Il Dlgs 116/2017 ha previsto che il giudice di pace possa essere assegnato al tribunale con conseguente legittimazione alla trattazione di cause civili e penali

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|9 marzo 2021| n. 9383.

Il Dlgs 116/2017 ha previsto che il giudice di pace possa essere assegnato al tribunale con conseguente legittimazione alla trattazione di cause civili e penali, con divieto esplicito per lo stesso di partecipare ai collegi del tribunale per: le cause affidate alle sezioni specializzate; la sezione civile fallimentare; il riesame delle misure cautelari nel processo penale. L’eventuale partecipazione del giudice di pace al collegio del tribunale in una di queste ipotesi determina la nullità assoluta del procedimento e del provvedimento giurisdizionale che ne deriva.

Sentenza|9 marzo 2021| n. 9383

Data udienza 17 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Decreto di sequestro preventivo – Nullità assoluta del provvedimento – Composizione del collegio del riesame – Giudice di pace – Presenza prevista ex Dlgs 116/2017 nei procedimenti civili e penali in tribunale ma non in sede di riesame

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. ROSATI M. – rel. Consigliere

Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedet – Consigliere

Dott. SILVESTRI Piero – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca;
nei confronti di:
1) (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2) (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
3) (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 08/09/2020 del Tribunale di Lucca;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Martino Rosati;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Sost. Dott. LOCATELLI Giuseppe, che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca impugna l’ordinanza emessa da quel Tribunale l’8 settembre 2020 in funzione di giudice del riesame, con la quale e’ stato annullato il decreto di sequestro preventivo di beni fino a concorrenza del valore di 448.000 Euro, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 5 giugno precedente e finalizzato alla confisca per equivalente del profitto di vari reati di cui agli articoli 319 e 319-quater c.p., ipotizzati a carico di (OMISSIS) ed altri indagati.
1.1. L’ipotesi accusatoria e’ quella per cui, dietro lo schermo di vendite di immobili di sua proprieta’ ad imprenditori interessati alla coltivazione di cave per l’estrazione di marmo, a prezzi esorbitanti rispetto al loro effettivo valore, (OMISSIS), nella sua qualita’ di sindaco del Comune di (OMISSIS) e di responsabile del relativo Servizio tecnico comunale, abbia preteso ed ottenuto indebiti compensi per rilasciare a quelle imprese le necessarie autorizzazioni di sua competenza per l’esercizio dell’attivita’ estrattiva.
1.2. Il Tribunale del riesame, in relazione a tutti gli episodi devoluti alla sua cognizione (capi 15, 16, 17 e 20 dell’incolpazione provvisoria) ha ritenuto inesistente il fumus commissi delicti.
2. Il ricorso del Pubblico ministero si articola in quattro motivi.
2.1. Il primo attiene alla nullita’ dell’ordinanza impugnata, per essere stato il Tribunale composto con la partecipazione di un giudice onorario, in violazione dell’espresso divieto contenuto nel Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116, articolo 12: tale norma – si sostiene – individua un vero e proprio requisito di legittimazione del magistrato, talche’ la sua violazione determina la nullita’ assoluta ed insanabile del provvedimento adottato, a norma dell’articolo 178, lettera a) e articolo 179 codice di rito.
2.2. La nullita’ assoluta del provvedimento viene eccepita anche con il secondo motivo, sotto il diverso profilo dell’adozione di esso da parte di collegio formato specificamente per la decisione del relativo ricorso, al di fuori delle previsioni tabellari in vigore in quell’ufficio giudiziario, in assenza di situazioni di emergenza e di qualsiasi provvedimento del capo dell’ufficio.
2.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia le violazioni di legge in cui sarebbe incorso il Tribunale nella decisione sul merito delle questioni devolutegli.
In particolare, con riferimento al delitto di cui al capo 15), avrebbe considerato come legittima la determina con la quale (OMISSIS) ha disposto, in favore della societa’ rappresentata da uno dei suoi ipotizzati correi, la voltura dell’autorizzazione gia’ rilasciata ad altra societa’ per l’attivita’ estrattiva, che invece sarebbe stata vietata dalla Legge Regionale Toscana n. 35 del 2015, articolo 33, comma 6, secondo cui la concessione degli agri marmiferi ha carattere personale ed il trasferimento ne comporta la decadenza.
Piu’ in generale, con riferimento anche alle restanti ipotesi d’accusa, il Tribunale avrebbe del tutto omesso di tenere in considerazione gli elementi d’accusa specificamente illustrati nel decreto di sequestro, e richiamati nel ricorso, in tal modo violando il disposto dell’articolo 309 c.p.p., comma 9, richiamato dal successivo articolo 324, comma 7 e comunque operando una lettura frammentata ed atomizzata delle emergenze probatorie, senza la necessaria visione d’insieme, nonche’ obliterando, in particolare, in violazione dell’articolo 192, c.p.p., le informazioni testimoniali di tali (OMISSIS) e (OMISSIS), chiaramente rivelatrici del sistema corruttivo apprestato dal (OMISSIS).
2.4. Il quarto motivo denuncia la manifesta illogicita’ della motivazione con la quale il Tribunale ha censurato la mancata allegazione, da parte della Procura procedente, di documentazione acquisita presso gli uffici municipali, invece rilevante – secondo quei giudici – per la compiuta disamina delle vicende.
3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in accoglimento del primo motivo di ricorso, con consequenziale assorbimento degli altri.
4. E’ fondato il primo motivo di ricorso, con conseguente irrilevanza dei restanti.
A norma del Decreto Legislativo 13 luglio 2017, n. 116, articolo 9, di riforma della disciplina organica della magistratura onoraria, al giudice onorario di pace, allorche’ assegnato all’ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, puo’ essere affidata, in via generale, la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale.
Il successivo articolo 12, pero’, nel disciplinare la destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali, prevede espressamente, con norma innovativa rispetto alla regola previgente, che quei giudici non possano essere destinati, per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame.
E la Corte di cassazione ha gia’ avuto modo di affermare che tale divieto di destinazione del giudice onorario integra una limitazione alla capacita’ del giudice, ai sensi dell’articolo 33 c.p.p., la cui violazione e’ causa di nullita’ assoluta, a norma dell’articolo 179, stesso codice (Sez. 3, n. 9076 del 21/01/2020, G.G.T. Giovenzana Trasformazioni srl, Rv. 279942): principio che dev’essere ribadito, rilevandosi nitidamente l’intenzione del legislatore del 2017 di precludere senza eccezioni, con una norma espressa, l’inserimento dei giudici onorari nei collegi in alcune materie, in ragione della specializzazione che esse richiedono o, comunque, della particolare incidenza dei relativi provvedimenti sui diritti del cittadino (ovvero, nel civile, i procedimenti in materia fallimentare e quelli assegnati alle sezioni specializzate; nel penale, i procedimenti di riesame e quelli per i reati indicati nell’articolo 407 c.p.p., comma 2, lettera a), che sono quelli puniti con le pene piu’ severe).
5. L’ordinanza impugnata dev’essere, pertanto, annullata, con rinvio al giudice emittente, perche’ proceda nuovamente al giudizio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lucca.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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