La motivazione apparente

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 30 giugno 2020, n. 13248.

La massima estrapolata:

La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente ed, eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost. (Nella specie la Corte, in un giudizio di protezione internazionale ed umanitaria, ha riscontrato il vizio sia per l’incompatibilità delle argomentazioni poste a base delle diverse forme di protezione richiesta sia per la radicale mancanza della descrizione della vicenda personale del ricorrente così da non poter ancorare le affermazioni astratte ed i paradigmi normativi riprodotti alle domande proposte).

Ordinanza 30 giugno 2020, n. 13248

Data udienza 28 novembre 2019

Tag – parola chiave: Immigrazione – Protezione internazionale e umanitaria – Presupposti di legge – Art.14 lett. c) d.lgs 251/2017 – Sussistenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28662/2018 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), domiciliato presso la Cancelleria della Corte;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 23/8/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/11/2019 da Dott. GORI PIERPAOLO.

RILEVATO

che:
Con decreto n. 9861/2018 depositato in data 23.8.2018, il Tribunale di Ancona rigettava il ricorso proposto da (OMISSIS), nato nell'(OMISSIS) ((OMISSIS)), in impugnazione del provvedimento di diniego della protezione notificatogli il 6.3.2018 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona.
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del suo diritto alla protezione sussidiaria o, in via subordinata, il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Avverso la decisione (OMISSIS) ha notificato in data 26.9.2018 ricorso per cassazione, affidato a due motivi; il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:
Con il primo motivo – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 251 del 2007, articolo 3, del Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 8, articolo 9, comma 2, articolo 13, comma 1-bis e articolo 27, commi 1 e 1 bis oltre che dell’articolo 16 della direttiva n. 2013/32/UE, per aver il Tribunale mancato di esaminare la domanda di protezione sussidiaria “su base individuale”, tra l’altro omettendo di interloquire con lui, nonostante egli fosse presente in aula ed avesse manifestato la volonta’ di chiarire eventuali aspetti controversi della sua vicenda.
Con il secondo motivo – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 il ricorrente censura la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 5, comma 6, Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 32, comma 3 e articolo 9, comma 2 rilevando che, “secondo il medesimo schema applicato nella trattazione delle protezioni maggiori, anche in relazione alla protezione umanitaria il giudice collegiale sviluppa preliminarmente una premessa sui principi generali di diritto che devono disciplinare l’istituto, premessa che tuttavia rimane scevra di ogni continuita’ logico-motivazionale con la disamina della fattispecie concreta”.
Va premesso che il ricorrente non contesta l’accertamento del giudice del merito secondo cui non ricorrono i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria in relazione all’ipotesi di cui al Decreto Legislativo n. 251 del 2007, articolo 14, lettera c) in quanto la regione di sua provenienza non versa in una situazione di violenza indiscriminata determinata da conflitto armato, sicche’ il ricorso deve ritenersi limitato all’impugnazione delle decisioni di rigetto delle domande avanzate ai sensi delle lettera a) e b) della medesima disposizione, oltre che della domanda di protezione sussidiaria.
I motivi, che attengono alla medesima questione, pur se dedotti sotto il profilo della violazione di legge, denunciano in realta’ il difetto assoluto di motivazione del decreto impugnato, idoneo a tradursi in violazione dell’articolo 132 c.p.c., per aver il tribunale fondato la pronuncia su argomenti privi di qualsivoglia aggancio alla vicenda concretamente narrata dal ricorrente; essi, riqualificati ai sensi del paradigma normativo di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 devono essere accolti.
Il giudice del merito ha infatti compiuto un’ampia disamina delle condizioni oggettive in cui versa la regione di provenienza del ricorrente, ma, in relazione ai presupposti soggettivi della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria lettera a) e b), si e’ limitato ad osservare che la valutazione di carente credibilita’ del racconto espressa dalla Commissione e’ condivisibile poiche’, a domande pertinenti sugli accadimenti, il ricorrente non e’ stato in grado di circostanziare la vicenda peraltro su fatti essenziali determinanti l’espatrio e, piu’ avanti, che le dichiarazioni sono apparse prive di coerenza interna e frequenti sono state le contraddizioni, e che esse, quand’anche credibili, restano confinate nei limiti di una vicenda di vita privata e di giustizia comune, sicche’ il ricorrente avrebbe dovuto chiedere la protezione del suo Paese ed attenderne l’esito.
Quanto alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, il tribunale ha invece ritenuto che l’esistenza (nel paese di provenienza) di strumenti istituzionali, o, ancorche’ privati, aventi una forma aggregativa ed una funzione di protezione dei propri membri induce a ritenere insussistente una condizione di elevata vulnerabilita’ tenuto conto dell’inesistenza di problematiche soggettive del tipo di quelle tipizzate dall’articolo 19, comma 2, lettera a-d citate, e che, inoltre, non si ravvisano condizioni individuali di elevata vulnerabilita’ le quali, ancorche’ credibili e giustificate quelle rappresentate dal ricorrente, non comportano comunque per il richiedente l’impossibilita’ di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili personali in caso di rimpatrio.
– Sennonche’, poiche’ il decreto difetta della, quantomeno, concisa esposizione dei fatti allegati da (OMISSIS) a fondamento del diritto preteso (non avendo il giudice minimamente accennato alla storia personale del ricorrente), dette motivazioni si risolvono in formule astratte e stereotipate, valevoli per un numero indefinito di casi, che non consentono di verificare la correttezza del ragionamento logico-giuridico posto a base della decisione.
– L’affermazione secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto richiedere la protezione del suo Paese e attenderne l’esito risulta, di conseguenza, criptica.
– Va aggiunto che la motivazione e’ manifestamente illogica e contraddittoria sotto un duplice profilo: in primo luogo il tribunale, pur senza argomentare in concreto in ordine ai motivi del suo convincimento, in sede di esame della domanda di protezione sussidiaria ha affermato di condividere il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale di non credibilita’ delle dichiarazioni del ricorrente (che, tuttavia, non ha ritenuto di dover sentire a chiarimenti) mentre, in sede di esame della domanda di protezione umanitaria, sebbene con un periodo involuto, ha rilevato che le condizioni di personale elevata vulnerabilita’ rappresentate dal ricorrente sono “credibili” e “giustificate”; da tale ultima proposizione si ricava poi che, in palese contrasto con la premessa che regge il periodo, dette condizioni sono state ritenute sussistenti.
– Si e’, in conclusione, in presenza di una tipica fattispecie di motivazione apparente, ovvero di motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente – e, anzi, sovrabbondante, laddove il tribunale si dilunga nella descrizione della normativa che disciplina le varie forme di protezione internazionale o umanitaria – risulta tuttavia costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicita’ del ragionamento decisorio (cfr., per tutte, Cass. n. 9105/2017) e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’articolo 111 Cost., comma 6.
L’accoglimento dei motivi comporta la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Ancona in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese di questo giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Ancona in diversa composizione, anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *