Il «chiedere troppo» rispetto ai mezzi forniti dall’ente pubblico non fa scattare di per sé il peculato.

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 8 maggio 2020, n. 14167.

Massima estrapolata:

Il «chiedere troppo» rispetto ai mezzi forniti dall’ente pubblico non fa scattare di per sé il peculato. Le spese dei consiglieri regionali fedelmente giustificate non sono sintomo del reato solo perché “eccessive”, determinando un’illegittima inversione dell’onere della prova. In tali casi, infatti , la prova è a carico dell’accusa, che dovrà dimostrare la sostanziale finalità privatistica della spesa formalmente lecita, come quelle effettuate in bar e ristoranti.

Sentenza 8 maggio 2020, n. 14167

Data udienza 22 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Peculato – Genericità dei giustificativi delle spese presentati all’ente pubblico – Spesa teoricamente e formalmente legittima – Finalità a utilità private – Prova – Insufficienza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISCUOLO Anna – Presidente

Dott. DI STEFANO Pierluigi – rel. Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. GIORGI Maria Silvia – Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 03/05/2019 della CORTE APPELLO di GENOVA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DI STEFANO PIERLUIGI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FODARONI MARIA GIUSEPPINA che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione per il ricorso di (OMISSIS), il rigetto del ricorso di (OMISSIS), l’annullamento senza rinvio, per il ricorso di (OMISSIS), per prescrizione in riferimento all’articolo 479 c.p., per gli effetti penali, il rigetto del ricorso in riferimento agli effetti civili, il rigetto del ricorso in riferimento al reato di peculato ai sensi articolo 314 c.p. e rinvio per la rideterminazione della pena.
Uditi:
L’avvocato (OMISSIS) in difesa della P.C. REGIONE LIGURIA che chiede il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese.
L’avvocato (OMISSIS) sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS) in difesa di ITALIA DEI VALORI che deposita conclusioni e nota spese.
L’avvocato (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS) che insiste per l’accoglimento del ricorso.
L’avvocato (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS) che chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Genova con sentenza del 3 maggio 2019, confermava in parte le condanne disposte dal Tribunale di Genova il 12 luglio 2017 nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per vari fatti di peculato e falso, assolvendo (OMISSIS) dal reato di cui al capo 2), (OMISSIS) dal reato di cui al capo 9) e per parte delle condotte contestate al capo 10) e dichiarando prescritto il reato di cui al capo 13) contestato a (OMISSIS).
1.1 Questi, in sintesi, i fatti:
– (OMISSIS), nella sua qualita’ di tesoriere del gruppo consiliare dell’Assemblea regionale della Regione Liguria ” (OMISSIS) Italia dei valori”, era ritenuto responsabile del reato di cui al capo 14) (falso di cui agli articoli 476 e 479 c.p.) per avere falsificato la firma di (OMISSIS) quale segretario attestando nel relativo verbale lo svolgimento della riunione del gruppo consiliare, in realta’ non tenuta, destinata all’approvazione del rendiconto delle spese del gruppo consiliare stesso per l’anno 2011.
– (OMISSIS), quale consigliere regionale dello stesso gruppo politico, era ritenuta responsabile del reato di peculato continuato di cui al capo 1). L’imputata, che per la sua qualita’ aveva diritto a contributi finalizzati alle categorie di spesa previste dalla Legge Regionale n. 38 del 1990 di disciplina della materia, si appropriava dei fondi a lei assegnati, per un totale di circa Euro 90.000, producendo titoli giustificativi attestanti spese non inerenti le attivita’ del gruppo. In dettaglio, si trattava di:
o spese di ristorazione e di trasporto per attivita’ diverse;
o materiali vari non rinvenuti presso l’ufficio o comunque non relativi all’attivita’ istituzionale;
u doppi rimborsi di spese di aereo;
o spese varie presso esercizi commerciali per utilita’ familiare.
– (OMISSIS), quale consigliere regionale e, sino al 24 ottobre 2012, anche capogruppo del medesimo gruppo consiliare era ritenuto responsabile del reato di peculato continuato di cui al capo 10), con esclusione delle spese per l’anno 2012 in esso contestati, ed al capo 14, il citato falso in atto pubblico del (OMISSIS) commesso in concorso con (OMISSIS).
