Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 gennaio 2024| n. 1633.
Il pagamento nelle mani del pubblico ufficiale incaricato del protesto cambiario
Il pagamento nelle mani del pubblico ufficiale incaricato del protesto cambiario deve necessariamente avvenire tramite moneta, non potendo, di contro, risolversi nella consegna di assegni bancari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso che detta consegna avesse avuto effetto solutorio, in un caso in cui il pubblico ufficiale aveva a sua volta illegittimamente restituito le cambiali al debitore ed incassato gli assegni trattenendone l’importo).
Ordinanza|16 gennaio 2024| n. 1633. Il pagamento nelle mani del pubblico ufficiale incaricato del protesto cambiario
Data udienza 20 dicembre 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Obbligazioni in genere – Adempimento – Pagamento – Con titoli di credito protesto cambiario – Pagamento nelle mani del pubblico ufficiale incaricato del protesto – Moneta – Necessità – Mediante assegno bancario – Efficacia solutoria – Esclusione – Fattispecie.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:
Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere-Rel.
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33478/2019 R.G. proposto da:
(…) di Di.Ca. & Sa. SNC In Liquidazione, domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Na.Ni. (Omissis)
– ricorrente –
contro
Banca (…), domiciliata in R Via (…), presso lo studio dell’avvocato Pr.Vi. (Omissis) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Di.Gi. (Omissis)
– controricorrente –
nonché contro
U(…) SPA, elettivamente domiciliata in R Via (…), presso lo studio dell’avvocato Di.Ev. (Omissis) rappresentata e difesa dall’avvocato Mo.Ti. (Omissis)
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la SENTENZA della Corte D’Appello di Catania n. 704/2019 depositata il 27 marzo 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023 dal Consigliere Terrusi Francesco.
Il pagamento nelle mani del pubblico ufficiale incaricato del protesto cambiario
Fatti di causa
La (…) di Di.Ca. & Sa. s.n.c. convenne dinanzi al tribunale di Catania la U(…) s.p.a. e la Banca (…) lamentando che il B(…), nella cui posizione era appunto subentrata U(…), aveva proceduto arbitrariamente a una segnalazione del proprio nominativo in centrale dei rischi, in mancanza del requisito d’insolvenza.
Chiese la condanna al risarcimento dei danni ritenendo responsabile anche la Banca (…), questa volta per l’illecito trattamento dei dati personali.
Nella resistenza delle convenute il tribunale, dopo aver dichiarato la propria incompetenza per territorio quanto alla domanda proposta nei confronti della Banca (…), respinse la domanda risarcitoria verso U(…) e accolse, invece, la riconvenzionale di questa, condannando la società attrice a pagare l’importo di Euro 124.782,00 per le anticipazioni fatte dalla banca in esito allo sconto di cambiali.
La sentenza è stata confermata dalla Corte D’Appello di Catania che, per la parte che unicamente ancora rileva, ha rigettato il gravame con cui la società aveva contestato il fondamento della riconvenzionale assumendo di aver pagato il debito cambiario a mezzo di assegni a mani dell’ufficiale giudiziario incaricato del protesto.
Contro la sentenza, resa pubblica il 27 marzo 2019 e non notificata, la società CAF ha proposto ricorso per cassazione in tre motivi.
U(…) ha replicato con controricorso, proponendo un motivo di ricorso incidentale condizionato.
La Banca (…), essendo stata intimata, si è difesa essa stessa con proprio controricorso.
La ricorrente e U(…) hanno depositato memorie.
Il pagamento nelle mani del pubblico ufficiale incaricato del protesto cambiario
Ragioni della decisione
I. – La ricorrente principale denunzia nell’ordine:
(i) la violazione o falsa applicazione degli artt. 51, 68 e 71 L. camb., 4 e 9 della L. n. 349 del 1973, per avere la Corte D’Appello erroneamente ritenuto che il pagamento eseguito da essa CAF a mani dell’ufficiale giudiziario non avesse avuto efficacia liberatoria nei confronti della banca;
(ii) la violazione o falsa applicazione degli artt. 45 L. camb., 1237, 2697, 2727 e 2728 cod. civ. per avere la stessa corte ritenuto irrilevante, come prova dell’estinzione del debito, la circostanza che le cambiali fossero infine in possesso di essa debitrice;
(iii) la violazione o falsa applicazione dell’art. 66 L. camb., stante l’erroneo accoglimento dell’azione causale derivante dal contratto di sconto, nonostante mancassero i presupposti di cui alla norma citata.
