Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 32296.
Il mancato perfezionamento nel termine del deposito telematico di un atto processuale e la rimessione in termini
Il mancato perfezionamento nel termine del deposito telematico di un atto processuale, per causa non imputabile all’interessato, legittima quest’ultimo all’istanza di rimessione in termini, la quale, peraltro, dev’essere proposta in un lasso temporale ragionevolmente contenuto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato l’improcedibilità dell’appello per tardiva iscrizione a ruolo, sebbene fosse emerso che il mancato perfezionamento dei tre precedenti tentativi di deposito telematico della relativa nota era dovuto ad un’anomalia della firma digitale del giudice estensore della decisione impugnata, tenuto conto che l’appellante si era attivato per chiedere la rimessione in termini entro un mese dalla scadenza del termine).
Sentenza|| n. 32296. Il mancato perfezionamento nel termine del deposito telematico di un atto processuale e la rimessione in termini
Data udienza 24 febbraio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Procedimento civile – In genere deposito telematico di atti processuali – Mancato perfezionamento nel termine – Istanza di rimessione in termini – Necessità – Presupposti – Fattispecie.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – Consigliere
Dott. ROSSELLO Carmelo C. – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23945/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), (CF: (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SOCIETA’ COOPERATIVA ARL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) (CF: (OMISSIS)), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANZARO n. 1254/2019 depositata il 14/06/2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2023 dal Consigliere Dott. CARMELO CARLO ROSSELLO.
Il mancato perfezionamento nel termine del deposito telematico di un atto processuale e la rimessione in termini
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (OMISSIS) (odierna ricorrente), in qualita’ di terza trasportata, convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Cosenza la societa’ (OMISSIS) cooperativa a r.l. (odierna resistente) e (OMISSIS) (odierno intimato), al fine di ottenere il risarcimento a seguito di sinistro stradale: il (OMISSIS) in qualita’ di conducente e proprietario dell’autovettura, e la (OMISSIS) quale compagnia assicuratrice della R.C.A. di quest’ultimo.
2. Con sentenza n. 2132/2016 il Tribunale di Cosenza accolse parzialmente la domanda originariamente proposta dalla (OMISSIS), disponendo una notevole riduzione della quantificazione dei danni patiti dalla (OMISSIS) rispetto a come erano stati accertati e quantificati dal CTU.
3. Avverso detta sentenza la (OMISSIS) propose appello, circoscritto alla ridotta quantificazione del danno, con una serie di successivi tentativi di iscrizione a ruolo tutti pero’ non correttamente perfezionatisi per motivi procedurali ed informatici. Solo al quarto tentativo di iscrizione a ruolo avvenuto in data 11/05/2019, andato a buon fine, il procedimento venne identificato con R.G. 872/2017, ove si costitui’ solo la (OMISSIS), chiedendo il rigetto dell’appello nonche’ la conferma della sentenza di primo grado nelle quantificazioni.
4. Con sentenza n. 1254/2019, pubblicata in data 14/06/2019, oggetto di ricorso, la Corte di Appello di Catanzaro ha dichiarato improcedibile il gravame, ex articolo 348 c.p.c., per tardivita’ dell’iscrizione a ruolo della causa.
5. Avverso la predetta sentenza la (OMISSIS) propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui la societa’ (OMISSIS) cooperativa a r.l. resiste con controricorso. (OMISSIS) non ha svolto alcuna attivita’ difensiva nel presente giudizio di legittimita’.
6. La trattazione del ricorso e’ stata fissata ai sensi dell’articolo 380-bis 1 c.p.c.
7. Il Pubblico Ministero ha presentato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, due distinti motivi di doglianza. Il primo, relativo alla violazione del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16 bis, comma 7 convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e del Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, articolo 13, comma 2, per non avere la Corte territoriale ritenuto perfezionato il deposito telematico nel momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio PEC avvenuta in data 06/04/2017.
2. Il motivo e’ fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati. Dal ricorso, si ricava che: (1) l’atto di appello e’ stato notificato in data 31/3/2017 (e quindi andava iscritto a ruolo entro il 10/4/2017, n.d.r.); (2) la prima iscrizione a ruolo del 6/4/2017 non ando’ a buon fine, con terza ricevuta del seguente tenore “errore imprevisto sono necessarie verifiche da parte della cancelleria” e quarta ricevuta del 7/4/2017 “atti rifiutati deposito pervenuto alle cartelle errori fatali”. (3) La seconda iscrizione a ruolo del 7/4/2017 non ando’ a buon fine con terza ricevuta del seguente tenore “errore imprevisto sono necessarie verifiche da parte della cancelleria”, e quarta ricevuta mai pervenuta. (4) A quel punto, dopo aver atteso la ricevuta del secondo tentativo di iscrizione a ruolo dell’appello, nei primi giorni del mese di maggio del 2017 il difensore della ricorrente si reco’ presso la cancelleria della Corte d’appello di Catanzaro, ove l’addetta dell’ufficio gli comunico’ che evidentemente vi era un problema sistema che impediva la ricezione dell’ultima ricevuta nonche’ del regolare deposito/iscrizione a ruolo e dava direttive per la soluzione della problematica, ossia depositare un’istanza di rimessione nei termini. (5) In data 10/5/2017 il difensore della ricorrente deposito’ in cancelleria un’istanza di rimessione nei termini, esponendo la problematica e le difficolta’ nell’eseguire l’iscrizione a ruolo nei termini per causa ad egli non imputabile. (6) Il ricorrente espone che tale istanza non ebbe riscontro, ne’ dalla cancelleria ne’ del giudicante. (7) Di conseguenza, il predetto difensore procedette ad un terzo tentativo di iscrizione a ruolo, anche questo con esito negativo, con terza ricevuta del seguente tenore “errore imprevisto sono necessarie verifiche da parte della cancelleria” e quarta ricevuta del 7/4/2017 “atti rifiutati deposito pervenuto nelle cartelle errori fatali”. (8) A quel punto, il difensore effettuo’ un ulteriore (quarto) tentativo di iscrizione a ruolo, avvenuto in data 21/5/2019 (la data dell’11/5/2019 che si legge nel ricorso e’ palesemente errata posto che la causa di appello porta il numero di ruolo 872/2017 e la sentenza qui impugnata e’ stata trattenuta in decisione il 27/6/2018), andato a buon fine, con esclusione della busta telematica del file della sentenza appellata scaricate dal PCT. Da un’analisi del file della sentenza e’ emersa un’anomalia della firma digitale del giudice relatore, e da cio’ conseguirebbe la compromissione degli invii ripetuti determinando di errori imprevisti ed errori fatali.
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3. Secondo il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16-bis, comma 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 – inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 19, n. 2), modificato dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, articolo 51, comma 2, lettera a) e b), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 “il deposito con modalita’ telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia”. Il citato articolo 16-bis, al comma 4, prevede che “il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita’ telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”.
4. Tale normativa regolamentare e’ integrata dalle seguenti norme.
Il Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, articolo 13, commi 2 e 3 (Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione), il quale prevede che “i documenti informatici di cui al comma 1 si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Nel caso previsto dal comma 2, la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresi’, l’avvenuto deposito dell’atto o del documento presso l’ufficio giudiziario competente”.
Infine, il Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 13 al comma 7, e l’articolo 14 del provvedimento 16/4/2014, cui rinvia l’articolo 34 Decreto Ministeriale medesimo, i quali stabiliscono che “il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente l’esito dei controlli effettuati dal dominio (…) giustizia secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34”.