1.2 La Corte confermava la qualificazione giuridica delle appropriazioni quale reato di peculato rilevando:
– secondo le disposizioni vigenti all’epoca dei fatti, i fondi venivano anticipati ai Consiglieri (OMISSIS) e (OMISSIS) i quali, utilizzandoli per fini non istituzionali, se ne appropriavano.
– (OMISSIS), inoltre, utilizzava anche una carta di credito intestata alla Regione Liguria con addebito sul conto corrente del gruppo di appartenenza.
– Il momento di commissione dell’appropriazione andava individuato nell’approvazione del rendiconto, essendo questo il momento in cui era esternata la volonta’ illecita non potendo essere manifestatq in altro momento la volonta’ definitiva di appropriazione.
– Il dolo del peculato era dimostrato dalla genericita’ della documentazione di giustificazione e dalla evidente estraneita’ delle spese rispetto ai fini istituzionali. In particolare, atteso che ai Consiglieri regionali ” venivano forniti uffici, muniti di computer e dotazioni di cancelleria, rimborsi generalizzati per spese di trasporto”, per giustificare ulteriori spese in tale ambito andava dimostrata la insufficienza delle dotazioni.
– Parimenti, non risulta mai provata la finalita’ degli esborsi per consumazioni in bar e ristoranti “benche’ simili spese possono avere attinenza con lo svolgimento di attivita’ di propaganda politica, va sottolineato che tale finalita’ non risulta affatto provato ne’ puo’ essere presunta. Talvolta emerge piuttosto la prova contraria”.
– Per quanto riguarda (OMISSIS), certamente era sua la sottoscrizione, con il nome di (OMISSIS), in calce al documento incriminato.
2. I tre imputati hanno presentato ricorso a mezzo dei rispettivi difensori:
2.1 (OMISSIS):
– preliminarmente chiede la correzione di errore materiale per essere stato indicato il totale di quanto ricevuto dal maggio 2010 al dicembre 2012 in Euro 190.335,74 anziche’ Euro 90.335,74.
– Primo motivo: vizio di motivazione, contraddittoria quanto alla consumazione del reato. La Corte di Appello da un lato afferma che le riunioni del (OMISSIS) e del 26 marzo 2012 non si tennero e, quindi, i verbali relativi erano falsi, dall’altra fa riferimento a queste riunioni per individuare il momento di commissione del reato.
– Secondo motivo: vizio di motivazione con riferimento all’elemento soggettivo del reato. Il momento del perfezionamento della volonta’ illecito e’ stato riportato alla approvazione del rendiconto senza tener conto che, invece, tale approvazione non fu fatta alla presenza della ricorrente.
– Terzo motivo: violazione di legge con riferimento alla contestazione di peculato. La sentenza argomenta sui rendiconti relativi alle spese ritenendoli generici e, quindi, per tale ragione ritiene sussistere il reato di peculato. In tale modo inverte l’onere della prova affermando che la giustificazione della singola spesa condizioni la sua liceita’. La difesa aveva chiaramente dedotto la mancanza di prova della non pertinenza delle spese.
– Quarto motivo, violazione di legge con riferimento alla qualificazione della condotta quale peculato e non quale reato di cui all’articolo 316 ter c.p.. Ritiene che il caso rientri nella ipotesi di cui all’articolo 316 ter c.p., come modificato nel 2019. In particolare, ricorre il caso di erogazione ottenuta mediante omissione di indicazioni.
La difesa ha successivamente depositato una memoria difensiva e motivi aggiunti.
2.2 (OMISSIS):
– primo motivo: violazione di legge con riferimento all’articolo 314 c.p., L’istruttoria dibattimentale aveva dimostrato che le spese in questione erano sostanzialmente attribuibili al ruolo di capogruppo consiliare: egli, per decisione del gruppo, si era recato in Sicilia per sostenere il partito nelle elezioni locali. Anche le altre spese trovano varie e legittime giustificazioni. Richiama la giurisprudenza secondo cui la prova della non inerenza, comunque, non puo’ essere tratta dalla genericita’ delle giustificazioni.
– Secondo motivo: violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica dei fatti quale peculato. Poiche’ e’ stato ritenuto che il momento consumativo del reato corrisponde al momento in cui si e’ realizzata la copertura mediante la accettazione del documento di spesa, il fatto va qualificato ai sensi dell’articolo 640 bis c.p..
