La Regione non può imporre la chiusura domenicale di un esercizio commerciale

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 30 giugno 2020, n. 13142.

La massima estrapolata:

La Regione non può imporre la chiusura domenicale di un esercizio commerciale. La liberalizzazione degli orari dei negozi, così come la previsione di chiusure settimanali, è una questione che rientra nella materia della «tutela della concorrenza», che è di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, comma 2, lettera e).

Ordinanza 30 giugno 2020, n. 13142

Data udienza 20 giugno 2019

Tag – parola chiave: Commercio – Chiusure domenicali dei negozi – Legge della Regione Puglia del 2008 – Rinvio alla Corte Costituzionale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16952-2016 proposto da:
(OMISSIS) Spa, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Comune di Bari, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7/2016 del Tribunale di Bari, depositata il 04/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 20/06/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:
– (OMISSIS) s.p.a. impugna in cassazione la sentenza del Tribunale di Bari che ha accolto l’appello del Comune di Bari nei confronti della sentenza del Giudice di pace che, in accoglimento dell’opposizione, aveva annullato la sanzione amministrativa per la violazione dell’obbligo della chiusura domenicale imposto con l’ordinanza sindacale n. 1142 del 24.10.2008;
– il Tribunale di Bari, quale giudice d’appello ha ritenuto la legittimita’ della suddetta ordinanza sindacale in quanto adottata dopo l’entrata in vigore della Legge Regionale n. 5 del 2008, integrativa di quella L. n. 11 del 2003 e gia’ oggetto di sindacato giurisdizionale amministrativo nella sentenza n. 1348/2009 del Tar Puglia;
– la cassazione e’ richiesta sulla base di tempestivo ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il Comune di Bari;
– entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 380-bis.1. c.p.c..

