Qualora risulti realizzata un’impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 27 maggio 2020, n. 9958.

La massima estrapolata:

Qualora risulti realizzata un’impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione con l’apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice, tenuto a verificare il momento di decorrenza del termine d’impugnazione ai fini della tempestività dell’impugnazione proposta, accerta quando la sentenza è divenuta effettivamente conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria, atto che determina l’inserimento di essa nell’elenco cronologico delle sentenze e l’attribuzione del relativo numero identificativo. (La S.C. ha ribadito l’enunciato principio in una fattispecie in cui il tribunale erroneamente aveva valorizzato come data di deposito del provvedimento del giudice di pace quella in calce al documento ed individuato la decorrenza del termine per impugnare in modo presuntivo, traendolo dal numero cronologico della sentenza, laddove l’attestazione del suo deposito in cancelleria in una data successiva rendeva evidente che solo a tale data era stata resa pubblica, ai sensi dell’art. 133, comma 1, c.p.c., e che dalla stessa, pertanto, decorreva il termine di cui all’art. 327 c.p.c.).

Ordinanza 27 maggio 2020, n. 9958

Data udienza 11 ottobre 2019

Tag – parola chiave: Provvedimenti del giudice civile – ‘Ius superveniens’ – Pubblicazione (deposito della) pubblicazione e deposito della sentenza – Momento identificativo – Conseguenze – Impropria scissione con apposizione di distinte date in calce alla sentenza – Accertamento del giudice – Fattispecie.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente

Dott. DE MARZO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10741/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 19646/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 20/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/10/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pronunciata all’udienza del 20 ottobre 2016, il Tribunale di Roma ha dichiarato la inammissibilita’ per tardivita’ dell’appello proposto da (OMISSIS) avverso la sentenza del giudice di pace di Roma n. 85917/13 resa nei confronti del Comune di Roma, rilevando: a) che la spedizione dell’atto di citazione in appello era intervenuta il 27 aprile 2016, oltre il termine semestrale di cui all’articolo 327 c.p.c.; b) che, infatti, la sentenza del giudice di pace, depositata in data 20 dicembre 2013, recava un numero cronologico del 2013, con la conseguenza che doveva ritenersi essere stata pubblicata entro il 31 dicembre 2013.
2. Avverso tale sentenza la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’intimato Comune di Roma non ha svolto attivita’ difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione degli articoli 133 e 327 c.p.c., sottolineando che la sentenza era stata pubblicata, con deposito in cancelleria, in data 4 dicembre 2015, alla stregua della attestazione in calce al provvedimento.
La doglianza e’ fondata.
L’attestazione del deposito della sentenza in cancelleria in data 4 dicembre 2015 rende evidente che a tale data la sentenza e’ stata resa pubblica, ai sensi dell’articolo 133 c.p.c., comma 1.
Da quella data, pertanto, decorrer il termine di cui all’articolo 327 c.p.c..
La sentenza del Tribunale, per un verso, indica, come data di deposito del provvedimento del giudice di pace, una data (20 dicembre 2013), che e’ solo quella in calce al documento; per altro verso, nella consapevolezza del superiore rilievo, individua la decorrenza del termine per impugnare in modo presuntivo, traendolo dal numero cronologico della sentenza e quindi collocandolo “al piu’ tardi” al 31 dicembre 2013.
Siffatta conclusione e’ fondata su una erronea lettura di Cass., sez. un., 22 settembre 2016, n. 18569.
Quest’ultima ha deciso nel senso che, qualora risulti realizzata una impropria scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l’apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, il giudice tenuto a verificare la tempestivita’ dell’impugnazione proposta deve accertare – attraverso un’istruttoria documentale o, in mancanza, il ricorso, se del caso, alla presunzione semplice ovvero, in ultima analisi, alla regola di giudizio di cui all’articolo 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all’impugnante provare la tempestivita’ della propria impugnazione – il momento di decorrenza del termine d’impugnazione, ossia il momento in cui la sentenza e’ divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria comportando l’inserimento di essa nell’elenco cronologico delle sentenze e l’attribuzione del relativo numero identificativo.
La soluzione delle Sezioni Unite segue l’intervento della Corte costituzionale, la quale, muovendo dalla centralita’ del diritto di impugnazione, aveva osservato (sent. 22 gennaio 2015, n. 3) che, nel caso di apposizione di una doppia data, di deposito e di pubblicazione, “per costituire dies a quo del termine per l’impugnazione, la data apposta in calce alla sentenza dal cancelliere deve essere qualificata dalla contestuale adozione delle misure volte a garantirne la conoscibilita’ e solo da questo concorso di elementi consegue tale effetto, che, in presenza di una seconda data, deve ritenersi di regola realizzato esclusivamente in corrispondenza di quest’ultima, con la conseguenza che il ritardato adempimento, attestato dalla diversa data di pubblicazione, rende inoperante la dichiarazione dell’intervenuto deposito, pur se formalmente rispondente alla prescrizione normativa”. Ora, e’ esatto che la sentenza n. 18569 del 2016, nell’indicare le attivita’, da svolgersi in tempi rapidissimi, in cui si sostanzia la pubblicazione della sentenza, fa riferimento alla sequenza: consegna della sentenza in cancelleria da parte del giudice e recepimento di essa da parte del cancelliere mediante inserimento nell’elenco cronologico e relativa attestazione -, ma e’ anche vero che, proprio l’esigenza di garantire il diritto della parte alla conoscibilita’ del provvedimento giurisdizionale, non tollera, nella verifica dell’ammissibilita’ dell’impugnazione, automatismo alcuno.
Infatti, le Sezioni Unite osservano che “l’apposizione di due date comporta la necessita’ di individuare il momento nel quale e’ effettivamente intervenuto il deposito/pubblicazione della sentenza, ma non impone per cio’ solo di ricorrere a presunzioni aprioristiche e generalizzate ovvero ad indiscriminate ed ingiustificate rimessioni in termini”.
In ogni caso, tale verifica ruota attorno alla questione della apposizione di due date.
Al contrario – e tanto e’ puntualizzato ancora nella motivazione della sentenza delle Sezioni Unite menzionata dalla decisione impugnata se sia stata apposta dal cancelliere, come nel caso di specie, un’unica data, deve ritenersi, sino a querela di falso, che la sentenza sia “venuta ad esistenza” in quella data, con ogni relativo presupposto e conseguenza.
2. Alla stregua dei superiori rilievi, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudicante, cui viene demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso giudicante, cui viene demandata anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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