– Terzo motivo: violazione di legge per essere stato ritenuto che il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari sia un atto pubblico.
– Quarto motivo: nullita’ della sentenza per violazione di legge per aver computato la pena base per il reato continuato facendo riferimento al reato di falso e non a quello di peculato, piu’ grave.
2.3 (OMISSIS):
– Primo motivo: violazione di legge. Il ricorrente aveva l’incarico di redigere la rendicontazione delle spese del gruppo che devono essere approvate dai Consiglieri e la sua attestazione in calce all’atto ritenuto falso riguardava solo il deposito del rendiconto e non anche la partecipazione alla riunione di approvazione. Una volta esaurito il suo compito, non gli spettava, ne’ di fatto aveva svolto, alcuna altra attivita’. Solo l’attivita’ successiva, con l’intervento del pubblico ufficiale, attribuiva al documento la natura di atto pubblico.
– Secondo motivo: vizio di motivazione sul punto dell’avere il ricorrente inteso attestare con la propria firma l’effettiva riunione del gruppo.
– Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per la totale assenza di motivazione in ordine al dolo del reato.
E’ stata depositata una memoria di parte civile ed una memoria di replica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono fondati.
1. Innanzitutto, per il reato di cui al capo 14), consumato il (OMISSIS), va dichiarata immediatamente la prescrizione, in assenza di cause di sospensione del termine; va difatti considerato che i motivi proposti per tale reato sono di contenuto tale che, se accolti, comunque renderebbero necessario un giudizio di rinvio, ipotesi rispetto alla quale prevale l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di estinzione del reato ai sensi dell’articolo 129 c.p.p..
2. Sono fondati il primo motivo di (OMISSIS) ed il terzo motivo di (OMISSIS), principalmente in quanto la sentenza ha sviluppato una motivazione che, a fronte delle contestazioni delle difese sulla sussistenza delle condotte di peculato sia quanto alla effettuazione di spese non consentite che quanto alla sussistenza del dolo di appropriazione, effettivamente finisce per invertire l’onere della prova del reato.
2.1 Non e’ di per se’ dubbio che una condotta di utilizzazione a fini personali dei fondi che vengano anticipati dall’ente e posti a disposizione dei gruppi per determinate spese “istituzionali” integri il reato di peculato. L’appropriazione, difatti, si realizza con l’utilizzazione per scopi personali e la condotta successiva di falsificazione della documentazione giustificativa della spesa stessa rappresenta un modo occultare la gia’ avvenuta appropriazione e non, invece, il modo di indurre in errore l’ente perche’ corrisponda i fondi, caso nel quale si porrebbe una questione di possibile diversa qualificazione del fatto.
2.2 Si noti, peraltro, che nella casistica di questa Corte, utile per la qualificazione dei fatti in esame, si rilevano non solo decisioni aventi ad oggetto vicende comparabili ma anche vicende collegate proprio alle attivita’ dei medesimi gruppi consiliari. Difatti si legge in Sez. 6, n. 53331 del 19/09/2017, Piredda, Rv. 271654 di casi in cui altri componenti del medesimo Consiglio regionale si sono appropriati di somme destinate al rimborso di spese secondo le medesime disposizioni; in quel caso, si era accertato in modo diretto nel corso di intercettazioni che gli imputati erano ben consapevoli di avere richiesto rimborsi non dovuti e che li avevano occultati con pezze di appoggio (scontrini etc) palesemente irregolari. I giudici di merito avevano individuato documenti prodotti due volte, alcuni illeggibili, rinvenuto ricevute prive di data e firma e/o senza riferimento ai beni acquistati; tali anomalie rappresentavano una ragionevole prova della sostanziale falsita’ di tali documenti. Inoltre, degli accertamenti mirati dimostravano in modo diretto l’uso privatistico dei fondi per essere alcuni acquisti solo simulati e per essere stati pagati dei canoni di locazione per immobili in uso personale.
2.3 Nel caso di specie, la Corte di Appello, a fronte di motivi specificamente mirati a contestare la non inerenza ed il dolo di appropriazione, ha innanzitutto fatto riferimento proprio al precedente citato per risolvere il tema della qualita’ di pubblici ufficiali dei ricorrenti e della configurabilita’ quale peculato nella appropriazione del denaro anticipato dall’ente pubblico avendo la documentazione successiva una mera funzione di occultamento della operazione illecita.
