La clausola della fideiussione che stabilisce espressamente la solidarietà tra garante e debitore principale

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 26 maggio 2020, n. 9862.

La massima estrapolata:

La clausola della fideiussione che stabilisce espressamente la solidarietà tra garante e debitore principale non può essere interpretata come un’implicita deroga alla disciplina dell’art. 1957 c.c., poiché l’esplicita esclusione del “beneficium excussionis” non è incompatibile con la liberazione del fideiussore per il caso in cui il creditore non agisca contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione.

Ordinanza 26 maggio 2020, n. 9862

Data udienza 20 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Fidejussione – Limiti – Scadenza dell’obbligazione principale contratto di fideiussione – Clausola di solidarietà tra garante e debitore principale – Interpretazione – Deroga implicita all’art. 1957 c.c. – Esclusione – Fondamento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 27828-2018 proposto da:
(OMISSIS) in persona del procuratore generale (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI appartenente al gruppo bancario (OMISSIS) SPA, in persona dei procuratori, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3065/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 21/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

RILEVATO

che:
con atto di citazione del 28 novembre 2003, (OMISSIS) evocava in giudizio la (OMISSIS) per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di una procedura esecutiva immobiliare nella quale l’istituto di credito era intervenuto. Si costituiva la banca contestando la domanda e spiegando domanda riconvenzionale per la condanna dell’attore al pagamento di somme dovute a titolo di rimborso di due contratti di finanziamento, garantiti dal (OMISSIS): e invero, a seguito della erogazione di circa 2.582.000 Euro in favore di (OMISSIS) Srl, con contratto del (OMISSIS), (OMISSIS) aveva assunto in solido con la produttrice (articolo 12), l’obbligo di pagare sorte capitale e interessi; allo stesso modo, versato da (OMISSIS) alla S.r.l. (OMISSIS) l’importo di Euro 2.840.000, con contratto di finanziamento dell’11 settembre 1992, (OMISSIS) si era impegnato, in solido con la produttrice (articolo 15), al pagamento di capitale e interessi;
il Tribunale di Napoli con sentenza del 3 luglio 2013 dava atto della sussistenza della garanzia prestata dal (OMISSIS) in favore della banca nell’ambito dei finanziamenti del (OMISSIS) e dell’11 settembre 1992 e dell’erogazione delle somme, ma, in dispositivo rigettava sia la domanda principale, che quella riconvenzionale;
avverso tale sentenza proponeva appello la (OMISSIS) ritenendo illogico il rigetto della domanda riconvenzionale alla luce del tenore della motivazione della sentenza impugnata. Si costituiva (OMISSIS) contestando i motivi di impugnazione e spiegando appello incidentale, reiterando, in via subordinata, tutte le richieste gia’ formulate in primo grado;
in corso di causa la Banca otteneva, con ordinanza del 19 dicembre 2013, il sequestro conservativo sui beni di (OMISSIS) in quanto quello precedentemente ottenuto in primo grado era caducato a seguito della sentenza sfavorevole;
la Corte d’Appello di Napoli con sentenza del 21 giugno 2018 accoglieva l’appello principale e, in riforma della sentenza del Tribunale, condannava (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 5.422.797,43, oltre interessi dalla domanda all’effettivo soddisfo; rigettava l’appello incidentale;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione (OMISSIS) affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso la societa’ (OMISSIS), societa’ consortile per azioni, alla quale la (OMISSIS) ha conferito mandato con rappresentanza. Entrambe le parti depositano memorie ex articolo 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:
con il primo motivo si deduce la violazione dell’articolo 115 c.p.c. e articoli 1292, 1944 e 1946 c.c., con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3. La Corte territoriale avrebbe erroneamente interpretato la clausola presente in entrambi i contratti di finanziamento come implicita abdicazione alla facolta’ dei garanti di avvalersi dell’eccezione di decadenza di cui all’articolo 1957 c.c.. Al contrario, la clausola non indicherebbe nulla di piu’ del contenuto dell’articolo 1944 c.c. che prevede la solidarieta’ tra garante e garantito come ipotesi ordinaria di fideiussione, ma cio’ non escluderebbe l’applicabilita’ della decadenza prevista all’articolo 1957 c.c. riguardo alla necessita’, per il creditore, di attivarsi nel termine di sei mesi dalla scadenza delle obbligazioni. Non vi sarebbe, pero’, alcuna correlazione tra la assenza di beneficium excussionis e l’esclusione della decadenza prevista all’articolo 1957 c.c. poiche’ la rinuncia alla decadenza dovrebbe risultare chiaramente dal tenore della clausola;
