Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 26 maggio 2020, n. 9702.
La massima estrapolata:
L’art. 25 del d.P.R. n. 600 del 1973, a norma del quale i soggetti indicati nell’art. 23 dello stesso decreto sono tenuti ad operare una ritenuta d’acconto sulle somme da loro pagate a titolo di compenso per prestazioni di lavoro autonomo, è applicabile anche quando il lavoratore autonomo non è diretto creditore del soggetto che procede al pagamento, il quale versa la somma quale debitore del debitore. (Fattispecie in tema di condanna al pagamento delle spese processuali in favore del difensore distrattario).
Ordinanza 26 maggio 2020, n. 9702
Data udienza 6 febbraio 2020
Tag – parola chiave: Pignoramento presso terzi – Ordinanza di assegnazione – Opposizione avvocato – Voce spese legali – Vizio di omessa pronuncia – Sussiste
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere
Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11631/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2730/2016 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 09/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/02/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO, che chiede che venga accolto il motivo di ricorso.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
L’avvocato (OMISSIS) si opponeva a norma dell’articolo 617 c.p.c., a un’ordinanza di assegnazione pronunciata all’esito di un pignoramento presso terzi, deducendo, per quanto ancora qui rileva, il mancato riconoscimento della voce di spese legali di cui del Decreto Ministeriale n. 55 del 2015, articolo 4, lettera e), il mancato riconoscimento delle spese generali liquidate nel titolo esecutivo giudiziale oggetto dell’originario precetto, in suo favore quale distrattario, e il mancato riconoscimento dei compensi oggetto di recupero esecutivo al lordo e non al netto della ritenuta d’acconto;
il Tribunale rigettava l’opposizione osservando che la voce di spese di cui al Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, lettera e), doveva essere chiesta nell’ambito della fase esecutiva cui era relativa e, dunque, scorporata dal precetto, altrimenti ottenendosi due volte, poiche’ relativa sia alla disamina del titolo esecutivo, del precetto e delle relative relate, sia a quella del pignoramento, iscrizioni, trascrizioni, annotazioni, ispezioni ipotecarie e catastali e atti d’intervento;
avverso questa decisione ricorre per cassazione (OMISSIS) articolando un motivo;
il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte.
Rilevato che:
con l’unico motivo si prospetta l’omessa pronuncia sul mancato riconoscimento delle spese generali liquidate nel titolo esecutivo, e sul mancato riconoscimento dei compensi oggetto di recupero esecutivo al lordo e non al netto della ritenuta d’acconto, con conseguente erronea individuazione dello scaglione di riferimento per le spese processuali della fase esecutiva;
Rilevato che:
il ricorso e’ fondato e va accolto;
risulta dagli atti, quali idoneamente riportati in ricorso ex articolo 366 c.p.c., nn. 3 e 6, che il Tribunale ha omesso la pronuncia su entrambi i motivi di opposizione quale svolta, limitandosi ad affermare la non debenza doppia della voce di spese di cui in parte narrativa, prima in precetto e poi, non essendovi stato adempimento, nella fase esecutiva che delle attivita’ oggetto di autoliquidazione nell’intimazione prevede una liquidazione unitaria riferita sia alla disamina del titolo esecutivo, del precetto e delle relative relate, sia a quella del pignoramento, iscrizioni, trascrizioni, annotazioni, ispezioni ipotecarie e catastali e atti d’intervento ( Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, lettera e));
ai fini della valutazione della fondatezza “in iure” della domanda altrimenti da rigettare, salvi diversi accertamenti in fatto ostativi, in applicazione del principio di ragionevole durata processuale (Cass., 01/02/2010, n. 2313, Cass., 28/06/2017, n. 16171, Cass., 19/04/2018, n. 9693), puo’ evidenziarsi che la ritenuta d’acconto dev’essere effettuata dal terzo pignorato quale sostituto d’imposta, a norma della L. 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 21, comma 15 (in specie quale precisato dal Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, articolo 15, comma 2, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102), trattandosi del pagamento di prestazioni professionali da lavorio autonomo (cfr., in punto di pignoramento presso terzi, Cass., 08/02/2018, n. 3029, pag. 9, e, in generale, gia’ Cass., 27/02/2009, n. 4785, e Cass., 24/03/1992, n. 3606);
quanto alle spese generali accordate nel titolo esecutivo giudiziale azionato, le stesse dovranno essere computate sui compensi ivi distintamente liquidati (Cass., 19/02/2018, n. 3970) e poi sulle spese di precetto e fase esecutiva, senza duplicazione del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, ex articolo 4, lettera e), come stabilito dal Tribunale con statuizione non oggetto, infine, di censura in questa sede;
nell’appropriata sede sara’ poi determinato il corretto scaglione di riferimento per le spese della fase esecutiva.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Treviso perche’, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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