Il divieto previsto di concessione di misure alternative alla detenzione nei tre anni successivi al provvedimento di revoca dell’affidamento in prova

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 13 maggio 2020, n. 14860.

Massima estrapolata:

Il divieto previsto dall’art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, di concessione di misure alternative alla detenzione nei tre anni successivi al provvedimento di revoca dell’affidamento in prova, della semilibertà o della detenzione domiciliare non è circoscritto al procedimento esecutivo nel cui ambito è intervenuta la revoca, ma ha portata generale e validità estesa anche ad altri e diversi procedimenti esecutivi.

Sentenza 13 maggio 2020, n. 14860

Data udienza 19 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Procedimento penale – Espiazione della pena – Affidamento in prova al servizio sociale – Articoli 47 ter e 58 quater ordinamento penitenziario – Detenzione domiciliare – Presupposti – Articolo 11 ordinamento penitenziario – Gravi motivi di salute – Differimento obbligatorio o facoltativo della pena – Motivazione del giudice di merito – Articolo 147 cp – Criteri

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. SIANI Vincenzo – Consigliere

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – rel. Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 27/09/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAMPOBASSO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GAETANO DI GIURO;
lette le conclusioni del PG, Dott. TOCCI STEFANO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RILEVATO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Campobasso dichiara inammissibili l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, di detenzione domiciliare ex articolo 47 ter ord. pen. e di semiliberta’, avanzate nell’interesse di (OMISSIS), sul presupposto che al suddetto non sia concedibile alcuna di dette misure alternative, in applicazione del disposto di cui all’articolo 58 quater, comma 3, ord. pen., essendo stata revocata con ordinanza del 15/06/2017 del Tribunale di sorveglianza di Bari la misura della detenzione domiciliare concessagli dal Tribunale di sorveglianza di Taranto e non risultando ancora trascorsi tre anni da detta revoca.
Il Tribunale a quo rigetta, inoltre, l’istanza di detenzione domiciliare ex articolo 47 ter, comma 1, ter ord. pen.. Rileva, al riguardo, muovendo dalla documentazione sanitaria prodotta dalla difesa, rilasciata dal Policlinico di (OMISSIS) risalente al 2014 (da cui risulta essere (OMISSIS) affetto da “Paparesi da deficit muscolare neurogeno in paziente con esiti di ustioni capo-collo-dorso da folgorazione trattati chirurgicamente”), e soprattutto dalla piu’ recente relazione sanitaria redatta in data 7.8.19 dal medico della Casa circondariale di (OMISSIS) (da cui emerge, dopo un riepilogo della storia clinica di (OMISSIS) e dell’iter diagnostico e di cura dal medesimo effettuato, che il predetto, sottoposto nell’istituto di provenienza a visita neurologica e ortopedica, nonche’ nell’attuale istituto a visita cardiologica per ipertensione arteriosa, che ha confermato la terapia in corso, ed a visita psichiatrica e colloqui psicologici, allo stato attuale, presenta condizioni generali discrete), che “deve escludersi che le condizioni di salute del soggetto siano almeno allo stato incompatibili con il regime detentivo ed insuscettibili di essere curate nell’ambito del circuito penitenziario, anche ai sensi dell’articolo 11 O.P.”, non ricorrendo “i presupposti per la concessione di una eventuale detenzione domiciliare per gravi motivi di salute”.
Osserva, altresi’, nel merito, che (OMISSIS), oltre ai reati di cui alla sentenza in esecuzione (delitti concernenti gli stupefacenti commessi il (OMISSIS)), annovera numerosissimi precedenti penali, specifici, per delitti contro il patrimonio, reati di falso, di danneggiamento, di violazione di misure di prevenzione, e’ gravato da carichi pendenti per evasione, ed e’ raggiunto da informazioni di polizia, che dopo un dettagliato riepilogo del suo curriculum criminale, i cui inizi risalgono al 1998, lo descrivono come persona di spiccata pericolosita’ sociale, capace di compiere qualunque azione delittuosa, piu’ volte controllato nel corso degli anni in compagnia di pericolosi pregiudicati tra cui (OMISSIS) (in vita elemento di spicco della malavita locale e organizzata sanseverese), nonche’ appartenente a famiglia malavitosa (essendo morti sia il