con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli articoli 115, 165, 167 e 347 c.p.c., oltre che dell’articolo 74 disp. att.. La Corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che non era stato depositato l’atto di transazione concluso tra le parti. Al contrario, se e’ vero che il foliario non riportava direttamente tale documento, lo stesso faceva riferimento alla produzione di parte del fascicolo di primo grado, al sequestro conservativo e all’istanza di revoca del sequestro ai sensi dell’articolo 369 decies c.p.c.. All’interno di tale terzo sottofascicolo sarebbe stata allegata, come sub 2, la scrittura di transazione. Il valore di tale documento sarebbe stato chiarito nella comparsa di costituzione in appello di (OMISSIS) evidenziando che due societa’ straniere avrebbero acquistato i diritti di proprieta’ e di utilizzazione delle opere cinetelevisive e dei relativi materiali, oggetto dei due finanziamenti. Venendo meno il rapporto principale, si sarebbe estinto anche quello sottostante di fideiussione, con conseguente liberazione di (OMISSIS);
il primo motivo e’ fondato. La Corte d’Appello non si confronta in modo corretto con il disposto dell’articolo 1957 c.c., laddove esamina il contenuto degli articoli 12 e 15 dei due contratti versati in atti i quali, con dettato del tutto sovrapponibile, prevedono che “i signori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono responsabili, nei confronti della Sezione, dell’osservanza di tutti gli obblighi dalla stessa assunti con il presente atto e, in particolare, del puntuale integrale pagamento della somma capitale, degli interessi ai tassi sopra indicati, delle spese e accessori”;
tale clausola viene interpretata dalla Corte territoriale come rinuncia del garante (OMISSIS) al beneficium excussionis, essendosi lo stesso obbligato al pagamento integrale dell’obbligazione, in solido con la debitrice principale. Secondo la Corte territoriale la clausola prevedrebbe una deroga implicita al disposto dell’articolo 1957 c.c. che legittimerebbe la banca, in presenza di piu’ coobbligati in solido, e “senza l’imposizione di un ordine di escussione”, ad agire legittimamente nei confronti del garante, ritenuto il soggetto maggiormente solvibile;
tale assunto evidenzia un travisamento delle norme rilevanti in parte qua e, segnatamente, della disciplina di cui all’articolo 1957 c.c., nonche’ di quella relativa al beneficium excussionis;
la Corte d’Appello, pertanto, sulla base di un error iuris, ha disatteso l’eccezione di decadenza dall’azione formulata ai sensi dell’articolo 1957 c.c. dall’odierno ricorrente: la solidarieta’ tra garanti e debitori principali, prevista dalla clausola contrattuale, comporterebbe, secondo la Corte territoriale, anche una implicita rinuncia alla facolta’ dei garanti di avvalersi dell’eccezione di decadenza ai sensi dell’articolo 1957 c.c.. In realta’, la deroga alla disciplina dettata da tale disposizione, non puo’ ritenersi implicitamente prevista per il semplice inserimento, nella garanzia, di una clausola che esprima il carattere solidale della obbligazione di garanzia, non essendo la clausola incompatibile con la applicazione dell’articolo 1957 c.c.. La possibilita’ di escludere il beneficium excussionis non interferisce invero con la previsione di cui all’articolo 1957 c.c., in base alla quale il fideiussore e’ liberato quando il creditore non abbia agito contro il debitore principale nel termine di sei mesi dalla scadenza della obbligazione;
conseguentemente la decisione va annullata sul punto; il giudice di rinvio valutera’ l’operativita’ della decadenza, ai sensi dell’articolo 1957 c.c., e se il termine previsto da tale norma risulti rispettato o sospeso, prescindendo dalla mera previsione della solidarieta’ con il debitore principale e della assenza di beneficium excussionis;
alla luce delle considerazioni che precedono le doglianze oggetto del secondo motivo sono assorbite;
ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto attesa la fondatezza del primo motivo; la sentenza va cassata con rinvio, poiche’, in forza della preliminare esclusione della operativita’ dell’articolo 1957 c.c., non erano stati esaminati i presupposti di tale disposizione dei quali dovra’ evidentemente occuparsi il giudice di rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo; assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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