In un giudizio avente ad oggetto un atto di annullamento

Consiglio di Stato, Sezione sesta, Sentenza 30 giugno 2020, n. 4180.

La massima estrapolata:

In un giudizio avente ad oggetto un atto di annullamento in autotutela di un permesso di costruire in sanatoria, deve essere riconosciuta la qualità di controinteressato al vicino di casa che lamenta la lesione del suo diritto di proprietà, ha provveduto a denunciare presunti abusi edilizi realizzati a suo danno ed è stato chiamato ad esser parte dei procedimenti amministrativi conclusi con i provvedimenti impugnati.

Sentenza 30 giugno 2020, n. 4180

Data udienza 25 giugno 2020

Tag – parola chiave: Interventi edilizi – Permesso di costruire in sanatoria – Annullamento in autotutela – Giudizio amministrativo – Controinteressato

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9082 del 2016, proposto da
To. Mo., rappresentato e difeso dagli avvocati Ca. Pa., Fr. Ve., con domicilio eletto presso lo studio Fr. Pi. in Roma, via (…);
contro
Ni. Cr. Ma., rappresentato e difeso dagli avvocati En. So., Ed. Ri., con domicilio eletto presso lo studio En. So. in Roma, via (…);
nei confronti
Comune di (omissis) non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania Sezione Seconda n. 1675/2016, resa tra le parti, concernente permesso di costruire in sanatoria.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ni. Cr. Ma.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2020 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino. L’udienza si svolge ai sensi dell’art. 84 comma 5 del Dl. n. 18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Mi. Te.” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Campania l’odierno appellante proponeva opposizione di terzo avverso la sentenza dello stesso TAR n. 4679 del 3.9.2014, che, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. Ni. Cr. Ma., aveva annullato il provvedimento di diniego formatosi per silenzio-rigetto sulla domanda di permesso di costruire in sanatoria da quest’ultimo presentata il 16.7.2012, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, per le opere realizzate, in difformità al permesso di costruire n. 167/2010 (anch’esso rilasciato in sanatoria ai sensi dell’art. 36 cit.), sull’immobile per civile abitazione sito nel Comune di (omissis), alla via (omissis).
2. Il primo giudice dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione dell’opponente, ritenendo non ravvisabile in capo all’originario opponente, nonostante fosse proprietario dell’immobile confinante ed avesse provveduto ad impugnare i titoli edilizi abilitativi con precedente ricorso, la qualità di controinteressato nel giudizio di annullamento del diniego tacito di permesso di costruire, nei cui confronti sarebbe stato necessario instaurare il contraddittorio. Né che lo stesso fosse titolare di una situazione giuridica, oltre che autonoma, anche incompatibile rispetto a quella oggetto dell’accertamento giudiziale in questa sede opposto.
3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello l’originario opponente, lamentandone l’erroneità atteso che allo stesso non potrebbe non riconoscersi legittimazione ad agire in quanto quale proprietario di immobile immediatamente confinante a quello del sig. Ma., avrebbe ottenuto con sentenza del T.A.R. n. 1571/2012 l’annullamento dei quattro titoli edilizi rilasciati tra il 2008 ed il 2010 per la sopraelevazione del fabbricato del Ma., in quanto accertati difformi dalla normativa urbanistica ed edilizia vigente nel Comune di (omissis). Infatti, con la sentenza del medesimo T.A.R. n. 4679/2014, oggetto di opposizione, il sig. Ma. avrebbe conseguito in suo favore ed in danno del sig. Mo., senza la partecipazione di quest’ultimo al giudizio, il contrario ed incompatibile accertamento della conformità alla normativa urbanistica ed edilizia vigente nel Comune di (omissis) della sopraelevazione del fabbricato, pregiudicando così apertamente le posizioni giuridiche di diritto e di interesse del sig. Mo., di cui quest’ultimo è titolare in via autonoma anche in forza della prima sentenza del T.A.R. n. 1571/2012. In ogni caso all’opponente avrebbe dovuto riconoscersi legittimazione ad agire in ragione della qualità di proprietario di immobile confinante a quello del Ma..