CONSIDERATO

che:
– con il primo motivo si censura, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione delle norme sul giudicato per avere il giudice d’appello argomentato che la sentenza del Tar Puglia n. 26534/2008, confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato 1179/2012 ed addotta dall’appellante (OMISSIS) a sostegno della sua opposizione, aveva dichiarato l’illegittimita’ delle ordinanze sindacali emesse in epoca anteriore alla entrata in vigore della Legge Regionale n. 5 del 2008, integrativa della L. n. 11 del 2003;
– la censura e’ infondata;
-il tribunale ha dato conto dell’esistenza della pronuncia del Consiglio, ritenendola tuttavia non pertinente al caso di specie perche’ relativa ad ordinanza sindacale emessa in regime anteriore alla Legge Regionale n. 5 del 2008 che funge da presupposto alle nuove ordinanze sindacali, oggetto, a loro volta di distinta pretesa di annullamento davanti al giudice amministrativo;
– a fronte di tali rilievi la parte non ha fornito elementi specifici di diverso significato in forza dei quali giustificare l’assunto che la materia del contendere sia coperta dal giudicato esterno formatosi nel precedente giudizio (cfr. Cass. 13475/2014 e per un caso simile cfr. altresi’ Cass. 8796/2018);
– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame dei profili di illegittimita’ costituzionale della L. n. 11 del 2003, sollevati dalla societa’ (OMISSIS) nei due gradi di giudizio;
– la sentenza gravata ha richiamato a sostegno della ritenuta legittimita’ dell’ordinanza sindacale che disciplina la calendarizzazione delle aperture domenicali dopo l’entrata in vigore della L. n. 5 del 2008 e che costituisce il presupposto della sanzione irrogata, la sentenza del Tar Puglia 1348/2009 rinviando alla sua motivazione per quanto riguarda la conclusione sia della legittimita’ costituzionale della Legge Regionale n. 11 del 2003, sia per quanto concerne la sua compatibilita’ con la normativa comunitaria;
– tuttavia occorre considerare che dopo la decisione di secondo grado, e’ sopravvenuta la sentenza con cui la Corte costituzionale ha, viceversa, ritenuto fondata la questione di legittimita’ costituzionale della successiva Legge Regionale Puglia n. 24 del 2015 (Codice del commercio), in particolare, tra gli altri, dell’articolo 9, comma 4, e articolo 13, comma 7, lettera c), che prevedono interventi regolativi degli “orari di apertura e di chiusura” degli esercizi commerciali, per violazione dell’articolo 117 Cost., comma 2, lettera e), il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di “tutela della concorrenza” (Corte Cost. n. 239 del 2016);
– il Giudice delle leggi ha sottolineato come il legislatore statale fosse gia’ intervenuto per assicurare la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dapprima in via sperimentale e poi a regime, con il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, articolo 3, comma 1, lettera d-bis), (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, articolo 1, comma 1;
– con cio’ svolgendosi attualmente detta attivita’ – in seguito alla modifica disposta dal Decreto Legge n. 201 del 2011, articolo 31, comma 1, le attivita’ commerciali, come individuate dal Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma della L. 15 marzo 1997, n. 59, articolo 4, comma 4), e quelle di somministrazione di alimenti e bevande – “senza i seguenti limiti e prescrizioni” concernenti, tra l’altro, “il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonche’ quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell’esercizio”;
– rammentato, dunque, di avere giudicato non fondate le questioni di costituzionalita’ sollevate, in via principale, da alcune Regioni ricorrenti, dovendosi inquadrare il Decreto Legge n. 201 del 2011, articolo 31, comma 1, nella materia “tutela della concorrenza”, di competenza esclusiva dello Stato (Corte Cost. n. 299 del 2012), nonche’ di avere dichiarato l’illegittimita’ costituzionale di diverse norme regionali con le quali si erano regolati gli orari degli esercizi commerciali, in quanto contrastanti con l’espresso divieto di limiti e prescrizioni in materia, contenuto nella citata normativa statale (Corte Cost. n. 27 e n. 65 del 2013; e n. 104 del 2014), la Corte costituzionale ha, consequenzialmente, ritenuto che analogo contrasto dovesse essere ravvisato, con riferimento alle impugnate disposizioni della legge Regione Puglia;
– pertanto – pur precisando che la totale liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali non costituisca una soluzione imposta dalla Costituzione, sicche’ lo Stato possa rivederla in tutto o in parte, temperarla o mitigarla – la Corte ha ritenuto che, nondimeno, nel vigore del divieto di imporre limiti e prescrizioni sugli orari, stabilito dallo Stato nell’esercizio della sua competenza esclusiva a tutela della concorrenza, la disciplina regionale che intervenga per attenuare il divieto risulta illegittima sotto il profilo della violazione del riparto di competenze;
– dal momento che il dubbio di incostituzionalita’ prospettato da parte ricorrente riguarda le precedenti norme poste a base dell’accertamento della contestata violazione, in data 1.2.2009, dell’obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali, emesso ai sensi della L. R. n. 11 del 2003, articolo 18, come integrato e modificato dalla Legge Regionale n. 5 del 2008, articolo 12, ne consegue che, non ritenendosi praticabile nella specie una interpretazione costituzionalmente orientata di dette norme, che non si traduca nella loro sostanziale e intera disapplicazione, in ragione della non manifesta infondatezza della questione (alla luce ed in ragione delle affermazioni delle citate pronunce del Giudice delle leggi) si appalesa necessario sospendere il giudizio a quo e rimettere gli atti alla Corte costituzionale, quanto alla sussistenza della eccepita violazione del riparto di competenze tra stato e regioni nella materia de qua;
– d’altro lato, va richiamato il principio secondo cui la regola tempus regit actum, riguardante la successione delle leggi nel tempo, non e’ riferibile alla dichiarazione di illegittimita’ costituzionale, in quanto questa non e’ una forma di abrogazione, ma una conseguenza dell’invalidita’ della legge, che ne comporta l’efficacia retroattiva, nel senso che investe anche le fattispecie anteriori alla pronuncia di incostituzionalita’, con i limiti derivanti dal coordinamento tra il principio enunciato dall’articolo 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, articolo 30 e le regole che disciplinano il definitivo consolidamento dei rapporti giuridici e il graduale formarsi del giudicato e delle preclusioni nell’ambito del processo (Cass. n. 6692 del 2006; Cass. n. 5833 del 2006);
– atteso che il provvedimento sanzionatorio era stato emesso dal Comune controricorrente sensi della Legge Regionale n. 5 del 2008, integrativa della Legge Regionale n. 11 del 2003, articolo 18, nella specie il ricorso per cassazione andrebbe rigettato in ragione del mancato accoglimento di tutti i motivi di ricorso; ravvisandosi da cio’ la rilevanza della questione nel giudizio a quo.

P.Q.M.

La Corte, visti l’articolo 134 Cost. e della L. n. 87 del 1953, articolo 23, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’articolo 117 Cost., comma 2, lettera e), la questione di legittimita’ costituzionale della Legge Regionale Puglia 1 agosto 2003, n. 11, articolo 18, come modificato e integrato dalla Legge Regionale Puglia 7 maggio 2008, n. 5, articolo 12; dispone la sospensione del presente giudizio e ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio di cassazione, al Pubblico Ministero presso questa Corte e al Presidente del Consiglio dei ministri; ordina, altresi’, che l’ordinanza venga comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; dispone l’immediata trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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