5. Come questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare: “3.1.1. In estrema sintesi: i) la prima PEC e’ la ricevuta di accettazione (RAC), la quale attesta che l’invio e’ stato accettato dal sistema per l’inoltro al destinatario; ii) la seconda PEC e’ la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) che attesta che l’atto e’ stato consegnato nella casella di posta elettronica certificata dell’ufficio destinatario. Questa PEC rileva ai fini della tempestivita’ del deposito, il quale si considera perfezionato in tale momento, anche se con effetto subordinato al buon fine di tutto l’iter del deposito, che e’ quindi a formazione progressiva; iii) la terza PEC, recante la dizione “esito controlli automatici…”, informa il depositante dell’esito dei controlli eseguiti dai sistemi ministeriali che hanno appena ricevuto il messaggio PEC contenente la “busta telematica” (questi controlli riguardano l’indirizzo del mittente, che deve essere censito nel REGINDE; il formato del messaggio; le dimensioni del messaggio, che non devono eccedere i 30 MB; puo’ anche accadere che i sistemi non riescano proprio ad aprire il messaggio contenuto nella busta per un problema nella crittografia dello stesso); iv) infine, il quarto messaggio PEC che si vede recapitare il depositante attesta l’esito del controllo manuale del cancelliere, ovvero l’accettazione, o meno, da parte della cancelleria. In seguito alla lavorazione, da parte della cancelleria, l’atto ed i suoi eventuali allegati sono visibili all’interno del fascicolo telematico 3.1.2. Quanto, poi, al valore giuridico di queste quattro “ricevute”, va osservato che: i-a) la prima di esse (RAC), diversamente da quanto avviene nel caso di notifica telematica a mezzo PEC ai sensi della L. n. 53 del 1994 (cfr. articolo 3-bis, comma 3), nella procedura dei depositi telematici non assume particolare rilevanza, posto che la norma di riferimento e’ l’articolo 16-bis del gia’ citato Decreto Legge n. 179 del 2012, e ss.mm, che, al comma 7, precisa che il deposito con modalita’ telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, cioe’ quando viene generata la seconda ricevuta. La ricevuta de qua potra’, eventualmente, assumere rilievo in caso di presentazione di istanza di rimessione in termini fondata sulla comprovata interruzione dei sistemi dell’infrastruttura PEC (esterna ai sistemi ministeriali) o dell’attivita’ del gestore di posta elettronica del ministero; ii-a) la seconda (RdAC) rappresenta, come si e’ appena affermato, la ricevuta, opponibile a terzi, come tutte le ricevute PEC (cfr. articolo 48, comma 3, CAD), che attesta l’avvenuto deposito dell’atto e degli eventuali allegati nei registri informatici del ministero. Benche’ essa, almeno prima facie, sembrerebbe paragonabile al timbro del “depositato” che il cancelliere appone sugli atti che gli sono presentati e che esaurisce l’attivita’ del depositante eliminando ogni ansia sulla tempestivita’ dell’adempimento, tuttavia qualche perplessita’ puo’ derivare dal fatto che il menzionato Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-bis (e succ. modifiche) precisa nei commi 1 (deposito di atti endoprocessuali e, per effetto del rinvio di cui al comma 3, degli atti del curatore), 1-bis (deposito facoltativo degli atti diversi da quelli endoprocessuali), 2 (deposito degli atti successivi al primo nei procedimenti esecutivi) e 4 (deposito degli atti del procedimento per ingiunzione), che il deposito “ha luogo esclusivamente con modalita’ telematiche, nel ripeto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”. La normativa regolamentare alla quale si fa rinvio e’ quella di cui al Decreto Ministeriale n. 44 del 2011 e, per effetto dell’ulteriore rinvio operato dall’articolo 34 di quest’ultimo, quella del Provv. DGSIA 16.4.2014. In particolare, il Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 13, comma 7, e articolo 14 del Provv. DGSIA, stabiliscono che “il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente l’esito dei controlli effettuati dal dominio giustizia…, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34”. In sostanza, il perfezionamento del deposito sembra condizionato dal superamento dei controlli automatici eseguiti dai sistemi ministeriali. Se i controlli rilevano un errore non forzabile, il cd. errore fatale, non e’ possibile per il cancelliere accettare l’atto nel fascicolo informatico rendendolo cosi’ visibile al giudice ed a tutti coloro che hanno accesso al fascicolo.