Tanto premesso l’opponente ripropone i motivi non esaminati in prime cure: a) Inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati. In via subordinata, omessa integrazione del contraddittorio; b) inammissibilità del ricorso per violazione del principio del ne bis in idem. Contrasto tra la sentenza n. 1571/12 e la sentenza n. 4679/14; c) violazione degli artt. 90 e 94 D.P.R. 6/6/2001 n. 380, dell’art. 4 L. Reg. Campania n. 9 del 7/1/1983, del D.M. 14/1/2008, dell’art. 15.2 del locale Regolamento edilizio; d) violazione dell’art. 36 D.P.R. 380/2001, dell’art. 31 N.T.A. del locale P.R.G. e del locale Regolamento edilizio, del D.M. n. 1444/1968, dell’art. 11D.Lgs. 30/5/2008 n. 115, dell’art. 873 c.c.
4. Costituitosi in giudizio l’intimato, da un lato, eccepisce l’irricevibilità dell’appello per decorso del termine semestrale stabilito dall’art. 92, comma 3, c.p.a., essendo stata pubblicata la sentenza il 5 aprile 2016 e l’appello notificato il 5 novembre 2016; dall’altro, invoca la conferma della pronuncia di prime cure.
5. In sede di replica l’appellante insiste nelle proprie conclusioni, evidenziando tra l’altro che l’appello sarebbe tempestivo in quanto il termine di 6 mesi per impugnare la sentenza pubblicata il 5/4/2016 sarebbe venuto in scadenza il 5/11/2016, sabato, e sarebbe quindi stato prorogato – ai sensi dell’art. 52, comma 5 c.p.a. e dell’art. 155 c.p.c. – al successivo lunedì 7/11/2016, giorno in cui sarebbe stato ritualmente notificato l’appello a mezzo di spedizione postale ex L. n. 53/1994.
6. Preliminarmente deve rilevarsi l’infondatezza dell’eccezione di tardività del presente gravame. La pronuncia del primo giudice risulta, infatti, depositata in data 5 aprile 2016, mentre il presente gravame è stato notificato in data 7 novembre 2016. Deve ciononostante attestarsi che il termine di sei mesi stabilito dall’art. 92 c.p.a. risulta rispettato in quanto il 5 novembre 2016 cadeva di sabato, sicché l’ultimo giorno utile per impugnare era il successivo lunedì 7 novembre 2016.
7. Quanto al primo motivo di gravame deve rilevarsene la fondatezza, non potendo condividersi le conclusioni raggiunte dal primo giudice, pur a fronte della correttezza delle premesse teoriche. La giurisprudenza costante di questo Consiglio, infatti, all’indomani delle modifiche portate dal d.lgs. 195/2011 all’art. 108 c.p.a. ha chiarito che la legittimazione a proporre opposizione di terzo nei confronti della decisione del giudice amministrativo resa tra altri soggetti va riconosciuta: a) ai controinteressati pretermessi; b) ai controinteressati sopravvenuti; c) ai controinteressati non facilmente identificabili; d) in generale, ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione, con esclusione, di conseguenza, dei titolari di un diritto dipendente, ovvero di soggetti interessati di riflesso. Nella fattispecie non può non riconoscersi la veste di controinteressato all’odierno appellante in ragione del pregresso contenzioso intercorso tra le parti e degli interventi procedimentali dell’originario opponente in relazione alle istanze edilizie proposte dagli odierni appellati, attestati dalla pronuncia del TAR Campania, n. 2700 del 2017.
Del resto è lo stesso giudice di prime cure a premettere che: a) i sigg. To. e Lu. Mo. avevano, a suo tempo, impugnato i permessi di costruire rilasciati dal Comune di (omissis) in favore del sig. Ma. per i lavori di riqualificazione in sopraelevazione del predetto fabbricato, agendo nella qualità di proprietari di unità immobiliari confinanti; b) con sentenza n. 1571 del 4.4.2012, lo stesso TAR aveva accolto il loro ricorso e annullato i provvedimenti impugnati; c) avverso tale sentenza, il sig. Ma. aveva proposto appello tutt’ora pendente; la sentenza di primo grado non era stata sospesa; d) nelle more dell’appello, il sig. Ma., ritenendo di essersi conformato alla sentenza n. 1571/2012, aveva presentato il 16.7.2012 al Comune di (omissis) la domanda di permesso di costruire in sanatoria su cui si è formato il silenzio-rigetto che è stato annullato con la sentenza n. 4679 del 3.9.2014, opposta nel presente giudizio.
