Nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 13 maggio 2020, n. 14853.

Massima estrapolata:

Nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall’art. 168, comma primo, cod. pen., il giudice dell’esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca.

Sentenza 13 maggio 2020, n. 14853

Data udienza 12 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Procedimento penale – Condanna – Sospensione condizionale della pena – Revoca del beneficio – Presupposti – Articolo 168 cp – Criteri

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. TALERICO Palma – rel. Consigliere

Dott. MAGI Raffaello – Consigliere

Dott. ALIFFI Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 05/06/2019 del TRIBUNALE di RAVENNA;
udita la relazione svolta dal Consigliere TALERICO PALMA;
lette le conclusioni del PG Dott. SPINACI Sante, che ha chiesto l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 giugno 2019, il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell’esecuzione, revocava, ai sensi dell’articolo 168 c.p., comma 1, n. 1, la sospensione condizionale della pena concessa in favore di (OMISSIS) con sentenza del Tribunale di Ravenna del 29.11.2013, irrevocabile dal 13.1.2014, per avere il predetto commesso in data 9.5.2014 i delitti giudicati con la sentenza della Corte di appello di Bologna del 27.11.2014 (irrevocabile dall’11.2.2015), confermativa di quella del Tribunale di Ravenna del 6.6.2014, e in data 5.11.2015 i delitti giudicati con sentenza del Tribunale di Ravenna del 10.7.2017 (irrevocabile dal 27.11.2017).
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del condannato, avvocato (OMISSIS), per violazione di legge.
Secondo il ricorrente, alla stregua del principio di diritto fissato nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 37354 del 2015, la revoca della sospensione condizionale della pena sarebbe, nel caso di specie, preclusa dalla circostanza che il giudice della cognizione che emise la sentenza di condanna per i delitti successivamente commessi dallo (OMISSIS) non provvide a revocare detto beneficio, con la conseguenza che la relativa statuizione sarebbe coperta dal giudicato.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, Dott. SPINACI Sante, ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile perche’ manifestamente infondato.
E in vero, l’ordinanza impugnata e’ coerente con il dato normativo e con i principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di legittimita’ in materia.
Secondo detta giurisprudenza, infatti, “nei casi di revoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall’articolo 168 c.p., comma 1, il giudice dell’esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fatto che la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile dagli atti in possesso del giudice della cognizione, semplicemente facoltizzato alla revoca” (Cass. Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015,Rv. 264156).
Nel caso di specie, era pienamente operativa la causa di revoca prevista dal citato articolo 168 c.p., comma 1, avendo lo (OMISSIS) – come evidenziato nell’ordinanza impugnata – commesso in data (OMISSIS) i delitti giudicati con la sentenza della Corte di appello di Bologna del 27.11.2014 (irrevocabile dall’11.2.2015), confermativa di quella del Tribunale di Ravenna del 6.6.2014, e,, in data 5.11.2015 i delitti giudicati con sentenza del Tribunale di Ravenna del 10.7.2017 (irrevocabile dal 27.11.2017), cioe’ ulteriori reati entro i cinque anni di irrevocabilita’ della pronuncia con la quale gli era stato concesso il beneficio in parola.
Il richiamo operato dal ricorrente alla decisione delle Sezione Unite di questa Corte n. 37345 del 2015, non e’ pertinente alla fattispecie concreta.
Lo stesso giudice dell’esecuzione ha correttamente osservato che il principio di diritto fissato nella citata pronuncia – secondo cui “il giudice dell’esecuzione puo’ revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’articolo 164 c.p., comma 4, in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione” – riguarda ipotesi del tutto diversa.
L’ipotesi contemplata nell’articolo 168 c.p., comma 1, si inquadra nella fisiologia dell’istituto della sospensione condizionale in quanto la temporanea sospensione dell’esecuzione della pena e’ per la sua stessa essenza giuridica sottoposta alle condizioni risolutive stabilite dalla legge, in carenza delle quali trova attuazione la prospettiva premiale della estinzione del reato; la revoca prevista nell’articolo 168 c.p., comma 3 e’, invece, del tutto estranea a tale ambito, essendo preordinata alla eliminazione della patologia occorsa nella concessione del beneficio elargito in violazione della legge a colui al quale non doveva essere concesso.
2. Alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ – non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) – al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di Euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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