padre che il fratello del condannato in un agguato di matrice mafiosa). Rileva, infine, che dalla relazione comportamentale trasmessa dalla Direzione della Casa circondariale di Larino emerge che (OMISSIS), pur avendo serbato una condotta detentiva complessivamente regolare e svolto a turnazione con discreto impegno attivita’ lavorativa, non ha aderito ad altre attivita’ trattamentali organizzate in istituto e rispetto ai reati commessi ha fornito spiegazioni superficiali.
2. Avverso tale ordinanza (OMISSIS), tramite il proprio difensore, propone ricorso per cassazione.
2.1. Col primo motivo di impugnazione la difesa deduce violazione dell’articolo 58 quater ord. pen..
Il difensore rileva che il provvedimento di revoca dal quale il Tribunale di sorveglianza fa discendere l’applicabilita’ del suddetto articolo e’ intervenuto durante l’esecuzione di un titolo diverso e precedente rispetto a quello attualmente gravante su (OMISSIS) e che, pertanto, l’articolo 58 quater ord. pen. non avrebbe dovuto trovare applicazione, sulla base di un condivisibile orientamento restrittivo della Corte di cassazione. Secondo detto orientamento il limite temporale di cui alla L. n. 354 del 1975, articolo 58 quater puo’ essere applicato solo se quanto previsto dai commi 1 e 2 di tale norma si verifica durante l’esecuzione del titolo in base al quale l’istante avanza richiesta di applicazione dei benefici, non se tali accadimenti siano avvenuti con riguardo a precedenti condanne.
Diversamente il destino dei singoli sarebbe inevitabilmente influenzato dai tempi di intervento impiegati per porre in esecuzione le sentenze di condanna dalle diverse Procure della Repubblica di volta in volta competenti.
2.2. Col secondo motivo di ricorso la difesa lamenta mancanza e/o contraddittorieta’ e/o illogicita’ con riguardo alla richiesta dell’istante di applicazione del beneficio previsto dalla L. n. 354 del 1975, articolo 47 ter, comma 1 ter.
Si duole la difesa che manchi ogni doverosa valutazione da parte dei Giudici di sorveglianza circa le conseguenze delle patologie del detenuto, seppure trattabili in ambito carcerario, sul logoramento fisico del medesimo. E cio’, nonostante sia lo stesso medico in servizio presso la Casa circondariale di Chieti a segnalare che il ricorrente e’ affetto da deambulazione spastica con ROT policinetici e paraparesi agli arti inferiori nonche’ clono del piede sinistro in esito a folgorazione che comportano qualche difficolta’ deambulatoria nelle distanze piu’ lunghe. Rileva il difensore che tale difficolta’ deambulatoria determina un intollerabile scadimento della qualita’ della detenzione oltre a impedire lo svolgimento delle attivita’ trattamentali.
2.3. Col terzo motivo di impugnazione il difensore denuncia mancanza e/o contraddittorieta’ e/o illogicita’ con riferimento alla richiesta dell’istante di concessione del beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale ovvero della detenzione domiciliare ovvero della semiliberta’.
Ci si duole che la pericolosita’ sociale di (OMISSIS) sia descritta attraverso l’elenco dei precedenti penali, peraltro risalenti al periodo 1990-2000, e dei carichi pendenti dello stesso, nonche’ le conclusioni dell’informativa del Commissariato P.S. di (OMISSIS), che si limita a riferire delle frequentazioni del condannato con persona pregiudicata e della ritenuta appartenenza dello stesso a famiglia malavitosa per esserne stati uccisi padre e fratello in un agguato ritenuto di stampo mafioso, senza compiere il doveroso giudizio prognostico e senza rapportarsi, se non genericamente, al comportamento trattamentale, pur dando atto della condotta complessivamente regolare e del discreto impegno nell’attivita’ lavorativa.
La difesa insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
1.1. Inammissibile e’ il primo motivo, in quanto manifestamente infondato.
Invero, l’insegnamento costante di questa Corte e’ di segno contrario a quanto sostenuto dal ricorrente, affermandosi in numerose pronunce da cui non ci si intende discostare che il divieto previsto dall’articolo 58 quater, comma 2, ord. pen. non e’ circoscritto al procedimento esecutivo nel cui ambito e’ intervenuta la revoca della misura alternativa, ma ha portata generale e validita’ estesa anche ad altri e diversi procedimenti esecutivi (Sez. 1, n. 3802 del 07/11/2000 – dep. 31/01/2001, P.M.in proc.Lonardelli, Rv. 218444; Sez. 1, n. 2327 del 19/12/2002 – dep. 17/01/2003, PM in proc. Ghilardi, Rv. 223171; Sez. 1, n. 6995 del 20/12/2002 – dep. 12/02/2003, Serra, Rv. 223308; Sez. 1, n. 19759 del 02/04/2003, Limandri, Rv. 224235; Sez. 1, n. 27763 del 30/05/2003, Rossi, Rv. 225050). Evidenzia, invero, la Corte che la norma e’ formulata con riferimento soggettivo al condannato e non con riguardo oggettivo a ciascun singolo procedimento in cui intervenga la revoca; diversamente interpretando si tradurrebbe in un inammissibile vantaggio per chi sia interessato da plurime condanne, ne’ avrebbe ragionevole giustificazione a fronte di benefici che presuppongono pene o residui di pena non eccedenti i tre anni, risolvendosi in simili casi solo in un diniego definitivo di accesso alla misura.