Nella fattispecie, in definitiva, non si discute del fatto che il proprietario confinante possa essere controinteressato nel giudizio avente ad oggetto il diniego di permesso di costruire azionato dall’istante, ma della posizione del proprietario che ottenuto l’annullamento di titoli edilizi e avendo prodotto memorie in seno ai procedimenti edilizi, chieda di contraddire nel giudizio avente ad oggetto il silenzio diniego sulla susseguente e correlata istanza di permesso in sanatoria presentata da colui che sia risultato soccombente nel giudizio di cognizione previamente proposto dall’opponente. In definitiva la situazione di controinteressato viene a qualificarsi non in forza dello status di proprietario confinante, ma delle pregresse iniziative giudiziarie e procedimentali da quest’ultimo intraprese, che rendono evidente la sua posizione di controinteressato. In questo senso va rammentata la giurisprudenza di questo Consiglio secondo la quale: “In un giudizio avente ad oggetto un atto di annullamento in autotutela di un permesso di costruire in sanatoria, deve essere riconosciuta la qualità di controinteressato al vicino di casa che lamenta la lesione del suo diritto di proprietà, ha provveduto a denunciare presunti abusi edilizi realizzati a suo danno ed è stato chiamato ad esser parte dei procedimenti amministrativi conclusi con i provvedimenti impugnati. Il ricorso deve, quindi, essergli notificato a pena d’inammissibilità ai sensi di quanto previsto dall’art. 41, comma 2, del cod. proc. amm.” (Cons. St., Sez. VI, 30 settembre 2015, n. 4582).
Nella fattispecie, non può non rilevarsi come la successiva vicenda procedimentale è intimamente connessa con quella oggetto dell’annullamento dei pregressi titoli edilizi, tanto che con l’istanza di sanatoria, il cui silenzio diniego è stato impugnato nel giudizio sfociato nella pronuncia opposta, persegue per parte dell’appellato la finalità di soddisfare le carenze evidenziate nella pronuncia n. 1571/2012 del TAR per la Campania. Medio tempore divenuta irrevocabile in quanto l’appello proposto avverso la stessa è stato dichiarato perento con decreto n. 493/2018 di questa Sezione. Nella pronuncia opposta è talmente evidente il game con la pregressa vicenda processuale chiusa con la sentenza n. 1571/2012 del TAR per la Campania, che il Collegio ha disposto verificazione formulando, tra gli altri, il seguente quesito: “2) se, più in dettaglio, i suddetti interventi sono tali da rimuovere, conformando la situazione di fatto, gli elementi di contrasto con le previsioni di piano e di regolamento edilizio accertati con la sentenza di questa Sezione n. 1571 del 4 aprile 2012 e dalla stessa posti a fondamento della decisione di annullamento dei predetti titoli abilitativi”. È evidente, pertanto, che l’opponente ivi assumeva la qualifica di controinteressato pretermesso al quale il ricorso doveva essergli notificato, considerato ce il bene della vita riconosciutogli dalla citata pronuncia n. 1571/2012, veniva ulteriormente sottoposto al sindacato del giudice, sicché la sua partecipazione al giudizio non poteva in alcun modo essere omessa.
8. Pertanto, il presente gravame merita di essere accolto con ciò che ne consegue in termini di riforma della pronuncia impugnata e di annullamento della sentenza n. 4679 del 3.9.2014 del TAR per la Campania, opposta nel presente giudizio, attesa la inammissibilità del ricorso introduttivo ai sensi di quanto previsto dall’art. 41, comma 2, del cod. proc. amm.
9. Nella complessità in diritto delle questioni trattate si ravvisano eccezionali motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie l’opposizione di terzo e annulla la sentenza n. 4679 del 3.9.2014 del TAR per la Campania.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2020 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Andrea Pannone – Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere, Estensore
Giordano Lamberti – Consigliere
Stefano Toschei – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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