Se l’oggetto del pignoramento è costituito da cose appartenenti al debitore che si trovano nella disponibilità di un terzo

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 26 maggio 2020, n. 9872.

La massima estrapolata:

Se l’oggetto del pignoramento è costituito da cose appartenenti al debitore che si trovano nella disponibilità di un terzo (nella specie, titoli obbligazionari costituiti in pegno a garanzia di un credito di quest’ultimo), il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 552 c.p.c., è tenuto a disporne la vendita ex artt. 529 e ss. c.p.c., a prescindere dalla loro agevole liquidabilità.

Sentenza 26 maggio 2020, n. 9872

Data udienza 10 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Pignoramento presso terzi – Dichiarazione del terzo quale debitore del debitore – Pegno su titoli obbligazionari – Pignorabilità – Vendita in caso di cose appartenenti al debitore ex art. 552 cpc – Rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 2924/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto in Roma, viale Mazzini, n. 114/b, presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in Roma, via Sabotino, n. 2/a, presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza n. 669 del Tribunale di Trapani depositata il 15 novembre 2016.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 gennaio 2020 dal Consigliere D’Arrigo Cosimo;
uditi l’avvocato (OMISSIS), in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS), e l’avvocato (OMISSIS), in sostituzione dell’avvocato (OMISSIS);
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CARDINO Alberto, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) agiva esecutivamente nei confronti della (OMISSIS) s.r.l. per un credito di Euro 6.229,06, sottoponendo a pignoramento quanto dovuto alla societa’ esecutata dalla (OMISSIS) s.p.a., ai sensi dell’articolo 543 c.c..
La (OMISSIS) s.p.a. rendeva la dichiarazione prevista dall’articolo 547 c.p.c., con cui comunicava di essere debitrice di (OMISSIS) s.r.l. della somma di Euro 25.425,00, pari al controvalore di 25.000 obbligazioni emesse dalla medesima banca, costituite in pegno a garanzia di un affidamento concesso alla societa’ esecutata. In data 14 gennaio 2011 la (OMISSIS) s.p.a. vendeva i titoli obbligazionari e il ricavato della vendita veniva accreditato sul conto corrente della (OMISSIS) s.r.l., che presentava un saldo negativo.
Il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Trapani assegnava allo (OMISSIS) la somma precettata, maggiorata di interessi e spese della procedura.
Avverso l’ordinanza di assegnazione la (OMISSIS) s.p.a. proponeva, in data 20 maggio 2011, opposizione agli atti esecutivi e, interinalmente, istanza di sospensione, ai sensi dell’articolo 617 c.p.c..
Lo (OMISSIS), nel frattempo, notificava alla (OMISSIS) s.p.a. un atto di precetto, intimando il pagamento della somma di Euro 8.901,75 oltre spese ulteriori. L’intimata corrispondeva tali somme.
Successivamente, la (OMISSIS) s.p.a. introduceva la fase di merito dell’opposizione, chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullita’ dell’ordinanza e conseguentemente di revocarla. Si costituiva lo (OMISSIS), chiedendo il rigetto dell’opposizione. La (OMISSIS) s.r.l. rimaneva contumace.
Il Tribunale di Trapani accoglieva l’opposizione, dichiarando la nullita’ dell’ordinanza di assegnazione delle somme; compensava le spese di lite.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione (OMISSIS). Resiste con controricorso la (OMISSIS) s.p.a. La (OMISSIS) s.r.l. non ha svolto attivita’ difensiva. Lo (OMISSIS) ha depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo, lo (OMISSIS) deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 554, 544 e 546 c.p.c., e degli articoli 2786, 2787 e segg. c.c.. Le censure si rivolgono contro la sentenza impugnata nella parte in cui sostiene che “dalla dichiarazione di terzo non emerge la sussistenza di un’attuale disponibilita’ monetaria della banca nei confronti della societa’ esecutata, dovendosi, al piu’, ritenere ricorrente un rapporto obbligatorio (affidamento) garantito da pegno su titoli, che, come tale, non poteva essere oggetto di assegnazione”.
Il ricorso e’ fondato.