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Si e’ pertanto affermato, in dottrina, che il valore della RdAC non sia equiparabile a quello del timbro del “depositato” se non dopo il superamento dei controlli automatici, e fermo restando che il cancelliere, per giustificati motivi, potrebbe rifiutare l’atto oppure trovarsi in condizioni di non poterlo tecnicamente accettare (come nel caso di errori non forzabili che talvolta comunque superano i controlli automatici); iii-a) la terza (esito dei controlli automatici) riporta l’esito dei controlli automatici (formali) che il gestore dei servizi telematici effettua sulla busta telematica. Le possibili anomalie seguenti all’elaborazione della busta telematica sono codificate secondo specifiche tipologie (WARN: anomalia non bloccante, consiste in segnalazioni tipicamente di carattere giuridico; ERROR: anomalia bloccante, ma lasciata alla determinazione dell’ufficio ricevente, che puo’ decidere di intervenire forzando l’accettazione o rifiutando il deposito; FATAL: eccezione non gestita o non gestibile). In pratica, mentre le anomalie WARN ed ERROR consentono, comunque, ai cancellieri di forzare il sistema e di accettare l’atto, quella FATAL e’, invece, bloccante, non consentendo al cancelliere alcuna operazione. L’attesa di questa ricevuta, che offre la prova del successo dell’attivita’ tecnica compiuta dal depositante (subordinata, di seguito, solo ad un rifiuto motivato del cancelliere) e che, secondo la dottrina, consente alla seconda ricevuta di produrre gli effetti giuridici previsti dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-bis, comma 7 (e del Decreto Ministeriale n. 44 del 2011, articolo 13), puo’ generare una comprensibile ansia negli abilitati esterni, anche perche’ la ricevuta stessa puo’ essere di difficile lettura posto che l’errore o il problema rilevato dal sistema ricevente non e’ sempre chiaro. Inoltre, anche in caso di Errore Fatale, con il terzo messaggio viene segnalata al depositante la rilevazione di un’anomalia che richiede un intervento dell’ufficio mentre al cancelliere e’ precluso ogni intervento. Il mittente crede, quindi, che si debba attendere, come indica il messaggio, il controllo del cancelliere mentre quest’ultimo in realta’ nulla puo’ fare. Cio’ dovrebbe comportare, allora, il favore verso prassi che procedano tempestivamente, anche in casi di Errori Fatali, al rifiuto formale del deposito ed utilizzino la quarta ricevuta per comunicare al mittente che trattasi di errore bloccante (indicandone il motivo risultante dai registri) cosi’ evidenziandogli subito la necessita’ di provvedere nuovamente al deposito; iv-a) la quarta (accettazione del deposito da parte del cancelliere), infine, investe la parte piu’ delicata del procedimento di deposito di atti e documenti, al punto che lo stesso Ministero della Giustizia ha avvertito la necessita’ di intervenire a piu’ riprese con circolari, le quali (non essendo atti normativi, ne’, tanto meno, ad essi assimilabili) sono prive del potere di innovare l’ordinamento giuridico (cfr. Cass. n. 237 del 2009; Cons. St., sez. V, sent. n. 7521 del 2010) ed assumono una rilevanza esclusivamente all’interno delle cancellerie. Va segnalato, in particolare, che la circolare del Ministero predetto del 23 ottobre 2015 ha consigliato che la lavorazione, da parte delle cancelleria, degli atti pervenuti nelle apposite sezioni della “Gestione depositi PCI” dei sistemi di cancelleria avvenga in tempi brevi in quanto i ritardi hanno effetti pregiudizievoli e per il depositante, il quale non ha contezza tempestivamente che il deposito sia andato a buon fine, e per la controparte, che vede compresso il suo diritto alla difesa (ed anche per il giudice che non vede l’atto all’interno della consolle del magistrato) (cosi’ Cass., 20/08/2020, n. 13404)” (cosi’ Cass., Sez. 61, ord., 20/8/2020, n. 17404).
6. Questa essendo la normativa, anche regolamentare, cui, nella specie, fare riferimento, va immediatamente evidenziato che e’ sostanzialmente pacifico (risultando le corrispondenti circostanze anche dalla sentenza oggi impugnata) che la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione e (OMISSIS), ricevuta, in data 10 gennaio 2017, la comunicazione di cancelleria afferente l’avvenuta dichiarazione di fallimento della prima, pronunciata dal Tribunale di Latina con sentenza n. 107/2016, inviarono/depositarono telematicamente, il 27/01/2017, alla Corte di appello di Roma, il reclamo L.Fall., ex articolo 18 avverso questa decisione. A tale invio/deposito segui’, la ricezione, da parte loro, di “varie pec di conferma, l’ultima delle quali con la dizione “controlli terminati con successo””, non anche, pero’, “di quella, definitiva, successiva all’apertura della busta telematica”. Avevano, dunque, appreso, solo il 9 marzo 2017, in pari data avendo sollecitato la cancelleria di detta Corte, che “nel sistema, l’atto non risultava pervenuto, si’ che la quarta pec non sarebbe potuta arrivare”, per cui avevano depositato, il 15 marzo 2017, una richiesta di rimessione in termini e di ratifica del rinnovo del deposito del reclamo (di cui trascrivevano integralmente il contenuto, riportandosi alle relative conclusioni) e della relativa iscrizione a ruolo, effettuata in forma cartacea.
