Condominio ed il divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell’edificio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 32281.

Condominio ed il divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell’edificio

Il divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell’edificio, previsto dall’art. 1127, comma 2, cod. civ., va interpretato non nel senso che la sopraelevazione è vietata soltanto se le strutture dell’edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture sono tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l’urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell’art. 1127, comma 2, cod. civ., e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosità della sopraelevazione che può essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull’autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico (Nel caso di specie, in cui il ricorrente, quale comproprietario di un immobile, aveva agito nei confronti dell’altro contitolare al fine di ottenerne la condanna alla demolizione di un sopraelevazione, oltre al risarcimento del danno derivante dall’inosservanza della normativa regolante il diritto di proprietà e di quella urbanistica, la Suprema Corte, richiamato anche l’enunciato principio, ha cassato la sentenza gravata, in quanto la corte del merito, nel confermare il rigetto della domanda, interpretando la citata norma nel senso che la sopraelevazione non è vietata ove non esista “…al momento un pericolo imminente di collasso (…) [di taluno degli] elementi strutturali…” aveva omesso di considerare che la stessa è posta a salvaguardia delle condizioni statiche dell’edificio e deve pertanto sussistere “ex ante”, nel senso che la sopraelevazione medesima, per come messa in opera, se foriera di un tale pericolo, il quale non deve raggiungere la soglia della “imminenza di collasso”, risulta comunque “contra legem”).

Ordinanza|| n. 32281. Condominio ed il divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell’edificio

Data udienza  27 ottobre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio negli edifici – Sopraelevazione – Limiti – Divieto di sopraelevazione – Per inidoneità delle condizioni statiche dell’edificio – Portata – Normativa antisismica – Carattere integrativo dell’art. 1127, comma 2, c.c. – Sussistenza – Conseguenze

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. ROLFI Federico Vincenzo Amedeo – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

Dott. PIRARI Valeria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23566/2020 R.G. proposto da:

(OMISSIS), (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), (C.F. (OMISSIS)), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), (C.F. (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), (C.F. (OMISSIS)), giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2641/2019 della CORTE DI APPELLO DI BARI, depositata il 23.12.2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/10/2023 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

Condominio ed il divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell’edificio

OSSERVA

1. (OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS), chiedendo che il convenuto fosse condannato a demolire la sopraelevazione da costui eseguita al secondo piano di un immobile in comproprieta’, nonche’ a risarcire il danno quantificato in Euro 50.000,00, perche’ costruita in spregio della normativa regolante il diritto di proprieta’ e di quella urbanistica.

Il Tribunale, esperita c.t.u., rigetto’ la domanda.

2. La Corte d’appello di Bari disattese l’impugnazione proposta dall’attore, affermando, per quel che qui rileva, che “Dalle risultanze peritali di ufficio e’ emerso chiaramente la non pericolosita’ della sopraelevazione in rapporto con le capacita’ statiche delle strutture portanti del fabbricato. Il CTU ha si’ acclarato che l’immobile non e’ conforme alla normativa urbanistica, ma i vizi sono sanabili ex Legge Regionale n. 49 del 2014, e che “quanto realizzato non ha una rilevanza sismica e non induce a fenomeni di instabilita’ dell’intera struttura ma solo ad una criticita’ strutturale solo su alcuni elementi strutturali che opportunamente rinforzati rendono gli stessi sicuri per la loro funzione statica, evidenziando che tale criticita’ deriva da una condizione di carico stremo, cosi’ come normativa prescrive, ma notevolmente inferiore a quello normale di esercizio, quindi non insiste (esiste-) al momento un pericolo imminente di collasso di tali elementi strutturali””.

3. Avverso la sentenza d’appello (OMISSIS) propone ricorso fondato su tre motivi.

L’appellato resisteva con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

4. Con i primi due motivi, tra loro osmotici, il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione di una congerie di norme: del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 27, comma 2, articolo 31, comma 2, articolo 33, comma 3, articoli 52, 83, 84, 90, 93, 94, 97, della Legge Regionale n. 14 del 2009, dell’articolo 112 c.p.c., degli articoli 871, 872, 1102, 1108, 1117, 1120, 1122, 1127, 2697 c.c., del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 52, 83, 84, 90, 93, 94 e 97.

Il ricorrente lamenta che sulla base degli atti prodotti in giudizio ed esaminati dal c.t.u., la costruzione non rispettava la normativa urbanistica e la Corte locale aveva errato nell’affermare che quanto riscontrato non aveva rilevanza sismica, sussistendo, per contro un danno strutturale accertato dal c.t.u.. Inoltre evidenzia la lesione del decoro architettonico dell’edificio, poiche’ le opere incidevano sulla sagoma e sulla facciata dello stesso.

Condominio ed il divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell’edificio

4.1. Il complesso censuratorio e’ fondato nei sensi e limiti di cui appresso.

Va, in primo luogo, sgombrato il campo dalla denuncia di plurime violazioni della normativa urbanistica, le quali, intanto possono rilevare, in quanto da esse scaturisca una lesione del diritto soggettivo dell’attore; fermo restando che di esse violazioni il giudice ordinario, in tal caso, conosce solo incidentalmente e al solo fine di verificare la lesione del diritto soggettivo, la quale, salvo la violazione della normativa sulle distanze, puo’ essere risarcita solo con la condanna pecuniaria.

Delle altre norme evocate l’unica che in questa sede rileva e’ quella di cui all’articolo 1127 c.c., commi 1 e 2.

Quanto al decoro architettonico va immediatamente chiarito trattarsi di prospettazione del tutto nuova, fatta valere in questa sede per la prima volta, non constando dalla sentenza impugnata che abbia formato oggetto del dibattito fra le parti (ne’ il ricorrente allega specificamente, con gli atti pertinenti, che una simile questione era stata posta).