Per questa parte la decisione e’ corretta.
3. La Corte di Appello risolve, poi, il tema della non inerenza delle spese e del dolo con il quale avveniva la appropriazione con argomenti riferiti principalmente al dolo (quasi a dare per scontata la non inerenza, pur contestata dalle parti) osservando, per quanto di interesse:
– in linea generale le spese sono giustificate in modo generico ed e’ sufficiente esaminare le ricevute per avvedersi della estraneita’ delle spese stesse ai fini istituzionali – tali affermazioni non sono accompagnate da alcuna indicazione specifica ma si fa riferimento alla generalita’ delle spese.
– A fronte della fornitura da parte dell’ente di strumenti di ufficio e copertura diretta di spese di trasporti, per giustificare le spese ulteriori in tale stesso ambito gli interessati avrebbero dovuto dimostrare l’insufficienza di quanto fornito dal Consiglio regionale; ma tale prova non era stata offerta dagli imputati.
– Per gli esborsi per bar e ristoranti, pur essendo spese in teoria ricomprese in quelle ammesse, la finalita’ specifica non poteva essere affatto presunta; in alcuni casi, anzi, la Corte riteneva esservi la prova della finalita’ privata della spesa.
Per questa parte, la decisione non puo’ essere condivisa in quanto:
– sostanzialmente vi e’ una mancata risposta alle deduzioni delle difese e, comunque, la mancata valutazione della non inerenza delle spese, il cui accertamento resta affidato dalla sentenza impugnata al mero dato della genericita’ delle giustificazioni (che non puo’ essere equiparata alla “inattendibilita’”, come nel caso della sentenza Piredda in cui i giudizi di merito avevano accertato in concreto che i documenti erano del tutto inaffidabili perche’ resi illeggibili o privi di data e firma etc).
– Oltre alla assenza di risposta che lascia carente la motivazione sull’accertamento della non inerenza delle spese, si aggiunge la peculiare affermazione in diritto della sentenza che, con la affermazione “va sottolineato che tale finalita’ non risulta affatto provatq ne’ puo’ essere presunta. Talvolta emerge piuttosto la prova contraria”, sostiene in termini espliciti, per il caso in esame, che e’ applicabile una regola di inversione dell’onere della prova.
3.1 Si possono, allora, richiamare precedenti decisioni di questa Corte su casi simili:
“Va inoltre considerato l’errore di un’altra premessa della Corte di Appello: sostiene, difatti, che il reato di peculato ricorra per il solo fatto che non sia offerta la giustificazione adeguata della finalita’ istituzionale delle spese per le quali si chiede il rimborso. Al contrario, va rammentato che il reato di peculato consiste nella appropriazione del denaro di cui il pubblico ufficiale abbia la disponibilita’ per motivi di ufficio e non nella irregolarita’ della tenuta della documentazione contabile. Quest’ultima circostanza puo’ certamente essere un sintomo della condotta di appropriazione per cui, quindi, giustifichera’ un accertamento ma non sara’ certamente la prova incontrovertibile della appropriazione ne’, tantomeno, costituira’ l’appropriazione in se’. E’ erroneo quindi ritenere appagante per la condanna il semplice dato della insufficiente giustificazione offerta dalla documentazione contabile (ancor di piu’ se non si spiega la ragione per cui non sia rilevante la decisione dell’organo amministrativo competente che ha proceduto al rimborso, rischiando altrimenti di invadere l’area di competenza della pubblica amministrazione). “Sez. 6 -, Sentenza n. 29887 del 27/03/2019, Martorano, Rv. 277408. Nonche'” Al riguardo si e’, infatti, sottolineato che la incompletezza o l’inadeguatezza della rendicontazione delle spese operate dal pubblico ufficiale potrebbero servire a ritenere configurabile una responsabilita’ di natura amministrativa e contabile del pubblico ufficiale, ma non possono valere, da sole, ad integrare una responsabilita’ penale dell’agente per peculato, che necessita della prova della concreta appropriazione del denaro, cioe’ della sua destinazione a finalita’ privatistiche; con la conseguenza che l’illecita interversione del possesso del denaro rilevante penalmente, lungi dal poter essere desunta da mere irregolarita’ o incompletezze nella formazione di documenti giustificativi delle relative spese, potrebbe considerarsi indirettamente provata in sede penale solamente da “situazioni altamente significative”, quali la totale mancanza di atti che permettano di collegare l’impiego del denaro alle funzioni istituzionali ovvero la sistematica elusione di specifiche regole disciplinanti le modalita’ di adempimento dell’obbligo di rendicontazione: situazioni che, nel caso di specie, sono pacificamente assenti, tenuto conto che “giustificativi delle spese” erano stati presentati, documenti che la Corte di appello ha ritenuto falsi con una motivazione del tutto inadeguata”. Sez. 6 -, Sentenza n. 21166 del 09/04/2019, Marino, Rv. 276067.