1.2. Inammissibile e’ anche il secondo motivo di impugnazione, in quanto manifestamente infondato, generico, aspecifico e non consentito.
A parte la formulazione aspecifica del motivo con contestuale e confuso riferimento alle tre figure di vizio di motivazione di cui all’articolo 606 c.p.p., lettera e), ai fini dell’accoglimento di un’istanza di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell’articolo 147 c.p., comma 1, n. 2, non e’ necessaria un’incompatibilita’ assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l’infermita’ o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanita’ al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019 – dep. 19/06/2019, Nobile Antonino, Rv. 276413).
Orbene, l’iter argomentativo del provvedimento impugnato evidenzia molto chiaramente, come, alla luce in particolare della recente relazione sanitaria del 7.8.19, le condizioni di salute dell’interessato siano discrete, come lo stesso sia sicuramente idoneo a svolgere compiti della vita quotidiana, riesca a deambulare autonomamente senza ausilio di supporti, pur con qualche difficolta’ nelle distanze piu’ lunghe, e non abbisogni dell’ausilio di un piantone; come, quindi, la sua situazione sia ben lungi dal potersi ritenere offesa nel senso di umanita’. Osserva come l’unica criticita’ potrebbe risiedere nella patologica ipertensione, le cui complicanze in realta’, pur essendo i valori pressori allo stato accettabili, potrebbero conseguire al persistente rifiuto del detenuto, contrariato per il trasferimento da un istituto penitenziario all’altro, di assumere le specifiche terapie.
Quanto a quest’ultimo profilo, va osservato che in tema di differimento obbligatorio o facoltativo della pena ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermita’ fisica, il giudice dell’esecuzione puo’ legittimamente porre a fondamento del diniego la condotta volontaria ed oppositiva del condannato, tesa strumentalmente ad amplificare le patologie che lo affliggono, atteso che, in tal caso, l’offerta terapeutica e’ resa inadeguata anche da una scelta imputabile al medesimo (Sez. 1, n. 43586 del 18/05/2017 -dep. 21/09/2017, Capano, Rv. 271402).
In ogni caso non vi sono consulenze sanitarie di parte che contrastino con quanto assunto dal Tribunale di sorveglianza sulla base della predetta relazione proveniente da un presidio pubblico e il ricorrente si limita a contestare, nei termini sopra riportati, genericamente e aspecificamente le argomentazioni logiche e scevre da vizi giuridici, sollecitando una rivalutazione di elementi fattuali non consentita in questa sede.
1.3. Inammissibile e’ anche il terzo motivo di impugnazione, in quanto manifestamente infondato e non consentito.
A parte la formulazione assolutamente confusa e generica con contestuale riferimento alle tre figure del vizio di motivazione, che riguarda anche tale motivo, va osservato che una volta individuata una causa ostativa alla concessione di misure alternative alla detenzione, quale la pregressa revoca della detenzione domiciliare, ovvero una volta esclusa la “grave infermita’ fisica” di cui all’articolo 147 c.p. i Giudici di sorveglianza non sarebbero stati tenuti a motivare sulla pericolosita’ sociale di (OMISSIS). E comunque a fronte delle argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici al riguardo, in punto di fatto riportate, il difensore ancora una volta invita ad una riconsiderazione di elementi fattuali preclusa in questa sede.
2. All’inammissibilita’ consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in Euro tremila, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Si da’ atto che il presente provvedimento, redatto dal relatore Cons. Dr. Di Giuro Gaetano, e’ sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento alla firma dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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