Occorre soffermarsi sul comma due dell’articolo in esame, il quale dispone: “La sopraelevazione non e’ ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non lo consentono”.

Questa Corte, per le implicanze di salvaguardia di beni primari, in primo luogo la vita, ha piu’ volte chiarito che il divieto di sopraelevazione per inidoneita’ delle condizioni statiche dell’edificio, previsto dall’articolo 1127 c.c., comma 2, va interpretato non nel senso che la sopraelevazione e’ vietata soltanto se le strutture dell’edificio non consentono di sopportarne il peso, ma nel senso che il divieto sussiste anche nel caso in cui le strutture sono tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non consentano di sopportare l’urto di forze in movimento quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, qualora le leggi antisismiche prescrivano particolari cautele tecniche da adottarsi, in ragione delle caratteristiche del territorio, nella sopraelevazione degli edifici, esse sono da considerarsi integrative dell’articolo 1127 c.c., comma 2, e la loro inosservanza determina una presunzione di pericolosita’ della sopraelevazione che puo’ essere vinta esclusivamente mediante la prova, incombente sull’autore della nuova fabbrica, che non solo la sopraelevazione, ma anche la struttura sottostante sia idonea a fronteggiare il rischio sismico (Sez. 2, n. 2000, 29/01/2020, Rv. 656854). Precisandosi ulteriormente (sempre con la medesima sentenza citata) che il limite delle condizioni statiche dell’edificio, cui l’articolo 1127 c.c., sottopone il diritto di sopraelevazione del proprietario dell’ultimo piano, e’ espressione di un divieto assoluto, al quale e’ possibile ovviare soltanto se, con il consenso unanime dei condomini, il proprietario sia autorizzato all’esecuzione delle opere di rafforzamento e di consolidamento necessarie a rendere idoneo il fabbricato a sopportare il peso della nuova costruzione. Ne consegue che le condizioni statiche dell’edificio rappresentano un limite all’esistenza stessa del diritto di sopraelevazione, e non gia’ l’oggetto di verificazione e di consolidamento per il futuro esercizio dello stesso, limite che si sostanzia nel potenziale pericolo per la stabilita’ del fabbricato derivante dalla sopraelevazione, il cui accertamento costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato (Rv. 656854-01).

Ed ancora: L’articolo 1127 c.c., comma 2, il quale fa divieto al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio condominiale di realizzare sopraelevazioni precluse dalle condizioni statiche del fabbricato e consente agli altri condomini di agire per la demolizione del manufatto eseguito in violazione di tale limite, impedisce altresi’ di costruire sopraelevazioni che non osservino le specifiche disposizioni dettate dalle leggi antisismiche, fondandosi la necessita’ di adeguamento alla relativa normativa tecnica su una presunzione di pericolosita’, senza che abbia rilievo, ai fini della valutazione della legittimita’ delle opere sotto il profilo del pregiudizio statico, il conseguimento della concessione in sanatoria relativa ai corpi di fabbrica elevati sul terrazzo dell’edificio, atteso che tale provvedimento prescinde da un giudizio tecnico di conformita’ alle regole di costruzione (Sez. 2, n. 2115, 29/01/2018, Rv. 647154 – 01; conf. Cass. n. 10082/2013).

Le condizioni statiche dell’edificio rappresentano un limite all’esistenza stessa del diritto di sopraelevazione, e non gia’ l’oggetto di verificazione e di consolidamento per il futuro esercizio dello stesso, limite che si sostanzia nel potenziale pericolo per la stabilita’ del fabbricato derivante dalla sopraelevazione, il cui accertamento costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato (Sez. 2, n. 21491 del 30/11/2012, Rv. 624235 – 01, in parte).

Intangibile l’apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, quel che qui appare meritevole di censura, per falsa applicazione dell’articolo 1127 c.c., comma 2, e’ l’avere la sentenza impugnata interpretato la predetta norma nel senso che la sopraelevazione non e’ vietata ove non esista “al momento un pericolo imminente di collasso (…) (di taluno degli) elementi strutturali”. Nella specie, come si e’ visto il c.t.u. ha accertato “una criticita’ strutturale solo su alcuni elementi strutturali che opportunamente rinforzati rendono gli stessi sicuri per la loro funzione statica”.

La norma e’ posta a salvaguardia delle condizioni statiche dell’edificio. Una tale salvaguardia deve sussistere “ex ante”, nel senso che la sopraelevazione, per come messa in opera, se foriera di un tal pericolo, il quale non deve raggiungere la soglia della “imminenza di collasso”, risulta “contra legem”. Da cio’ deriva, come conseguenza univoca che, siccome per il rispetto della normativa antisismica (vanno richiamate le pronunce di cui sopra), l’assenza di pericolo non puo’ derivare da interventi futuri e incerti, affidati alla buona volonta’ del sopraelevante, ma deve essere sussistente e intrinseco alla nuova opera, avuto riguardo alle condizioni dell’edificio.

5. Il terzo motivo, riguardante il capo delle spese, resta ovviamente assorbito.

6. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata con rinvio, perche’ si faccia applicazione del principio di diritto sopra espresso. Il Giudice del rinvio regolera’ le spese del presente giudizio di legittimita’.

Condominio ed il divieto di sopraelevazione per inidoneità delle condizioni statiche dell’edificio

P.Q.M.

accoglie i primi due motivi del ricorso nei sensi e limiti di cui in motivazione e dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata, in relazione agli accolti motivi, e rinvia alla Corte d’appello di Bari, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.

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