4. Queste regole non sono state affatto rispettate nel caso di specie.
4.1 La Corte di Appello espressamente afferma che solo in alcuni casi si era raggiunta la prova della destinazione ad altri fini delle somme anticipate. A parte la genericita’ della motivazione anche su queste ipotesi di utilizzazione privatistica (la sentenza, pur a fronte delle contestazioni, asserisce che la prova e’ evidente in base alla mera lettura dei documenti, di cui non si rende conto in alcun modo nella motivazione), la Corte, si ribadisce, e’ testuale nell’affermare che debba essere l’interessato a dover dimostrare di non aver commesso il reato. Quindi, per tutti gli altri casi in cui mancava la prova diretta, non e’ stata dimostrata la non inerenza delle spese.
4.2 Ricorre, quindi, la situazione gia’ vista soprattutto nella citata sentenza Marino: la regola di valutazione delle prove che e’ stata utilizzata, sostanzialmente la inversione dell’onere della prova, e’ del tutto illegittima.
4.3 In conseguenza, la decisione e’ viziata nei seguenti termini: innanzitutto, la prova della appropriazione deve essere data dalla accusa e non puo’ richiedersi, invece, la prova a discarico della difesa, quasi a presupporre che i soldi ottenuti per i rimborsi siano da ritenersi oggetto di illecita appropriazione fino a prova contraria.
– Non e’ sufficiente far riferimento ad una pretesa genericita’ della documentazione giustificativa; si deve, invece, considerare innanzitutto quale sia la regola dell’ente sui giustificativi di spesa e, poi, valorizzare, se del caso, come nella sentenza Piredda, i casi conclamati di documentazione falsa o di mera facciata, ipotesi in cui e’ ben legittimo presumere delle irregolarita’ che richiedono una controprova della difesa. Non e’ quindi la sola genericita’ della documentazione giustificativa che possa dimostrare la finalita’ certamente privatistica delle spese.
– Non puo’, poi, farsi derivare in modo automatico l’utilizzazione privatistica dei fondi dalla mera affermazione che si tratti di acquisti “eccessivi”, come fa la Corte quando ritiene di sindacare l’acquisto di ulteriori beni nel settore che ritiene gia’ sufficientemente “coperto” dalle forniture dirette da parte dell’ente. Come detto nella citata sentenza Martorano, in una situazione analoga per la parte in cui si discuteva delle spese ritenute ridondanti, “si e’ in presenza di una spesa in teoria ammessa a rimborso, prospettata in modo del tutto trasparente… e l’ente pubblico competente a decidere sulla ammissibilita’ a contributo valuta se il dato costo sia rimborsabile o non lo sia in tutto od in parte….
Nella richiesta “eccessiva” e nel presunto erroneo accoglimento da parte della amministrazione potra’ rilevarsi una responsabilita’ contabile ma nulla consente di ritenere che avere “chiesto troppo” integri il reato di peculato”.
5. In definitiva, per i reati di cui ai capi 1 e 10 si impone l’annullamento con rinvio per nuovo giudizio che tenga conto delle regole anzidette, dovendo il giudice distinguere le ipotesi, solo genericamente indicate e sui quali andra’ data motivazione congrua rispetto alle contestazione della difesa, in cui la destinazione ad uso privatistico dei fondi risulti dimostrata con certezza ovvero si ravvisi la presenza di documentazione irregolare che possa rappresentare indice univoco dell’occultamento di spese non ammissibili.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) per essere il reato loro contestato al capo 14 estinto per prescrizione.
Annulla la sentenza impugnata in ordine alle residue imputazioni contestate a (OMISSIS) e (OMISSIS) e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Genova.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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