzi al giudice d’appello un nuovo esame della controversia, previa integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti pretermesse).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo di ciascuno dei due primi motivi; assorbe i restanti; cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, altra composizione, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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