II. – Il ricorso principale, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente per connessione, non è fondato.
III. – La ricorrente espone la tesi per cui la L. cambiaria e le correlate previsioni della L. n. 349 del 1973, artt. 4 e 9, attribuiscono al pubblico ufficiale incaricato del protesto la legittimazione all’incasso dei titoli con obbligo di versamento dei corrispondenti importi ovvero di restituzione dei titoli protestati. Ne conseguirebbe che, avendo la ricorrente provveduto al pagamento a mezzo assegni bancari, e avendo di conseguenza ricevuto la consegna delle cambiali, il pagamento si sarebbe dovuto considerare liberatorio nel rapporto con la banca creditrice, a prescindere dalla condotta illecita dell’ufficiale giudiziario.
Sennonché la tesi è in contrasto con le modalità del pagamento delle obbligazioni pecuniarie e non tiene conto di quanto la sentenza d’appello ha accertato in fatto.
IV. – In linea generale nelle obbligazioni pecuniarie, ove non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo ma solo per giustificato motivo, da valutare secondo le regole della correttezza e della buona fede oggettiva.
V. – Ora l’estinzione dell’obbligazione con l’effetto liberatorio per il debitore si verifica sempre con la consegna della moneta, e anche ove la modalità di pagamento sia affidata all’assegno circolare l’effetto liberatorio si ha quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro (v. Cass. Sez. U n. 26617-07). In questo senso ricade sul debitore pure il rischio dell’inconvertibilità dell’assegno circolare.
Viceversa in nessun caso possiede effetto liberatorio il pagamento eseguito mediante mera consegna di un assegno bancario.
Il pagamento nelle mani del pubblico ufficiale incaricato del protesto cambiario
Ciò si desume già in termini generali dall’art. 494 cod. proc. civ. per il caso comune del pagamento eseguito a mani di ufficiale giudiziario col fine di evitare il pignoramento.
Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell’ufficiale giudiziario “la somma per cui si procede e l’importo delle spese, con l’incarico di consegnarli al creditore”; solo in tal caso il versamento all’ufficiale giudiziario, legittimato ex lege a riceverlo, ha contenuto e valore di pagamento, e produce effetti liberatori immediati.
VI. – Il fondamentale principio è ricalcato anche, seppure per implicito, dalla disciplina sui protesti cambiari richiamata dalla ricorrente.
L’art. 9 della L. 12 giugno 1973, n. 349, recante “Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari”, prevede per l’appunto che “i pubblici ufficiali versano l’importo dei titoli pagati il giorno non festivo successivo a quello del pagamento e restituiscono i titoli protestati entro i due giorni non festivi successivi all’ultimo giorno consentito per la levata del protesto”. E aggiunge che “per il tempo in cui i titoli e le somme riscosse restano presso i pubblici ufficiali è vietato alle aziende di credito ricevere da chiunque sotto qualsiasi forma anche indiretta compensi o altre utilità”.
È chiaro che la norma si riferisce al pagamento, ricevuto dall’ufficiale giudiziario incaricato del protesto, in moneta.
VII. – Nella concreta fattispecie la Corte D’Appello ha accertato che il pagamento dei titoli non era avvenuto in moneta, e che anzi non era avvenuto affatto perché all’ufficiale giudiziario incaricato del protesto erano stati consegnati semplici assegni bancari all’ordine del medesimo.
Dopodiché l’ufficiale giudiziario aveva personalmente incassato gli assegni e si era appropriato delle relative somme.
Per tale ragione era stato sottoposto a procedimento penale.
Ai fini di causa, e in base all’accertamento di fatto, conta questo: che (a) nessuna somma è stata consegnata all’ufficiale giudiziario in pagamento delle cambiali insolute e che (b) nessuna autorizzazione la banca aveva dato circa il possibile pagamento mediante assegni bancari.
VIII. – Correttamente la Corte D’Appello ha ritenuto priva di effetto liberatorio la circostanza che l’ufficiale giudiziario medesimo, dopo aver ricevuto assegni bancari a lui intestati, abbia restituito alla debitrice le cambiali.
Difatti la consegna al debitore delle cambiali non pagate, da parte dell’ufficiale giudiziario incaricato del protesto, è in un caso del genere semplicemente illecita e non può rifluire in danno del creditore cambiario.
IX. – Il ricorso principale è quindi rigettato e ciò comporta l’assorbimento dell’incidentale condizionato.
Il pagamento nelle mani del pubblico ufficiale incaricato del protesto cambiario
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale; condanna la ricorrente principale alle spese processuali, che liquida, per ciascuno dei controricorrenti, in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, il 20 dicembre 2023.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2024.
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