7. A tale stregua, il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna, e cioe’ la cosiddetta seconda PEC, la quale attesta l’ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilita’ del sistema giustizia (cfr. Cass., Sez. I, ord. 10/3/2021, n. 6723; Cass., Sez. I, ord. 27/6/2019, n. 17328; Cass., Sez. 6-1, ord. 1/3/2018, n. 4787).
8. L’eventuale esito negativo dei successivi controlli telematici e manuali non fa venir meno l’effetto giuridico del deposito, ma determina al piu’ la necessita’ di rinnovare la trasmissione delle buste telematiche (Cass., Sez. II, ord. 12/7/2021, n. 19796, in motivazione, pag. 2, p. 2).
9. In particolare, la presenza di un errore, non imputabile al depositante, che provoca l’impossibilita’ per il sistema di accettare il deposito, legittima questi alla istanza di rimessione in termini ai fini della rinnovazione del deposito ove possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell’affidamento riposto nell’esito positivo del deposito stesso (Cass., Sez. 6-3, ord., 05/01/2023, n. 238; Cass., Sez. 6-3, ord. 10/10/2022, n. 29357).
10. Orbene, e’ rimasto nel giudizio di merito accertato che nella specie l’errore nel deposito e’ da ascriversi non gia’ al comportamento colposo del depositante, ma a un difetto della firma digitale del giudice estensore della sentenza impugnata.
11. L’appello, notificato in data 31/3/2017, andava iscritto a ruolo entro il 10/4/2017. La prima iscrizione a ruolo del 6/4/2017 non ando’ a buon fine e la quarta PEC di rifiuto arrivo’ il 7/4/2017. La seconda iscrizione a ruolo del 7/4/2017 non ando’ a buon fine e la quarta PEC non venne mai ricevuta. Nell’incertezza di quanto avvenuto, il 10/5/2017 venne depositata istanza di rimessione in termini (sulla quale nulla si dice ma che deve intendersi implicitamente rigettata con la sentenza qui impugnata). Una terza iscrizione a ruolo del 10/5/2017 non ando’ a buon fine. In data 21/5/2017 la causa venne regolarmente – anche se tardivamente – iscritta a ruolo (la data dell’11/5/2019 che si legge nel ricorso e’ palesemente errata posto che la causa di appello porta il numero di ruolo 872/2017 e la sentenza qui impugnata e’ stata trattenuta in decisione il 27/6/2018).
12. Cio’ posto, il deposito della istanza di rimessione in termini entro un mese dalla scadenza del termine in oggetto, non appare eccessivamente ritardato, posto che la particolarita’ del sistema notificatorio telematico lasciava concrete incertezze sull’esito del secondo tentativo, sul quale non vi fu la PEC di errore. Cio’ anche alla luce dell’orientamento di legittimita’ formatosi sull’istituto della rimessione in termini (Cass. Sez. II, 4841/2012, ove si fa riferimento ad una istanza depositata dopo un anno e mezzo dalla scadenza del termine; Cass. Sez. VI-1, 22342/2021, con riferimento ad un’istanza presentata dopo cinque mesi) e sul sostanziale rispetto, da parte del depositante, del principio della ragionevole durata del processo (Cass. Sez. III, 25289/2020).
13. Atteso che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che “l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’articolo 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, il quale opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione, richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perche’ cagionata da un fattore estraneo alla sua volonta’” (cosi’ Cass., Sez. Un., n. 16598 del 2016, richiamata in motivazione dalla piu’ recente Cass., sez. II, 27/9/2019, n. 24180), nell’impugnata sentenza la Corte di merito ha invero disatteso il principio affermato da questa Corte in base al quale, in caso di esito negativo del procedimento culminante con l’accettazione da parte del cancelliere (c.d. “quarta PEC”), la tempestivita’ del deposito telematico di un atto processuale postula la necessita’ della sua rinnovazione, previa rimessione in termini ex articolo 153 c.p.c., comma 2 ove come nella specie possa ritenersi che questi siano decorsi incolpevolmente a causa dell’affidamento riposto nell’esito positivo del deposito stesso (v. Cass., 10/10/2022, n. 29357).
14. Dell’impugnata sentenza si impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio la Corte di Appello di Catanzaro che, in diversa composizione, procedera’ a nuovo esame. Il giudice del rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
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P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
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