Il Tribunale, ritenutosi investito del compito di interpretare la dichiarazione del terzo pignorato e di valutarne la portata, fonda la propria decisione su tre circostanze: la Banca non ha dichiarato l’esistenza di un proprio debito, bensi’ di un rapporto di affidamento; mancherebbe, dunque, un credito certo o determinato nel suo ammontare; possono, invece, costituire oggetto di assegnazione solamente somme o crediti esigibili o di celere liquidazione.
Tutte le premesse su cui poggia la sentenza impugnata sono errate.
Anzitutto, va posto in evidenza che la Banca, nel rendere la dichiarazione di terzo, si e’ espressamente dichiarata “debitrice della (OMISSIS) s.r.l. della complessiva somma di Euro 25.425,00, pari al controvalore di numero 25.000 obbligazioni (OMISSIS) s.p.a. con scadenza 06.03.2014, costituite in pegno con atto del 27.07.2019 a garanzia di un affidamento concesso dalla banca”. Il tenore testuale della dichiarazione, dunque, e’ nel senso dell’esistenza del credito pignorato. Stante il valore confessorio della stessa, gia’ sulla base di questo solo rilievo, il Tribunale avrebbe dovuto respingere l’opposizione agli atti esecutivi.
In secondo luogo, e’ evidente l’errore logico nel quale cade il Tribunale, che arriva a confondere l’oggetto del pignoramento con il rapporto affidato, anziche’ con i titoli obbligazionari costituiti in garanzia. Una volta chiarito che, in realta’, l’oggetto del pignoramento e’ costituito dai titoli obbligazionari (circostanza, quest’ultima, non posta in discussione), viene ovviamente meno l’argomento secondo cui la banca non avrebbe dichiarato l’esistenza di un proprio debito.
Cio’ posto, non e’ neppure vero che la condizione per la pignorabilita’ dei crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso dei terzi sia costituita dalla possibilita’ di una celere liquidazione.
Al contrario, in tema di pignoramento di crediti, l’articolo 553 c.p.c., comma 2, espressamente prevede la possibilita’ di assoggettare ad espropriazione forzata crediti esigibili in termini maggiori di 90 giorni, con l’unica differenza, rispetto all’ipotesi inversa, che in tal caso e’ nella facolta’ del creditore procedente chiedere, anziche’ l’assegnazione, la vendita del credito pignorato.
Nel caso in cui, invece, il pignoramento abbia ad oggetto cose appartenenti al debitore, il giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 552 c.p.c., ne dispone la vendita, a norma degli articoli 529 ss. c.p.c., e cio’ a prescindere dalla loro agevole liquidabilita’.
Consegue che, nel caso in cui l’oggetto del pignoramento e’ costituito da titoli obbligazionari che si trovano nella disponibilita’ di un terzo, in quanto costituiti in pegno a suo favore, deve procedersi alla liquidazione degli stessi, cosi’ come in realta’ e’ stato fatto anche nel caso in esame.
In particolare, occorrerebbe distinguere a seconda che si tratti di certificati obbligazionari cartolari ovvero di titoli dematerializzati, atteso che i primi sono soggetti al regime di circolazione dei titoli di credito, mentre per i secondi sono previste specifiche disposizioni per l’apposizione del vincolo e la liquidazione. Tali profili, pero’, non vengono messi in discussione nel giudizio in esame e poiche’, d’altro canto, nel frattempo i titoli sono stati effettivamente liquidati e convertiti in denaro accreditato sul conto corrente della societa’ esecutata, la questione puo’ ritenersi irrilevante ai fini della decisione.
Il ricorso e’ quindi fondato e la sentenza impugnata deve essere cassata.
Si deve, tuttavia, rilevare che la (OMISSIS) s.p.a., creditrice privilegiata sul ricavato della vendita dei beni costituiti in pegno (ancorche’ rappresentati da obbligazioni emesse dal medesimo istituto di credito), avrebbe potuto eccepire l’esistenza del vincolo al creditore procedente, assumendo le opportune iniziative processuali per far valere in sede esecutiva il privilegio.
La Banca, nel rendere la dichiarazione ex articolo 547 c.p.c., di tenore positivo, ha fatto menzione dell’esistenza del privilegio. Pertanto, competera’ al giudice di rinvio valutare se il pegno, dichiarato nella dichiarazione di terzo, sia opponibile al creditore procedente.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Trapani, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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