In tema di giudizio di rinvio

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 11 maggio 2020, n. 14433.

Massima estrapolata:

In tema di giudizio di rinvio, sussiste l’obbligo del giudice di uniformarsi al principio di diritto enunciato con la sentenza di annullamento anche se questo, successivamente, risulti contrario al diverso principio affermato dalle Sezioni Unite in analoga fattispecie, salvo restando che il mutamento giurisprudenziale integra un “nuovo elemento” di diritto, idoneo a legittimare la riproposizione di richiesta di revoca o modifica della misura cautelare personale non più suscettibile di gravame. (In motivazione, la Corte ha precisato che il regime di stabilità delle sentenze delle Sezioni Unite, conseguente alla novella dell’art.618 cod.proc.pen., non consente di assimilare il mutamento giurisprudenziale alla successione di leggi processuali nel tempo applicabili anche nel giudizio di rinvio disposto a seguito di annullamento, in base al principio “tempus regit actum”).

Sentenza 11 maggio 2020, n. 14433

Data udienza 14 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Misura cautelare – Arresti domiciliari – Dichiarazione tributaria fraudolenta – Fatture per operazioni inesistenti – Intercettazioni – Autorizzazione per diverso procedimento – Utilizzabilità – Art.270 c.p.p. – Interpretazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Presidente

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. AMOROSO Riccard – rel. Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

Dott. ROSATI Martino – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 26/08/2019 del Tribunale Sezione per il riesame di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AMOROSO Riccardo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PICARDI Antonietta, che ha concluso per l’annullamento con rinvio in conformita’ alla decisione delle Sezioni Unite;
uditi gli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), difensori di (OMISSIS), che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Palermo sezione per il riesame, decidendo in sede di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte di Cassazione, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame di (OMISSIS), ha annullato l’ordinanza del GIP presso il Tribunale di Marsala emessa il 01/02/2019 in relazione ai capi di imputazione sub H) e K), ed ha confermato la medesima ordinanza con cui gli e’ stata applicata la misura degli arresti domiciliari per i reati di cui ai capi E) e G), relativi a reati di dichiarazione tributaria fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e riciclaggio.
Il ricorrente rappresenta che con ordinanza del 5/11/2019 il Gip ha dichiarato la sopravvenuta efficacia della misura cautelare per il reato di cui al capo E) per decorrenza dei termini di durata massima per la fase in corso, ed ha confermato la misura in relazione al capo G) relativa ad una ipotesi di riciclaggio di oro di provenienza furtiva.
2. Tramite il proprio difensore di fiducia, (OMISSIS) ha proposto ricorso, deducendo un unico motivo per violazione di legge ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), con riferimento alla questione della inutilizzabilita’ delle intercettazioni disposte in separato procedimento ai sensi dell’articolo 270 c.p.p. e che e’ stata risolta dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 9/07/19 di annullamento con rinvio, nel senso della piena utilizzabilita’ delle conversazioni intercettate, aderendo all’orientamento secondo cui i risultati delle intercettazioni disposte per uno dei reati previsti dall’articolo 266 c.p.p., sono utilizzabili anche rispetto ai reati non connessi che emergano dalle attivita’ di intercettazione, ancorche’ per essi le intercettazioni non sarebbero consentite.
Il ricorrente ha riproposto la stessa questione, evidenziando che sul punto la Sesta Sezione della Corte di cassazione ha rimesso in data 13/02/2019 la decisione alle Sez. Unite formulando un quesito che assume rilevanza nel presente procedimento, in cui la misura cautelare e’ stata confermata rispetto a reati per i quali manca qualsiasi collegamento strutturale con i reati per i quali erano state disposte le intercettazioni, nonche’ qualsiasi rapporto di derivazione anche solo formale tra i due procedimenti, essendo il presente procedimento frutto di un’autonoma iniziativa investigativa.
Il ricorrente rappresenta, infine, che con ordinanza del 5/11/2019 il Gip ha dichiarato la sopravvenuta efficacia della misura cautelare per il reato di cui al capo E) per decorrenza dei termini di durata massima per la fase in corso, ed ha confermato la misura in relazione al capo G) relativa ad una ipotesi di riciclaggio di oro di provenienza furtiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile, sebbene sia opportuno rimarcare che la questione dedotta con il ricorso e’ stata decisa dalla sentenza del 9/07/19 emessa dalla Seconda Sezione della Corte di Cassazione con l’affermazione di un principio di diritto in palese contrasto con quanto successivamente affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 51 del 28/11/2019, ric. Cavallo, (dep. 02/01/2020), Rv. 277395.
Nel caso di specie, infatti, al di la’ della evidente fondatezza della questione di diritto dedotta, trova doverosa applicazione la preclusione prevista dall’articolo 628 c.p.p., comma 2, secondo cui la decisione del giudice di rinvio non puo’ essere impugnata sugli stessi punti che sono stati gia’ decisi dalla Corte di Cassazione con la sentenza che ha disposto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Va osservato che, ancor prima dell’introduzione dezl’articolo 618 c.p.p., comma 1-bis, ad opera della riforma attuata con la L. 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, era stato gia’ affermato nella giurisprudenza di legittimita’ il principio secondo cui il mutamento giurisprudenziale intervenuto con decisione delle Sezioni Unite, nel normale esercizio della funzione nomofilattica, integra un ” nuovo elemento” di diritto, idoneo a legittimare la riproposizione di richiesta di revoca o modifica di misura cautelare personale non piu’ suscettibile di gravame (Sez. 2, n. 3000 del 26/11/2015,Rv. 265780).
Tale affermazione di principio assume nel nuovo sistema processuale maggiore pregnanza per le accresciute caratteristiche di stabilita’ ed univocita’ attribuite alle decisioni delle Sezioni Unite, in ragione del carattere vincolante che assumono nei confronti delle decisioni delle singole Sezioni, che a norma del novellato articolo 618, comma 1-bis, codice di rito, non possono discostarsene se non rimettendo ad esse la decisione del ricorso, con ordinanza che illustri motivatamente le ragioni della difforme interpretazione ritenuta preferibile.
Pertanto, la nuova diversa interpretazione dell’articolo 270 c.p.p., in tema di utilizzazione delle intercettazioni autorizzate in procedimento diverso puo’ essere riproposta con autonoma istanza di revoca davanti al giudice che procede, non ricorrendo la preclusione del giudicato cautelare, in forza del principio di diritto che qui si intende ribadire.
Ne’ si ritiene che la riforma dell’articolo 618 c.p.p., che pure ha esaltato il ruolo di nomofilachia svolto dalle Sezioni Unite, possa giustificare una equiparazione del mutamento giurisprudenziale, determinato da una pronuncia delle Sezioni Unite, al caso diverso della successione della legge processuale nel tempo, che essendo regolato dal noto principio “tempus regit actum”, consente di applicare le innovazioni processuali stabilite dalla legge alle situazioni processuali non ancora consolidate e quindi, fatte salve eventuali diverse norme transitorie, anche nel giudizio di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione a seguito di annullamento.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perche’ proposto per motivi non piu’ consentiti avverso un’ordinanza che essendo vincolata ad uniformarsi alla decisione della Corte di Cassazione a norma dell’articolo 627 c.p.p., comma 3, non avrebbe potuto discostarsi dal principio di diritto in essa affermato, tenuto anche conto che la decisione delle Sezioni Unite e’ intervenuta in data 28/11/2019, quindi ben dopo la decisione assunta da parte del Tribunale di Palermo.
2. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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